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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/12/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n.5052/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG CA
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. SCIUSCO PIETRO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 09/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 16/06/2025 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante
l' , rassegnando contro quest'ultimo le seguenti conclusioni: CP_1
“1) Accertare, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dell'accertamento di indebito comunicato dall' in relazione alla prestazione Pensione CP_1
Cat.INVCIV n.07779149 e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, precedente e/o
1 successivo, e per l'effetto dichiarare la non debenza delle somme pretese dall' per complessivi € 1.054,32. CP_1
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
I.1. - A fondamento della sua domanda, la parte ricorrente ha dedotto che, a seguito di verbale adottato in data 11/03/2022 dalla competente Commissione Invalidi Civili, era titolare di pensione di invalidità civile e di indennità di accompagnamento;
che, a seguito della visita di revisione, l' con nota del CP_1
27/07/2023 le aveva comunicato la mancata conferma del diritto all'indennità di accompagnamento, restando invece confermato soltanto il suo diritto di percepire la pensione di inabilità (già convertita in assegno sociale) con immediata sospensione dei benefici relativi all'indennità di accompagnamento;
che, tuttavia,
l' aveva continuato ad erogare la prestazione per le due CP_1 mensilità di agosto e settembre 2023; che l' con nota del CP_1
26/02/2025 le aveva comunicato l'accertamento di un indebito pari ad Euro 1.054,32 con la seguente motivazione: “È stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”; che in sede amministrativa aveva domandato, senza alcun esito positivo,
l'annullamento e il riesame del predetto provvedimento;
che la richiesta di restituzione delle somme erogate indebitamente dall' è infondata, in quanto, ai sensi dell'art.52 L. CP_1
n.88/1989, sono irripetibili per carenza di dolo dell'accipiens.
II. - Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha domandato il CP_1 rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
II.1. - In particolare, l' ha evidenziato che l'indebito CP_1 oggetto di causa (pari ad Euro 1054,32) era stato generato dall'esito negativo della visita di revisione del 27/07/2023, comunicato alla stessa ricorrente, come correttamente indicato dalla stessa ricorrente in ricorso con la revoca del diritto all'indennità di accompagnamento.
2 III. - La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
III.1. - Nel merito, occorre premettere che, nel caso di specie,
l' ha comunicato con nota datata 27/07/2023 l'ammontare CP_1 complessivo dell'indebito assistenziale pari ad Euro 1054,32
(corrispondente a due ratei dell'indennità di accompagnamento relativi alle mensilità di agosto e settembre 2023) ed il periodo considerato ovverosia le mensilità di agosto e settembre 2023.
Inoltre, non ha formato oggetto di contestazione la circostanza di fatto dell'effettiva comunicazione in data 27/07/2023 da parte dell' della nota contenente l'immediata sospensione dei CP_1 benefici relativi all'indennità di accompagnamento.
Pertanto, appurata la motivazione e la sussistenza dell'errore nell'erogazione della prestazione di invalidità civile, e dunque la natura indebita delle somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento dalla parte ricorrente con riferimento alle mensilità di agosto e settembre 2023 per effetto del venir meno, a seguito di revisione, del necessario requisito sanitario, occorre verificare la sussistenza del diritto dell' alla ripetizione CP_1 dell'indebito oggettivo alla stregua della normativa di riferimento e della relativa interpretazione giurisprudenziale.
III.2. - La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite – in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge –
è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite [si vedano al riguardo le argomentazioni esposte dalla Corte di Appello di Bari in precedenti conformi (Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro –
Sentenza n.715/2022 pubbl. il 08/04/2022 – RG n. 2188/2019 – est.
Dott.ssa Isabella Calia), che, essendo pienamente condivise vengono di seguito riportate in termini sostanzialmente integrali].
Trattasi della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L.
n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n.
3 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5 e con specifico riferimento all'indebito assistenziale determinato dalla carenza di requisiti sanitari, a seconda dell'epoca della erogazione, del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425; della L.
27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3; L. 23 dicembre 1998,
n. 448, art. 37 ed infine D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326.
Dispone, in particolare, l'art. 5, comma 5, D.P.R. 21 settembre
1994 n. 698 che “Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data della accertata insussistenza dei requisiti prescritti”.
Di analogo tenore appare l'art. 37, comma 8, l. n. 448 del 1998 secondo cui "In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica".
In precedenza, già l'art.
3-ter del D.L. n. 323/96 aveva previsto che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la
Direzione generale di cui al comma 1 provvedesse, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica.
Nella normativa appositamente dettata in materia, come innanzi richiamata, va ricercata la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate agli invalidi civili, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033
4 c.c. di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
Sul punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma 1, Cost., dell'art. 1, commi
260, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 52, comma 2, L. 9 marzo 1989, n. 88, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale.
Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non
è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost. (Corte Costituzionale ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000).
La giurisprudenza della Consulta, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha, tuttavia, ritenuto che operi anche in materia di indebito assistenziale un principio di settore per cui la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (Corte Costituzionale ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000).
La Corte Costituzionale ha evidenziato che "[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una
5 garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Su questa premessa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale” (Cass. n. 12406/2003).
La Suprema Corte ha, dunque, chiarito che l'indebito assistenziale non è materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c., individuando per contro in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate una articolata disciplina, che muta a seconda che la ragione che ha dato luogo alla prestazione non dovuta afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli soci economici, ovvero a questioni di altra natura.
In termini generali, la Corte ha precisato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (Cass
n. 16080/2020; Cass. 26036/2019; Cass. n. 11921/2015; Cass n.
1446/2008).
6 III.3. - Nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatoria si è, pertanto, affermato un “principio unico di settore” in forza del quale la generale regola civilistica in materia di indebito (art. 2033 c.c.) cede il passo alla regola propria di tale ambito, che esclude la richiesta di restituzione delle somme erogate quando “l'errore” non è riconducibile al beneficiario.
In tal senso, da ultimo, Cassazione 30.06.2020, n. 13223: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile”.
Ne consegue che l'indebito assistenziale abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo.
Restano, per contro, disciplinate dall'art. 2033 c.c. unicamente le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, ovvero allorquando difetti qualsiasi rapporto assistenziale, mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n.
1446/2008; Cass. 23 agosto 2003, n. 12406).
In altri termini, le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali e assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel solo caso di dolo del beneficiario.
III.4. - Ciò premesso in termini generali, si osserva, nel caso in disamina, che elemento dirimente è rappresentato dalla effettiva conoscenza in data 27/07/2023, da parte della ricorrente, del verbale della Commissione medica, trasmesso dall' presso CP_1
7 l'indirizzo di residenza dell'assistibile (Via Mons. Dimiccoli
n.258 – Barletta), come pacificamente ammesso dalle parti.
Ne consegue che, da un lato, è incontestato che la ricorrente era stata ritenuta, all'esito della visita di revisione del
27/07/2023, priva del requisito sanitario per poter continuare a beneficiare dell'assegno d'invalidità civile [in quanto rivalutata quale “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età
(L.509/88.L.124/98) grave 100%. Data decorrenza: 27/07/2023”]; mentre, dall'altro, l'errore dell' nell'erogare l'indennità di CP_1 accompagnamento nel periodo compreso tra il 01°/08/2023 ed il
30/09/2023 era riconoscibile dalla ricorrente dal momento che, avendo ricevuto in data 27/07/2023 comunicazione dell'esito della visita di revisione, non poteva più continuare a percepire in buona fede la prestazione assistenziale oggetto di indebito e, al più, avrebbe dovuto opporsi alle risultanze della predetta visita di revisione, chiedendo in via giudiziale, entro il termine di decadenza semestrale, l'accertamento della persistenza in capo a sé del requisito sanitario per continuare a beneficiare della prestazione assistenziale in questione.
Tanto non è stato fatto da parte della ricorrente, né è stato documentato.
III.5. - L'operato dell' , che ha comunicato tempestivamente CP_1 alla ricorrente l'esito della visita di revisione, è stato corretto ed è sufficiente ad escludere la buona fede della stessa ricorrente;
sicché non può obiettarsi che la sua condotta abbia ingenerato un affidamento meritevole di tutela nell'assistita.
Trova pertanto applicazione la regola, desumibile dalle norme e dalle pronunce sopra indicate, secondo cui, ricorrendo nella specie una delle ipotesi che a priori escluda il legittimo affidamento della ricorrente (a cui era stato comunicato in data
27/07/2023 l'esito della visita medica di revisione), i ratei della prestazione assistenziale indebitamente erogati dall' a CP_1 titolo di indennità di accompagnamento sono ripetibili e devono essere restituiti dalla ricorrente per l'intero periodo dal
8 01°/08/2023 al 30/09/2023 nei termini analiticamente descritti nella nota datata 26/02/2025.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
IV. - Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-rigetta integralmente il ricorso;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Trani, 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro
UG CA LA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG CA
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. SCIUSCO PIETRO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 09/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 16/06/2025 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante
l' , rassegnando contro quest'ultimo le seguenti conclusioni: CP_1
“1) Accertare, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dell'accertamento di indebito comunicato dall' in relazione alla prestazione Pensione CP_1
Cat.INVCIV n.07779149 e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, precedente e/o
1 successivo, e per l'effetto dichiarare la non debenza delle somme pretese dall' per complessivi € 1.054,32. CP_1
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
I.1. - A fondamento della sua domanda, la parte ricorrente ha dedotto che, a seguito di verbale adottato in data 11/03/2022 dalla competente Commissione Invalidi Civili, era titolare di pensione di invalidità civile e di indennità di accompagnamento;
che, a seguito della visita di revisione, l' con nota del CP_1
27/07/2023 le aveva comunicato la mancata conferma del diritto all'indennità di accompagnamento, restando invece confermato soltanto il suo diritto di percepire la pensione di inabilità (già convertita in assegno sociale) con immediata sospensione dei benefici relativi all'indennità di accompagnamento;
che, tuttavia,
l' aveva continuato ad erogare la prestazione per le due CP_1 mensilità di agosto e settembre 2023; che l' con nota del CP_1
26/02/2025 le aveva comunicato l'accertamento di un indebito pari ad Euro 1.054,32 con la seguente motivazione: “È stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”; che in sede amministrativa aveva domandato, senza alcun esito positivo,
l'annullamento e il riesame del predetto provvedimento;
che la richiesta di restituzione delle somme erogate indebitamente dall' è infondata, in quanto, ai sensi dell'art.52 L. CP_1
n.88/1989, sono irripetibili per carenza di dolo dell'accipiens.
II. - Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha domandato il CP_1 rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
II.1. - In particolare, l' ha evidenziato che l'indebito CP_1 oggetto di causa (pari ad Euro 1054,32) era stato generato dall'esito negativo della visita di revisione del 27/07/2023, comunicato alla stessa ricorrente, come correttamente indicato dalla stessa ricorrente in ricorso con la revoca del diritto all'indennità di accompagnamento.
2 III. - La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
III.1. - Nel merito, occorre premettere che, nel caso di specie,
l' ha comunicato con nota datata 27/07/2023 l'ammontare CP_1 complessivo dell'indebito assistenziale pari ad Euro 1054,32
(corrispondente a due ratei dell'indennità di accompagnamento relativi alle mensilità di agosto e settembre 2023) ed il periodo considerato ovverosia le mensilità di agosto e settembre 2023.
Inoltre, non ha formato oggetto di contestazione la circostanza di fatto dell'effettiva comunicazione in data 27/07/2023 da parte dell' della nota contenente l'immediata sospensione dei CP_1 benefici relativi all'indennità di accompagnamento.
Pertanto, appurata la motivazione e la sussistenza dell'errore nell'erogazione della prestazione di invalidità civile, e dunque la natura indebita delle somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento dalla parte ricorrente con riferimento alle mensilità di agosto e settembre 2023 per effetto del venir meno, a seguito di revisione, del necessario requisito sanitario, occorre verificare la sussistenza del diritto dell' alla ripetizione CP_1 dell'indebito oggettivo alla stregua della normativa di riferimento e della relativa interpretazione giurisprudenziale.
III.2. - La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite – in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge –
è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite [si vedano al riguardo le argomentazioni esposte dalla Corte di Appello di Bari in precedenti conformi (Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro –
Sentenza n.715/2022 pubbl. il 08/04/2022 – RG n. 2188/2019 – est.
Dott.ssa Isabella Calia), che, essendo pienamente condivise vengono di seguito riportate in termini sostanzialmente integrali].
Trattasi della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L.
n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n.
3 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5 e con specifico riferimento all'indebito assistenziale determinato dalla carenza di requisiti sanitari, a seconda dell'epoca della erogazione, del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425; della L.
27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3; L. 23 dicembre 1998,
n. 448, art. 37 ed infine D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326.
Dispone, in particolare, l'art. 5, comma 5, D.P.R. 21 settembre
1994 n. 698 che “Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data della accertata insussistenza dei requisiti prescritti”.
Di analogo tenore appare l'art. 37, comma 8, l. n. 448 del 1998 secondo cui "In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica".
In precedenza, già l'art.
3-ter del D.L. n. 323/96 aveva previsto che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la
Direzione generale di cui al comma 1 provvedesse, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica.
Nella normativa appositamente dettata in materia, come innanzi richiamata, va ricercata la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate agli invalidi civili, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033
4 c.c. di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
Sul punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma 1, Cost., dell'art. 1, commi
260, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 52, comma 2, L. 9 marzo 1989, n. 88, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale.
Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non
è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost. (Corte Costituzionale ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000).
La giurisprudenza della Consulta, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha, tuttavia, ritenuto che operi anche in materia di indebito assistenziale un principio di settore per cui la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (Corte Costituzionale ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000).
La Corte Costituzionale ha evidenziato che "[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una
5 garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Su questa premessa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale” (Cass. n. 12406/2003).
La Suprema Corte ha, dunque, chiarito che l'indebito assistenziale non è materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c., individuando per contro in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate una articolata disciplina, che muta a seconda che la ragione che ha dato luogo alla prestazione non dovuta afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli soci economici, ovvero a questioni di altra natura.
In termini generali, la Corte ha precisato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (Cass
n. 16080/2020; Cass. 26036/2019; Cass. n. 11921/2015; Cass n.
1446/2008).
6 III.3. - Nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatoria si è, pertanto, affermato un “principio unico di settore” in forza del quale la generale regola civilistica in materia di indebito (art. 2033 c.c.) cede il passo alla regola propria di tale ambito, che esclude la richiesta di restituzione delle somme erogate quando “l'errore” non è riconducibile al beneficiario.
In tal senso, da ultimo, Cassazione 30.06.2020, n. 13223: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile”.
Ne consegue che l'indebito assistenziale abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo.
Restano, per contro, disciplinate dall'art. 2033 c.c. unicamente le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, ovvero allorquando difetti qualsiasi rapporto assistenziale, mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n.
1446/2008; Cass. 23 agosto 2003, n. 12406).
In altri termini, le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali e assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel solo caso di dolo del beneficiario.
III.4. - Ciò premesso in termini generali, si osserva, nel caso in disamina, che elemento dirimente è rappresentato dalla effettiva conoscenza in data 27/07/2023, da parte della ricorrente, del verbale della Commissione medica, trasmesso dall' presso CP_1
7 l'indirizzo di residenza dell'assistibile (Via Mons. Dimiccoli
n.258 – Barletta), come pacificamente ammesso dalle parti.
Ne consegue che, da un lato, è incontestato che la ricorrente era stata ritenuta, all'esito della visita di revisione del
27/07/2023, priva del requisito sanitario per poter continuare a beneficiare dell'assegno d'invalidità civile [in quanto rivalutata quale “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età
(L.509/88.L.124/98) grave 100%. Data decorrenza: 27/07/2023”]; mentre, dall'altro, l'errore dell' nell'erogare l'indennità di CP_1 accompagnamento nel periodo compreso tra il 01°/08/2023 ed il
30/09/2023 era riconoscibile dalla ricorrente dal momento che, avendo ricevuto in data 27/07/2023 comunicazione dell'esito della visita di revisione, non poteva più continuare a percepire in buona fede la prestazione assistenziale oggetto di indebito e, al più, avrebbe dovuto opporsi alle risultanze della predetta visita di revisione, chiedendo in via giudiziale, entro il termine di decadenza semestrale, l'accertamento della persistenza in capo a sé del requisito sanitario per continuare a beneficiare della prestazione assistenziale in questione.
Tanto non è stato fatto da parte della ricorrente, né è stato documentato.
III.5. - L'operato dell' , che ha comunicato tempestivamente CP_1 alla ricorrente l'esito della visita di revisione, è stato corretto ed è sufficiente ad escludere la buona fede della stessa ricorrente;
sicché non può obiettarsi che la sua condotta abbia ingenerato un affidamento meritevole di tutela nell'assistita.
Trova pertanto applicazione la regola, desumibile dalle norme e dalle pronunce sopra indicate, secondo cui, ricorrendo nella specie una delle ipotesi che a priori escluda il legittimo affidamento della ricorrente (a cui era stato comunicato in data
27/07/2023 l'esito della visita medica di revisione), i ratei della prestazione assistenziale indebitamente erogati dall' a CP_1 titolo di indennità di accompagnamento sono ripetibili e devono essere restituiti dalla ricorrente per l'intero periodo dal
8 01°/08/2023 al 30/09/2023 nei termini analiticamente descritti nella nota datata 26/02/2025.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
IV. - Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-rigetta integralmente il ricorso;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Trani, 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro
UG CA LA
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