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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/11/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 445 nel ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
n.q. di esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ALESSIO ULLUCCI. Persona_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
AU EN
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 28.10.2025 svolta in modalità cartolare mediante lo scambio di note di trattazione scritta, il ricorrente, n.q. di esercente la potestà genitoriale sul minore concludeva perché fosse riconosciuto il diritto del minore a Persona_1 percepire l'indennità di frequenza nonché il riconoscimento dello status di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 o, in subordine, 1, della L. 104/1992, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, mentre l' contestava la fondatezza della CP_1 domanda, avendo il CTU accertato la carenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione richiesta.
***** 1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo
1 della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda non può essere accolta.
3. Parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico delle patologie da cui è affetto il minore, rilevando inoltre la mancata risposta alle osservazioni di controparte in sede di consulenza.
4. Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'indennità di frequenza in quanto, dopo aver esaminato gli atti e sottoposto il minore a visita medico-legale, ha rilevato che il è attualmente affetto da: Disturbo specifico Persona_1 dell'apprendimento di entità lieve con un QI nell'ambito della normalità”. In particolare, ha specificato che trattasi di un disturbo di lieve entità sufficientemente migliorato e controllato dalle terapie eseguite in passato e che allo stato attuale la patologia, priva di apprezzabili significato medico-legale, non è sufficiente a concretizzare i requisiti previsti dalla legge per la concessione della indennità richiesta (“difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età”) Quanto allo status di handicap, invece, dopo aver richiamato le condizioni sanitarie normativamente previste per il riconoscimento dello status di handicap ha rilevato che:
“Si può affermare, altresì, che allo stato attuale non ricorrano le condizioni sufficienti per il riconoscimento del beneficio richiesto in quanto le patologie, trattandosi di comuni malattie senza connotati di gravità, non determinano una condizione di svantaggio sociale e di emarginazione nel compiere determinate azioni rispetto all'ambiente in cui vive e rispetto ai riconosciuti canoni di "normalità" tale da poter essere considerato persona con handicap grave”.
In sede di controdeduzioni alla bozza dell'elaborato peritale – che a differenza di quanto dedotto dalla difesa attorea risultano effettuate dal consulente – lo stesso ha specificato che: “è possibile precisare che io non ho assolutamente messo in dubbio la diagnosi quindi non avevo necessità di eseguire alcun accertamento diagnostico specialistico perché ripeto la diagnosi era assolutamente accertata.
2 Il giudizio medico-legale è legato al fatto che non si tratta di una patologia di particolare rilevanza clinica e quindi anche medico-legale pertanto non vi sono i presupposti richiesti dalla legge per la concessione del beneficio richiesto pur in presenza di un lieve disturbo dell'apprendimento”.
4. L'elaborato peritale appare sufficientemente descrittivo delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e dalla documentazione medica in atti. Rispetto agli apprezzamenti contenuti nella perizia e nei successivi chiarimenti, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto a sostegno delle sue valutazioni. Infatti la parte ricorrente riproduce le osservazioni già avanzate in sede di ATP, esprimendo delle doglianze di carattere generico, senza specifico riferimento alla documentazione sanitaria ovvero alle evidenze cliniche che attesterebbero la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento delle prestazioni richieste;
le contestazioni alla consulenza si appalesano quindi generiche, non risultando specifici rilievi critici che traggano alimento dalla documentazione medica prodotta e che segnalino incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dal consulente in sede di risposta alle osservazioni del consulente di parte. Ne consegue che la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Pertanto, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene ai vizi del procedimento logico formale del CTU e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
3 6. Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di (R.G. 445/2025), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
4
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 445 nel ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
n.q. di esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ALESSIO ULLUCCI. Persona_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
AU EN
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 28.10.2025 svolta in modalità cartolare mediante lo scambio di note di trattazione scritta, il ricorrente, n.q. di esercente la potestà genitoriale sul minore concludeva perché fosse riconosciuto il diritto del minore a Persona_1 percepire l'indennità di frequenza nonché il riconoscimento dello status di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 o, in subordine, 1, della L. 104/1992, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, mentre l' contestava la fondatezza della CP_1 domanda, avendo il CTU accertato la carenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione richiesta.
***** 1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo
1 della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda non può essere accolta.
3. Parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico delle patologie da cui è affetto il minore, rilevando inoltre la mancata risposta alle osservazioni di controparte in sede di consulenza.
4. Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'indennità di frequenza in quanto, dopo aver esaminato gli atti e sottoposto il minore a visita medico-legale, ha rilevato che il è attualmente affetto da: Disturbo specifico Persona_1 dell'apprendimento di entità lieve con un QI nell'ambito della normalità”. In particolare, ha specificato che trattasi di un disturbo di lieve entità sufficientemente migliorato e controllato dalle terapie eseguite in passato e che allo stato attuale la patologia, priva di apprezzabili significato medico-legale, non è sufficiente a concretizzare i requisiti previsti dalla legge per la concessione della indennità richiesta (“difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età”) Quanto allo status di handicap, invece, dopo aver richiamato le condizioni sanitarie normativamente previste per il riconoscimento dello status di handicap ha rilevato che:
“Si può affermare, altresì, che allo stato attuale non ricorrano le condizioni sufficienti per il riconoscimento del beneficio richiesto in quanto le patologie, trattandosi di comuni malattie senza connotati di gravità, non determinano una condizione di svantaggio sociale e di emarginazione nel compiere determinate azioni rispetto all'ambiente in cui vive e rispetto ai riconosciuti canoni di "normalità" tale da poter essere considerato persona con handicap grave”.
In sede di controdeduzioni alla bozza dell'elaborato peritale – che a differenza di quanto dedotto dalla difesa attorea risultano effettuate dal consulente – lo stesso ha specificato che: “è possibile precisare che io non ho assolutamente messo in dubbio la diagnosi quindi non avevo necessità di eseguire alcun accertamento diagnostico specialistico perché ripeto la diagnosi era assolutamente accertata.
2 Il giudizio medico-legale è legato al fatto che non si tratta di una patologia di particolare rilevanza clinica e quindi anche medico-legale pertanto non vi sono i presupposti richiesti dalla legge per la concessione del beneficio richiesto pur in presenza di un lieve disturbo dell'apprendimento”.
4. L'elaborato peritale appare sufficientemente descrittivo delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e dalla documentazione medica in atti. Rispetto agli apprezzamenti contenuti nella perizia e nei successivi chiarimenti, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto a sostegno delle sue valutazioni. Infatti la parte ricorrente riproduce le osservazioni già avanzate in sede di ATP, esprimendo delle doglianze di carattere generico, senza specifico riferimento alla documentazione sanitaria ovvero alle evidenze cliniche che attesterebbero la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento delle prestazioni richieste;
le contestazioni alla consulenza si appalesano quindi generiche, non risultando specifici rilievi critici che traggano alimento dalla documentazione medica prodotta e che segnalino incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dal consulente in sede di risposta alle osservazioni del consulente di parte. Ne consegue che la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Pertanto, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene ai vizi del procedimento logico formale del CTU e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
3 6. Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di (R.G. 445/2025), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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