TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/11/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
- RI MA Presidente
- Silvia Codispoti giudice
- LU OR giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1103/2024 R.G.A.C.C. promosso da
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Mariarosaria Della Parte_1 C.F._1
Corte
-ricorrente- contro
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Marco Bagalini Controparte_1 C.F._2
-resistente- nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
-interventore ex lege-
***
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE RICORRENTE: “1) disporre l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, con Per_1 collocamento presso quest'ultima, con la precisazione che alla sig.ra spetteranno tutte le decisioni Pt_1 di maggiore importanza per il medesimo minore afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, stante la sostanziale impossibilità della madre stessa di condividere con il padre qualsivoglia scelta riguardante il figlio minore;
2) il padre potrà prelevare e tenere con se il minore: - nel pomeriggio del mercoledì o del giovedì per poi riaccompagnarlo a scuola il giorno successivo (con possibilità di variare uno dei due pomeriggi secondo le esigenze della madre, in modo da far coincidere i pomeriggi di
1 permanenza dei due figli presso i rispettivi padri) nel caso in cui il padre dovesse essere impedito per motivi lavorativi nell'orario pomeridiano dei giorni su indicati, egli avrà diritto di convertire in quella settimana il pomeriggio con la mattina, prelevando il minore preferibilmente prima che la madre esca per recarsi a lavoro, tenendolo con sé (anziché condurlo al nido) sino alle ore 16:00; - a settimane alterne il padre trascorrerà con il minore il fine settimana, dalle ore 10:00 di sabato alle ore 18:00 di domenica;
nelle settimane in cui il padre non trascorrerà con il minore il fine settimana, egli potrà tenere con sé il minore un ulteriore pomeriggio (preferibilmente il mercoledì, ove in quella settimana il padre dovesse optare per il giovedì), dalle ore 14:00 (o successivamente) e fino alle ore 20:30, riaccompagnando il minore dopo averlo fatto cenare. A tal fine, il padre dovrà indicare alla madre i due pomeriggi così individuati entro e non oltre il giorno 28 del mese antecedente, sulla scorta della turnazione del mese di riferimento;
- in ordine ai periodi natalizi e pasquali, il minore li trascorrerà, secondo il principio dell'alternanza, un anno con il padre ed il successivo con la madre (id est: dal 22 dicembre al 30 dicembre fino alle ore 21.00 con la madre e dal 31 dicembre al 7 gennaio fino alle ore 21.00 con il padre, seguendo il principio dell'alternanza, dal venerdì alla domenica di Pasqua con il padre, dal Lunedì in Albis al mercoledì con la madre); - nel periodo estivo, sino al compimento del sesto anno di età del minore, trascorrerà 10 giorni consecutivi, sia con il padre che Per_1 con la madre da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ciascun anno (periodo in cui la frequentazione ordinaria sarà da ritenersi sospesa) successivamente al compimento del sesto anno di età verranno riconosciuti ad entrambe i genitori 14 giorni consecutivi o frazionati in due periodi da 7 giorni, nel resto dei giorni di chiusura scolastica si seguirà la frequentazione ordinaria;
- durante l'anno, il padre potrà trascorrere massimo 10 giorni in Sicilia dai nonni paterni con il minore (frazionati in due periodi da 5 giorni ciascuno) non compresi nei 10 giorni estivi di spettanza e non accorpabili con gli stessi, da comunicare alla madre con preavviso di tre mesi inoltre tali giorni con l'ulteriore precisazione che tali giorni non potranno accorparsi a ridosso di vacanze estive, pasquali, e natalizie;
- il minore trascorrerà il giorno della Festa della Mamma e del Papà con il genitore di riferimento;
- il minore trascorrerà il giorno del compleanno del fratello CP_2 con la ricorrente;
- il compleanno del minore verrà festeggiato con entrambi i genitori, secondo le modalità di volta in volta concordate, in caso di disaccordo alternando il pranzo e la cena come segue dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.00 sino al giorno successivo con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno seguente;
3) disporre che il sig. corrisponda un assegno di mantenimento per il figlio pari CP_1 ad euro 400,00 a decorrere dalla domanda giudiziale oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate ed opportunamente documentate come determinate nel Protocollo del Tribunale di Teramo;
4) disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla sig.ra 5) assegnare alla sig.ra Pt_1 in qualità di collocataria del minore, l'abitazione familiare di esclusiva proprietà della ricorrente;
Pt_1
6) disporre che il passaporto e la carta d'identità del minore vengano custoditi dalla madre;
7) condannare il sig. alle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avendo quest'ultimo costretto CP_1
2 strumentalmente ed immotivatamente la sig.ra rivolgersi più volte nel corso del presente giudizio Pt_1 al Tribunale tramite apposite istanze, dovendo tutelare il minore come accaduto per il Persona_2 rilascio del passaporto, continuando a far gravare sulla ricorrente ulteriori spese legali”;
- in via principale:
1. disporre l'affidamento condiviso del minore con residenza stabile e Persona_2 privilegiata presso la madre, con la previsione delle opportune modalità di frequentazione con il padre, secondo le seguenti modalità: A) sino al compimento del terzo anno di età del minore - due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 16.00, dopo il risposino, alle ore 20.00 circa;
- a settimane alterne, il sabato e la domenica pomeriggio, sempre indicativamente dalle ore 10.00 alle ore 18.00; - durante le festività natalizie, il giorno della vigilia con un genitore mentre il giorno di Natale con l'altro e lo stesso valga per il 31 dicembre ed il 1 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 18.00; - durante le vacanze estive, il minore potrà trascorrere con il padre 10 giorni non consecutivi, senza pernotto, da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ciascun anno. B) Successivamente al compimento del terzo anno di età del minore introduzione al pernotto - due week-end al mese, altresì con la madre, dal sabato, prelevando il minore dall'asilo o presso casa della madre, sino alla domenica sera, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- durante la settimana, nel weekend di spettanza paterno un giorno infrasettimanale con pernottamento prelevandolo il mercoledì all'uscita di scuola per poi riaccompagnarlo il giorno successivo e due giorni infrasettimanali nel weekend di spettanza materno, sempre il mercoledì, con pernottamento, prelevandolo all'uscita di scuola per poi riaccompagnarlo il giorno successivo ed il giovedì pomeriggio prelevandolo all'uscita di scuola per poi riaccompagnarlo a casa della madre dopo cena entro le ore 20.30; - in ordine ai periodi natalizi e pasquali, il minore li trascorrerà, secondo il principio dell'alternanza, un anno con il padre ed il successivo con la madre (id est: dal 22 dicembre al 30 dicembre fino alle ore 21.00 con la madre e dal 31 dicembre al 7 gennaio fino alle ore 21.00 con il padre, seguendo il principio dell'alternanza, dal venerdì alla domenica di Pasqua con il padre, dal lunedì in Albis al mercoledì con la madre); - per le vacanze estive, il minore trascorrrerà 15 giorni, anche consecutivi, con il padre da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ciascun anno con la madre (anche la ricorrente avrà la possibilità di prevedere un periodo di
15 giorni da trascorrere con il figlio in cui la frequentazione paterna sarà da ritenersi sospesa) nel resto dei giorni di chiusura scolastica si seguirà la frequentazione ordinaria;
- il giorno della festa del papà, della mamma e del compleanno dei rispettivi genitori nonché del fratello , il minore li trascorrerà con il CP_2 genitore di riferimento;
- il compleanno del minore verrà festeggiato con entrambi i genitori, seconndo le modalità di volta in volta concordate, in caso di disaccordo alternando il pranzo e la cena come segue dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.00 sino al giorno successivo con pernottamento e riaccompagnamento
a scuola;
- entrambe le parti presteranno il consenso al rilascio del passaporto sia con riferimento ai minori che vicendevolmente tra loro;
2. disporre che il sig. corrisponda un assegno di mantenimento per il CP_1 figlio pari ad euro 400,00 a decorrere dalla domanda giudiziale oltre al 50% delle spese straordinarie
3 preventivamente concordate ed opportunamente documentate come determinate dal Protocollo del Tribunale di Teramo;
3. disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla sig.ra 4. assegnare Pt_1 alla sig.ra in qualità di collocataria del minore, l'abitazione familiare di esclusiva propriietà Pt_1 della ricorrente, essendosi il sig. già allontanatosi. Con ogni più ampia riserva istruttoria e con CP_1 vittoria di spese di lite”;
- PARTE RESISTENTE: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione In via istruttoria: a) Dichiarare nulla la CTU, per i motivi di cui all'istanza del 29/07/2025 da intendersi qui integralmente trascritta, visto il mancato deposito dei verbali e delle registrazioni degli incontri, il richiamo a documentazione non allegata e non presente in atti, la mancata risposta alle osservazioni delle
CTP, la mancata risposta ai quesiti, la mancata valutazione della corposa documentazione prodotta dal
, la sua incompletezza e gli evidenti profili di imparzialità; b) Disporre nuova CTU per il tramite CP_1 di altro professionista;
c) In ogni caso disporre nuova CTU, per i motivi di cui all'istanza del 29/07/2025 da intendersi qui integralmente trascritta, vista l'incompletezza della prima avendo il CTU omesso di valutare il minore nei luoghi in cui si svolge principalmente la vita familiare e con i parenti con i quali si rapporta maggiormente. Si è altresì limitata alla valutazione dello stesso in due soli incontri durante i quali ella stessa ha dichiarato di non aver potuto valutarlo in quanto oppositivo. d) In subordine disporre la rivalutazione della coppia genitoriale mediante nuova CTU così come indicato nella relazione peritale ma conferendo il mandato ad altro consulente e non alla Dott.ssa Ordinare ai sensi dell'art. 210 Per_3 cpc l'acquisizione della CTU espletata nel procedimento civile fra la sig.ra e l'ex Parte_1 compagno visto e considerato che è stata nominata anche dal consulente d'ufficio nella Controparte_3 relazione peritale;
Prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto: 1) Dica il teste se la sig.ra Pt_1 ha permesso ai nonni paterni del piccolo di andarlo a prendere all'asilo nei giorni in cui Persona_2 sono stati a Nereto;
2) Dica il teste se la sig.ra ed il sig. si sono mai recati in Sicilia Pt_1 CP_1 dai nonni paterni del piccolo dopo la sua nascita;
3) Dica il teste quante volte i nonni Persona_2 paterni del piccolo sono stati a casa della famiglia 4) Dica il teste se Persona_2 Persona_4 il sig. veniva spesso cacciato di casa dalla compagna Si indicano a testi: Controparte_1 Parte_1
• nato il [...] e residente a [...]in contrada Conventazzo snc;
• Testimone_1 [...] nata il [...] e residente a [...]in contrada Conventazzo snc Nel merito: 1) Tes_2
Affidamento condiviso del minore 2) Stabilire la residenza del minore presso l'abitazione Persona_2 paterna sita a Nereto in via Carlo Marx 4b; 3) Collocamento paritario del minore tenendo in considerazione i turni lavorativi del padre decisi dall'ospedale con cadenza mensile: • Il bambino pernotterà con il padre un minimo di 8 ed un massimo di 10 notti al mese, a seconda dei turni lavorativi mensili, rispettando i seguenti orari: Prelevandolo alle ore 16:00 all'uscita dall'asilo nei giorni feriali;
prelevandolo alle ore 10:00 presso l'abitazione materna nei giorni festivi;
Riaccompagnandolo all'asilo alle ore 09:00
4 del giorno successivo il pernotto, nei giorni feriali;
Riaccompagnandolo a casa della madre alle ore 20:00 del giorno successivo il pernotto, nei giorni festivi;
• Il padre potrà altresì tenere con se il minore 8 pomeriggi al mese dalle ore 16:00 alle ore 21:00 (22:00 nel periodo estivo), nei giorni feriali, e dalle ore 10:00 alle ore
20:00 nei giorni festivi. • Nell'organizzazione dei giorni e degli orari saranno sempre garantiti due weekend
(sabatodomenica) mensili alla madre. Allo stesso modo due pernotti mensili presso il padre, qualora il calendario turni lo consenta, dovranno avvenire nel weekend (sabato-domenica). • I giorni e gli orari di prelievo e consegna verranno determinati di comune accordo tra le parti compatibilmente con i turni lavorativi del sig. e della sig.ra Il padre si impegna sin da ora a fornire in tempo congruo alla CP_1 Pt_1 sig.ra entro il giorno 27 di ogni mese tramite email, i giorni e gli orari del mese successivo in cui Pt_1 potrà tenere con se il figlio minore. Il minore, qualora la madre avesse impegni lavorativi o di altra natura, potrà essere prelevato e riconsegnato a casa dei nonni materni. • in ordine ai periodi natalizi e pasquali, il minore li trascorrerà, secondo il principio dell'alternanza, un anno con il padre ed il successivo con la madre
(id est: dal 22 dicembre al 30 dicembre fino alle ore 21.00 con la madre e dal 31 dicembre al 7 gennaio fino alle ore 21.00 con il padre, seguendo il principio dell'alternanza, dal venerdì alla domenica di Pasqua con il padre, dal lunedì in Albis al mercoledì con la madre). Ovviamente nel caso in cui al non CP_1 dovessero essere garantite le ferie, procederà come da calendario mentre alla saranno comunque Pt_1 garantiti gli 8 giorni consecutivi per il natale/capodanno, 3 giorni consecutivi per Pasqua/Pasquetta. Per le vacanze estive, il minore trascorrerà 15 giorni, anche consecutivi al fine di consentire al padre di recarsi in Sicilia a far visita ai nonni paterni, con il padre da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ciascun anno con la madre (anche la ricorrente avrà la possibilità di prevedere un periodo di 15 giorni da trascorrere con il figlio in cui la frequentazione paterna sarà da ritenersi sospesa) nel resto dei giorni di chiusura scolastica si seguirà la frequentazione ordinaria;
Il giorno della Festa del Papà, della Mamma e del compleanno dei rispettivi genitori nonché del fratello , il minore li trascorrerà con il genitore di CP_2 riferimento. Il compleanno del minore verrà festeggiato con entrambi i genitori, secondo le modalità di volta in volta concordate, in caso di disaccordo alternando il pranzo e la cena come segue dalle ore 10.00 alle ore
16.00 e dalle ore 16.00 sino al giorno successivo con pernottamento e accompagnamento a scuola. 4) I genitori garantiranno una videochiamata giornaliera di qualche minuto, preferibilmente durante l'orario serale, al fine di consentire all'altro di comunicare con il bambino. 5) le parti si impegnano a mantenere un comportamento di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La piena collaborazione dovrà essere garantita anche nell'esercizio del diritto di visita, non ostacolando eventuali variazioni in caso di problematiche sia materne che paterne, cambi turno, reperibilità o altro, garantendo il recupero dei giorni/ore non usufruiti. 6) entrambi i genitori avranno piena facoltà di presenziare a tutte le manifestazioni scolastiche, saggi sportivi o qualsiasi altro evento riguardante
5 il minore (ie. recite scolastiche, esami, open day, green day, saggi sportivi o di altra natura, competizioni di sport, etc.) a prescindere dalle giornate di rispettiva competenza del genitore;
7) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del minore visto il collocamento paritetico. Le spese straordinarie, da intendersi quelle individuate nel protocollo del Tribunale di Teramo, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura pari al 50% ciascuno. Dovranno essere documentate dal genitore anticipatario mediante inoltro di apposita ricevuta/fattura/scontrino etc. in forma chiara e leggibile entro e non oltre gg. 30 dall'esborso sostenuto. Dovranno altresì essere previamente concordate quando richiedono una spesa superiore ad euro
100,00. Laddove la spesa straordinaria non sia documentata entro il termine di 30 giorni dal pagamento il genitore non anticipatario non sarà tenuto al rimborso. Lo stesso dicasi per le spese straordinarie superiori ad euro 100,00 non previamente concordate. L'eventuale dissenso del genitore non anticipatario dovrà essere motivato per iscritto entro massimo gg. 5 dalla richiesta (anche tramite SMS); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Sono fatti salvi i casi di urgenza;
8) L'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
9) Con vittoria di spese”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con ricorso depositato in data 10/05/2024 e ritualmente notificato, ha Parte_1 chiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , unitamente alla Persona_2 corresponsione di un assegno mensile a titolo di mantenimento in favore della prole di euro 400,00, oltre al pagamento del 50% delle necessarie spese straordinarie e la percezione in capo alla stessa dell'assegno unico, con assegnazione della casa familiare quale genitore collocatario del minore, nonché proprietaria dell'immobile.
La ricorrente ha, a tal fine, allegato e dedotto:
- di aver intrapreso una convivenza di fatto con nell'anno 2021; Controparte_1
- che dall'unione era nato il figlio , in data 05/05/2022; Persona_5
- che, da prima della nascita del figlio, il rapporto con il resistente era stato caratterizzato da forte conflittualità, oltre che da condotte possessive e controllanti, tali da condurre, ad aprile del 2024, alla fine della relazione;
- che tali condotte ossessive, in modo particolare, si erano acuite dopo la nascita di , Per_1 essendo esercitate non più soltanto nei confronti di essa ricorrente (denigrata, minacciata ed accusata di non essere in grado di prendersi cura del minore) ma anche nei confronti del figlio;
6 - che, dopo un periodo di tranquillità, il resistente, in data 16/04/2024, aveva deciso di porre definitivamente fine alla loro relazione trasferendosi presso un immobile dallo stesso acquistato all'insaputa della compagna;
- che, inoltre, per le condotte violente tenute dal , la ricorrente aveva sporto nei CP_1 confronti del medesimo denuncia-querela;
- che, pertanto, stante la situazione, si era reso necessario adire l'autorità giudiziaria al fine di regolamentare le modalità di affido e di mantenimento del piccolo nonché il diritto Per_1 di visita del padre.
I-2. Si è costituito in giudizio , allegando e deducendo, tra l'altro: Controparte_1
- di aver intrapreso una relazione con la ricorrente nei primi mesi dell'anno 2021, andando poi a convivere con la stessa nel mese di novembre dello stesso anno, nella casa acquistata dai di lei genitori a seguito della felice scoperta della gravidanza;
- che, però, i comportamenti della caratterizzati e determinati da forti sbalzi di Pt_1 umore, per vero emersi anche prima della convivenza, a seguito di questa si erano aggravati, essendo costretto a subire umiliazioni e aggressioni morali costanti, nonché ad essere cacciato periodicamente di casa;
- che la nascita di aveva aggravato la situazione, rappresentando ulteriore motivo per Per_1 innescare nella ricorrente condotte vessatorie e umilianti nei confronti del , CP_1 giungendo addirittura ad escluderlo nelle scelte relative ad ogni aspetto della vita del figlio;
- che la resistente aveva impedito anche ai nonni paterni di partecipare alla vita del minore;
- che, a tale atteggiamento escludente, non era mai corrisposto, però, un atteggiamento di maggior cura e attenzioni per;
anzi, al contrario, la aveva mostrato una Per_1 Pt_1 grande trascuratezza, soprattutto nelle vicende relative la salute del minore;
- che, dopo essere stato vittima anche di aggressioni fisiche da parte della ricorrente, il resistente, deciso ad andare via di casa, aveva acquistato un immobile sito in Nereto, ad 800 metri di distanza dalla casa della al fine di rimanere il più possibile vicino a , Pt_1 Per_1 istando per l'affidamento condiviso del minore con collocamento paritario presso ciascun genitore.
I-3. All'esito della prima udienza di comparizione del 19/09/2024, con ordinanza del 21/09/2024 il Tribunale ha formulato proposta conciliativa alle parti e, con successiva ordinanza del
04/10/2024, adottata ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., ha disposto l'affidamento condiviso di
, con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di Persona_2 visita e la corresponsione in capo al di un assegno a titolo di mantenimento in favore del CP_1 figlio di un importo mensile pari ad euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
7 I-3.1. La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti. È stata inoltre disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata alla dott.ssa , avente ad oggetto il Persona_6 seguente quesito: “previo esame della documentazione in atti, la CTU relazioni in ordine a: 1) condizioni personali e sociali del minore;
2) condizioni personali e sociali dei genitori e loro capacità genitoriale;
3) idoneità di ciascuno dei genitori a favorire il rapporto del figlio con l'altro genitore ed indicazione di eventuali atteggiamenti ostruzionistici, tenendo anche conto dei numerosi eventi allegati dalle parti;
4) capacità di gestione del conflitto derivante dalla crisi familiare da parte di ciascuno dei genitori, con particolare riferimento all'idoneità di ciascuno ad evitare conseguenze pregiudizievoli nel rapporto con il figlio;
5) ogni altro elemento utile a valutare il benessere psichico del minore e il suo interesse superiore alla bigenitorialità”.
L'ausiliario ha così depositato, in data 21/07/2025, il proprio elaborato, nel quale ha formulato le conclusioni di seguito riportate (p. 209 ss. c.t.u.):
“1) Condizioni personali e sociali del minore: il minore presenta allo stato addurle un quadro clinicamente Per_1 significativo manifestato dalla seguente sintomatologia: - Difficoltà di controllo dell'impulsività - Disregolazione della rabbia - Difficoltà di esprimere i propri bisogni emotivi e riconoscerli attraverso la figura dell'adulto - Aggressività manifesta con i pari - Comportamenti oppositivi Il quadro in esame necessità di approfondito Neuropsichiatrico
Infantile entro e non oltre il compimento del 4 anno;
2) Condizioni personali e sociali dei genitori e loro capacità genitoriale:
• La sig.ra presenta complessivamente adeguate competenze genitoriali sia di primo che di secondo livello. Pt_1
Sul piano psichico l'esaminanda ha evidenziato un stile di parenting caratterizzato da difficoltà assertive, meccanismi difensivi piuttosto evidenti di evitamento e razionalizzazione. La mancanza di una autonomia affettiva ha generato nell'esaminanda il bisogno di costruire relazioni sentimentali rapidamente e prive di un solido fondamento affettivo caratterizzato da stima e fiducia verso il partner. I processi decisionali risultano caratterizzati dall'istinto di realizzare sé stessa attraverso la relazione amorosa con il partner, con il quale predisporre una progettualità di vita priva di consapevolezza e di una profonda conoscenza. L'esaminanda presenta allo stato attuale una condizione caratterizzata da una coartazione emozionale clinicamente rilevante che non le consente di esprimere i propri bisogni emotivi in maniera funzionale, limitando significativamente la sua capacità di autodeterminazione e di consapevolezza della propria individualità. La fragilità emotiva che ne deriva interferisce nella capacità di difendersi dall'altro nel momento i cui riceve attribuzioni negative di giudizio di sé;
• Il sig. presenta competenze genitoriali di primo livello adeguate, mentre evidenzia delle problematiche CP_1 afferenti alle funzioni genitoriali di secondo livello. Durante gli accertamenti tecnici sono emerse rilevanti resistenze sul piano emotivo e cognitivo rispetto alla possibilità di allineare le sue aspettative ai bisogni primari emotivi del piccolo (che ha compiuto 3 anni in data 5.5.25). Le elevate difese sul piano emotivo appaiono minare Per_1 sostanzialmente la possibilità di entrare in contatto con i propri stati mentali e con quelli altrui. La rigidità cognitiva con la quale l'esaminando accoglie il punto di vista altrui si esplica attraverso uno stile di pensiero tangenziale che
8 talvolta evidenzia risposte oblique e/o irrilevanti rispetto alle richieste provenienti dall'esterno. L'esaminando ha difficoltà nell'utilizzo delle proprie capacità di introspezione che pertanto non gli consentono di valutare in maniera adeguata le proprie responsabilità genitoriali. Presenta uno stile attribuzionale orientato all'esterno. Si evidenziano difficoltà nelle capacità metacognitive di identificazione, differenziazione e integrazione;
3) Idoneità di ciascuno dei genitori a favorire il rapporto del figlio con l'altro genitore ed indicazione di eventuali atteggiamenti ostruzionistici, tenendo anche conto dei numerosi eventi allegati dalle parti:
• La sig.ra ppare idonea a favorire il rapporto del minore con la figura paterna, attenendosi (seppure con Pt_1 rigidità difensiva) alle indicazioni proposte dal Tribunale nei provvedimenti temporanei ed esprimendo la necessità di instaurare un dialogo genitoriale con il padre del minore caratterizzato da stima e fiducia.
• Il sig. allo stato attuale non appare idoneo a favorire l'accesso del minore a l'altro genitore. L'esaminando CP_1 presenta una personalità che è possibile definire disfunzionale, caratterizzata da processi di pensiero orientati alla rivendicazione dei propri diritti paterni, i quali sommergono completamente, in talune circostanze (con particolare riferimento a quelle che evocano potenziali complicazioni dello stato di salute del minore), le qualità e le risorse affettive positive di cui lo stesso dispone, generando un paradosso irrisolvibile, nel quale lo stesso perde di vista le reali;
possibilità di recupero nella relazione di co-genitorialità con la sig.ra incline rispetto al padre a garantire Pt_1
l'accesso all'altro genitore. 4) capacità di gestione del conflitto derivante dalla crisi familiare da parte di ciascuno dei genitori, con particolare riferimento all'idoneità di ciascuno ad evitare conseguenze pregiudizievoli nel rapporto con il figlio;
• La sig.ra appare disporre di scarse risorse personali per poter gestire la conflittualità derivante Pt_1 dalla costante opera di svalutazione da parte del sig. , la quale mina essenzialmente l'autostima della madre CP_1 del minore, che reagisce con responsività difensiva caratterizzata da evitamento e razionalizzazione degli eventi, rendendo talvolta debole la propria posizione materna. Ciò rischia di interferire nell'esercizio della funzione di protezione e di sostegno, che al momento appare integra, ma che nel tempo, in caso di elevata conflittualità, rischierebbe un indebolimento a scapito della qualità (attualmente posivita) della relazione madre-minore. • Il sig. CP_1 appare non idoneo ad evitare conseguenze pregiudizievoli nel rapporto con il minore, evidenziando uno stile di parenting orientato allo scarso (talvolta nullo) coinvolgimento della figura materna in talune circostanze nelle quali minore necessità in una fase di transizione della quale sono iniziati i pernotti, di mantenere dei contatti di prossimità emotiva con la figura materna. La difficoltà di gestione della conflittualità che egli stesso inserisce nella relazione con il genitore, appare il frutto delle volontà di dirigere tutte le sue energie verso la rivendicazione dei propri diritti paterni piuttosto che verso l'esercizio attivo e condiviso della genitorialità, interferendo sensibilmente, dunque nel diritto del minore alla Bi-Genitorialità. Queste condotte, unitamente alla scarsa assertività materna, generano un rischio prognostico rispetto alla qualità della relazione madre-minore. Vanno pertanto tenute nella debita considerazione in caso di attuazione di misure di intervento a sostegno del nucleo familiare, soprattutto in considerazione del delicato quadro clinico di . Per_1
9 I-3.2. Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 30/07/2025 è stato disposto l'affidamento esclusivo del minore in capo a e si è inoltre proceduto a modificare le modalità Parte_1 del diritto di visita del . CP_1
I-3.2.1. Avverso il ridetto provvedimento il ha interposto reclamo innanzi alla Corte CP_1 distrettuale che, con ordinanza del 03/11/2025 ha respinto il gravame, con condanna del CP_1 alla refusione delle spese di lite.
I-3.3. La causa, infine, è stata rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti del triplice termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 13/11/2025, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Relativamente alla domanda di affidamento deve osservarsi che, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio della dott.ssa e del provvedimento con cui l'intestato Per_3
Tribunale ha disposto l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre in luogo Per_1 dell'iniziale affidamento condiviso, la ricorrente ha modificato la propria originaria domanda, chiedendo ora l'affidamento c.d. super esclusivo del minore, mentre il resistente ha insistito nella richiesta di affidamento condiviso con collocamento paritario.
II-4.1. Com'è noto, la legge stabilisce che, in caso di crisi dei genitori e del conseguente venir meno della convivenza tra loro, il figlio minore abbia il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, e di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi (cfr. art. 337-ter, comma 1, c.c.).
La disposizione valorizza, dunque, l'esigenza che il figlio goda di un intenso rapporto con entrambi i genitori nonostante la cessazione della vita di coppia. Per realizzare le finalità sopra indicate, nei procedimenti relativi alla crisi della famiglia, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Nel fare ciò, valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (cfr. art. 337-ter, comma 2, c.c.).
La legge prevede, dunque, due distinte modalità di affidamento: quello ad entrambi i genitori e quello ad uno solo di essi. È necessario precisare che affidamento condiviso e affidamento monogenitoriale non sono posti sullo stesso piano: si vuole, infatti, che il giudice valuti prioritariamente la possibilità di disporre l'affidamento condiviso (cfr. art. 337-ter, comma 2, c.c.) e solo qualora esso sia in contrasto con l'interesse del minore (cfr. art. 337-quater c.c.) opti per quello ad un solo genitore, che dunque ha carattere residuale.
I caratteri dell'affidamento condiviso non vengono esplicitati dal legislatore.
10 Per ricostruire i contorni della figura può evidenziarsi che la locuzione affidamento condiviso rimanda ad un'idea di compartecipazione dei genitori nei compiti di cura e crescita del figlio.
Secondo il significato letterale dell'espressione, condividere significa “spartire insieme con altri”: nella specie, infatti, ciascun genitore spartisce con l'altro la cura e i compiti educativi. Con tale modalità di affidamento, pertanto, si realizza una paritaria condivisione del ruolo genitoriale.
In tale quadro ricostruttivo si colloca la disposizione dell'art. 337-ter, comma 3, c.c., a mente della quale le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore debbono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
A norma dell'art. 337-quater, comma 1, c.c. “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Come osservato tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, l'affidamento condiviso non può ritenersi di per sé precluso dalla mera sussistenza di conflittualità tra i genitori, poiché altrimenti avrebbe solo una applicazione residuale, alla luce del principio di bigenitorialità di cui all'art. 337- ter c.c.
Per altro verso, per disporre l'affido monogenitoriale non è neppure necessario il verificarsi di situazioni «estreme», quali quelle previste dagli artt. 330 e 333 c.c.; non è quindi richiesto che la condivisione dell'affidamento rechi un consimile pregiudizio al figlio, ma è sufficiente che esso sia contrario al suo interesse, per esempio perché la concreta fattispecie non consentirebbe una condizione di vita equilibrata, serena e soddisfacente, a causa di una serie di specifiche che il giudice di merito deve individuare.
Occorre considerare che l'affidamento monogenitoriale non significa non attribuire all'altro genitore le responsabilità connesse al compito di crescerlo e di prendersene cura, cosicché la differenza tra le due forme di affidamento non può che risiedere nello strumento dato ai genitori per esercitare quelle funzioni, ossia la responsabilità genitoriale.
L'art. 337-quater, comma 3, c.c., stabilisce infatti che il genitore affidatario dei figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, è titolare dell'esercizio della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dall'altro; l'altro avrà solo titolo per adottare congiuntamente all'affidatario le decisioni di maggiore interesse per il figlio e avrà il diritto e il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli ai loro interessi.
Il quadro normativo così delineato risulta integrato in via pretoria da quella particolare modalità di affidamento monogenitoriale in cui viene attribuito al genitore affidatario il potere di assumere
11 autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio (c.d. affidamento super esclusivo).
Tale forma di affidamento è ritenuta applicabile nelle ipotesi, in linea di principio eccezionali, in cui il genitore non affidatario abbia mostrato costante disinteresse morale e materiale nei riguardi del figlio, di guisa che qualsivoglia forma di compartecipazione all'esercizio della responsabilità genitoriale comporterebbe gravi difficoltà nell'assumere congiuntamente le decisioni di maggiore interesse. A fronte di un simile provvedimento, permane in capo al genitore non affidatario il solo diritto-dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio, oltre all'obbligo di mantenimento.
Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “L'affidamento c.d. super esclusivo, che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del minore, costituendo una determinazione fortemente limitativa dell'esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative e ablative definito dagli artt. 330 e 333 c.c., richiede per conseguenza, ai fini dell'accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore di ogni decisione riguardante il minore, un quid pluris, costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini dell'integrazione del requisito di legge” (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 24876 del 09/09/2025, Rv. 675675-02).
Nel caso in cui si ritengano sussistere cause per cui debba accedersi all'affido monogenitoriale in favore di uno dei genitori, il giudice, guidato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole, è chiamato ad individuare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, giudizio che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. VI-1, ord.
n. 28244 del 04/11/2019, Rv. 656088-01).
II-4.2. Così succintamente richiamato il contesto normativo ed ermeneutico di riferimento, ritiene il Tribunale che, sulla scorta del quadro istruttorio emerso, risulti maggiormente funzionale al best interest del piccolo il regime di affidamento c.d. super esclusivo in favore della ricorrente. Per_1
12 Particolare ausilio, nel supportare tale determinazione, è possibile trarre dalle conclusioni cui è giunta la consulente tecnica d'ufficio, supra trascritte, a cui è stata demandata l'indagine tecnica sulle capacità genitoriali della ricorrente e della resistente.
Le conclusioni dell'indagine peritale – fondate su argomentazioni chiare, pienamente intelligibili, precise e immune da vizi di ordine logico e/o metodologico – meritano ampia condivisione e, pertanto, possono essere poste alla base della decisione. L'accertamento, infatti, risulta impostato alla luce di una metodologia solidamente confermata in letteratura ed eseguito in modo esaustivo e congruo rispetto all'oggetto dei quesiti e alle circostanze del caso concreto. L'ausiliaria ha infatti proceduto mediante le somministrazioni di test individuali, le osservazioni individuali e in gruppo, sia diadico che triadico, oltre che con colloqui.
II-4.2.1. Massima considerazione va riposta nell'accertamento relativo alle condizioni di
[...]
, costituente starting point di ogni determinazione in ordine al regime di affidamento. Per_2
Dalla consulenza è emerso un quadro comportamentale quanto meno allarmante, caratterizzato da difficoltà di controllo dell'impulsività, disregolazione della rabbia, difficoltà nell'esprimere e riconoscere i propri bisogni emotivi attraverso la mediazione dell'adulto, manifestazioni di aggressività nei confronti dei pari e comportamenti oppositivi.
La consulente ha concluso nel senso che tale quadro “necessita di approfondimento neuropsichiatrico infantile entro e non oltre il compimento del quarto anno di età”, evidenziando, dunque, la presenza di elementi di vulnerabilità evolutiva che richiedono particolare attenzione e stabilità nel contesto relazionale e genitoriale di riferimento.
È evidente, allora, che la condizione di vulnerabilità del minore richieda l'adozione di misure volte alla salvaguardia del suo prioritario interesse allo sviluppo della propria personalità in un contesto di accudimento quanto più possibile sereno.
II-4.2.2. Prese le mosse dalle condizioni del minore, l'ausiliaria ha poi proceduto – in piena aderenza al mandato tecnico delegatole dal Tribunale – ad una approfondita analisi delle competenze genitoriali di entrambe le parti, dalle quali è affiorato che la presenta Pt_1 complessivamente adeguate competenze genitoriali, sia di primo sia di secondo livello, risultando in grado di comprendere e rispondere ai bisogni emotivi e materiali del figlio e di favorire il mantenimento del legame con la figura paterna, conformemente a quanto stabilito dal Tribunale.
Tuttavia, la stessa dispone di risorse personali limitate nella gestione della conflittualità derivante dalla costante opera di svalutazione posta in essere dall'ex compagno, la quale incide negativamente sulla sua autostima. Tale dinamica la induce a reazioni di tipo difensivo, caratterizzate da evitamento e razionalizzazione degli eventi, che talvolta indeboliscono la sua posizione materna.
13 Siffatta fragilità, sebbene attualmente compensata da una funzione di protezione e sostegno al minore, che risulta nel complesso integra, potrebbe nel tempo subire un indebolimento qualora il livello di conflittualità tra i genitori dovesse permanere elevato, con possibili ripercussioni sulla qualità - oggi positiva - della relazione madre-figlio.
Per quanto riguarda il , la c.t.u. ha evidenziato che egli presenta competenze genitoriali di CP_1 primo livello adeguate, ma criticità significative nelle funzioni di secondo livello, legate a difficoltà di introspezione e di valutazione delle proprie responsabilità genitoriali. È stato osservato, in particolare, uno stile attribuzionale orientato all'esterno, nonché la tendenza a privilegiare la rivendicazione dei propri diritti paterni rispetto alla reale comprensione dei bisogni evolutivi ed emotivi del figlio.
D'altra parte, è emerso come il , anche nel corso degli incontri con la consulente tecnica CP_1
d'ufficio, abbia costantemente svalutato la madre nella sua funzione genitoriale, concentrando la propria attenzione quasi esclusivamente su aspetti quantitativi del rapporto con il figlio, in particolare sul conteggio aritmetico delle ore di frequentazione, ritenute a suo avviso insufficienti per godere appieno dell'affidamento condiviso.
Tali condotte, del resto, sono state riscontrate anche nel corso della celebrazione delle udienze in presenza, nel corso delle quali il ha costantemente svolto un'attività di rivendicazione del CP_1 proprio ruolo paterno – evidentemente sul presupposto che tale ruolo fosse messo a repentaglio – del tutto slegata dalle effettive necessità di un minore di appena tre anni.
Simili reiterati atteggiamenti denotano un approccio centrato più sull'affermazione dei propri diritti che sull'ascolto dei bisogni del minore e sulla costruzione di una cooperazione genitoriale effettiva.
Tutto ciò trova ulteriore conferma e riscontro – anziché smentita – nella documentazione dallo stesso prodotta in giudizio, costituita da numerosi file audio e video, aventi ad oggetto episodi di vita familiare, il cui contenuto e la cui finalità appaiono chiaramente orientati a screditare la figura materna più che a tutelare l'interesse del minore.
Tale condotta, lungi dal dimostrare capacità di cura e sensibilità genitoriale, rivela un atteggiamento oppositivo e denigratorio, incompatibile con l'esercizio condiviso e cooperativo della responsabilità genitoriale.
Il resistente non appare, pertanto, idoneo a prevenire conseguenze pregiudizievoli nel rapporto con il minore, manifestando uno stile di parenting orientato ad un ridotto, talvolta nullo, coinvolgimento della figura materna in situazioni in cui, specie nella fase di transizione in cui sono stati avviati i pernotti (a partire, dunque dal 05/05/2025, data in cui il piccolo ha compiuto 3 anni), Per_1 risulterebbe invece necessario mantenere un contatto di prossimità emotiva con la madre.
14 La difficoltà di gestione della conflittualità, che egli stesso tende ad inserire nella relazione con l'altro genitore, appare riconducibile alla volontà di concentrare le proprie energie nella rivendicazione dei propri diritti paterni più che nell'esercizio condiviso e collaborativo della genitorialità.
Tale atteggiamento interferisce sensibilmente con il diritto del minore alla bigenitorialità e, unitamente alla scarsa assertività materna, genera un rischio prognostico negativo rispetto alla qualità della relazione madre-figlio, oltre che sulla situazione di vulnerabilità del minore in ordine alla gestione delle proprie emozioni e al rapporto con l'adulto, come del resto in nuce già emerso nel corso dell'esame della situazione del piccolo . Persona_2
II-4.3. Alla luce di tali elementi, deve concludersi nel senso che – allo stato – l'unico regime di affidamento che risulti funzionale allo sviluppo armonico del minore che, lo si ripete, presenta già condizioni di fragilità abbisognevoli di un immediato intervento correttivo in ordine al contesto parentale, è quello dell'affidamento c.d. super esclusivo.
Ciò alla luce di quanto osservato nel corso del procedimento e di quanto è dato desumere dal poderoso compendio documentale in atti.
Da tali elementi, infatti, non può che emergere una prognosi negativa in ordine all'attuale possibilità
e capacità, per il padre, di contribuire in termini cooperativi e collaborativi con la madre al fine dell'adozione delle decisioni di maggiore importanza.
L'adozione dell'affidamento esclusivo “base”, infatti, risulta prognosticamente non funzionale al corretto sviluppo evolutivo della prole, tenuto conto dell'elevato rischio – se non del certo verificarsi – di crisi di cooperazione tra i genitori in ordine ad aspetti fondamentali per la vita della prole, e al collegato pericolo che su ogni singola scelta di maggiore importanza debba rendersi necessario l'intervento degli organi giurisdizionali.
II-5. Quanto osservato con riferimento al regime di affidamento giustifica, inoltre, il rigetto della richiesta paterna di disporre il collocamento paritario del minore.
Tale regime presuppone, infatti, un livello minimo di collaborazione, comunicazione e fiducia reciproca tra i genitori, necessario per l'indispensabile coordinamento richiesto per la gestione quotidiana dei bisogni della prole.
Nel caso di specie, è emerso in modo univoco ed inequivocabile come la relazione tra le parti sia connotata da un'elevata conflittualità, da reciproche accuse e da un persistente clima di tensione, che si riverbera negativamente sul benessere del piccolo e rende impossibile una gestione Per_1 condivisa e serena delle scelte educative e organizzative.
La relazione della c.t.u. ha, infatti, disvelato come i genitori non siano minimamente in grado di cooperare in modo funzionale, mostrando difficoltà a distinguere il piano del conflitto di coppia
15 da quello della responsabilità genitoriale, con il rischio concreto di esporre il bambino a realtà divisive e situazioni di (ulteriore) stress emotivo.
Il collocamento paritario, pertanto, si appalesa del tutto distonico con il best interest della prole, in quanto un tale assetto comporterebbe, nella migliore delle ipotesi, un sostanziale sdoppiamento della quotidianità per il minore che, si ricorda, ha da poco compiuto il terzo genetliaco, potenzialmente idonea ad aggravare il quadro di fragilità già emerso.
L'invocato collocamento paritario, infatti, esporrebbe inevitabilmente il minore a una discontinuità abitativa e relazionale incompatibile con i suoi bisogni evolutivi e con l'esigenza di stabilità e prevedibilità che caratterizza questa fase della crescita.
II-5.1. Per le esposte ragioni deve confermarsi il collocamento del minore presso la madre.
II-6. In merito al diritto di visita – aspetto questo centrale del presente procedimento, attorno al quale è ruotato il tentativo di conciliazione delle parti e il suo fallimento – ritiene il Tribunale di dover confermare l'assetto conseguente al provvedimento del giudice relatore del 30/07/2025, peraltro confermato in sede di reclamo dinanzi alla Corte di appello di L'Aquila, con ordinanza del
03/11/2025.
La regolamentazione prevista nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. assicura al padre, infatti, la possibilità di mantenere rapporti regolari e significativi con il figlio, in un quadro di stabilità e continuità che appare, allo stato, il più idoneo a garantire un graduale consolidamento del legame genitoriale, senza pregiudicare l'equilibrio emotivo del minore, ancora in tenera età. Tale assetto consente, inoltre, di preservare il diritto del minore alla bigenitorialità, nel rispetto delle esigenze di protezione e contenimento che derivano dal contesto familiare attuale.
II-6.1. Pertanto, il diritto di visita verrà esercitato secondo le seguenti modalità:
1) il padre potrà recarsi a prelevare il minore nel pomeriggio del mercoledì o del giovedì, per poi riaccompagnarlo a scuola il giorno successivo (con possibilità di variare uno dei due pomeriggi secondo le esigenze della madre, in modo da far coincidere i pomeriggi di permanenza dei due figli presso i rispettivi padri);
2) nel caso in cui il padre dovesse essere impedito per motivi lavorativi nell'orario pomeridiano dei giorni su indicati, egli avrà diritto di convertire in quella settimana il pomeriggio con la mattina, prelevando il minore preferibilmente prima che la madre esca per recarsi a lavoro, tenendolo con sé (anziché condurlo al nido) sino alle ore 16:00;
3) a settimane alterne, il padre trascorrerà con il minore il fine settimana, dalle ore 10:00 di sabato alle ore 18:00 di domenica;
4) nelle settimane in cui il padre non trascorrerà con il minore il fine settimana, egli potrà tenere con sé il minore un ulteriore pomeriggio (preferibilmente il mercoledì, ove in quella
16 settimana il padre dovesse optare per il giovedì), dalle ore 14:00 (o successivamente) fino alle ore 20:30, riaccompagnando il minore dopo averlo fatto cenare. A tal fine, il padre dovrà indicare alla madre i due pomeriggi così individuati entro e non oltre il giorno 28 del mese antecedente, sulla scorta della turnazione del mese di riferimento;
5) in ordine ai periodi natalizi e pasquali, il minore li trascorrerà, secondo il principio dell'alternanza, un anno con il padre ed il successivo con la madre (id est: dal 22 dicembre al 30 dicembre fino alle ore 21:00 con la madre e dal 31 dicembre al 7 gennaio fino alle ore 21:00 con il padre, seguendo il principio dell'alternanza, dal venerdì alla domenica di Pasqua con il padre, dal Lunedì in Albis al mercoledì con la madre);
6) nel periodo estivo, il minore trascorrerà 10 giorni, anche consecutivi con il padre da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ciascun anno e 10 giorni consecutivi con la madre (in cui la frequentazione paterna sarà da ritenersi sospesa), nel resto dei giorni di chiusura scolastica si seguirà la frequentazione ordinaria;
7) durante l'anno, il padre potrà trascorrere massimo 10 giorni in Sicilia dai nonni paterni con il minore (anche non consecutivi) non compresi nei 10 giorni estivi di spettanza e non accorpabili con gli stessi sino al compimento del sesto ano di età della prole, da comunicare alla madre con preavviso di tre mesi;
8) il minore trascorrerà il giorno della Festa della Mamma e del Papà con il genitore di riferimento;
9) il minore trascorrerà il giorno del compleanno del fratello con la ricorrente;
CP_2
10) il compleanno del minore verrà festeggiato con entrambi i genitori, secondo le modalità di volta in volta concordate, in caso di disaccordo alternando il pranzo e la cena come segue dalle ore 10:00 alle ore 16:00 e dalle ore 16:00 sino al giorno successivo con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno seguente.
II-7. Quanto all'obbligo di mantenimento del minore, si rileva anzitutto che dal rigetto della richiesta di collocamento paritario proposta dal consegue il rigetto della domanda di CP_1 mantenimento diretto da parte dello stesso.
Si osserva, inoltre, che con l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti era stato posto a carico del resistente un assegno mensile a titolo di mantenimento pari alla somma di euro 200,00; mentre la nei propri scritti conclusivi ha insistito nel riconoscimento della maggior Pt_1 somma di euro 400,00.
II-7.1. Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli primaria importanza riveste il disposto dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., secondo cui “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il
17 giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori). 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole, la legge attribuisce preminenza alle “attuali esigenze del figlio”, rapportate al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico che, in ragione del trascorrere dell'età, può determinare oltre ai bisogni alimentari e abitativi anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali, ludiche, etc.
II-7.2. Dalle produzioni documentali disponibili in atti è emerso che il ha dichiarato CP_1 nell'anno di imposta 2024 un reddito pari ad euro 20.718,00. Egli svolge attività lavorativa stabile, derivante da un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ospedale di Fermo, in qualità di Operatore Socio Sanitario (OSS), percependo un'entrata mensile fissa pari ad euro 1.600,00 circa.
A tale somma devono tuttavia essere sottratti gli oneri relativi alle rate mensili del mutuo, pari ad euro 340,00 dovuti per l'acquisto dell'abitazione di proprietà, nonché la trattenuta di euro 270,00 derivante da una cessione del quinto dello stipendio a seguito della richiesta di un finanziamento.
Tenuto conto di tali circostanze, nonché della tenera età del minore, della prevalente permanenza dello stesso presso la madre e del fatto che la stessa sostiene le spese ordinarie quotidiane di cura e di mantenimento, appare equo procedere ad un modesto incremento dell'assegno di mantenimento, che si determina nella misura di euro 250,00 mensili.
Tale importo appare congruo e proporzionato alla capacità economica del padre e idoneo a garantire il concorso al mantenimento del figlio in misura conforme ai principi di proporzionalità
e adeguatezza di cui all'art. 337-ter c.c., ferma restando la ripartizione paritaria tra le parti nella misura del 50% delle spese straordinarie in conformità al vigente protocollo stipulato con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo in data 05/12/2018.
II-8. Deve essere accolta la richiesta formulata dall in ordine all'assegnazione della casa Pt_1 familiare, peraltro di sua proprietà, quale luogo di stabile dimora del minore.
II-9. Deve essere altresì accolta la richiesta di attribuzione integrale dell'assegno unico in favore della tenuto conto del collocamento presso la stessa e del regime di affidamento (cfr. Pt_1
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4672 del 22/02/2025, Rv. 673862-01).
II-10. Nulla osta a che la ustodisca i documenti di identità della prole, come dalla stessa Pt_1 richiesto in sede di comparsa conclusionale.
18 II-11. Ritiene il Collegio che la dinamicità della situazione del nucleo, in uno alla tenera età della prole, siano tali da richiedere una prosecuzione delle attività di monitoraggio e assistenza da parte dei Servizi Sociali di Nereto, già incaricati, i quali procederanno con le attività di pertinenza e con le iniziative che riterranno utili, anche al fine di segnalare alle competenti autorità ogni elemento ritenuto utile in ordine alla tutela del minore, per i successivi 18 mesi successivi alla pubblicazione del presente provvedimento.
II-12. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia indeterminato, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. cit., in ragione dell'oggetto e della complessità del procedimento;
riduzione del 50% ex art. 4, comma 1, d.m. cit. tenuto conto dei criteri ivi indicati).
III-13.1. Le spese della espletata C.T.U., per come liquidate con separato decreto del 05/09/2025 sono definitivamente poste a carico del resistente.
III-14. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla ricorrente, la stessa non può essere accolta, non sussistendone i presupposti.
Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96 c.p.c. ai fini della temerarietà della lite.
In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96
c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n.
26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale dell'odierno resistente.
III-15. Neppure ricorrono i presupposti per l'invocata erogazione delle sanzioni ex art. 473-bis.39
c.p.c. nei confronti della parte resistente.
P.Q.M.
19 Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- DISPONE l'affidamento super esclusivo del minore alla madre Persona_5 con collocamento presso la stessa, alla quale spetteranno anche le Parte_1 decisioni di maggiore importanza;
- REGOLAMENTA il diritto di visita del padre come in parte motiva (§ II-6.1.);
- PONE a carico di , a decorrere dalla pubblicazione della sentenza e fermo, Controparte_1 per il pregresso, quanto già disposto con provvedimento ex art. 473-bis.22 del 04/10/2024, un assegno a titolo di mantenimento dell'importo mensile di euro 250,00 in favore del figlio, da corrispondersi alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole, da individuarsi alla luce del protocollo del 05/12/2018;
- ASSEGNA a la casa familiare, di sua proprietà, sita in Nereto, via Ignazio Parte_1
Silone, censito al Catasto dei Fabbricati del ridetto Comune al foglio 6, n. 1736, sub nn. 25,
40;
- ASSEGNA a l'Assegno Unico al 100%; Parte_1
- DISPONE che custodisca i documenti di identità del minore;
Parte_1
- INCARICA i Servizi Sociali di Nereto di proseguire con le attività di monitoraggio secondo quanto stabilito in parte motiva (§ II-11);
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in euro 3.808,00 per compensi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge;
- PONE DEFINITIVAMENTE a carico di le spese dell'espletata c.t.u., per come Controparte_1 liquidate con separato decreto del 05/09/2025;
- RIGETTA le domande ex artt. 96 e 473-bis.39 c.p.c. spiegate da per le Parte_1 ragioni di cui in parte motiva.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 24 novembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE LA PRESIDENTE
LU OR RI MA
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
- RI MA Presidente
- Silvia Codispoti giudice
- LU OR giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1103/2024 R.G.A.C.C. promosso da
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Mariarosaria Della Parte_1 C.F._1
Corte
-ricorrente- contro
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Marco Bagalini Controparte_1 C.F._2
-resistente- nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
-interventore ex lege-
***
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE RICORRENTE: “1) disporre l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, con Per_1 collocamento presso quest'ultima, con la precisazione che alla sig.ra spetteranno tutte le decisioni Pt_1 di maggiore importanza per il medesimo minore afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, stante la sostanziale impossibilità della madre stessa di condividere con il padre qualsivoglia scelta riguardante il figlio minore;
2) il padre potrà prelevare e tenere con se il minore: - nel pomeriggio del mercoledì o del giovedì per poi riaccompagnarlo a scuola il giorno successivo (con possibilità di variare uno dei due pomeriggi secondo le esigenze della madre, in modo da far coincidere i pomeriggi di
1 permanenza dei due figli presso i rispettivi padri) nel caso in cui il padre dovesse essere impedito per motivi lavorativi nell'orario pomeridiano dei giorni su indicati, egli avrà diritto di convertire in quella settimana il pomeriggio con la mattina, prelevando il minore preferibilmente prima che la madre esca per recarsi a lavoro, tenendolo con sé (anziché condurlo al nido) sino alle ore 16:00; - a settimane alterne il padre trascorrerà con il minore il fine settimana, dalle ore 10:00 di sabato alle ore 18:00 di domenica;
nelle settimane in cui il padre non trascorrerà con il minore il fine settimana, egli potrà tenere con sé il minore un ulteriore pomeriggio (preferibilmente il mercoledì, ove in quella settimana il padre dovesse optare per il giovedì), dalle ore 14:00 (o successivamente) e fino alle ore 20:30, riaccompagnando il minore dopo averlo fatto cenare. A tal fine, il padre dovrà indicare alla madre i due pomeriggi così individuati entro e non oltre il giorno 28 del mese antecedente, sulla scorta della turnazione del mese di riferimento;
- in ordine ai periodi natalizi e pasquali, il minore li trascorrerà, secondo il principio dell'alternanza, un anno con il padre ed il successivo con la madre (id est: dal 22 dicembre al 30 dicembre fino alle ore 21.00 con la madre e dal 31 dicembre al 7 gennaio fino alle ore 21.00 con il padre, seguendo il principio dell'alternanza, dal venerdì alla domenica di Pasqua con il padre, dal Lunedì in Albis al mercoledì con la madre); - nel periodo estivo, sino al compimento del sesto anno di età del minore, trascorrerà 10 giorni consecutivi, sia con il padre che Per_1 con la madre da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ciascun anno (periodo in cui la frequentazione ordinaria sarà da ritenersi sospesa) successivamente al compimento del sesto anno di età verranno riconosciuti ad entrambe i genitori 14 giorni consecutivi o frazionati in due periodi da 7 giorni, nel resto dei giorni di chiusura scolastica si seguirà la frequentazione ordinaria;
- durante l'anno, il padre potrà trascorrere massimo 10 giorni in Sicilia dai nonni paterni con il minore (frazionati in due periodi da 5 giorni ciascuno) non compresi nei 10 giorni estivi di spettanza e non accorpabili con gli stessi, da comunicare alla madre con preavviso di tre mesi inoltre tali giorni con l'ulteriore precisazione che tali giorni non potranno accorparsi a ridosso di vacanze estive, pasquali, e natalizie;
- il minore trascorrerà il giorno della Festa della Mamma e del Papà con il genitore di riferimento;
- il minore trascorrerà il giorno del compleanno del fratello CP_2 con la ricorrente;
- il compleanno del minore verrà festeggiato con entrambi i genitori, secondo le modalità di volta in volta concordate, in caso di disaccordo alternando il pranzo e la cena come segue dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.00 sino al giorno successivo con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno seguente;
3) disporre che il sig. corrisponda un assegno di mantenimento per il figlio pari CP_1 ad euro 400,00 a decorrere dalla domanda giudiziale oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate ed opportunamente documentate come determinate nel Protocollo del Tribunale di Teramo;
4) disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla sig.ra 5) assegnare alla sig.ra Pt_1 in qualità di collocataria del minore, l'abitazione familiare di esclusiva proprietà della ricorrente;
Pt_1
6) disporre che il passaporto e la carta d'identità del minore vengano custoditi dalla madre;
7) condannare il sig. alle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avendo quest'ultimo costretto CP_1
2 strumentalmente ed immotivatamente la sig.ra rivolgersi più volte nel corso del presente giudizio Pt_1 al Tribunale tramite apposite istanze, dovendo tutelare il minore come accaduto per il Persona_2 rilascio del passaporto, continuando a far gravare sulla ricorrente ulteriori spese legali”;
- in via principale:
1. disporre l'affidamento condiviso del minore con residenza stabile e Persona_2 privilegiata presso la madre, con la previsione delle opportune modalità di frequentazione con il padre, secondo le seguenti modalità: A) sino al compimento del terzo anno di età del minore - due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 16.00, dopo il risposino, alle ore 20.00 circa;
- a settimane alterne, il sabato e la domenica pomeriggio, sempre indicativamente dalle ore 10.00 alle ore 18.00; - durante le festività natalizie, il giorno della vigilia con un genitore mentre il giorno di Natale con l'altro e lo stesso valga per il 31 dicembre ed il 1 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 18.00; - durante le vacanze estive, il minore potrà trascorrere con il padre 10 giorni non consecutivi, senza pernotto, da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ciascun anno. B) Successivamente al compimento del terzo anno di età del minore introduzione al pernotto - due week-end al mese, altresì con la madre, dal sabato, prelevando il minore dall'asilo o presso casa della madre, sino alla domenica sera, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- durante la settimana, nel weekend di spettanza paterno un giorno infrasettimanale con pernottamento prelevandolo il mercoledì all'uscita di scuola per poi riaccompagnarlo il giorno successivo e due giorni infrasettimanali nel weekend di spettanza materno, sempre il mercoledì, con pernottamento, prelevandolo all'uscita di scuola per poi riaccompagnarlo il giorno successivo ed il giovedì pomeriggio prelevandolo all'uscita di scuola per poi riaccompagnarlo a casa della madre dopo cena entro le ore 20.30; - in ordine ai periodi natalizi e pasquali, il minore li trascorrerà, secondo il principio dell'alternanza, un anno con il padre ed il successivo con la madre (id est: dal 22 dicembre al 30 dicembre fino alle ore 21.00 con la madre e dal 31 dicembre al 7 gennaio fino alle ore 21.00 con il padre, seguendo il principio dell'alternanza, dal venerdì alla domenica di Pasqua con il padre, dal lunedì in Albis al mercoledì con la madre); - per le vacanze estive, il minore trascorrrerà 15 giorni, anche consecutivi, con il padre da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ciascun anno con la madre (anche la ricorrente avrà la possibilità di prevedere un periodo di
15 giorni da trascorrere con il figlio in cui la frequentazione paterna sarà da ritenersi sospesa) nel resto dei giorni di chiusura scolastica si seguirà la frequentazione ordinaria;
- il giorno della festa del papà, della mamma e del compleanno dei rispettivi genitori nonché del fratello , il minore li trascorrerà con il CP_2 genitore di riferimento;
- il compleanno del minore verrà festeggiato con entrambi i genitori, seconndo le modalità di volta in volta concordate, in caso di disaccordo alternando il pranzo e la cena come segue dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.00 sino al giorno successivo con pernottamento e riaccompagnamento
a scuola;
- entrambe le parti presteranno il consenso al rilascio del passaporto sia con riferimento ai minori che vicendevolmente tra loro;
2. disporre che il sig. corrisponda un assegno di mantenimento per il CP_1 figlio pari ad euro 400,00 a decorrere dalla domanda giudiziale oltre al 50% delle spese straordinarie
3 preventivamente concordate ed opportunamente documentate come determinate dal Protocollo del Tribunale di Teramo;
3. disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla sig.ra 4. assegnare Pt_1 alla sig.ra in qualità di collocataria del minore, l'abitazione familiare di esclusiva propriietà Pt_1 della ricorrente, essendosi il sig. già allontanatosi. Con ogni più ampia riserva istruttoria e con CP_1 vittoria di spese di lite”;
- PARTE RESISTENTE: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione In via istruttoria: a) Dichiarare nulla la CTU, per i motivi di cui all'istanza del 29/07/2025 da intendersi qui integralmente trascritta, visto il mancato deposito dei verbali e delle registrazioni degli incontri, il richiamo a documentazione non allegata e non presente in atti, la mancata risposta alle osservazioni delle
CTP, la mancata risposta ai quesiti, la mancata valutazione della corposa documentazione prodotta dal
, la sua incompletezza e gli evidenti profili di imparzialità; b) Disporre nuova CTU per il tramite CP_1 di altro professionista;
c) In ogni caso disporre nuova CTU, per i motivi di cui all'istanza del 29/07/2025 da intendersi qui integralmente trascritta, vista l'incompletezza della prima avendo il CTU omesso di valutare il minore nei luoghi in cui si svolge principalmente la vita familiare e con i parenti con i quali si rapporta maggiormente. Si è altresì limitata alla valutazione dello stesso in due soli incontri durante i quali ella stessa ha dichiarato di non aver potuto valutarlo in quanto oppositivo. d) In subordine disporre la rivalutazione della coppia genitoriale mediante nuova CTU così come indicato nella relazione peritale ma conferendo il mandato ad altro consulente e non alla Dott.ssa Ordinare ai sensi dell'art. 210 Per_3 cpc l'acquisizione della CTU espletata nel procedimento civile fra la sig.ra e l'ex Parte_1 compagno visto e considerato che è stata nominata anche dal consulente d'ufficio nella Controparte_3 relazione peritale;
Prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto: 1) Dica il teste se la sig.ra Pt_1 ha permesso ai nonni paterni del piccolo di andarlo a prendere all'asilo nei giorni in cui Persona_2 sono stati a Nereto;
2) Dica il teste se la sig.ra ed il sig. si sono mai recati in Sicilia Pt_1 CP_1 dai nonni paterni del piccolo dopo la sua nascita;
3) Dica il teste quante volte i nonni Persona_2 paterni del piccolo sono stati a casa della famiglia 4) Dica il teste se Persona_2 Persona_4 il sig. veniva spesso cacciato di casa dalla compagna Si indicano a testi: Controparte_1 Parte_1
• nato il [...] e residente a [...]in contrada Conventazzo snc;
• Testimone_1 [...] nata il [...] e residente a [...]in contrada Conventazzo snc Nel merito: 1) Tes_2
Affidamento condiviso del minore 2) Stabilire la residenza del minore presso l'abitazione Persona_2 paterna sita a Nereto in via Carlo Marx 4b; 3) Collocamento paritario del minore tenendo in considerazione i turni lavorativi del padre decisi dall'ospedale con cadenza mensile: • Il bambino pernotterà con il padre un minimo di 8 ed un massimo di 10 notti al mese, a seconda dei turni lavorativi mensili, rispettando i seguenti orari: Prelevandolo alle ore 16:00 all'uscita dall'asilo nei giorni feriali;
prelevandolo alle ore 10:00 presso l'abitazione materna nei giorni festivi;
Riaccompagnandolo all'asilo alle ore 09:00
4 del giorno successivo il pernotto, nei giorni feriali;
Riaccompagnandolo a casa della madre alle ore 20:00 del giorno successivo il pernotto, nei giorni festivi;
• Il padre potrà altresì tenere con se il minore 8 pomeriggi al mese dalle ore 16:00 alle ore 21:00 (22:00 nel periodo estivo), nei giorni feriali, e dalle ore 10:00 alle ore
20:00 nei giorni festivi. • Nell'organizzazione dei giorni e degli orari saranno sempre garantiti due weekend
(sabatodomenica) mensili alla madre. Allo stesso modo due pernotti mensili presso il padre, qualora il calendario turni lo consenta, dovranno avvenire nel weekend (sabato-domenica). • I giorni e gli orari di prelievo e consegna verranno determinati di comune accordo tra le parti compatibilmente con i turni lavorativi del sig. e della sig.ra Il padre si impegna sin da ora a fornire in tempo congruo alla CP_1 Pt_1 sig.ra entro il giorno 27 di ogni mese tramite email, i giorni e gli orari del mese successivo in cui Pt_1 potrà tenere con se il figlio minore. Il minore, qualora la madre avesse impegni lavorativi o di altra natura, potrà essere prelevato e riconsegnato a casa dei nonni materni. • in ordine ai periodi natalizi e pasquali, il minore li trascorrerà, secondo il principio dell'alternanza, un anno con il padre ed il successivo con la madre
(id est: dal 22 dicembre al 30 dicembre fino alle ore 21.00 con la madre e dal 31 dicembre al 7 gennaio fino alle ore 21.00 con il padre, seguendo il principio dell'alternanza, dal venerdì alla domenica di Pasqua con il padre, dal lunedì in Albis al mercoledì con la madre). Ovviamente nel caso in cui al non CP_1 dovessero essere garantite le ferie, procederà come da calendario mentre alla saranno comunque Pt_1 garantiti gli 8 giorni consecutivi per il natale/capodanno, 3 giorni consecutivi per Pasqua/Pasquetta. Per le vacanze estive, il minore trascorrerà 15 giorni, anche consecutivi al fine di consentire al padre di recarsi in Sicilia a far visita ai nonni paterni, con il padre da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ciascun anno con la madre (anche la ricorrente avrà la possibilità di prevedere un periodo di 15 giorni da trascorrere con il figlio in cui la frequentazione paterna sarà da ritenersi sospesa) nel resto dei giorni di chiusura scolastica si seguirà la frequentazione ordinaria;
Il giorno della Festa del Papà, della Mamma e del compleanno dei rispettivi genitori nonché del fratello , il minore li trascorrerà con il genitore di CP_2 riferimento. Il compleanno del minore verrà festeggiato con entrambi i genitori, secondo le modalità di volta in volta concordate, in caso di disaccordo alternando il pranzo e la cena come segue dalle ore 10.00 alle ore
16.00 e dalle ore 16.00 sino al giorno successivo con pernottamento e accompagnamento a scuola. 4) I genitori garantiranno una videochiamata giornaliera di qualche minuto, preferibilmente durante l'orario serale, al fine di consentire all'altro di comunicare con il bambino. 5) le parti si impegnano a mantenere un comportamento di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La piena collaborazione dovrà essere garantita anche nell'esercizio del diritto di visita, non ostacolando eventuali variazioni in caso di problematiche sia materne che paterne, cambi turno, reperibilità o altro, garantendo il recupero dei giorni/ore non usufruiti. 6) entrambi i genitori avranno piena facoltà di presenziare a tutte le manifestazioni scolastiche, saggi sportivi o qualsiasi altro evento riguardante
5 il minore (ie. recite scolastiche, esami, open day, green day, saggi sportivi o di altra natura, competizioni di sport, etc.) a prescindere dalle giornate di rispettiva competenza del genitore;
7) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del minore visto il collocamento paritetico. Le spese straordinarie, da intendersi quelle individuate nel protocollo del Tribunale di Teramo, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura pari al 50% ciascuno. Dovranno essere documentate dal genitore anticipatario mediante inoltro di apposita ricevuta/fattura/scontrino etc. in forma chiara e leggibile entro e non oltre gg. 30 dall'esborso sostenuto. Dovranno altresì essere previamente concordate quando richiedono una spesa superiore ad euro
100,00. Laddove la spesa straordinaria non sia documentata entro il termine di 30 giorni dal pagamento il genitore non anticipatario non sarà tenuto al rimborso. Lo stesso dicasi per le spese straordinarie superiori ad euro 100,00 non previamente concordate. L'eventuale dissenso del genitore non anticipatario dovrà essere motivato per iscritto entro massimo gg. 5 dalla richiesta (anche tramite SMS); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Sono fatti salvi i casi di urgenza;
8) L'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
9) Con vittoria di spese”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con ricorso depositato in data 10/05/2024 e ritualmente notificato, ha Parte_1 chiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , unitamente alla Persona_2 corresponsione di un assegno mensile a titolo di mantenimento in favore della prole di euro 400,00, oltre al pagamento del 50% delle necessarie spese straordinarie e la percezione in capo alla stessa dell'assegno unico, con assegnazione della casa familiare quale genitore collocatario del minore, nonché proprietaria dell'immobile.
La ricorrente ha, a tal fine, allegato e dedotto:
- di aver intrapreso una convivenza di fatto con nell'anno 2021; Controparte_1
- che dall'unione era nato il figlio , in data 05/05/2022; Persona_5
- che, da prima della nascita del figlio, il rapporto con il resistente era stato caratterizzato da forte conflittualità, oltre che da condotte possessive e controllanti, tali da condurre, ad aprile del 2024, alla fine della relazione;
- che tali condotte ossessive, in modo particolare, si erano acuite dopo la nascita di , Per_1 essendo esercitate non più soltanto nei confronti di essa ricorrente (denigrata, minacciata ed accusata di non essere in grado di prendersi cura del minore) ma anche nei confronti del figlio;
6 - che, dopo un periodo di tranquillità, il resistente, in data 16/04/2024, aveva deciso di porre definitivamente fine alla loro relazione trasferendosi presso un immobile dallo stesso acquistato all'insaputa della compagna;
- che, inoltre, per le condotte violente tenute dal , la ricorrente aveva sporto nei CP_1 confronti del medesimo denuncia-querela;
- che, pertanto, stante la situazione, si era reso necessario adire l'autorità giudiziaria al fine di regolamentare le modalità di affido e di mantenimento del piccolo nonché il diritto Per_1 di visita del padre.
I-2. Si è costituito in giudizio , allegando e deducendo, tra l'altro: Controparte_1
- di aver intrapreso una relazione con la ricorrente nei primi mesi dell'anno 2021, andando poi a convivere con la stessa nel mese di novembre dello stesso anno, nella casa acquistata dai di lei genitori a seguito della felice scoperta della gravidanza;
- che, però, i comportamenti della caratterizzati e determinati da forti sbalzi di Pt_1 umore, per vero emersi anche prima della convivenza, a seguito di questa si erano aggravati, essendo costretto a subire umiliazioni e aggressioni morali costanti, nonché ad essere cacciato periodicamente di casa;
- che la nascita di aveva aggravato la situazione, rappresentando ulteriore motivo per Per_1 innescare nella ricorrente condotte vessatorie e umilianti nei confronti del , CP_1 giungendo addirittura ad escluderlo nelle scelte relative ad ogni aspetto della vita del figlio;
- che la resistente aveva impedito anche ai nonni paterni di partecipare alla vita del minore;
- che, a tale atteggiamento escludente, non era mai corrisposto, però, un atteggiamento di maggior cura e attenzioni per;
anzi, al contrario, la aveva mostrato una Per_1 Pt_1 grande trascuratezza, soprattutto nelle vicende relative la salute del minore;
- che, dopo essere stato vittima anche di aggressioni fisiche da parte della ricorrente, il resistente, deciso ad andare via di casa, aveva acquistato un immobile sito in Nereto, ad 800 metri di distanza dalla casa della al fine di rimanere il più possibile vicino a , Pt_1 Per_1 istando per l'affidamento condiviso del minore con collocamento paritario presso ciascun genitore.
I-3. All'esito della prima udienza di comparizione del 19/09/2024, con ordinanza del 21/09/2024 il Tribunale ha formulato proposta conciliativa alle parti e, con successiva ordinanza del
04/10/2024, adottata ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., ha disposto l'affidamento condiviso di
, con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di Persona_2 visita e la corresponsione in capo al di un assegno a titolo di mantenimento in favore del CP_1 figlio di un importo mensile pari ad euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
7 I-3.1. La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti. È stata inoltre disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata alla dott.ssa , avente ad oggetto il Persona_6 seguente quesito: “previo esame della documentazione in atti, la CTU relazioni in ordine a: 1) condizioni personali e sociali del minore;
2) condizioni personali e sociali dei genitori e loro capacità genitoriale;
3) idoneità di ciascuno dei genitori a favorire il rapporto del figlio con l'altro genitore ed indicazione di eventuali atteggiamenti ostruzionistici, tenendo anche conto dei numerosi eventi allegati dalle parti;
4) capacità di gestione del conflitto derivante dalla crisi familiare da parte di ciascuno dei genitori, con particolare riferimento all'idoneità di ciascuno ad evitare conseguenze pregiudizievoli nel rapporto con il figlio;
5) ogni altro elemento utile a valutare il benessere psichico del minore e il suo interesse superiore alla bigenitorialità”.
L'ausiliario ha così depositato, in data 21/07/2025, il proprio elaborato, nel quale ha formulato le conclusioni di seguito riportate (p. 209 ss. c.t.u.):
“1) Condizioni personali e sociali del minore: il minore presenta allo stato addurle un quadro clinicamente Per_1 significativo manifestato dalla seguente sintomatologia: - Difficoltà di controllo dell'impulsività - Disregolazione della rabbia - Difficoltà di esprimere i propri bisogni emotivi e riconoscerli attraverso la figura dell'adulto - Aggressività manifesta con i pari - Comportamenti oppositivi Il quadro in esame necessità di approfondito Neuropsichiatrico
Infantile entro e non oltre il compimento del 4 anno;
2) Condizioni personali e sociali dei genitori e loro capacità genitoriale:
• La sig.ra presenta complessivamente adeguate competenze genitoriali sia di primo che di secondo livello. Pt_1
Sul piano psichico l'esaminanda ha evidenziato un stile di parenting caratterizzato da difficoltà assertive, meccanismi difensivi piuttosto evidenti di evitamento e razionalizzazione. La mancanza di una autonomia affettiva ha generato nell'esaminanda il bisogno di costruire relazioni sentimentali rapidamente e prive di un solido fondamento affettivo caratterizzato da stima e fiducia verso il partner. I processi decisionali risultano caratterizzati dall'istinto di realizzare sé stessa attraverso la relazione amorosa con il partner, con il quale predisporre una progettualità di vita priva di consapevolezza e di una profonda conoscenza. L'esaminanda presenta allo stato attuale una condizione caratterizzata da una coartazione emozionale clinicamente rilevante che non le consente di esprimere i propri bisogni emotivi in maniera funzionale, limitando significativamente la sua capacità di autodeterminazione e di consapevolezza della propria individualità. La fragilità emotiva che ne deriva interferisce nella capacità di difendersi dall'altro nel momento i cui riceve attribuzioni negative di giudizio di sé;
• Il sig. presenta competenze genitoriali di primo livello adeguate, mentre evidenzia delle problematiche CP_1 afferenti alle funzioni genitoriali di secondo livello. Durante gli accertamenti tecnici sono emerse rilevanti resistenze sul piano emotivo e cognitivo rispetto alla possibilità di allineare le sue aspettative ai bisogni primari emotivi del piccolo (che ha compiuto 3 anni in data 5.5.25). Le elevate difese sul piano emotivo appaiono minare Per_1 sostanzialmente la possibilità di entrare in contatto con i propri stati mentali e con quelli altrui. La rigidità cognitiva con la quale l'esaminando accoglie il punto di vista altrui si esplica attraverso uno stile di pensiero tangenziale che
8 talvolta evidenzia risposte oblique e/o irrilevanti rispetto alle richieste provenienti dall'esterno. L'esaminando ha difficoltà nell'utilizzo delle proprie capacità di introspezione che pertanto non gli consentono di valutare in maniera adeguata le proprie responsabilità genitoriali. Presenta uno stile attribuzionale orientato all'esterno. Si evidenziano difficoltà nelle capacità metacognitive di identificazione, differenziazione e integrazione;
3) Idoneità di ciascuno dei genitori a favorire il rapporto del figlio con l'altro genitore ed indicazione di eventuali atteggiamenti ostruzionistici, tenendo anche conto dei numerosi eventi allegati dalle parti:
• La sig.ra ppare idonea a favorire il rapporto del minore con la figura paterna, attenendosi (seppure con Pt_1 rigidità difensiva) alle indicazioni proposte dal Tribunale nei provvedimenti temporanei ed esprimendo la necessità di instaurare un dialogo genitoriale con il padre del minore caratterizzato da stima e fiducia.
• Il sig. allo stato attuale non appare idoneo a favorire l'accesso del minore a l'altro genitore. L'esaminando CP_1 presenta una personalità che è possibile definire disfunzionale, caratterizzata da processi di pensiero orientati alla rivendicazione dei propri diritti paterni, i quali sommergono completamente, in talune circostanze (con particolare riferimento a quelle che evocano potenziali complicazioni dello stato di salute del minore), le qualità e le risorse affettive positive di cui lo stesso dispone, generando un paradosso irrisolvibile, nel quale lo stesso perde di vista le reali;
possibilità di recupero nella relazione di co-genitorialità con la sig.ra incline rispetto al padre a garantire Pt_1
l'accesso all'altro genitore. 4) capacità di gestione del conflitto derivante dalla crisi familiare da parte di ciascuno dei genitori, con particolare riferimento all'idoneità di ciascuno ad evitare conseguenze pregiudizievoli nel rapporto con il figlio;
• La sig.ra appare disporre di scarse risorse personali per poter gestire la conflittualità derivante Pt_1 dalla costante opera di svalutazione da parte del sig. , la quale mina essenzialmente l'autostima della madre CP_1 del minore, che reagisce con responsività difensiva caratterizzata da evitamento e razionalizzazione degli eventi, rendendo talvolta debole la propria posizione materna. Ciò rischia di interferire nell'esercizio della funzione di protezione e di sostegno, che al momento appare integra, ma che nel tempo, in caso di elevata conflittualità, rischierebbe un indebolimento a scapito della qualità (attualmente posivita) della relazione madre-minore. • Il sig. CP_1 appare non idoneo ad evitare conseguenze pregiudizievoli nel rapporto con il minore, evidenziando uno stile di parenting orientato allo scarso (talvolta nullo) coinvolgimento della figura materna in talune circostanze nelle quali minore necessità in una fase di transizione della quale sono iniziati i pernotti, di mantenere dei contatti di prossimità emotiva con la figura materna. La difficoltà di gestione della conflittualità che egli stesso inserisce nella relazione con il genitore, appare il frutto delle volontà di dirigere tutte le sue energie verso la rivendicazione dei propri diritti paterni piuttosto che verso l'esercizio attivo e condiviso della genitorialità, interferendo sensibilmente, dunque nel diritto del minore alla Bi-Genitorialità. Queste condotte, unitamente alla scarsa assertività materna, generano un rischio prognostico rispetto alla qualità della relazione madre-minore. Vanno pertanto tenute nella debita considerazione in caso di attuazione di misure di intervento a sostegno del nucleo familiare, soprattutto in considerazione del delicato quadro clinico di . Per_1
9 I-3.2. Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 30/07/2025 è stato disposto l'affidamento esclusivo del minore in capo a e si è inoltre proceduto a modificare le modalità Parte_1 del diritto di visita del . CP_1
I-3.2.1. Avverso il ridetto provvedimento il ha interposto reclamo innanzi alla Corte CP_1 distrettuale che, con ordinanza del 03/11/2025 ha respinto il gravame, con condanna del CP_1 alla refusione delle spese di lite.
I-3.3. La causa, infine, è stata rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti del triplice termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 13/11/2025, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Relativamente alla domanda di affidamento deve osservarsi che, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio della dott.ssa e del provvedimento con cui l'intestato Per_3
Tribunale ha disposto l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre in luogo Per_1 dell'iniziale affidamento condiviso, la ricorrente ha modificato la propria originaria domanda, chiedendo ora l'affidamento c.d. super esclusivo del minore, mentre il resistente ha insistito nella richiesta di affidamento condiviso con collocamento paritario.
II-4.1. Com'è noto, la legge stabilisce che, in caso di crisi dei genitori e del conseguente venir meno della convivenza tra loro, il figlio minore abbia il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, e di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi (cfr. art. 337-ter, comma 1, c.c.).
La disposizione valorizza, dunque, l'esigenza che il figlio goda di un intenso rapporto con entrambi i genitori nonostante la cessazione della vita di coppia. Per realizzare le finalità sopra indicate, nei procedimenti relativi alla crisi della famiglia, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Nel fare ciò, valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (cfr. art. 337-ter, comma 2, c.c.).
La legge prevede, dunque, due distinte modalità di affidamento: quello ad entrambi i genitori e quello ad uno solo di essi. È necessario precisare che affidamento condiviso e affidamento monogenitoriale non sono posti sullo stesso piano: si vuole, infatti, che il giudice valuti prioritariamente la possibilità di disporre l'affidamento condiviso (cfr. art. 337-ter, comma 2, c.c.) e solo qualora esso sia in contrasto con l'interesse del minore (cfr. art. 337-quater c.c.) opti per quello ad un solo genitore, che dunque ha carattere residuale.
I caratteri dell'affidamento condiviso non vengono esplicitati dal legislatore.
10 Per ricostruire i contorni della figura può evidenziarsi che la locuzione affidamento condiviso rimanda ad un'idea di compartecipazione dei genitori nei compiti di cura e crescita del figlio.
Secondo il significato letterale dell'espressione, condividere significa “spartire insieme con altri”: nella specie, infatti, ciascun genitore spartisce con l'altro la cura e i compiti educativi. Con tale modalità di affidamento, pertanto, si realizza una paritaria condivisione del ruolo genitoriale.
In tale quadro ricostruttivo si colloca la disposizione dell'art. 337-ter, comma 3, c.c., a mente della quale le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore debbono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
A norma dell'art. 337-quater, comma 1, c.c. “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Come osservato tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, l'affidamento condiviso non può ritenersi di per sé precluso dalla mera sussistenza di conflittualità tra i genitori, poiché altrimenti avrebbe solo una applicazione residuale, alla luce del principio di bigenitorialità di cui all'art. 337- ter c.c.
Per altro verso, per disporre l'affido monogenitoriale non è neppure necessario il verificarsi di situazioni «estreme», quali quelle previste dagli artt. 330 e 333 c.c.; non è quindi richiesto che la condivisione dell'affidamento rechi un consimile pregiudizio al figlio, ma è sufficiente che esso sia contrario al suo interesse, per esempio perché la concreta fattispecie non consentirebbe una condizione di vita equilibrata, serena e soddisfacente, a causa di una serie di specifiche che il giudice di merito deve individuare.
Occorre considerare che l'affidamento monogenitoriale non significa non attribuire all'altro genitore le responsabilità connesse al compito di crescerlo e di prendersene cura, cosicché la differenza tra le due forme di affidamento non può che risiedere nello strumento dato ai genitori per esercitare quelle funzioni, ossia la responsabilità genitoriale.
L'art. 337-quater, comma 3, c.c., stabilisce infatti che il genitore affidatario dei figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, è titolare dell'esercizio della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dall'altro; l'altro avrà solo titolo per adottare congiuntamente all'affidatario le decisioni di maggiore interesse per il figlio e avrà il diritto e il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli ai loro interessi.
Il quadro normativo così delineato risulta integrato in via pretoria da quella particolare modalità di affidamento monogenitoriale in cui viene attribuito al genitore affidatario il potere di assumere
11 autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio (c.d. affidamento super esclusivo).
Tale forma di affidamento è ritenuta applicabile nelle ipotesi, in linea di principio eccezionali, in cui il genitore non affidatario abbia mostrato costante disinteresse morale e materiale nei riguardi del figlio, di guisa che qualsivoglia forma di compartecipazione all'esercizio della responsabilità genitoriale comporterebbe gravi difficoltà nell'assumere congiuntamente le decisioni di maggiore interesse. A fronte di un simile provvedimento, permane in capo al genitore non affidatario il solo diritto-dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio, oltre all'obbligo di mantenimento.
Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “L'affidamento c.d. super esclusivo, che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del minore, costituendo una determinazione fortemente limitativa dell'esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative e ablative definito dagli artt. 330 e 333 c.c., richiede per conseguenza, ai fini dell'accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore di ogni decisione riguardante il minore, un quid pluris, costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini dell'integrazione del requisito di legge” (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 24876 del 09/09/2025, Rv. 675675-02).
Nel caso in cui si ritengano sussistere cause per cui debba accedersi all'affido monogenitoriale in favore di uno dei genitori, il giudice, guidato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole, è chiamato ad individuare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, giudizio che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. VI-1, ord.
n. 28244 del 04/11/2019, Rv. 656088-01).
II-4.2. Così succintamente richiamato il contesto normativo ed ermeneutico di riferimento, ritiene il Tribunale che, sulla scorta del quadro istruttorio emerso, risulti maggiormente funzionale al best interest del piccolo il regime di affidamento c.d. super esclusivo in favore della ricorrente. Per_1
12 Particolare ausilio, nel supportare tale determinazione, è possibile trarre dalle conclusioni cui è giunta la consulente tecnica d'ufficio, supra trascritte, a cui è stata demandata l'indagine tecnica sulle capacità genitoriali della ricorrente e della resistente.
Le conclusioni dell'indagine peritale – fondate su argomentazioni chiare, pienamente intelligibili, precise e immune da vizi di ordine logico e/o metodologico – meritano ampia condivisione e, pertanto, possono essere poste alla base della decisione. L'accertamento, infatti, risulta impostato alla luce di una metodologia solidamente confermata in letteratura ed eseguito in modo esaustivo e congruo rispetto all'oggetto dei quesiti e alle circostanze del caso concreto. L'ausiliaria ha infatti proceduto mediante le somministrazioni di test individuali, le osservazioni individuali e in gruppo, sia diadico che triadico, oltre che con colloqui.
II-4.2.1. Massima considerazione va riposta nell'accertamento relativo alle condizioni di
[...]
, costituente starting point di ogni determinazione in ordine al regime di affidamento. Per_2
Dalla consulenza è emerso un quadro comportamentale quanto meno allarmante, caratterizzato da difficoltà di controllo dell'impulsività, disregolazione della rabbia, difficoltà nell'esprimere e riconoscere i propri bisogni emotivi attraverso la mediazione dell'adulto, manifestazioni di aggressività nei confronti dei pari e comportamenti oppositivi.
La consulente ha concluso nel senso che tale quadro “necessita di approfondimento neuropsichiatrico infantile entro e non oltre il compimento del quarto anno di età”, evidenziando, dunque, la presenza di elementi di vulnerabilità evolutiva che richiedono particolare attenzione e stabilità nel contesto relazionale e genitoriale di riferimento.
È evidente, allora, che la condizione di vulnerabilità del minore richieda l'adozione di misure volte alla salvaguardia del suo prioritario interesse allo sviluppo della propria personalità in un contesto di accudimento quanto più possibile sereno.
II-4.2.2. Prese le mosse dalle condizioni del minore, l'ausiliaria ha poi proceduto – in piena aderenza al mandato tecnico delegatole dal Tribunale – ad una approfondita analisi delle competenze genitoriali di entrambe le parti, dalle quali è affiorato che la presenta Pt_1 complessivamente adeguate competenze genitoriali, sia di primo sia di secondo livello, risultando in grado di comprendere e rispondere ai bisogni emotivi e materiali del figlio e di favorire il mantenimento del legame con la figura paterna, conformemente a quanto stabilito dal Tribunale.
Tuttavia, la stessa dispone di risorse personali limitate nella gestione della conflittualità derivante dalla costante opera di svalutazione posta in essere dall'ex compagno, la quale incide negativamente sulla sua autostima. Tale dinamica la induce a reazioni di tipo difensivo, caratterizzate da evitamento e razionalizzazione degli eventi, che talvolta indeboliscono la sua posizione materna.
13 Siffatta fragilità, sebbene attualmente compensata da una funzione di protezione e sostegno al minore, che risulta nel complesso integra, potrebbe nel tempo subire un indebolimento qualora il livello di conflittualità tra i genitori dovesse permanere elevato, con possibili ripercussioni sulla qualità - oggi positiva - della relazione madre-figlio.
Per quanto riguarda il , la c.t.u. ha evidenziato che egli presenta competenze genitoriali di CP_1 primo livello adeguate, ma criticità significative nelle funzioni di secondo livello, legate a difficoltà di introspezione e di valutazione delle proprie responsabilità genitoriali. È stato osservato, in particolare, uno stile attribuzionale orientato all'esterno, nonché la tendenza a privilegiare la rivendicazione dei propri diritti paterni rispetto alla reale comprensione dei bisogni evolutivi ed emotivi del figlio.
D'altra parte, è emerso come il , anche nel corso degli incontri con la consulente tecnica CP_1
d'ufficio, abbia costantemente svalutato la madre nella sua funzione genitoriale, concentrando la propria attenzione quasi esclusivamente su aspetti quantitativi del rapporto con il figlio, in particolare sul conteggio aritmetico delle ore di frequentazione, ritenute a suo avviso insufficienti per godere appieno dell'affidamento condiviso.
Tali condotte, del resto, sono state riscontrate anche nel corso della celebrazione delle udienze in presenza, nel corso delle quali il ha costantemente svolto un'attività di rivendicazione del CP_1 proprio ruolo paterno – evidentemente sul presupposto che tale ruolo fosse messo a repentaglio – del tutto slegata dalle effettive necessità di un minore di appena tre anni.
Simili reiterati atteggiamenti denotano un approccio centrato più sull'affermazione dei propri diritti che sull'ascolto dei bisogni del minore e sulla costruzione di una cooperazione genitoriale effettiva.
Tutto ciò trova ulteriore conferma e riscontro – anziché smentita – nella documentazione dallo stesso prodotta in giudizio, costituita da numerosi file audio e video, aventi ad oggetto episodi di vita familiare, il cui contenuto e la cui finalità appaiono chiaramente orientati a screditare la figura materna più che a tutelare l'interesse del minore.
Tale condotta, lungi dal dimostrare capacità di cura e sensibilità genitoriale, rivela un atteggiamento oppositivo e denigratorio, incompatibile con l'esercizio condiviso e cooperativo della responsabilità genitoriale.
Il resistente non appare, pertanto, idoneo a prevenire conseguenze pregiudizievoli nel rapporto con il minore, manifestando uno stile di parenting orientato ad un ridotto, talvolta nullo, coinvolgimento della figura materna in situazioni in cui, specie nella fase di transizione in cui sono stati avviati i pernotti (a partire, dunque dal 05/05/2025, data in cui il piccolo ha compiuto 3 anni), Per_1 risulterebbe invece necessario mantenere un contatto di prossimità emotiva con la madre.
14 La difficoltà di gestione della conflittualità, che egli stesso tende ad inserire nella relazione con l'altro genitore, appare riconducibile alla volontà di concentrare le proprie energie nella rivendicazione dei propri diritti paterni più che nell'esercizio condiviso e collaborativo della genitorialità.
Tale atteggiamento interferisce sensibilmente con il diritto del minore alla bigenitorialità e, unitamente alla scarsa assertività materna, genera un rischio prognostico negativo rispetto alla qualità della relazione madre-figlio, oltre che sulla situazione di vulnerabilità del minore in ordine alla gestione delle proprie emozioni e al rapporto con l'adulto, come del resto in nuce già emerso nel corso dell'esame della situazione del piccolo . Persona_2
II-4.3. Alla luce di tali elementi, deve concludersi nel senso che – allo stato – l'unico regime di affidamento che risulti funzionale allo sviluppo armonico del minore che, lo si ripete, presenta già condizioni di fragilità abbisognevoli di un immediato intervento correttivo in ordine al contesto parentale, è quello dell'affidamento c.d. super esclusivo.
Ciò alla luce di quanto osservato nel corso del procedimento e di quanto è dato desumere dal poderoso compendio documentale in atti.
Da tali elementi, infatti, non può che emergere una prognosi negativa in ordine all'attuale possibilità
e capacità, per il padre, di contribuire in termini cooperativi e collaborativi con la madre al fine dell'adozione delle decisioni di maggiore importanza.
L'adozione dell'affidamento esclusivo “base”, infatti, risulta prognosticamente non funzionale al corretto sviluppo evolutivo della prole, tenuto conto dell'elevato rischio – se non del certo verificarsi – di crisi di cooperazione tra i genitori in ordine ad aspetti fondamentali per la vita della prole, e al collegato pericolo che su ogni singola scelta di maggiore importanza debba rendersi necessario l'intervento degli organi giurisdizionali.
II-5. Quanto osservato con riferimento al regime di affidamento giustifica, inoltre, il rigetto della richiesta paterna di disporre il collocamento paritario del minore.
Tale regime presuppone, infatti, un livello minimo di collaborazione, comunicazione e fiducia reciproca tra i genitori, necessario per l'indispensabile coordinamento richiesto per la gestione quotidiana dei bisogni della prole.
Nel caso di specie, è emerso in modo univoco ed inequivocabile come la relazione tra le parti sia connotata da un'elevata conflittualità, da reciproche accuse e da un persistente clima di tensione, che si riverbera negativamente sul benessere del piccolo e rende impossibile una gestione Per_1 condivisa e serena delle scelte educative e organizzative.
La relazione della c.t.u. ha, infatti, disvelato come i genitori non siano minimamente in grado di cooperare in modo funzionale, mostrando difficoltà a distinguere il piano del conflitto di coppia
15 da quello della responsabilità genitoriale, con il rischio concreto di esporre il bambino a realtà divisive e situazioni di (ulteriore) stress emotivo.
Il collocamento paritario, pertanto, si appalesa del tutto distonico con il best interest della prole, in quanto un tale assetto comporterebbe, nella migliore delle ipotesi, un sostanziale sdoppiamento della quotidianità per il minore che, si ricorda, ha da poco compiuto il terzo genetliaco, potenzialmente idonea ad aggravare il quadro di fragilità già emerso.
L'invocato collocamento paritario, infatti, esporrebbe inevitabilmente il minore a una discontinuità abitativa e relazionale incompatibile con i suoi bisogni evolutivi e con l'esigenza di stabilità e prevedibilità che caratterizza questa fase della crescita.
II-5.1. Per le esposte ragioni deve confermarsi il collocamento del minore presso la madre.
II-6. In merito al diritto di visita – aspetto questo centrale del presente procedimento, attorno al quale è ruotato il tentativo di conciliazione delle parti e il suo fallimento – ritiene il Tribunale di dover confermare l'assetto conseguente al provvedimento del giudice relatore del 30/07/2025, peraltro confermato in sede di reclamo dinanzi alla Corte di appello di L'Aquila, con ordinanza del
03/11/2025.
La regolamentazione prevista nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. assicura al padre, infatti, la possibilità di mantenere rapporti regolari e significativi con il figlio, in un quadro di stabilità e continuità che appare, allo stato, il più idoneo a garantire un graduale consolidamento del legame genitoriale, senza pregiudicare l'equilibrio emotivo del minore, ancora in tenera età. Tale assetto consente, inoltre, di preservare il diritto del minore alla bigenitorialità, nel rispetto delle esigenze di protezione e contenimento che derivano dal contesto familiare attuale.
II-6.1. Pertanto, il diritto di visita verrà esercitato secondo le seguenti modalità:
1) il padre potrà recarsi a prelevare il minore nel pomeriggio del mercoledì o del giovedì, per poi riaccompagnarlo a scuola il giorno successivo (con possibilità di variare uno dei due pomeriggi secondo le esigenze della madre, in modo da far coincidere i pomeriggi di permanenza dei due figli presso i rispettivi padri);
2) nel caso in cui il padre dovesse essere impedito per motivi lavorativi nell'orario pomeridiano dei giorni su indicati, egli avrà diritto di convertire in quella settimana il pomeriggio con la mattina, prelevando il minore preferibilmente prima che la madre esca per recarsi a lavoro, tenendolo con sé (anziché condurlo al nido) sino alle ore 16:00;
3) a settimane alterne, il padre trascorrerà con il minore il fine settimana, dalle ore 10:00 di sabato alle ore 18:00 di domenica;
4) nelle settimane in cui il padre non trascorrerà con il minore il fine settimana, egli potrà tenere con sé il minore un ulteriore pomeriggio (preferibilmente il mercoledì, ove in quella
16 settimana il padre dovesse optare per il giovedì), dalle ore 14:00 (o successivamente) fino alle ore 20:30, riaccompagnando il minore dopo averlo fatto cenare. A tal fine, il padre dovrà indicare alla madre i due pomeriggi così individuati entro e non oltre il giorno 28 del mese antecedente, sulla scorta della turnazione del mese di riferimento;
5) in ordine ai periodi natalizi e pasquali, il minore li trascorrerà, secondo il principio dell'alternanza, un anno con il padre ed il successivo con la madre (id est: dal 22 dicembre al 30 dicembre fino alle ore 21:00 con la madre e dal 31 dicembre al 7 gennaio fino alle ore 21:00 con il padre, seguendo il principio dell'alternanza, dal venerdì alla domenica di Pasqua con il padre, dal Lunedì in Albis al mercoledì con la madre);
6) nel periodo estivo, il minore trascorrerà 10 giorni, anche consecutivi con il padre da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ciascun anno e 10 giorni consecutivi con la madre (in cui la frequentazione paterna sarà da ritenersi sospesa), nel resto dei giorni di chiusura scolastica si seguirà la frequentazione ordinaria;
7) durante l'anno, il padre potrà trascorrere massimo 10 giorni in Sicilia dai nonni paterni con il minore (anche non consecutivi) non compresi nei 10 giorni estivi di spettanza e non accorpabili con gli stessi sino al compimento del sesto ano di età della prole, da comunicare alla madre con preavviso di tre mesi;
8) il minore trascorrerà il giorno della Festa della Mamma e del Papà con il genitore di riferimento;
9) il minore trascorrerà il giorno del compleanno del fratello con la ricorrente;
CP_2
10) il compleanno del minore verrà festeggiato con entrambi i genitori, secondo le modalità di volta in volta concordate, in caso di disaccordo alternando il pranzo e la cena come segue dalle ore 10:00 alle ore 16:00 e dalle ore 16:00 sino al giorno successivo con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno seguente.
II-7. Quanto all'obbligo di mantenimento del minore, si rileva anzitutto che dal rigetto della richiesta di collocamento paritario proposta dal consegue il rigetto della domanda di CP_1 mantenimento diretto da parte dello stesso.
Si osserva, inoltre, che con l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti era stato posto a carico del resistente un assegno mensile a titolo di mantenimento pari alla somma di euro 200,00; mentre la nei propri scritti conclusivi ha insistito nel riconoscimento della maggior Pt_1 somma di euro 400,00.
II-7.1. Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli primaria importanza riveste il disposto dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., secondo cui “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il
17 giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori). 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole, la legge attribuisce preminenza alle “attuali esigenze del figlio”, rapportate al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico che, in ragione del trascorrere dell'età, può determinare oltre ai bisogni alimentari e abitativi anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali, ludiche, etc.
II-7.2. Dalle produzioni documentali disponibili in atti è emerso che il ha dichiarato CP_1 nell'anno di imposta 2024 un reddito pari ad euro 20.718,00. Egli svolge attività lavorativa stabile, derivante da un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ospedale di Fermo, in qualità di Operatore Socio Sanitario (OSS), percependo un'entrata mensile fissa pari ad euro 1.600,00 circa.
A tale somma devono tuttavia essere sottratti gli oneri relativi alle rate mensili del mutuo, pari ad euro 340,00 dovuti per l'acquisto dell'abitazione di proprietà, nonché la trattenuta di euro 270,00 derivante da una cessione del quinto dello stipendio a seguito della richiesta di un finanziamento.
Tenuto conto di tali circostanze, nonché della tenera età del minore, della prevalente permanenza dello stesso presso la madre e del fatto che la stessa sostiene le spese ordinarie quotidiane di cura e di mantenimento, appare equo procedere ad un modesto incremento dell'assegno di mantenimento, che si determina nella misura di euro 250,00 mensili.
Tale importo appare congruo e proporzionato alla capacità economica del padre e idoneo a garantire il concorso al mantenimento del figlio in misura conforme ai principi di proporzionalità
e adeguatezza di cui all'art. 337-ter c.c., ferma restando la ripartizione paritaria tra le parti nella misura del 50% delle spese straordinarie in conformità al vigente protocollo stipulato con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo in data 05/12/2018.
II-8. Deve essere accolta la richiesta formulata dall in ordine all'assegnazione della casa Pt_1 familiare, peraltro di sua proprietà, quale luogo di stabile dimora del minore.
II-9. Deve essere altresì accolta la richiesta di attribuzione integrale dell'assegno unico in favore della tenuto conto del collocamento presso la stessa e del regime di affidamento (cfr. Pt_1
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4672 del 22/02/2025, Rv. 673862-01).
II-10. Nulla osta a che la ustodisca i documenti di identità della prole, come dalla stessa Pt_1 richiesto in sede di comparsa conclusionale.
18 II-11. Ritiene il Collegio che la dinamicità della situazione del nucleo, in uno alla tenera età della prole, siano tali da richiedere una prosecuzione delle attività di monitoraggio e assistenza da parte dei Servizi Sociali di Nereto, già incaricati, i quali procederanno con le attività di pertinenza e con le iniziative che riterranno utili, anche al fine di segnalare alle competenti autorità ogni elemento ritenuto utile in ordine alla tutela del minore, per i successivi 18 mesi successivi alla pubblicazione del presente provvedimento.
II-12. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia indeterminato, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. cit., in ragione dell'oggetto e della complessità del procedimento;
riduzione del 50% ex art. 4, comma 1, d.m. cit. tenuto conto dei criteri ivi indicati).
III-13.1. Le spese della espletata C.T.U., per come liquidate con separato decreto del 05/09/2025 sono definitivamente poste a carico del resistente.
III-14. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla ricorrente, la stessa non può essere accolta, non sussistendone i presupposti.
Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96 c.p.c. ai fini della temerarietà della lite.
In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96
c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n.
26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale dell'odierno resistente.
III-15. Neppure ricorrono i presupposti per l'invocata erogazione delle sanzioni ex art. 473-bis.39
c.p.c. nei confronti della parte resistente.
P.Q.M.
19 Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- DISPONE l'affidamento super esclusivo del minore alla madre Persona_5 con collocamento presso la stessa, alla quale spetteranno anche le Parte_1 decisioni di maggiore importanza;
- REGOLAMENTA il diritto di visita del padre come in parte motiva (§ II-6.1.);
- PONE a carico di , a decorrere dalla pubblicazione della sentenza e fermo, Controparte_1 per il pregresso, quanto già disposto con provvedimento ex art. 473-bis.22 del 04/10/2024, un assegno a titolo di mantenimento dell'importo mensile di euro 250,00 in favore del figlio, da corrispondersi alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole, da individuarsi alla luce del protocollo del 05/12/2018;
- ASSEGNA a la casa familiare, di sua proprietà, sita in Nereto, via Ignazio Parte_1
Silone, censito al Catasto dei Fabbricati del ridetto Comune al foglio 6, n. 1736, sub nn. 25,
40;
- ASSEGNA a l'Assegno Unico al 100%; Parte_1
- DISPONE che custodisca i documenti di identità del minore;
Parte_1
- INCARICA i Servizi Sociali di Nereto di proseguire con le attività di monitoraggio secondo quanto stabilito in parte motiva (§ II-11);
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in euro 3.808,00 per compensi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge;
- PONE DEFINITIVAMENTE a carico di le spese dell'espletata c.t.u., per come Controparte_1 liquidate con separato decreto del 05/09/2025;
- RIGETTA le domande ex artt. 96 e 473-bis.39 c.p.c. spiegate da per le Parte_1 ragioni di cui in parte motiva.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 24 novembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE LA PRESIDENTE
LU OR RI MA
20