Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Tribunale di AP , in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Maria Gallo , all'udienza di discussione del 30.1.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10889/2023 del Ruolo Generale Lavoro tra
elettivamente domiciliata in AP alla Via Piedigrotta n. 30 presso lo Parte_1 studio degli avvocati Giuliana Quattromini e Fabio Valerio Coppola, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
Ricorrente
e
in persona dell'Amministratore unico dott. , Controparte_1 Controparte_2 con sede legale in AP alla Piazza Cavour n.42, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Annantonia Romano, con cui elett.te domicilia in Quarto (NA) al Corso Italia
n. 5;
Convenuta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso telematico del 9.6.2023 la parte in epigrafe ha adito il Tribunale di AP, chiedendo di :
a) condannare a pagare alla ricorrente per le causali di cui in narrativa Controparte_1 la complessiva somma di € 5.555,88 il tutto oltre rivalutazione ed interessi ex art. 429 ult. co.
c.p.c.;
b) dichiarare l'incidenza sul TFR delle differenze retributive oggetto del presente ricorso;
c) in ogni caso condannare la società convenuta al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio, con loro attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai difensori, anticipatari.
1
-di aver lavorato dal 25.09.2008 (dapprima con contratto di inserimento, poi trasformato,
a far data dal 25.03.2010, in contratto di lavoro a tempo indeterminato) alle dipendenze di società operante nel settore dell'assistenza socio-sanitaria di anziani Controparte_3
e disabili e dei servizi pubblici di competenza e/o interesse del Comune di AP e di altri enti territoriali e istituti pubblici;
-che le mansioni espletate nell'ambito dell'esecuzione di tale contratto di appalto di servizi sono state quelle proprie della qualifica di operatore socio-assistenziale (OSA) di primo livello;
-di essere stata inquadrata nel IV livello del CCNL Terziario e mansioni di operatrice socio assistenziale;
-che il contratto di lavoro prevedeva una prestazione lavorativa settimanale di 36 ore (part- time con percentuale del 90%) articolata su un orario dalle ore 8 alle ore 15,12 per 5 giorni alla settimana, anche se in realtà ha sempre lavorato fino alle h. 15,40, con una pausa di
20 minuti, espletando lavoro supplementare che però non le è stato mai pagato;
- di avere ricevuto nell'agosto 2016 da parte di , così come tutti gli altri suoi CP_3 colleghi, una lettera che preannunciava il suo passaggio da tale società, messa in liquidazione volontaria, a , altra società in house providing del Controparte_1 operante nel medesimo settore dell'assistenza sociosanitaria e Controparte_4 subentrata nel contratto di appalto di servizi già intercorrente fra il e la Controparte_4
; Controparte_3
-che tra , come acclarato dalla Corte di Appello di AP Parte_2 Controparte_1 con sentenza n. 1961/2020, passata in giudicato, è intercorso un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. con conseguente continuità giuridica del rapporto di lavoro dell'odierna parte ricorrente in capo alla cessionaria CP_1
-che la stessa sentenza ha altresì dichiarato nullo il verbale di conciliazione del novembre
2016 che parte ricorrente era stata costretta a sottoscrivere rinunciando , fra l'altro, a far valere la responsabilità di anche per il periodo anteriore al trasferimento CP_1
d'azienda;
-di essere stata poi assunta dalla società convenuta a far data dal 18.11.2016 con contratto full time a seguito di sottoscrizione di verbale di conciliazione del 3.11.2016, in seguito all'affidamento alla da parte del del servizio di Controparte_1 Controparte_4 assistenza ai disabili;
- di aver continuato a prestare le medesime mansioni svolte in precedenza per la CP_3
, con inquadramento nel diverso CCNL per i dipendenti di aziende al
[...] Parte_3 livello III.
2 Ha ,dunque , adito il Tribunale di AP per veder affermato il proprio diritto a non vedersi peggiorare il trattamento economico dopo il trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. e la continuazione ininterrotta del rapporto di lavoro con la società cessionaria , la CP_1
[...]
Richiamando pertanto le pronunce giudiziali intervenute, che hanno sancito l'esistenza di un'ipotesi di trasferimento di azienda , ed invocando l'applicazione del principio della irriducibilità della retribuzione , sancito dalla giurisprudenza eurocomunitaria e di legittimità nelle ipotesi, quale quella in esame, di trasferimento di azienda, ha concluso per la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive e per l'accantonamento del TFR maturati , oltre accessori di legge.
Si è costituita in giudizio che ha resistito al ricorso eccependo la Controparte_1 inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2112 c.c. per le obbligazioni assunte dal precedente rapporto di lavoro e l'infondatezza della domanda di riconoscimento delle differenze retributive, in quanto attraverso la corresponsione della cd. “indennità assorbimento futuro aumento” (I.A.F.A.) riassorbibile nei successivi aumenti, la lavoratrice aveva goduto del medesimo trattamento retributivo già erogatole nel corso del rapporto alle dipendenze della
. Eccepiva infine la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi vantati. CP_3
Riassegnato il giudizio alla scrivente, all'odierna udienza , per la necessità di contenere i tempi processuali , la causa è stata decisa in base alla documentazione in atti , come da dispositivo in calce , reso al termine della camera di consiglio .
2)Preliminarmente, deve essere superata l'eccezione di prescrizione dei crediti, dal momento che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità nel rapporto di lavoro privatistico il termine di prescrizione non corre nel corso del rapporto , si veda Cass. Sez. L
-Sentenza n. 26246 del 06/09/2022 secondo cui :
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012
e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
3)Nel merito , la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Pacifiche le circostanze di fatto del ricorso , deve esaminarsi la domanda dei lavoratori tendente all'accertamento del proprio diritto a mantenere inalterato il trattamento
3 economico dopo il trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. tra Controparte_5 con sostanziale continuazione del rapporto di lavoro con la società cessionaria.
Sul punto, le difese spiegate dalla convenuta non appaiono condivisibili in quanto non tengono conto di quanto statuito , con numerose sentenze, in atti , in ordine alla natura del rapporto tra le due società succedutesi nella parte datoriale del rapporto, rapporto qualificato in via definitiva come trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. né dell'annullamento, per effetto di diverse pronunce intervenute sia in primo grado che in appello, del verbale di conciliazione , al quale la convenuta fa invece riferimento per dedurre la adeguatezza del trattamento retributivo corrisposto.
Si rammenta , infatti, che con delibera n. 556 del 23.9.16, munita di esecuzione immediata, la Giunta Comunale di AP aveva stabilito -per il personale di passato a CP_3 tra le altre previsioni contenute nella citata delibera "l'attivazione delle Controparte_1 garanzie previste dall'art. 2112 cod. civ. e comunque, il mantenimento dell'occupazione complessiva, degli attuali livelli reddituali e delle qualifiche acquisite" .
Successivamente, all'esito del contenzioso avviato dai lavoratori, con sentenza n.
1093/2019 del Tribunale di AP sezione Lavoro, confermata dalla Corte di Appello di
AP Sez. lavoro , con sentenza n. 1961/2020, passata in giudicato, è stato accertato che tra e è intervenuto un trasferimento d'azienda ex art. 2112 CP_3 CP_1
c.c., con conseguente continuità giuridica del rapporto di lavoro anche dell'odierna parte ricorrente in capo alla cessionaria CP_1
La stessa sentenza ha altresì dichiarato nullo il verbale di conciliazione del novembre 2016
(cfr. documentazione allegata al fascicolo telematico ) con cui parte ricorrente era stata costretta a rinunciare, fra l'altro, a far valere la responsabilità di anche per il CP_1 periodo anteriore al trasferimento d'azienda.
Del tutto analoghe sono state le sentenze della Corte di Appello di AP intervenute nella vicenda , che hanno accolto la domanda (o confermato la pronuncia di primo grado) riguardo ad altri colleghi dell'odierna ricorrente coinvolti nel trasferimento di azienda. E la S.C., chiamata a pronunciarsi sulla stessa vicenda relativa ad altra collega di lavoro dell'odierna parte ricorrente, con ordinanza n. 27760/2022 ha definitivamente confermato l'illegittimità del predetto verbale di conciliazione.
Tutte le sentenze intervenute hanno invalidato i verbali di conciliazione che i lavoratori erano stati costretti a sottoscrivere con AP ed hanno altresì Parte_2 CP_1 statuito expressis verbis l'integrale applicazione dell'art. 2112 c.c. nella vicenda traslativa d'azienda, perfezionatasi e operativa a decorrere dal 1°.
9.16. Conseguentemente, deve affermarsi la continuità giuridica del rapporto di lavoro tra la parte ricorrente e la CP_1 fin dall'assunzione della ricorrente presso e la responsabilità solidale
[...] CP_3
4 di entrambe le società (cedente e cessionaria per i crediti CP_3 CP_1 retributivi maturati dall'odierna parte ricorrente, fino alla data del trasferimento d'azienda, cioè fino al 1°.9.16, mentre per i crediti maturati da tale data in poi permane la responsabilità della sola CP_1
Del resto, è noto che l'art. 3 co. 1° della direttiva 2001/23/CE (in cui è stata trasfusa l'analoga precedente direttiva 77/187/CEE come modificata dalla direttiva 98/50/CE) stabilisce che “I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.”.
A sua volta il comma 3 stabilisce che “Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo.”.
In altre parole, il lavoratore deve conservare il quantum di retribuzione che percepiva presso il cedente né , in contrario, varrebbe interpretare l'art. 2112 co. 3° c.c. come una sostanziale smentita del comma 1°: ciò comporterebbe non soltanto un'insanabile contraddizione all'interno della stessa norma ma anche e soprattutto una manifesta violazione del diritto dell'Unione Europea , come interpretato dalla nota sentenza CGUE 6.9.2011, C-108/10,
. Per_1
4) Operate le premesse che precedono , per effetto del trasferimento d'azienda ex art. 2112
c.c. e della continuazione ininterrotta del rapporto di lavoro con la società cessionaria
( , deve riconoscersi il diritto dell'odierna parte ricorrente a non vedersi CP_1 peggiorare il proprio trattamento retributivo dopo il trasferimento.
La infatti, ha di fatto corrisposto una retribuzione inferiore a quella che la CP_1 ricorrente medesima percepiva alle dipendenze di , come emerge dal confronto CP_3 tra le buste paga depositate . Ma il peggioramento retributivo sussisterebbe anche se si applicasse quanto statuito nel verbale di conciliazione annullato, atteso che anche in esso era stato pattuito il mantenimento della stessa retribuzione ordinaria che parte ricorrente percepiva presso , mediante l'integrazione con apposita voce ulteriore CP_3
(I.A.F.A.).
Infatti, al punto 1) di detto verbale di conciliazione si stabiliva, fra l'altro, che <La retribuzione complessivamente riconosciuta al dipendente sarà pari a quella percepita alle dipendenze della società e sarà composta dagli elementi obbligatori della Controparte_3 stessa, alla quale andrà ad aggiungersi la voce denominata “indennità assorbimento futuro aumento”. Detta voce sarà erogata al fine di ottemperare alle delibere di Giunta e Consiglio
5 comunale e mantenere, in questo modo, inalterato il livello retributivo goduto dal Lavoratore antecedentemente all'assunzione in AP . Controparte_1
Ciò nonostante, emerge dal confronto tra le due buste paga che, nonostante la voce I.A.F.A. alias indennità assorbimento futuro aumento erogata dalla in aggiunta al CP_1 trattamento di 3° livello CCNL Multiservizi, in realtà la ricorrente si è vista ridurre in concreto la retribuzione, nel senso che da quella di € 1624,54 percepita da è CP_3 scesa a quella di € 1.589,62 ricevuta da pur compresa la voce I.A.F.A. e tali CP_1 differenze si ripercuotono anche nella misura dell'accantonamento del TFR.
Il peggioramento retributivo in concreto patito è ancor più grave se si tiene conto dell'orario di lavoro, nel senso che oggi la ricorrente guadagna meno pur avendo un orario di lavoro contrattuale mensile di 173 ore (al 90%) a fronte delle 168 ore mensili (sempre al 90%) che doveva, invece, osservare presso , e tanto risulta sempre dalle buste paga CP_3 prodotte e raffrontate . Né per giustificare il proprio illegittimo operato la convenuta potrebbe invocare il diverso CCNL Multiservizi che ha applicato al rapporto di lavoro in oggetto, sostituendo il precedente CCNL Commercio e Terziario, in quanto in ogni caso l'art. 2112 co. 1° c.c. stabilisce che “... il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.”.
In definitiva, la prospettazione dei fatti esposta in ricorso risulta corretta, atteso che mettendo a confronto la 'retribuzione totale' indicata nel prospetto paga emesso da CP_3
per l'ultimo mese di lavoro (cfr buste paga ), e la retribuzione erogata
[...] CP_3 dal nuovo datore di lavoro, emerge una differenza mensile che moltiplicata per i mesi del periodo di lavoro in oggetto determina a favore della ricorrente un credito a titolo di
“retribuzione ordinaria” pari a € 4680,24 ed una differenza a titolo di TFR maturato pari a
€ 347,16 .
Non meritano accoglimento, al contrario, le ulteriori richieste di festività, ex festività, ferie e permessi “non goduti”, in considerazione sia della mancata produzione di tutte le buste paga relative al periodo interessato che delle evidenti carenze assertive del ricorso, in ordine al presupposto fattuale fondante la richiesta formulata e la conseguente carenza di prova sul punto.
Conclusivamente, parte convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente di complessivi € 4680,24 per differenze retributive e all'accantonamento di € 347,16 per differenze sul TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei crediti al saldo.
5) L'esito complessivo della lite , l'esistenza di pronunce di segno contrario alla presente , la serialità del giudizio , costituiscono tutte ragioni che a parere della scrivente giustificano
6 la parziale compensazione delle spese, nella misura di 1/3; le stesse , per i residui 2/3, sono a carico della convenuta e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, secondo i criteri del DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM n. 147/2022 .
Esigenze di ruolo della scrivente hanno comportato la fissazione del termine fino a 60 giorni per il deposito della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a percepire , a titolo di differenze retributive , € 4680,24 ed € 347,16 per Parte_1 differenze su accantonamento TFR;
per l'effetto , condanna la società convenuta al pagamento delle differenze retributive nell'importo suindicato oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei crediti al saldo;
b)Compensa le spese per 1/3 e condanna la convenuta alla rifusione dei restanti 2/3 liquidati in complessivi €1000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge , con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
c)Fissa il termine di 60 gg per il deposito della sentenza .
Così deciso in AP il 30.1.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo
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