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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/12/2025, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1219/2023 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025, con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c., come novellato dal d.lgs. 149/2022, applicabile alla fattispecie ex art. 7 d.lgs. 164/2024,
tra
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Cristiano Bosin ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore, in Roma, viale delle Milizie n. 34, come in atti;
parte attrice e
(C.F. ), in persona della amministratrice di sostegno avv. CP_1 C.F._1
TE CH (C.F. , non costituita;
C.F._2
parte convenuta contumace
Oggetto: “indebito soggettivo - indebito oggettivo”. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 20.11.2025 (per l'attore: “conclusioni come da atto di citazione e memoria conclusiva autorizzata”).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, in persona dalla amministratrice di sostegno avv. TE CH, chiedendo di “condannare
[...] la Sig.ra al pagamento in favore del della somma di €15.378,18, oltre interessi CP_1 Parte_1 legali e rivalutazione monetaria, a titolo di rimborso della quota di compartecipazione dell'utente alla retta della RSA anticipata dal odierno attore per il periodo dal 1 luglio 2015 al 31 dicembre 2017”, con il Pt_1 favore delle spese processuali. CP_
A fondamento della domanda, il ha dedotto, in sintesi: che in data 07.10.2013 la , Pt_1 presa in carico presso i servizi sociali del Comune, è stata ricoverata presso la struttura R.S.A.
“Villa Gaia” a Nettuno e successivamente è stata trasferita, dal 21.08.2018, presso la struttura R.S.A. “Villa Silvana”, ad Aprilia, ove attualmente risiede;
che il sin dal primo ricovero Pt_1 CP_ della presso la R.S.A. “Villa Gaia”, tenuto conto che la stessa non risultava titolare di alcuna indennità di accompagnamento, si è fatto carico di corrispondere alla struttura la diaria giornaliera dovutale;
che, invece, in data 19.09.2018, l'avv. CH, nq. amministratrice di sostegno della CP_ convenuta, ha rappresentato all'attore l'avvenuta liquidazione in favore della dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 01.07.2015; che il Comune, in data 28.09.2018, rappresentando di avere provveduto al pagamento dell'intera diaria alla R.S.A. “Villa Gaia” a CP_ beneficio della per il periodo dal 01.07.2015 sino al 31.12.2017, le ha pertanto richiesto il rimborso di quanto corrisposto alla struttura, per un importo pari a € 15.378,18, richiesta poi reiterata
1 e lasciata, tuttavia, priva di riscontri dalla convenuta;
che è interesse e diritto del ottenere, Pt_1 CP_ pertanto, il rimborso di tale importo da parte della , dal momento che la retta di ricovero presso le strutture R.S.A., deputate a fornire cure ed assistenza non ospedaliera, è ripartita in una quota sanitaria, che è a carico del Servizio Sanitario, e in una quota sociale/alberghiera a carico del Comune di residenza in compartecipazione con l'ospite, compartecipazione che varia a seconda dell'ISEE di quest'ultimo; che, in particolare, la normativa operante nella Regione Lazio, dettata dalla L.R. 7/2014, come modificata dalla L.R. 12/2016, prevede che “la quota sociale per le degenze presso le residenze sanitarie assistenziali è corrisposta dal Comune, ovvero compartecipata in misura integrale
o parziale dall'assistito, nei limiti e secondo le fasce di reddito ai fini ISEE fissate con deliberazione della Giunta regionale”, con la specificazione contenuta nella D.G.R. 790/16 che “per gli utenti con ISEE fino a € 5.000 la quota sociale di ospitalità per le RSA e le strutture riabilitative di mantenimento è totalmente a carico del comune territorialmente competente, fatta esclusione dell'importo dell'indennità di accompagnamento che, se percepito, deve essere versato dall'utente alla struttura”; che, in virtù di tale normativa, il ha Pt_1 provveduto, dunque, al pagamento dell'intera quota di ospitalità in favore della R.S.A. per la CP_ permanenza della per il periodo dal 01.07.15 al 31.12.17, senza considerare la quota dell'utente, posto che, fino alla comunicazione del 19.09.18 dell'avv. CH, la stessa non risultava percepire CP_ alcuna indennità di accompagnamento;
che, tuttavia, nella realtà dei fatti, la è poi risultata beneficiaria di un'indennità di accompagnamento liquidatale dall'INPS a decorrere dal 01.07.15, sicché “è chiaro ed inequivocabile” che l'ente ha diritto di ottenere la quota di compartecipazione dell'utente alla retta della R.S.A. che, ai sensi della DGR 790/16, è pari all'indennità di accompagnamento percepita dalla convenuta per il periodo 01.07.15 - 31.12.2017, per complessivi € 15.378,18.
Pur ritualmente evocata in causa, in persona dell'amministratrice di sostegno avv. CH (come da decreto di nomina del 15.12.2017, in atti), non si è invece costituita in giudizio la convenuta, la quale è stata pertanto dichiarata contumace con il provvedimento reso all'udienza del 12.10.2023.
La causa è stata istruita con i documenti depositati dall'attore e, in assenza di istanze di prova costituenda ed in conformità con la richiesta avanzata dallo stesso all'udienza del 12.10.23, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, con fissazione di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e assegnazione alle parti di un termine per il deposito di eventuali memorie conclusive.
All'udienza del 20.11.2025, alla quale il procedimento è stato rinviato da ultimo per l'incombente, la parte attrice (la sola costituita) ha dunque precisato le proprie conclusioni (così come già indicate in epigrafe) e discusso oralmente la causa e, all'esito, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c., come risultante dalle modifiche di cui al d.lgs. 149/2022, applicabile anche alla presente fattispecie ex art. 7 co. 3 d.lgs. 164/2024.
Tanto premesso sullo svolgimento del processo e il tema della lite, ritiene il decidente che la domanda proposta dal non possa trovare accoglimento, per le ragioni che seguono. Pt_1 CP_
Si è anticipato che l'attore ha richiesto in questa sede il “rimborso” da parte della del pagamento da questa asseritamente dovuto alla R.S.A. “Villa Gaia” per i costi inerenti alle prestazioni rese in suo favore da tale struttura per il periodo dal 01.07.2015 al 31.12.2017, costi che sarebbero stati pagati dall'attore a quest'ultima pur essendo in parte dovuti dalla convenuta.
Ebbene, per quanto tale pretesa non sia stata fatta oggetto di un'espressa qualificazione giuridica da parte dell'ente, non è revocabile in dubbio, anzitutto, che si versi in presenza di un'azione riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., il quale attribuisce, come noto, a colui che abbia pagato il creditore, avendo interesse a soddisfarlo in quanto “tenuto con altri o per altri al pagamento del debito”, il diritto di surrogarsi nel suo diritto al fine di recuperare quanto prestato allo stesso nei confronti dell'obbligato.
Deve escludersi, invece, che la domanda attorea sia riconducibile alla fattispecie della ripetizione d'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., o soggettivo ex art. 2036 c.c., atteso che quest'ultima ricorre ove il solvens pretenda la restituzione di quanto versato nei confronti dell'accipiens sull'assunto di
2 avere effettuato un pagamento non dovuto, o perché non esiste alcun credito dell'accipiens (cd. indebito oggettivo o soggettivo ex latere accipientis) o perché il credito, pur esistendo in capo all'accipiens, sarebbe stato soddisfatto dal solvens nell'erronea convinzione di essere il debitore (cd. indebito soggettivo ex latere solventis; si v. nella giurisprudenza di legittimità, tra le molte, Cass. civ. 610/2019, che ha ribadito che “…rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta”, come è previsto, del resto, “…nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come soggetto passivo dell'obbligazione” e, relativamente all'ipotesi dell'indebito soggettivo ex art. 2036 c.c., già Cass. civ. 3958/1980, in massima).
Nel caso che occupa, non solo non si controverte su un diritto del ad ottenere dalla Pt_1 creditrice la restituzione di una somma in tesi indebitamente versatale dall'ente, ma neppure risulta che quest'ultimo abbia posto in dubbio di essere personalmente obbligato verso la stessa a provvedere al pagamento delle rette per la degenza dell'utente.
È stato sostenuto, infatti, dal che il pagamento da parte sua dell'intera quota sociale delle Pt_1 CP_ rette di degenza della presso la R.S.A. “Villa Gaia” sarebbe stato effettuato proprio in virtù dell'obbligo posto a suo carico dalla normativa dettata in materia di compartecipazione pubblica alle spese inerenti a simili prestazioni assistenziali. Poiché peraltro la convenuta è successivamente risultata beneficiaria, a dire dell'attore, dell'indennità di accompagnamento e relativi arretrati dal 01.07.2015, una parte della suddetta quota dovrebbe porsi a carico della stessa, donde il diritto fatto CP_ valere dall'ente ad ottenerne direttamente il pagamento da parte della , per avere provveduto al soddisfacimento del credito della struttura anche per tale quota gravante su quest'ultima.
Così inquadrata la pretesa di cui si discute, osserva il giudicante che è da escludere, tuttavia, che il abbia soddisfatto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 co. 1 c.c., non avendo dato prova Pt_1 dei fatti costitutivi del suo diritto nei confronti della convenuta.
In primo luogo, occorre rammentare che la circostanza che la parte convenuta sia rimasta contumace non implica che i fatti allegati dall'attore a fondamento delle sue pretese possano ritenersi incontestati e, come tali, per ciò solo dimostrati.
Come si evince dall'espressa formulazione dell'art. 115 co. 1 c.p.c., il principio di cd. non contestazione trova applicazione per i “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, sicché lo stesso non opera nel caso in cui il convenuto abbia scelto di non costituirsi in giudizio.
Oltre che in virtù del tenore letterale della disposizione, depone, d'altro canto, per la medesima conclusione anche la considerazione che nell'ambito dell'ordinamento processuale civile non è attribuito alla contumacia di una parte alcun giudizio di “disvalore”, essendo la stessa trattata, invece, come un contegno del tutto neutro, significativo di un mero “agnostico” disinteresse manifestato dal soggetto che abbia scelto di non costituirsi rispetto alle domande proposte nei suoi confronti dalla controparte (cfr. tra le altre, Cass. civ. sez. un. 2951/2016).
In virtù di tanto, ne consegue che la contumacia della convenuta non incide in alcun modo sulla ripartizione dell'onere di allegazione e di prova gravante sulle parti, ex art. 2697 c.c., restando l'attore pur sempre onerato di dedurre e dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, ex art. 2697 co. 1 c.c., mentre a fronte dell'assolvimento di tale suo onere viene in rilievo l'onere che incombe, viceversa, sul convenuto di allegare e dimostrare l'esistenza di vicende estintive, modificative o impeditive del diritto dell'attore, ex art. 2697 co. 2 c.c.
Con specifico riferimento alla surrogazione legale prevista dall'art. 1203 n. 3 c.c., non vi è dubbio, poi, che l'onere della prova che incombe sul soggetto che intenda avvalersene, agendo in giudizio per ottenere, in luogo dell'originario creditore, il pagamento di tutto o parte del credito da parte dell'obbligato, investa tutti i presupposti ai quali è ricollegato il realizzarsi della vicenda surrogatoria (si v. tra le altre, già Cass. civ. 6469/1998).
In particolare, benché il subingresso nel diritto di credito si verifichi ex lege, senza necessità di un consenso del creditore o del debitore, l'interessato è senz'altro onerato di allegare e dimostrare sia
3 l'esistenza del diritto nella cui titolarità assume, per l'appunto, di essere subentrato, sia di avere provveduto, per parte sua, al pagamento dell'originario titolare e che ciò sia avvenuto in presenza di una delle situazioni contemplate dalla disposizione suddetta (posto che la surrogazione legale non si verifica per il solo fatto di avere pagato un debito altrui: si v. per tutte, Cass. civ. sez. un. 9946/2009), trattandosi evidentemente di accertare, rispetto al debitore convenuto, anche se l'attore sia effettivamente il nuovo soggetto legittimato a ricevere la prestazione.
In relazione al presente caso, considerando quanto è stato dedotto dal a fondamento Pt_1 della sua domanda, deve rilevarsi, però, che alcuna idonea prova è stata fornita dallo stesso anzitutto CP_ in merito all'esistenza di un obbligo gravante sulla di provvedere al pagamento di parte dei costi di degenza che l'ente ha sostenuto di avere integralmente corrisposto alla R.S.A.
In linea generale, è noto infatti che per le prestazioni di lungo assistenza destinate a persone anziane o non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative è stata prevista dalla normativa nazionale di settore la ripartizione forfettaria dei relativi costi nella misura del 50% a carico del (e relative articolazioni) e del 50% a carico del con la compartecipazione CP_2 Pt_1 dell'utente beneficiario delle prestazioni stesse (cfr. tra le altre, Cass. civ. 21528/2021).
Per quel che attiene la cd. quota sociale dovuta dal e/o dall'utente, la disciplina dettata Pt_1
a livello regionale, segnatamente, per la Regione Lazio, la L.R. 7/2014, ha rimesso, poi, a una deliberazione della Giunta Regionale l'individuazione dei limiti reddituali al di sopra dei quali tale quota è a carico dell'utente, prevedendo (per quel che qui interessa) che “Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e salute, sono definiti …i criteri e le modalità per la compartecipazione dell'utenza stabilendo, in particolare, la soglia della situazione economica, calcolata sulla base delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE), al di sopra della quale la quota sociale è interamente a carico dell'utente” (si v. art. 2 co. 88 L.R. 7/2014).
Nell'attuale versione della disposizione risultante dalle modifiche introdotte dalla L.R. 12/2016 (solo parzialmente applicabile, peraltro, al presente caso, considerata la richiesta dell'attore di CP_ conseguire il pagamento di somme asseritamente dovute dalla anche per periodi antecedenti alla sua entrata in vigore), è previsto, inoltre, che “La quota sociale per le degenze presso le residenze sanitarie assistenziali o per le attività riabilitative erogate in regime residenziale e semiresidenziale a carico dell'assistito è corrisposta dal comune ovvero compartecipata in misura integrale o parziale dall'assistito, nei limiti e secondo le fasce di reddito ai fini ISEE, fissate, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente. La partecipazione del comune è graduata proporzionalmente fino al raggiungimento della fascia di reddito ai fini ISEE di 20.000,00 euro, al di sopra della quale la quota sociale resta interamente a carico dell'assistito. È fatto divieto ai comuni di introdurre criteri di accesso alla compartecipazione più stringenti di quelli previsti ai sensi della presente disposizione, ovvero altre forme di contribuzione. In caso di compartecipazione, integrale o parziale, il comune è direttamente responsabile del pagamento della quota a suo carico di fronte alla struttura di degenza” (si v. art. 6, co. 1, lett. a, L.R. 12/2016, recante la modifica dell'art. 2 L.R. 7/14).
Nel caso di specie, emerge dalle allegazioni e produzioni del che la situazione economica Pt_1 CP_ della , indicata dallo stesso come beneficiaria di prestazioni da parte della R.S.A. “Villa Gaia” sin dal 2013, sia risultata senz'altro inferiore alla soglia reddituale prevista dall'anzidetta normativa, giacché sempre pari, negli anni, a zero (si v. doc. 2, 3, 4 fasc. attoreo).
Ha però sostenuto l'attore che la predetta sarebbe poi risultata beneficiaria di un'indennità di accompagnamento e che con la delibera n. 790/2016, adottata dalla Giunta della Regione Lazio in attuazione della disposizione sopra richiamata, è stato stabilito che “per gli utenti con ISEE fino a € 5.000 la quota sociale di ospitalità per le RSA e le strutture riabilitative di mantenimento è totalmente a carico del comune territorialmente competente, fatta esclusione dell'importo dell'indennità di accompagnamento che, se percepito, deve essere versato dall'utente alla struttura”, prospettando pertanto, su tale scorta, un
4 obbligo della convenuta a una compartecipazione al pagamento delle rette di degenza in misura pari all'indennità di accompagnamento percepita. CP_
Orbene, anche tralasciando il profilo dell'effettiva erogazione a favore della di prestazioni della R.S.A. “Villa Gaia” per l'intero periodo dal 01.07.15 al 31.12.17 (la cui dimostrazione non può ricavarsi, per la verità, dalle sole determine adottate dal Comune recanti esclusivamente l'individuazione per gli anni 2015, 2016 e 2017 della propria quota di partecipazione al pagamento della diaria giornaliera presso la struttura residenziale: si v. doc. 2, 3, 4 cit.), si rileva che alcuna prova è stata offerta, comunque, dall'ente in merito all'avvenuto ottenimento da parte della convenuta di un'indennità di accompagnamento, costituente il presupposto per l'insorgenza a suo carico dell'obbligo di contribuire al costo di tali prestazioni, versandone il relativo ammontare alla struttura.
Risulta infatti prodotta, a tal riguardo, unicamente una nota adottata dal in data Pt_1 CP_ 28.09.2018, n. prot. 51828/2018, recante la richiesta che è stata rivolta dall'ente alla di
“rimborsare” la somma che lo stesso avrebbe corrisposto alla R.S.A. per il periodo dal 01.07.15 in misura pari alla suddetta indennità di accompagnamento, nota che, tuttavia, in quanto proveniente dalla stessa parte attrice, non assume, all'evidenza, alcuna valenza dimostrativa ai fini che occupano (cfr. doc. 10 fasc. attoreo).
Non è stata depositata, invece, dal la comunicazione che sarebbe stata inviata allo stesso Pt_1 dall'avv. CH, nq. di amministratrice di sostegno della convenuta, asseritamente contenente l'attestazione dell'avvenuto riconoscimento a quest'ultima del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal luglio 2015, né sono stati prodotti dall'attore altri documenti o CP_ richiesti altri mezzi di prova al fine di comprovare il percepimento da parte della della suddetta indennità, tale non potendosi ritenere, a ben vedere, la sola missiva che risulta stata Pt_2 Pt_3 all'ente locale dall'avv. CH in data 26.08.2019 o la mera ricezione da parte della stessa del sollecito di pagamento del datato 10.01.2022, in quanto non recanti alcuna dichiarazione Pt_1 rilasciata dalla medesima in merito alla sussistenza del presupposto in parola e/o in ordine alla CP_ spettanza all'attore di un qualche “rimborso” a carico della (cfr. doc. 11, 13 fasc. attoreo).
Già solo in virtù di tali rilievi, deve escludersi, quindi, che il abbia fornito sufficiente Pt_1 dimostrazione del diritto che ha sostenuto di avere acquisito verso la convenuta a conseguire in
“rimborso” parte delle somme asseritamente versate alla R.S.A., dal momento che non risulta provato neppure il presupposto in base al quale l'ente ha prospettato l'esistenza di un obbligo della CP_
di compartecipazione alle spese per le prestazioni da lei ricevute, in tesi, dalla struttura.
Sotto ulteriore profilo, la domanda attorea risulta, inoltre, infondata per la mancanza di sufficienti allegazioni e, comunque, di idonee prove offerte dall'ente in merito al pagamento che sarebbe stato CP_ effettuato alla R.S.A. anche per la parte che, a suo dire, sarebbe a carico della .
Per un verso, deve rilevarsi che il non ha specificato, già solo sul piano assertivo (prima Pt_1 ancora che su quello probatorio), quali sarebbero i criteri di calcolo utilizzati per determinare la somma asseritamente dovutagli in “rimborso” da parte della convenuta, pari a € 15.378,18.
Per altro verso e in ogni caso, alcuna prova è stata fornita o richiesta dall'attore a proposito dell'esistenza di pagamenti effettivamente operati alla R.S.A., non essendo sufficiente a tale fine la sola produzione delle determine di liquidazione della spesa adottate negli anni 2015, 2016, 2017, queste ultime prive, oltretutto, di alcuna sottoscrizione (digitale o autografa) e nemmeno specificamente riferite, comunque, ad eventuali costi per prestazioni assistenziali erogate all'odierna convenuta, né corredate delle fatture ivi richiamate, emesse dalla R.S.A. “Villa Gaia” e recanti, in CP_ tesi, anche costi afferenti alla degenza presso di essa della (cfr. doc. 5, 6, 7, 8, 9 fasc. attoreo).
In particolare, non risulta presente in atti alcun documento comprovante un'effettiva erogazione di somme da parte del in favore della struttura residenziale relative alle spese per le Pt_1 prestazioni che sarebbero state erogate alla convenuta nel periodo dal 01.07.15 al 31.12.17, né è stata prodotta, per esempio, una quietanza rilasciata all'ente locale dalla R.S.A. o sono state indicate o
5 richieste dallo stesso altre prove comunque idonee, anche in via indiretta, a far ritenere che siano CP_ state concretamente esborsate dall'attore per la degenza della le somme suddette.
D'altro canto, deve escludersi che l'emissione da parte della pubblica amministrazione di un mandato di pagamento valga, da sé sola, a dimostrare che vi sia stato effettivamente un versamento ad opera dell'ente, limitandosi il mandato (ove emesso) solo ad impartire il relativo ordine al tesoriere, ordine del quale, peraltro, deve essere poi dato avviso al creditore onde consentire a quest'ultimo di richiedere e ricevere in concreto il pagamento dovutogli (cfr. già Cass. civ. sez. un. 2627/1989, in massima, nonché Cass. civ. 29776/2020).
Non solo ma, nel presente caso, neppure è stata documentata l'adozione da parte del di Pt_1 uno o più mandati di pagamento, essendo state versate in atti, come detto, le sole determine di liquidazione, prive, per di più, di alcun riferimento idoneo a ricondurle ai costi per le prestazioni CP_ asseritamente erogate dalla R.S.A. “Villa Gaia” alla per l'intero periodo di cui si tratta, determine che, da sé sole, non provano nei rapporti con l'odierna convenuta che vi sia stato il concreto compimento di uno o più versamenti a favore della struttura, non consentendo, pertanto, di verificare l'attuale titolarità del credito in capo all'attore per essere lo stesso subentrato nel diritto in tesi già spettante alla R.S.A. verso l'utente.
In difetto di alcuna prova fornita dall'attore onerato in merito a un pagamento effettivamente intervenuto in relazione a prestazioni erogate dalla struttura alla Fina per un importo comprensivo anche della quota in tesi dovuta da quest'ultima alla R.S.A., deve quindi escludersi, anche per tale via, che sussista il diritto del ad ottenere dalla convenuta il “rimborso” qui domandato. Pt_1
Infine, per ragioni di completezza, preme evidenziare che la domanda attorea comunque non avrebbe potuto trovare accoglimento anche ove qualificata come ripetizione d'indebito.
Al di là del rilievo che la restituzione di un pagamento asseritamente non dovuto può e deve essere fatta valere dal solvens nei confronti dell'accipiens, salvo il solo caso in cui si alleghi la ricorrenza di un cd. indebito soggettivo ex latere solventis e l'impossibilità per il solvens di esigerne la restituzione dal creditore ex art. 2036 co. 3 c.c. (si v. ancora Cass. 3958/80 cit., in massima), è dirimente rilevare, infatti, che il diritto alla ripetizione presuppone pur sempre che venga dimostrato dall'attore che vi sia stato un pagamento e che lo stesso sia stato effettuato senza giusta causa, elementi che non risultano integrati, tuttavia, per quanto sopra detto, nel caso che occupa.
In virtù dei superiori rilievi, la domanda attorea deve essere, pertanto, disattesa.
Considerata la contumacia della convenuta, non vi è luogo per una pronuncia sulle spese processuali in favore di quest'ultima, mentre le spese di lite sostenute dall'attore devono ritenersi irripetibili, tenuto conto della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta dal;
Parte_1
- Nulla sulle spese processuali, stante la contumacia della convenuta e l'irripetibilità delle spese sostenute dall'attore soccombente. Così deciso in Velletri in data 15.12.2025. Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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