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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/11/2025, n. 4518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4518 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
TRIBUNALE DI BARI
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 26.11.2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2400 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ER Pepoli;
Ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
p.t.;
Convenuto contumace
OGGETTO: carta docenti.
*******
Con ricorso depositato in data 22.2.2024 parte ricorrente, premesso di aver prestato servizio come docente alle dipendenze del
[...]
in forza di contratti a tempo determinato, lamentava di non Controparte_1 aver percepito il bonus economico annuo pari a € 500,00 denominato
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”
(introdotto con l'art. 1, comma 121 e ss. della L. n. 107/2015 con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 e riservato ai docenti immessi in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato). Chiedeva, pertanto, che, in forza del divieto di discriminazione della clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, previa disapplicazione della normativa interna contrastante, parte convenuta fosse condannata ad erogare il suddetto importo aggiuntivo annuo con ogni onere di legge.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte convenuta non si costituiva in giudizio.
Con sentenza parziale la domanda giudiziale è stata accolta per gli aa.ss.
2020/2021, 2022/2023, 2023/2024.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Si osserva che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13.07.2015 prevede che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con
Pag. 2 di 10 le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
La normativa nazionale è stata recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500,00 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 … deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di Euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
Pag. 3 di 10 anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (l'art. 282 D. lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Va osservato, infatti, che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 28 C.C.N.L. comparto scuola (04.08.1995) che
“la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un
Pag. 4 di 10 diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”.
L'art. 63 C.C.N.L. 27.11.2007, rubricato “Formazione in Servizio”, sancisce che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2.
Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64
Pag. 5 di 10 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Orbene è evidente che i testi normativi innanzi citati non distinguono, in alcun modo, tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. E
l'amministrazione deve garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti, a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo. L'obbligo di formazione deve gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti proprio perché la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio ed è connessa alle competenze richieste dal “ruolo”, inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore.
2. Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla Carta docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa si è di recente pronunciata la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023.
Con tale approdo la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
Pag. 6 di 10 incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Pag. 7 di 10 3. Per quel che concerne, poi, le supplenze brevi e temporanee, nelle more del presente giudizio si è registrato il pronunciamento di cui a CGUE 3 luglio
2025 (Causa C-268/24), ove si è affermato che la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta a una normativa nazionale che consente l'acquisto di diversi beni e servizi, destinati a sostenere la formazione continua, ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
Sul tema della comparabilità si è innanzitutto osservato che i docenti, chiamati a svolgere supplenze brevi e temporanee, svolgono gli stessi compiti dei docenti di ruolo e sono soggetti agli stessi doveri nei confronti degli alunni, ivi compresi i doveri di formazione
Né la durata della supplenza rientra tra gli elementi idonei ad incidere sulla comparabilità.
Quanto, poi, alle ragioni obiettive invocate a sostegno della disparità di trattamento (sostegno della sola didattica annua, evitare che il beneficio sia riconosciuto a soggetti che non sono integrati nella programmazione annuale, perché' possono essere chiamati alla docenza in materie diverse ed in diverse scuole) – la CGUE ha fatto riferimento al rilievo che l'esclusione della carta docenti per le supplenze brevi e temporanee si basa, in sostanza, sulla circostanza della durata dell'impiego; l'accordo quadro, però, sul punto è chiaro nell'escludere che un trattamento diversificato possa fondarsi proprio sulla natura (a tempo determinato) del rapporto lavorativo in essere.
Se l'obiettivo è quello di migliorare la didattica annua, è incoerente escludere l'accesso alla carta docente ai destinatari delle supplenze brevi e temporanee, visto che anche questi docenti vi partecipano;
del resto, la carta docente è strumentale all'acquisto di beni e servizi che concorrono in
Pag. 8 di 10 linea generale all'attività didattica, non all'acquisto di beni e servizi strumentali alla sola didattica esercitata dal personale di ruolo.
Infine, la disparità di trattamento eccede quanto necessario al perseguimento della finalità dello Stato membro, poiché' i docenti di ruolo ne beneficiano a prescindere di quanto sia necessario per la didattica annua;
del resto, i docenti con supplenze brevi e temporanee potrebbero avere delle esigenze formative anche maggiori, per essere chiamati a supplenze diverse, in diverse scuole.
Ebbene, passando alla disamina del caso di specie, sulla scorta delle predette considerazioni la domanda può essere accolta anche per gli aa.ss. di supplenze brevi e temporanee, non residuando ulteriori ragioni oggettive di giustificazione della diversità di trattamento, diverse ed ulteriori rispetto a quelle già scrutinate dalla CP_4
A questo proposito, è bene rimarcare che la disparità di trattamento può essere giustificata da elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla natura particolare delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro.
Ebbene nessuno dei predetti frangenti è concretamente ravvisabile nel caso di specie.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n.
147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 Il Tribunale di Bari, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2400 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” nella misura di seguito indicata e condanna il a renderla fruibile, con accredito Controparte_1 della somma di € 500,00, oltre accessori (per l'a.s. 2021/2022);
- condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 processuali in favore della parte ricorrente, che liquida nella somma complessiva di € 1.314,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 26.11.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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