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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6071 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 22312/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 15.4.2025, e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Simona Di Fonso Parte_1
APPELLANTE
E con il patrocinio dell'avv. Valentina Antonelli CP_1
APPELLATA
NONCHE'
con il patrocinio dell'avv. Alessandra Mongillo Controparte_2
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 19689/2022 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di il sig. ha convenuto in giudizio CP_1 Pt_1 [...]
e l' , chiedendo di accertare l'inesistenza del credito di CP_1 Controparte_2
cui alla cartella di pagamento n. 097 2020 0002182758 000.
Costituitasi l' nonché quest'ultima a mezzo di Controparte_2 CP_1
funzionario, il Giudice di Pace, con la sentenza gravata, ha respinto l'opposizione, condannando il sig. al rimborso delle spese di lite, liquidate, quanto all'agente per la riscossione, in euro 250,00 Pt_1 oltre accessori, e, quanto all'ente impositore, in euro 80,00.
Il sig. ha appellato il provvedimento con riferimento al capo relativo alle spese, e ciò in quanto, Pt_1
essendosi costituita a mezzo funzionario, non poteva ottenere la condanna al CP_1
pagamento delle spese di lite quanto ai compensi di avvocato, né aveva diritto al rimborso delle spese vive, non documentate ed in assenza di notula. ha chiesto di respingere l'appello. CP_1
1 L ha chiesto di respingere l'appello, nella parte in cui il sig. Controparte_2
ha chiesto la riforma della sentenza con la liquidazione in suo favore delle spese di entrambi i Pt_1
gradi di giudizio a carico dei convenuti in via solidale.
2. Premessa l'ammissibilità dell'appello - anche in quanto, atteso che l'opposizione a sanzione amministrativa è sottratta all'applicazione dell'art. 113 comma 2, cpc (cfr. art. 6, co. 12, e art. 7, co.
10, del D.L.vo n. 150/2011), come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
17212/2017) “è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico”- il medesimo è tuttavia infondato.
Al riguardo, deve rilevarsi che:
- oggetto del presente giudizio è solo la questione relativa alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado nei rapporti con l'ente impositore;
- ed infatti il sig. ha concluso chiedendo “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accogliere il motivo Pt_1
di gravame in narrativa indicato ed in riforma della sentenza impugnata, revocare la statuizione di condanna alle spese in favore di che si è costituita nel giudizio di primo grado per il CP_1
tramite di un funzionario delegato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente fase di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario da porsi a carico di chi di dovere e/o degli appellati in via solidale”, dovendosi interpretare quale mero refuso quanto indicato alla pag. 3 dell'atto di appello (ove la parte deduceva il diritto alla liquidazione in proprio favore delle spese di giudizio di entrambi i gradi, da porsi in via solidale a carico dei convenuti in base al principio c.d. di causalità);
- nel giudizio di primo grado, si è costituita a mezzo di proprio funzionario, né risulta CP_1
depositata alcuna nota spese;
- è noto che, ove l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio stia in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei compensi di avvocato, difettando la relativa qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
nei casi della specie, l'ente può ottenere esclusivamente la liquidazione delle spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, e sempre che esse risultino da apposita nota (cfr. ex multis Cass. sent. n.
30597 del 20/12/2017), notula non depositata nel primo grado;
- non può applicarsi, nemmeno per via analogica, il disposto di cui all'art. 2, comma 2, DM n.
55/2014, norma relativa alla diversa questione delle spese generali da riconoscersi forfettariamente agli avvocati;
2 - ugualmente da escludersi è l'applicazione analogica dell'articolo 152 bis disp. att. Cpc o dell'art. 15 co. 2 bis del D.lgs. n. 546/1992, norme che non sono espressione di un principio generale, come tale estensibile ad ogni tipo di controversia in cui la pubblica amministrazione possa difendersi in giudizio tramite propri funzionari;
- sotto tale profilo, ferma la statuizione di condanna dell'opponente/appellante al rimborso delle spese di lite del primo grado nei confronti dell' , di cui alla sentenza impugnata Controparte_2
(statuizione alla quale non si riferiscono i motivi di appello), devono essere dichiarate irripetibili le spese del citato grado nei rapporti con CP_1
3 Le spese del grado – liquidate tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di fase istruttoria– seguono la soccombenza nei rapporti con e rimangono compensate CP_1 con riferimento all' (alla quale non si riferiscono i motivi di appello e la cui costituzione nel CP_3 presente grado non ha determinato alcun aggravio per l'attività difensiva svolta dalla parte appellante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 19689/2022 1 così provvede: CP_1
1) dichiara irripetibili le spese del primo grado di giudizio nei rapporti tra e Parte_1 [...]
CP_1
2) condanna al rimborso delle spese di lite del grado di appello, a favore di CP_1 Pt_1
che liquida in 240,00 euro per compensi, oltre spese di iscrizione della causa a ruolo,
[...]
ove sostenute, spese generali, Iva e Cassa, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) compensa le spese del presente grado di giudizio nei rapporti con Controparte_2
[...]
Roma, 22.4.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 22312/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 15.4.2025, e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Simona Di Fonso Parte_1
APPELLANTE
E con il patrocinio dell'avv. Valentina Antonelli CP_1
APPELLATA
NONCHE'
con il patrocinio dell'avv. Alessandra Mongillo Controparte_2
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 19689/2022 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di il sig. ha convenuto in giudizio CP_1 Pt_1 [...]
e l' , chiedendo di accertare l'inesistenza del credito di CP_1 Controparte_2
cui alla cartella di pagamento n. 097 2020 0002182758 000.
Costituitasi l' nonché quest'ultima a mezzo di Controparte_2 CP_1
funzionario, il Giudice di Pace, con la sentenza gravata, ha respinto l'opposizione, condannando il sig. al rimborso delle spese di lite, liquidate, quanto all'agente per la riscossione, in euro 250,00 Pt_1 oltre accessori, e, quanto all'ente impositore, in euro 80,00.
Il sig. ha appellato il provvedimento con riferimento al capo relativo alle spese, e ciò in quanto, Pt_1
essendosi costituita a mezzo funzionario, non poteva ottenere la condanna al CP_1
pagamento delle spese di lite quanto ai compensi di avvocato, né aveva diritto al rimborso delle spese vive, non documentate ed in assenza di notula. ha chiesto di respingere l'appello. CP_1
1 L ha chiesto di respingere l'appello, nella parte in cui il sig. Controparte_2
ha chiesto la riforma della sentenza con la liquidazione in suo favore delle spese di entrambi i Pt_1
gradi di giudizio a carico dei convenuti in via solidale.
2. Premessa l'ammissibilità dell'appello - anche in quanto, atteso che l'opposizione a sanzione amministrativa è sottratta all'applicazione dell'art. 113 comma 2, cpc (cfr. art. 6, co. 12, e art. 7, co.
10, del D.L.vo n. 150/2011), come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
17212/2017) “è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico”- il medesimo è tuttavia infondato.
Al riguardo, deve rilevarsi che:
- oggetto del presente giudizio è solo la questione relativa alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado nei rapporti con l'ente impositore;
- ed infatti il sig. ha concluso chiedendo “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accogliere il motivo Pt_1
di gravame in narrativa indicato ed in riforma della sentenza impugnata, revocare la statuizione di condanna alle spese in favore di che si è costituita nel giudizio di primo grado per il CP_1
tramite di un funzionario delegato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente fase di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario da porsi a carico di chi di dovere e/o degli appellati in via solidale”, dovendosi interpretare quale mero refuso quanto indicato alla pag. 3 dell'atto di appello (ove la parte deduceva il diritto alla liquidazione in proprio favore delle spese di giudizio di entrambi i gradi, da porsi in via solidale a carico dei convenuti in base al principio c.d. di causalità);
- nel giudizio di primo grado, si è costituita a mezzo di proprio funzionario, né risulta CP_1
depositata alcuna nota spese;
- è noto che, ove l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio stia in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei compensi di avvocato, difettando la relativa qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
nei casi della specie, l'ente può ottenere esclusivamente la liquidazione delle spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, e sempre che esse risultino da apposita nota (cfr. ex multis Cass. sent. n.
30597 del 20/12/2017), notula non depositata nel primo grado;
- non può applicarsi, nemmeno per via analogica, il disposto di cui all'art. 2, comma 2, DM n.
55/2014, norma relativa alla diversa questione delle spese generali da riconoscersi forfettariamente agli avvocati;
2 - ugualmente da escludersi è l'applicazione analogica dell'articolo 152 bis disp. att. Cpc o dell'art. 15 co. 2 bis del D.lgs. n. 546/1992, norme che non sono espressione di un principio generale, come tale estensibile ad ogni tipo di controversia in cui la pubblica amministrazione possa difendersi in giudizio tramite propri funzionari;
- sotto tale profilo, ferma la statuizione di condanna dell'opponente/appellante al rimborso delle spese di lite del primo grado nei confronti dell' , di cui alla sentenza impugnata Controparte_2
(statuizione alla quale non si riferiscono i motivi di appello), devono essere dichiarate irripetibili le spese del citato grado nei rapporti con CP_1
3 Le spese del grado – liquidate tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di fase istruttoria– seguono la soccombenza nei rapporti con e rimangono compensate CP_1 con riferimento all' (alla quale non si riferiscono i motivi di appello e la cui costituzione nel CP_3 presente grado non ha determinato alcun aggravio per l'attività difensiva svolta dalla parte appellante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 19689/2022 1 così provvede: CP_1
1) dichiara irripetibili le spese del primo grado di giudizio nei rapporti tra e Parte_1 [...]
CP_1
2) condanna al rimborso delle spese di lite del grado di appello, a favore di CP_1 Pt_1
che liquida in 240,00 euro per compensi, oltre spese di iscrizione della causa a ruolo,
[...]
ove sostenute, spese generali, Iva e Cassa, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) compensa le spese del presente grado di giudizio nei rapporti con Controparte_2
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Roma, 22.4.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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