CASS
Sentenza 19 luglio 2021
Sentenza 19 luglio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/07/2021, n. 27911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27911 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2021 |
Testo completo
{"numdec": "27911", "szdec": "5", "datdep": ["20210719"], "kind": "snpen", "datdec": "20210510", "tipoprov": "Sentenza", "id": "snpen2021527911S", "anno": "2021", "filename": ["./20210719/snpen@s50@a2021@n27911@tS.pdf"], "ssz": "0", "ocr": ["la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. PAOLA FILIPPI, la quale ha concluso per l'inammissibilit\u00e0 del ricorso lette le conclusioni scritte del difensore Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di CO GI \u00e8 stato proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del 21/02/2020 con la quale la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo b) (art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011), confermando l'affermazione di responsabilit\u00e0 per il reato di atti pers.ecutori (capo a). Il ricorrente lamenta violazione di legge, rilevando: a) che, per effetto della menzionata assoluzione, era venuto meno la connessione con delitto procedibile d'ufficio; b) che non risultava essere stata acquisita la querela della persona offesa.
2. Sono state trasmesse le conclusioni scritte del rappresentante della Procura generale e del difensore dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso \u00e8 inammissibile per manifesta infondatezza. Premesso che la indicazione nel capo di imputazione di una ragione di procedibilit\u00e0 d'ufficio, ove pure quest'ultima venga meno, non rende il reato improcedibile, se la querela, anzi le querele, come nella specie, risultino presentate e acquisite agli atti (quella della PO risulta presentata il 19/04/2016, quelle delle altre persone offesa risultano presentate il precedente 18/04/2016), nonostante l'apodittica, contraria affermazione contenuta in ricorso, si osserva: a) che il reato risulta contestato dal settembre 2015 \"ad oggi\"; b) che le sentenze di merito danno atto che la condotta persecutoria ha \"avuto inizio\" nel mese di settembre 2015 (il che implica che \u00e8 proseguita successivamente e la sentenza impugnata ne d\u00e0 ampiamente conto, in termini non oggetto di contestazione da parte del ricorso); c) che \u00e8 in atti anche la querela del Boncore, a dispetto delle affermazioni contenute nelle conclusioni scritte;
d) che il tema della tardivit\u00e0 delle querele \u00e8 comunque dedotto in termini congetturali di assoluta genericit\u00e0. Alla luce, pertanto, delle sopra ricordate risultanze processuali e dei menzionati accertamenti di merito (si ripete, non oggetto di contestazione alcuna da parte del ricorso), la verifica della procedibilit\u00e0 dell'azione penale ha natura squisitamente giuridica e non richiede alcuna specifica motivazione da parte del giudice di merito. Come anche di recente ribadito da questa Corte nella sua pi\u00f9 autorevole articolazione (Sez. U., n. 29451 del 16/07/2020, Filardo), ove le questioni di diritto, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano state comunque esattamente risolte, non pu\u00f2 sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la avessero sorretta.
2. Alla pronuncia di inammissibilit\u00e0 consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonch\u00e9 al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Cos\u00ec deciso il 10/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Eduardo De Gregorio ec--"], "relatore": ["DE MARZO GIUSEPPE"], "presidente": ["DE GREGORIO EDUARDO"], "decision_date": "2021-07-19", "hearing_date": "2021-05-10", "short_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.27911 del 19/07/2021", "long_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.27911 del 19/07/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:27911PEN), udienza del 10/05/2021,Presidente DE
GREGORIO EDUARDO
Relatore DE MARZO GIUSEPPE", "eli": "ECLI:IT:CASS:2021:27911PEN", "session_full_name": "quinta", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20210719/snpen@s50@a2021@n27911@tS.clean.pdf"}
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. PAOLA FILIPPI, la quale ha concluso per l'inammissibilit\u00e0 del ricorso lette le conclusioni scritte del difensore Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di CO GI \u00e8 stato proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del 21/02/2020 con la quale la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo b) (art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011), confermando l'affermazione di responsabilit\u00e0 per il reato di atti pers.ecutori (capo a). Il ricorrente lamenta violazione di legge, rilevando: a) che, per effetto della menzionata assoluzione, era venuto meno la connessione con delitto procedibile d'ufficio; b) che non risultava essere stata acquisita la querela della persona offesa.
2. Sono state trasmesse le conclusioni scritte del rappresentante della Procura generale e del difensore dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso \u00e8 inammissibile per manifesta infondatezza. Premesso che la indicazione nel capo di imputazione di una ragione di procedibilit\u00e0 d'ufficio, ove pure quest'ultima venga meno, non rende il reato improcedibile, se la querela, anzi le querele, come nella specie, risultino presentate e acquisite agli atti (quella della PO risulta presentata il 19/04/2016, quelle delle altre persone offesa risultano presentate il precedente 18/04/2016), nonostante l'apodittica, contraria affermazione contenuta in ricorso, si osserva: a) che il reato risulta contestato dal settembre 2015 \"ad oggi\"; b) che le sentenze di merito danno atto che la condotta persecutoria ha \"avuto inizio\" nel mese di settembre 2015 (il che implica che \u00e8 proseguita successivamente e la sentenza impugnata ne d\u00e0 ampiamente conto, in termini non oggetto di contestazione da parte del ricorso); c) che \u00e8 in atti anche la querela del Boncore, a dispetto delle affermazioni contenute nelle conclusioni scritte;
d) che il tema della tardivit\u00e0 delle querele \u00e8 comunque dedotto in termini congetturali di assoluta genericit\u00e0. Alla luce, pertanto, delle sopra ricordate risultanze processuali e dei menzionati accertamenti di merito (si ripete, non oggetto di contestazione alcuna da parte del ricorso), la verifica della procedibilit\u00e0 dell'azione penale ha natura squisitamente giuridica e non richiede alcuna specifica motivazione da parte del giudice di merito. Come anche di recente ribadito da questa Corte nella sua pi\u00f9 autorevole articolazione (Sez. U., n. 29451 del 16/07/2020, Filardo), ove le questioni di diritto, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano state comunque esattamente risolte, non pu\u00f2 sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la avessero sorretta.
2. Alla pronuncia di inammissibilit\u00e0 consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonch\u00e9 al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Cos\u00ec deciso il 10/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Eduardo De Gregorio ec--"], "relatore": ["DE MARZO GIUSEPPE"], "presidente": ["DE GREGORIO EDUARDO"], "decision_date": "2021-07-19", "hearing_date": "2021-05-10", "short_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.27911 del 19/07/2021", "long_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.27911 del 19/07/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:27911PEN), udienza del 10/05/2021,Presidente DE
GREGORIO EDUARDO
Relatore DE MARZO GIUSEPPE", "eli": "ECLI:IT:CASS:2021:27911PEN", "session_full_name": "quinta", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20210719/snpen@s50@a2021@n27911@tS.clean.pdf"}