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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/10/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2647/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. UC PR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2647/2022 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Cause in materia di rapporti societari – società di persone”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giacomo Bulleri, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno,
Piazza Cavour, n. 25, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore
ATTORE
e
(P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Cecchella e Mario Baroni, elettivamente domiciliata in Pisa, Via San Martino, n. 21, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi e le causali di cui alla premessa del presente atto, accertare e dichiarare il diritto del Signor ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Parte_1
2289 c.c., alla liquidazione della sua quota di partecipazione del 48,01% alla società in nome collettivo “ , condannando quindi la Controparte_1 società medesima al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro
283.465,51, oltre interessi e rivalutazione, o del diverso importo che risulterà provato in corso di causa e ritenuto di giustizia. Con vittoria di compensi e spese del giudizio”.
Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Pisa: 1) in via istruttoria ammettere il giuramento decisorio del sig. sulla seguente formula: “giuro e giurando nego di aver prelevato Parte_1 nel periodo dall'1.01.2017 al 28.05.2018 le somme per complessivi € 186.737,24, nelle date e negli importi progressivamente indicati nel documento prodotto sub doc. 2 delle produzioni della convenuta , da ritenersi qui integralmente trascritti”; Controparte_1
2) nel merito, rigettare la domanda introduttiva nell'ammontare della liquidazione della quota del sig. richiesta in citazione e comunque qualunque Parte_1 valore della quota sia determinato, procedere a compensazione con le somme prelevate senza titolo e ingiustificatamente dal sig. nella misura di € Parte_1
186.737,24, sino a esaurimento dell'intero credito preteso dal sig. 3) Parte_1 condannare il medesimo ai compensi del difensore della Parte_1 CP_1
oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge”.
[...]
Premesso in fatto
Con atto di citazione notificato in data 12.07.2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio la al fine di sentir accertare e Controparte_1 dichiarare il proprio diritto alla liquidazione della quota di partecipazione societaria pari al 48,01%, e di ottenere la conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo spettantegli, pari ad € 283.465,51, oltre interessi e rivalutazione di legge.
A sostegno della domanda, ha allegato:
- che, insieme al fratello , è stato socio fondatore della società convenuta, CP_1 esercente attività di autocarrozzeria e riparazioni auto e moto;
- che la società di fatto costituita in data 01.07.1975 è stata regolarizzata in forma di società in nome collettivo in data 22.12.1996;
- che, originariamente, ciascun socio deteneva una quota paritaria del 50%, provvedendo all'amministrazione ordinaria e straordinaria con firma disgiunta;
- che a seguito di alcune modifiche alle partecipazioni agli utili, l'attore si è trovato a detenere una quota di partecipazione del 48.01%;
- che in data 28.05.2018 l'assemblea dei soci ha deliberato l'esclusione dell'attore dalla società con effetto immediato;
- che la deliberazione è stata in un primo momento impugnata, provvedendo poi l'attore a rinunciare all'impugnazione;
- che la società non ha mai provveduto a liquidare la quota spettante all'attore; - che la liquidazione della quota spetta al socio indipendentemente dalla ragione
(recesso o esclusione) per la quale il rapporto con la società si sciolga;
- che la prestazione diviene esigibile decorso il termine di sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.
Si è costituita in giudizio la contestando quanto Controparte_1 ex adverso dedotto ed eccepito.
In particolare, ha rilevato:
- che l'attore è stato escluso dalla società per giusta causa, costituita da prelievi dallo stesso ingiustificatamente effettuati dai conti correnti sociali, con appropriazione di somme per complessivi € 186.737,24;
- che le somme percepite andranno eventualmente compensate con le somme pretese a titolo di liquidazione della quota;
- che, essendo la convenuta una piccola società artigiana che svolge la propria attività con apporto prevalente dei due soci d'opera, la richiesta di liquidazione formulata dall'attore risulta esorbitante e del tutto spropositata rispetto alla consistenza patrimoniale e reddituale della stessa;
- che la ripartizione degli utili e delle perdite è effettuata con modalità che tengono conto della prevalente attività dei soci d'opera;
- che l'utile netto spettante all'attore corrisponde al 2% e non alla quota del 48%, non rivestendo la veste di socio d'opera, spettante ad altri due soci ( e CP_2
; CP_3
- che anche la relazione tecnica di parte è suscettibile di contestazione con riferimento ai criteri adottati per la valutazione del capitale sociale, indicato in quasi €
600.000,00, pur trattandosi di attività che svolge riparazioni meccaniche in una comunità di ridotte dimensioni;
- che i tentativi di definizione stragiudiziale della controversia non hanno avuto esito positivo.
All'udienza del 27.04.2023, sono stati concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
La causa è stata inizialmente istruita mediante disposizione di consulenza tecnica d'ufficio volta alla stima del valore della quota di partecipazione societaria dell'attore.
Con ordinanza del 11.09.2024, il Giudice ha ammesso la prova per interrogatorio formale richiesta da parte convenuta.
All'udienza del 30.10.2024, svolto l'interrogatorio formale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con successiva ordinanza del 28.04.2025, è stata fissata udienza per l'assunzione del giuramento decisorio deferito da parte convenuta.
All'udienza del 28.05.2025, il Giudice ha proceduto all'assunzione del giuramento decisorio e, all'esito, invitate le parti a concludere, ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
È incontestato il fatto costitutivo del diritto alla liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale della da parte dell'attore, a seguito Controparte_1 della delibera di esclusione del socio per giusta causa, divenuta irrevocabile.
Pacifica, dunque, la spettanza del diritto, residua di delibare sul quantum debeatur, che, come noto, deve essere parametrato al valore della società al momento del fatto estintivo della partecipazione del socio.
Per determinare il controvalore effettivo della quota, è stata disposta CTU volta a ricostruire la situazione economica e patrimoniale della al momento Controparte_1 dell'esclusione per giusta causa (28.5.2018).
Orbene, sono condivise dal Tribunale le conclusioni cui perviene l'ausiliario.
Innanzitutto, deve ritenersi corretta l'impostazione della consulenza resa dal dott.
che opta per metodologia di valutazione reddituale semplice (puro), Per_1 debitamente motivata in ragione della netta prevalenza degli elementi reddituali su quelli patrimoniali della s.n.c. (aspetto evidente), nonostante le eccezioni sollevate sul punto dal CTP di parte attrice e, solo in sede di memoria conclusionale e in forma non convincente, da parte convenuta.
Quanto al meccanismo computazionale e all'utilizzo dei parametri che hanno condotto alla stima del valore della quota, si rinvia alla parte motiva della relazione, che appare esente da censure e ha il pregio di confutare in forma logica e persuasiva le osservazioni rispettivamente avanzate dalle parti, tanto con riguardo all'orizzonte temporale del metodo di calcolo, quanto con riguardo alla assunta mancata valorizzazione della bassa percentuale di diritto agli utili societari (2%), e ancora rispetto all'applicazione del tasso di rischio (cfr. pagg. 15ss. CTU in data 9.7.2024).
Il valore dell'azienda alla data di riferimento (28.5.2018) è stato stimato in complessivi
€ 358.838,00, per cui la quota del socio escluso, pari al 48%, risulterebbe ammontare ad
€ 172.242,00. Per identificare la cifra spettante all'attore, tuttavia, deve essere analizzata la seconda tematica sottoposta al CTU, ossia quella legata ai prelievi in conto utili dai conti societari effettuati dai soci e, per quanto di interesse, da . Parte_1
La disamina della documentazione agli atti, implementata da quella bancaria acquisita dal CTU, ha consentito all'ausiliario di accertare prelievi in conto utili per complessivi
€ 12.755,00 con riguardo agli anni 2017 e 2018, a fronte di un diritto agli utili di Pt_1
, per tali anni, pari ad euro 3.436,00 (€ 1.731,00 esercizio 2017; € 1.705,00
[...] esercizio 2018). Ne consegue che in applicazione del meccanismo compensativo invocato dalla società convenuta, deve detrarsi dalla somma di € 172.242,00 l'importo pari alla differenza tra le somme incassate e quelle effettivamente spettanti per gli utili
(€ 9.319,00). È nondimeno fondata la contestazione attorea relativa alla mancata considerazione, da parte del CTU – in ragione di un non giustificato ancoramento del quesito, in parte qua, alla data dell'esclusione del socio – della restituzione da parte di di € 6.000,00 in data 25.6.2018 (doc. 13). In definitiva, l'importo Parte_1 riconosciuto all'attore è pari ad euro 168.923,00, oltre gli interessi di legge dalla domanda sino al saldo effettivo.
Non possono essere considerati ulteriori voci a titolo di prelievo, siccome non verificabili (cfr. CTU), e in ogni caso escluse dell'esito del deferito giuramento decisorio.
Al riguardo, su istanza di parte è stato ammesso, dopo l'interrogatorio formale dell'attore, anche il giuramento decisorio sulla circostanza – idonea a definire parzialmente la causa siccome incidente su uno degli snodi principali dell'iter decisionale – dedotta dalla convenuta: “nego di aver prelevato dal 1.1.2017 al
28.5.2018 le somme per complessivi € 186.737,24 nelle date e negli importi progressivi nel documento prodotto sub doc. 2 delle produzioni della convenuta ”. Controparte_1
L'efficacia di prova legale sulla questione di fatto oggetto di giuramento vincola il giudice, come noto, senza possibilità di smentita in questa sede.
In definitiva, trova accoglimento nella misura di cui sopra la domanda di liquidazione della quota della s.n.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura dei 2/3, compensata la residua, tenuto conto dell'assenza di contestazione circa la spettanza del diritto alla liquidazione e della sensibile divergenza di quanto riconosciuto rispetto alla richiesta attorea;
in tale quota sono quindi poste a carico della società e liquidate ai sensi dei vigenti D.M., in applicazione dei parametri medi, lievemente ridotti, avuto riguardo a ciascuna fase. Stessa sorte per le spese di ctu, anche tenuto conto della natura dell'accertamento, e per le spese documentate del CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione reietta o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto dell'attore alla liquidazione della quota del 48% della per un controvalore di € 168.923,00, e per l'effetto condanna Controparte_1 al pagamento di € 168.923,00 in favore di , oltre Controparte_1 Parte_1 interessi di legge a decorrere dalla domanda sino al saldo effettivo;
- condanna alla refusione, in favore di , dei 2/3 Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, liquidate per l'interezza in € 12.000,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, e al rimborso dei 2/3 delle spese del CTP;
- pone definitivamente a carico i 2/3 delle spese di CTU, la residua Controparte_1
a carico di parte attrice;
Pisa, 03 ottobre 2025
Il Giudice
UC PR
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. UC PR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2647/2022 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Cause in materia di rapporti societari – società di persone”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giacomo Bulleri, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno,
Piazza Cavour, n. 25, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore
ATTORE
e
(P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Cecchella e Mario Baroni, elettivamente domiciliata in Pisa, Via San Martino, n. 21, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi e le causali di cui alla premessa del presente atto, accertare e dichiarare il diritto del Signor ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Parte_1
2289 c.c., alla liquidazione della sua quota di partecipazione del 48,01% alla società in nome collettivo “ , condannando quindi la Controparte_1 società medesima al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro
283.465,51, oltre interessi e rivalutazione, o del diverso importo che risulterà provato in corso di causa e ritenuto di giustizia. Con vittoria di compensi e spese del giudizio”.
Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Pisa: 1) in via istruttoria ammettere il giuramento decisorio del sig. sulla seguente formula: “giuro e giurando nego di aver prelevato Parte_1 nel periodo dall'1.01.2017 al 28.05.2018 le somme per complessivi € 186.737,24, nelle date e negli importi progressivamente indicati nel documento prodotto sub doc. 2 delle produzioni della convenuta , da ritenersi qui integralmente trascritti”; Controparte_1
2) nel merito, rigettare la domanda introduttiva nell'ammontare della liquidazione della quota del sig. richiesta in citazione e comunque qualunque Parte_1 valore della quota sia determinato, procedere a compensazione con le somme prelevate senza titolo e ingiustificatamente dal sig. nella misura di € Parte_1
186.737,24, sino a esaurimento dell'intero credito preteso dal sig. 3) Parte_1 condannare il medesimo ai compensi del difensore della Parte_1 CP_1
oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge”.
[...]
Premesso in fatto
Con atto di citazione notificato in data 12.07.2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio la al fine di sentir accertare e Controparte_1 dichiarare il proprio diritto alla liquidazione della quota di partecipazione societaria pari al 48,01%, e di ottenere la conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo spettantegli, pari ad € 283.465,51, oltre interessi e rivalutazione di legge.
A sostegno della domanda, ha allegato:
- che, insieme al fratello , è stato socio fondatore della società convenuta, CP_1 esercente attività di autocarrozzeria e riparazioni auto e moto;
- che la società di fatto costituita in data 01.07.1975 è stata regolarizzata in forma di società in nome collettivo in data 22.12.1996;
- che, originariamente, ciascun socio deteneva una quota paritaria del 50%, provvedendo all'amministrazione ordinaria e straordinaria con firma disgiunta;
- che a seguito di alcune modifiche alle partecipazioni agli utili, l'attore si è trovato a detenere una quota di partecipazione del 48.01%;
- che in data 28.05.2018 l'assemblea dei soci ha deliberato l'esclusione dell'attore dalla società con effetto immediato;
- che la deliberazione è stata in un primo momento impugnata, provvedendo poi l'attore a rinunciare all'impugnazione;
- che la società non ha mai provveduto a liquidare la quota spettante all'attore; - che la liquidazione della quota spetta al socio indipendentemente dalla ragione
(recesso o esclusione) per la quale il rapporto con la società si sciolga;
- che la prestazione diviene esigibile decorso il termine di sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.
Si è costituita in giudizio la contestando quanto Controparte_1 ex adverso dedotto ed eccepito.
In particolare, ha rilevato:
- che l'attore è stato escluso dalla società per giusta causa, costituita da prelievi dallo stesso ingiustificatamente effettuati dai conti correnti sociali, con appropriazione di somme per complessivi € 186.737,24;
- che le somme percepite andranno eventualmente compensate con le somme pretese a titolo di liquidazione della quota;
- che, essendo la convenuta una piccola società artigiana che svolge la propria attività con apporto prevalente dei due soci d'opera, la richiesta di liquidazione formulata dall'attore risulta esorbitante e del tutto spropositata rispetto alla consistenza patrimoniale e reddituale della stessa;
- che la ripartizione degli utili e delle perdite è effettuata con modalità che tengono conto della prevalente attività dei soci d'opera;
- che l'utile netto spettante all'attore corrisponde al 2% e non alla quota del 48%, non rivestendo la veste di socio d'opera, spettante ad altri due soci ( e CP_2
; CP_3
- che anche la relazione tecnica di parte è suscettibile di contestazione con riferimento ai criteri adottati per la valutazione del capitale sociale, indicato in quasi €
600.000,00, pur trattandosi di attività che svolge riparazioni meccaniche in una comunità di ridotte dimensioni;
- che i tentativi di definizione stragiudiziale della controversia non hanno avuto esito positivo.
All'udienza del 27.04.2023, sono stati concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
La causa è stata inizialmente istruita mediante disposizione di consulenza tecnica d'ufficio volta alla stima del valore della quota di partecipazione societaria dell'attore.
Con ordinanza del 11.09.2024, il Giudice ha ammesso la prova per interrogatorio formale richiesta da parte convenuta.
All'udienza del 30.10.2024, svolto l'interrogatorio formale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con successiva ordinanza del 28.04.2025, è stata fissata udienza per l'assunzione del giuramento decisorio deferito da parte convenuta.
All'udienza del 28.05.2025, il Giudice ha proceduto all'assunzione del giuramento decisorio e, all'esito, invitate le parti a concludere, ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
È incontestato il fatto costitutivo del diritto alla liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale della da parte dell'attore, a seguito Controparte_1 della delibera di esclusione del socio per giusta causa, divenuta irrevocabile.
Pacifica, dunque, la spettanza del diritto, residua di delibare sul quantum debeatur, che, come noto, deve essere parametrato al valore della società al momento del fatto estintivo della partecipazione del socio.
Per determinare il controvalore effettivo della quota, è stata disposta CTU volta a ricostruire la situazione economica e patrimoniale della al momento Controparte_1 dell'esclusione per giusta causa (28.5.2018).
Orbene, sono condivise dal Tribunale le conclusioni cui perviene l'ausiliario.
Innanzitutto, deve ritenersi corretta l'impostazione della consulenza resa dal dott.
che opta per metodologia di valutazione reddituale semplice (puro), Per_1 debitamente motivata in ragione della netta prevalenza degli elementi reddituali su quelli patrimoniali della s.n.c. (aspetto evidente), nonostante le eccezioni sollevate sul punto dal CTP di parte attrice e, solo in sede di memoria conclusionale e in forma non convincente, da parte convenuta.
Quanto al meccanismo computazionale e all'utilizzo dei parametri che hanno condotto alla stima del valore della quota, si rinvia alla parte motiva della relazione, che appare esente da censure e ha il pregio di confutare in forma logica e persuasiva le osservazioni rispettivamente avanzate dalle parti, tanto con riguardo all'orizzonte temporale del metodo di calcolo, quanto con riguardo alla assunta mancata valorizzazione della bassa percentuale di diritto agli utili societari (2%), e ancora rispetto all'applicazione del tasso di rischio (cfr. pagg. 15ss. CTU in data 9.7.2024).
Il valore dell'azienda alla data di riferimento (28.5.2018) è stato stimato in complessivi
€ 358.838,00, per cui la quota del socio escluso, pari al 48%, risulterebbe ammontare ad
€ 172.242,00. Per identificare la cifra spettante all'attore, tuttavia, deve essere analizzata la seconda tematica sottoposta al CTU, ossia quella legata ai prelievi in conto utili dai conti societari effettuati dai soci e, per quanto di interesse, da . Parte_1
La disamina della documentazione agli atti, implementata da quella bancaria acquisita dal CTU, ha consentito all'ausiliario di accertare prelievi in conto utili per complessivi
€ 12.755,00 con riguardo agli anni 2017 e 2018, a fronte di un diritto agli utili di Pt_1
, per tali anni, pari ad euro 3.436,00 (€ 1.731,00 esercizio 2017; € 1.705,00
[...] esercizio 2018). Ne consegue che in applicazione del meccanismo compensativo invocato dalla società convenuta, deve detrarsi dalla somma di € 172.242,00 l'importo pari alla differenza tra le somme incassate e quelle effettivamente spettanti per gli utili
(€ 9.319,00). È nondimeno fondata la contestazione attorea relativa alla mancata considerazione, da parte del CTU – in ragione di un non giustificato ancoramento del quesito, in parte qua, alla data dell'esclusione del socio – della restituzione da parte di di € 6.000,00 in data 25.6.2018 (doc. 13). In definitiva, l'importo Parte_1 riconosciuto all'attore è pari ad euro 168.923,00, oltre gli interessi di legge dalla domanda sino al saldo effettivo.
Non possono essere considerati ulteriori voci a titolo di prelievo, siccome non verificabili (cfr. CTU), e in ogni caso escluse dell'esito del deferito giuramento decisorio.
Al riguardo, su istanza di parte è stato ammesso, dopo l'interrogatorio formale dell'attore, anche il giuramento decisorio sulla circostanza – idonea a definire parzialmente la causa siccome incidente su uno degli snodi principali dell'iter decisionale – dedotta dalla convenuta: “nego di aver prelevato dal 1.1.2017 al
28.5.2018 le somme per complessivi € 186.737,24 nelle date e negli importi progressivi nel documento prodotto sub doc. 2 delle produzioni della convenuta ”. Controparte_1
L'efficacia di prova legale sulla questione di fatto oggetto di giuramento vincola il giudice, come noto, senza possibilità di smentita in questa sede.
In definitiva, trova accoglimento nella misura di cui sopra la domanda di liquidazione della quota della s.n.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura dei 2/3, compensata la residua, tenuto conto dell'assenza di contestazione circa la spettanza del diritto alla liquidazione e della sensibile divergenza di quanto riconosciuto rispetto alla richiesta attorea;
in tale quota sono quindi poste a carico della società e liquidate ai sensi dei vigenti D.M., in applicazione dei parametri medi, lievemente ridotti, avuto riguardo a ciascuna fase. Stessa sorte per le spese di ctu, anche tenuto conto della natura dell'accertamento, e per le spese documentate del CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione reietta o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto dell'attore alla liquidazione della quota del 48% della per un controvalore di € 168.923,00, e per l'effetto condanna Controparte_1 al pagamento di € 168.923,00 in favore di , oltre Controparte_1 Parte_1 interessi di legge a decorrere dalla domanda sino al saldo effettivo;
- condanna alla refusione, in favore di , dei 2/3 Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, liquidate per l'interezza in € 12.000,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, e al rimborso dei 2/3 delle spese del CTP;
- pone definitivamente a carico i 2/3 delle spese di CTU, la residua Controparte_1
a carico di parte attrice;
Pisa, 03 ottobre 2025
Il Giudice
UC PR
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.