Ordinanza cautelare 21 aprile 2022
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 30/07/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01281/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00863/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 863 del 2021, proposto da OL NO e CL Rolle, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Ludogoroff e Alberto Ferrero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arignano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Molinar Min, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Torino, Largo Migliara n. 16, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale di Arignano n. 64 del 05.08.2021 avente ad oggetto “ riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza di piazza Vittorio Veneto – Approvazione progetto esecutivo … ”; nonché del “ progetto esecutivo ” stesso;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso e, in particolare, qualora ritenuto necessario, della determinazione del Responsabile del Servizio opere pubbliche comunale n. 90 del 07.07.2021 e della deliberazione del Consiglio Comunale di Arignano n. 57 del 22.07.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arignano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il dott. Alessandro Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 27.09.2021 i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta Comunale di Arignano n. 64 del 05.08.2021 avente ad oggetto l’approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza della piazza Vittorio Veneto, sulla quale affaccia l’edificio di loro proprietà dove risiedono.
Tale progetto prevede, infatti, anche la realizzazione di “ un elemento architettonico al fondo della piazza per la creazione di una quinta scenografica a chiusura della prospettiva della piazza stessa, composta da una siepe semicircolare delimitata da una seduta in mattoni anch’essa semicircolare, una pavimentazione in ciottoli di fiume, con al centro un’aiuola verde circolare con piantumazione di albero a medio fusto che contribuirà alla chiusura visiva della piazza ”.
I ricorrenti contestano la previsione di tale elemento architettonico, destinato ad essere collocato davanti ed in corrispondenza del loro edificio, articolando tre motivi di ricorso così rubricati:
I – Violazione ed errata applicazione delle previsioni del Piano Regolatore di Arignano in tema di distanze da confini. Violazione ed errata applicazione dell’art. 9 del D.M.- n. 1444/1968. Eccesso di potere per illogicità e perplessità;
II – Violazione ed errata applicazione delle previsioni in materia di “barriere architettoniche” (contenute nel D.P.R. n. 503/1993, nella legge n. 13/1989, nel D.M. n. 236/1989 e nell’art. 24 della legge n. 104/1992);
III – Eccesso di potere per illogicità e perplessità manifeste. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
2. L’Amministrazione comunale si è costituita, rilevando l’infondatezza nel merito del ricorso ed eccependone, ancor prima l’inammissibilità, per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati (individuati nei soggetti che trarrebbero beneficio dall’esecuzione del progetto di riqualificazione della piazza o che hanno interesse alla sua realizzazione o che hanno contribuito al suo finanziamento) e per difetto di interesse a richiedere l’integrale caducazione degli atti impugnati (anziché della sola previsione dell’elemento architettonico contestato).
3. Con ordinanza n. 556 del 21.04.2022 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
4. In vista della trattazione nel merito del ricorso, le parti hanno depositato ulteriore documentazione, nonché memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a..
5. All’udienza pubblica del 29.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Le eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione resistente devono essere disattese.
6.1. Innanzitutto, rispetto al contestato progetto di riqualificazione della piazza non sono rinvenibili controinteressati cui il ricorso avrebbe dovuto essere notificato a pena di inammissibilità.
Come noto, la qualità di controinteressato deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili in base allo stesso, sono anche portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione del provvedimento in quanto quest'ultimo radica un di natura uguale e contrario a quello del ricorrente (cfr., ex pluris , Cons. Stato, Sez. II, 12/04/2024, n. 3346).
Dunque, già sotto il profilo formale, l’impugnata deliberazione giuntale non indica nominativamente tali soggetti né li rende agevolmente identificabili, tant’è vero che, nemmeno nel formulare l’eccezione di inammissibilità, l’Amministrazione resistente indica quali sarebbero tali asseriti controinteressati.
Del tutto generico è, infatti, il riferimento ai soggetti che potrebbero ottenere un beneficio dai lavori pubblici contestati. Immaginando che la difesa comunale intenda riferirsi ai cittadini che potrebbero fruire della piazza così riqualificata, è evidente che gli stessi non sarebbero comunque portatori, sul piano sostanziale, di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, avendo un mero interesse di fatto, appunto uti cives , alla realizzazione di un progetto urbano di riqualificazione e miglioramento di uno spazio pubblico.
Del pari generico è il riferimento ai soggetti che hanno contribuito alla realizzazione o finanziamento del progetto in questione. Ipotizzando, anche qui, che l’Amministrazione resistente intenda riferirsi al finanziamento ricevuto dal Ministero dell’Interno e richiamato nella gravata deliberazione giuntale, si evidenzia come lo stesso non sia stato concesso allo specifico fine di realizzare l’opera in questione, ma costituisca un generico contributo statale concesso ai comuni con la legge di bilancio per il 2020 per investimenti destinati ad opere pubbliche, che il Comune di Arignano ha autonomamente deciso di impiegare per la riqualificazione della piazza Vittorio Veneto. Ad ogni modo, l’ottenimento di contributi pubblici non è, in linea generale, sufficiente ad attribuire all’ente finanziatore la qualità di controinteressato rispetto alla contestazione del progetto che esso ha finanziato o contribuito a finanziare (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20/02/2002, n. 1003).
6.2. Quanto all’eccezione di difetto di interesse dei ricorrenti all’integrale annullamento della deliberazione, osserva il Collegio che questi ultimi, pur richiedendo formalmente l’annullamento tout court della deliberazione giuntale impugnata, hanno ben chiarito a pag. 4 del ricorso di non contestare l’intero progetto di rifacimento della piazza e del parcheggio, ma solo la previsione dell’elemento architettonico in corrispondenza della loro abitazione. In considerazione di ciò, la tutela giurisdizionale richiesta (annullamento del provvedimento impugnato) non potrà che essere concessa, in caso di ipotetico accoglimento del ricorso, nei limiti dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e, quindi, con riferimento alla specifica previsione progettuale contestata. Rispetto ad essa sussiste senz’altro l’interesse a ricorrere, avendo dedotto i ricorrenti un concreto pregiudizio derivante dall’asserita violazione delle distanze legali e dalla pretesa creazione di una barriera architettonica che impedirebbe loro l’accesso alla propria abitazione.
7. Passando al merito del ricorso, con il primo motivo si sostiene che la collocazione del predetto elemento architettonico violerebbe la distanza di 10 metri dalla parete finestrata del proprio edificio (prevista dall’art. 9 del D.M. 1444/1968) nonché quella di 5 metri dal confine della loro proprietà (che sarebbe stabilita invece, in via generale, dal PRGC).
La censura non può essere condivisa.
L’elemento architettonico di cui si discute è rappresentato da una seduta in mattoni semicircolare di altezza pari a mt. 0,50 che si estende su un lato della piazza (quello su cui affaccia l’edificio dei ricorrenti) per una lunghezza progettuale di mt. 9,58. Immediatamente dietro tale seduta è prevista una siepe larga mt 0,80 ed alta mt 2,00. La siepe, che è la componente dell’elemento architettonico più vicina al fabbricato dei ricorrenti, risulta posizionata (nel punto più ravvicinato) ad una distanza di mt 2,60 dalla parete di quest’ultimo, mentre la seduta in muratura a mt 3,40 da tale parete (cfr. tav. 3 del progetto: doc. 4.e dei ricorrenti).
Ad avviso del Collegio, tale “ elemento architettonico ” non è riconducibile (né nella sua parte in muratura, né tantomeno nella sua parte in siepe) alla nozione di “ edificio ” cui fa riferimento l’art. 9 del DM 1444/1968 nello stabilire una distanza minima assoluta di 10 metri tra “ pareti finestrate e pareti di edifici antistanti ”, all’ambito della più ampia regolamentazione delle “ distanze minime tra fabbricati ”.
Tale norma inderogabile è, infatti, volta a garantire non solo un ordinato sviluppo dell'edilizia, ma anche e soprattutto la tutela della salute dei cittadini, evitando il prodursi di intercapedini malsane ed insalubri (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 12/12/2024, n. 10029; Cons. Stato, Sez. IV, 03/01/2023, n. 106; Cons. Stato, Sez. II, 26/03/2021, n. 2559; Cons. Stato, Sez. IV, 03/08/2016, n. 3510).
Pertanto, anche a prescindere dal fatto che l’elemento architettonico in questione non rappresenta la parete di un vero e proprio edificio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 03/08/2016, n. 3510) e che tantomeno è riconducibile ad un comune manufatto edilizio (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 15/05/2024, n. 3132), risulta decisivo, ai fini di escluderlo dall’ambito applicativo dell’art. 9 del D.M. 1444/1968, il fatto che lo stesso, per le sue caratteristiche strutturali, è inidoneo a produrre delle intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12/11/2024, n. 9072).
Le stesse considerazioni valgono per la distanza dell’elemento architettonico dal confine della proprietà dei ricorrenti, che questi ultimi assumono essere stata stabilita in via generale dal PRGC di Arignano in 5 metri.
Al di là della genericità di tale deduzione (non essendo nemmeno indicata quale sarebbe la norma regolamentare che prevede la predetta distanza, la quale risulterebbe anzi smentita dall’art. 32 delle NTA del PRG che, in linea generale, stabilisce piuttosto che “ Ove non specificato, la distanza dei fabbricati dai confini è quella stabilita dal vigente Codice Civile ”), va considerato che tutte le distanze legali (dunque anche quella delle costruzioni da confine, ricavabile dagli artt. 873 e 874 c.c. ed aumentabile dai regolamenti comunali) sono principalmente finalizzate ad evitare la creazione di intercapedini insane, non rilevando pertanto quelle opere che, quand’anche stabilmente collegate al suolo e sporgenti dallo stesso, non abbiano un’idoneità a creare tali intercapedini (cfr. Cass. civ., Sez. II, 10/04/2024, n. 9704).
Peraltro, la seduta in muratura di cui si discute è, dal punto di vista strutturale, un muretto alto appena 50 cm che, oltre a non impedire un adeguato afflusso di area e luce all’edificio dei ricorrenti, sarebbe comunque assimilabile ad un “ muro isolato ” che, ai sensi dell’art. 878 c.c., è escluso dal rispetto della distanza di cui all’art. 873 c.c. se di altezza inferiore a tre metri. Quanto invece alla siepe, la stessa rientra in ogni caso nella distanza di mezzo metro dal confine fissata dall’art. 892, comma 1, n. 3, per le siepi che non superano i due metri e mezzo di altezza (visto che l’altezza progettuale è, come detto, pari a 2 metri, ma che dalla documentazione fotografica versata in atti dal Comune risulta che la siepe concretamente installata sia stata mantenuta ad un’altezza addirittura più bassa e tale da non pregiudicare nemmeno la visuale sulla piazza dalle finestre dell’edificio dei ricorrenti).
Ad ogni modo, poi, deve anche considerarsi che, nel caso di specie, stiamo discutendo del rifacimento di una piazza pubblica mediante l’inserimento di vari elementi di arredo urbano ai fini di una sua riqualificazione e maggiore fruibilità (sedute in muratura, siepi e piante), dunque di un intervento che attiene ad un bene demaniale e che, in quanto tale, andrebbe comunque ritenuto esentato dal rispetto delle distanze legali secondo quanto implicitamente ricavabile dall’art. 879 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 17/02/2025, n. 4086; Cass. civ., Sez. I, 13/01/2021, n. 391).
8. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, invece, che l’elemento architettonico in questione creerebbe una barriera architettonica che renderebbe più disagevole l’accesso alla loro abitazione.
La doglianza è infondata.
Il Comune ha dimostrato in giudizio come, sul confine tra la piazza pubblica e la proprietà degli odierni ricorrenti, esistesse in realtà un muretto che questi ultimi, senza essere autorizzati dall’amministrazione, hanno demolito nel corso dei lavori di realizzazione del loro fabbricato al fine di garantirsi un accesso diretto sulla piazza e che non hanno mai provveduto a ricostruire nonostante le numerose diffide in tal senso del Comune (docc. 9 e 10 Comune).
Ad ogni modo, anche a non voler considerare tale circostanza, il contestato elemento architettonico non preclude l’accesso alle abitazioni dei ricorrenti direttamente dalla piazza, in quanto tra l’ultimo stallo auto del parcheggio pubblico e l’inizio di tale elemento è stato previsto (docc. 4.a e 4.e parte ricorrente) uno spazio che appare sufficiente al passaggio pedonale ed all’eventuale soccorso con l’ausilio di barelle (come risulta confermato anche dalla documentazione fotografica versata in atti dal Comune, relativamente allo stato di fatto successivo all’esecuzione dei lavori).
Peraltro, l’accesso diretto dalla piazza non è l’unico utilizzabile dai ricorrenti, perché l’accesso principale alla loro abitazione (anche da progetto assentito con la licenza edilizia n. 52 dell’11.12.1970: docc. 9 e 10 del Comune) è quello garantito da una scala esterna posta sulla strada laterale (Via Diaz), che si trova ad un livello inferiore rispetto alla piazza, in corrispondenza dell’unico numero civico attribuito alla loro abitazione.
9. Infine, con il terzo motivo i ricorrenti contestano l’inutilità dell’opera in questione, che avrebbe una funzione solo estetica e non sarebbe necessaria a risolvere le problematiche che hanno indotto l’Amministrazione comunale ad approvare il progetto di riqualificazione della piazza, come indicate nella delibera impugnata (“ rendere conformi al Codice della Strada gli stalli di parcheggio garantendo contestualmente la sicurezza del transito dell’utenza pedonale che attualmente non dispone di transiti dedicati oltre che risolvere problemi di deflusso delle acque che ristagnano in alcune aree della piazza ”).
Anche tale censura non merita accoglimento.
Secondo consolidata giurisprudenza, l’individuazione delle modalità di realizzazione di un'opera pubblica o dell'area su cui essa insiste rappresenta una scelta tecnico-discrezionale di stretto merito dell'amministrazione, rispetto alle quali le posizioni dei privati sono necessariamente recessive. Per loro natura, quindi, tali determinazioni possono essere sindacate nel merito solo per palesi errori di fatto, manifesta illogicità e irrazionalità ovvero nei casi di palese contrasto tra la natura dei beni interessati e la loro destinazione (cfr., ex pluris , Cons. Stato, Sez. IV, 23/12/2021, n. 8547; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 30/05/2023, n. 501).
Ciò posto, il fatto che il progetto di riqualificazione della piazza sia stato occasionato dalla necessità di rendere maggiormente sicuro il parcheggio pubblico insistente sulla stessa e di risolvere alcune problematiche sul deflusso delle acque piovane, non esclude (ed anzi, di regola, dovrebbe presupporre) che tale progetto sia volto ad una rivalutazione degli spazi pubblici anche sotto il profilo estetico-architettonico. Tale profilo costituisce, infatti, una parte intuitivamente rilevante delle opere pubbliche e della conseguente sistemazione urbana di un'opera da eseguirsi nel centro della città (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 18/06/2025, n. 4606).
Peraltro, l’elemento architettonico di cui si discute non svolge una funzione solo estetica, ma anche pratica, perché garantisce un’ampia seduta (con l’ombreggiamento derivante dalla siepe retrostante e dalla pianta ad alto fusto collocata davanti alla stessa) in continuità con le altre sedute previste sulla piazza (sempre in corrispondenza di alberi ed aiuole fiorite). Inoltre, esso ha anche la funzione di delimitare l’area a parcheggio pubblico, allontanandola dal fabbricato dei ricorrenti (a tutto vantaggio di questi ultimi) ed impedendo lo stazionamento di veicoli, anche eventualmente non consentito, a ridosso dello stesso (mentre, invece, nella precedente configurazione della piazza gli stalli auto arrivavano sino al confine della proprietà dei ricorrenti).
In definitiva, quindi, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in aggiunta a quelle già liquidate per la fase cautelare con l’ordinanza n. n. 556 del 21.04.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite della fase di merito, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Costa, Presidente FF
Martina Arduino, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fardello | Marco Costa |
IL SEGRETARIO