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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/11/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1612 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE PERSONALE
Nella causa iscritta al n. r.g. 1612/2024 promossa da
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Kati Scala (c.f. in Codogno (LO), alla via C.F._2
AN HI n. 14;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ); Controparte_1 C.F._3
- Resistente contumace
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente sig.ra Parte_1
“In via principale e di merito:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale alla signora che vi abiterà con i figli Parte_1 maggiorenni e non ancora indipendenti economicamente;
3. Porre in capo al sig. un contributo al mantenimento dei figli maggiorenni pari ad €. CP_1 600,00 mensili (€ 300,00 ciascuno), oltre Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo adottato dal Tribunale di Milano e ciò sino a quando non avranno raggiunto la piena indipendenza economica, come per legge;
4. Addebitare in via esclusiva la separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma II, c.c., in capo al sig. per avere lo stesso violato i doveri di assistenza morale e materiale e di reciproco CP_1 rispetto derivanti dal vincolo coniugale.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi di causa, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e C.P.A., come per legge”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato il 03.09.2024 la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 domandando in via preliminare ed urgente l'autorizzazione a vivere separata dal marito con l'obbligo del reciproco rispetto;
l'assegnazione della casa coniugale;
un contributo al mantenimento della prole pari ad € 600,00 (€ 300,00 a figlio) con aggiornamento ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
in via principale e nel merito, l'addebito in via esclusiva della separazione al resistente;
in via istruttoria l'applicazione delle disposizioni ex artt. 473 bis.69 e ss. c.p.c. e 473 bis.40 e ss. c.p.c., con l'abbreviazione dei termini sino alla metà.
La ricorrente ha dedotto i seguenti fatti e circostanze a fondamento delle proprie richieste:
- in coniugi hanno contratto matrimonio il 18.03.2000 in Corno Giovine (LO), con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune n. 1, parte I, anno 2000 e dalla loro unione sono nati i figli (29.07.2000) e (07.11.2002), entrambi maggiorenni e studenti Per_1 Per_2 universitari. Inoltre, la figlia lavora presso un ristorante della catena ER IN Italia s.p.a.;
- la coppia ha fissato la propria residenza presso l'abitazione sita in via Battisti n. 27, Caselle Landi
(LO);
- a causa del comportamento aggressivo, violento, prevaricante e pregiudizievole del resistente, acuito dal consumo smodato di alcolici, tale da aver condotto la ricorrente a sporgere una
2 denuncia–querela nei suoi confronti, è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Difatti, il marito ha attuato una violazione degli obblighi di assistenza familiare e, pertanto, solo a lui è addebitabile la separazione;
- a seguito di un episodio in cui il marito ha aggredito la moglie per motivi futili in data 20.12.2023, per il quale ha riportato delle lesioni giudicate guaribili in 7 giorni, la ricorrente ha lasciato la casa con il figlio. Dopo essersi recata dai Carabinieri, in Pronto Soccorso ed aver dormito per una notte presso l'abitazione del fidanzato della figlia, è stata presa in carico dal centro antiviolenza di Lodi “La metà di Niente”.
2. All'udienza del 19.11.2024 è comparsa la ricorrente personalmente, che è stata sentita, mentre nessuno
è comparso per parte resistente. All'esito, la ricorrente ha insisto per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti. La Giudice si è riservata di provvedere all'esito del deposito dell'integrazione documentale inerente al contratto di locazione ed al certificato di residenza del resistente, assegnando termine 15 giorni per il relativo deposito.
A scioglimento della riserva, con ordinanza ex art 473-bis.22 del 16.12.2024, la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha assegnato la casa coniugale alla ricorrente, quale genitore convivente con i figli maggiorenni, ha posto a carico del padre un contributo al mantenimento pari ad € 200,00 mensili per il figlio , rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie così come Per_2 previste dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
in via istruttoria, ha disposto che l'Agenzia delle
Entrate, entro il 07.02.2025, fornisse informazioni reddituali, mobiliari ed immobiliari del resistente relativamente ai periodi d'imposta dal 2021 al 2024; ha chiesto al Pubblico Ministero informazioni circa l'esistenza di procedimenti relativi agli abusi ed alle violenze allegate e la trasmissione dei relativi atti;
ha disposto l'assunzione della prova testimoniale.
All'udienza del 14.02.2025 sono stati escussi i testi e All'esito, parte Per_2 Testimone_1 ricorrente ha insistito nelle proprie istanze istruttorie e, in subordine, ha domandato che la causa fosse trattenuta in decisione. La Giudice delegata, rilevata la mancata trasmissione della documentazione da parte di Agenzia dell'Entrate e dalla Procura della Repubblica, ha reiterato l'ordine di acquisizione , ordinando altresì a parte ricorrente di produrre la documentazione reddituale, propria e della figlia, aggiornata all'ultimo anno, e rinviato all'udienza del 16.04.2025,
Il 20.04.2025 la Procura di Lodi ha depositato la documentazione richiesta.
Il 11.04.2024 parte ricorrente ha depositato la documentazione richiesta.
3 Il 12.05.2025 l'Agenzia delle Entrate ha prodotto la documentazione richiesta.
All'udienza del 27.06.2025 sostituita dal deposito di note scritte, la Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e rimessione della causa al
Collegio il 10.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte. Alla predetta udienza la Giudice, lette le note depositate dalla ricorrente entro i termini stabiliti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente al Controparte_1 quale è stato regolarmente notificato il ricorso introduttivo presso l'indirizzo di residenza, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e non si è costituito.
4. Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale va accolta.
Com'è noto, secondo il disposto dell'art. 151 comma I c.c., “la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
La separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente per un periodo rilevante, quantomeno dal 20 dicembre 2023, quando la ricorrente si è allontanata dalla casa coniugale insieme al figlio, per sfuggire da un'aggressione del coniuge, la mancata ripresa dei contatti tra i coniugi da allora, la mancata costituzione in giudizio del sig. costituiscono seri indizi del venir meno, CP_1 nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/200.
5. Sulla domanda di addebito della separazione
In via preliminare, va ricordato che ai sensi dell'art. 151 comma II c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
4 Per ottenere la pronuncia di addebito è necessario fornire la prova della sussistenza e gravità della violazione dei doveri coniugali, e provare l'esistenza del nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ciò al fine di valutare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (sent. Cass. n. 12130/2001; n. 12383/2005; n. 23071/2005) ed ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri dell'art. 143 c.c. ma occorre anche accertare se tale violazione abbia avuto efficacia causale nel determinare la crisi coniugale e quindi che sia la causa del venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, senza il verificarsi della quale la loro vita matrimoniale sarebbe proseguita serenamente. Difatti, la Corte di Cassazione con una sua pronuncia ha statuito che la separazione è addebitabile al coniuge che abbia attuato un comportamento lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e la rottura del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena ed agiata, fino al verificarsi di tale episodio” (Cass. civ. sentenza n.1893/2014).
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali obblighi, determinando la crisi del rapporto coniugale.
Per pacifica giurisprudenza “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I, 18.3.1999, n. 2444; Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610).
5 Si rende, così, necessaria un'accurata valutazione per comprendere se e in quale misura la violazione di uno specifico dovere coniugale abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio valgono i principi di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, incombe sulla parte che lo allega l'onere di provare sia la violazione dei doveri coniugali in capo all'altro coniuge sia la loro diretta incidenza sulla crisi familiare.
Nel caso di specie, la sig.ra ha domandato l'addebito della separazione al marito, Parte_1 imputandogli la determinazione della fine del loro matrimonio, a causa dei comportamenti svalutanti e violenti tenuti nei suoi confronti, derivanti dalla smodata assunzione di bevande alcoliche, e culminati con l'aggressione del 20.12.2023.
Al riguardo, la ricorrente ha dichiarato che lei ed il marito si frequentavano dal 1998 e che egli avesse cominciato ad abusare di sostanze alcoliche solo a far data dal 2014, sino a giungere, in tempi recenti, ad un consumo pari a circa 8 litri giornalieri di birra, spesso mischiati a super alcolici, e che a ciò fossero direttamente collegati gli episodi in cui veniva denigrata e aggredita verbalmente “… Dal 2014 gli episodi si verificavano ogni 2/3 mesi;
con il passare del tempo la frequenza degli episodi è diventata mensile fino ad arrivare a questo anno in cui gli stessi si verificano con frequenza settimanale…” (cfr. pagg. 1 e
2 del doc. 4 “querela 21.12.2023” del 03.09.2024 e punto VIII pag. 2 del ricorso introduttivo del
03.09.2024).
L'escalation delle vessazioni avrebbe raggiunto il suo apice con l'aggressione subita dalla ricorrente il
20.12.2023, in relazione al quale la stessa, in sede di denuncia alle forze dell'ordine, ha riferito “… Ieri mentre mi trovavo in doccia, mio marito ha fatto ritorno a casa ed è entrato nel bagno dove mi stavo lavando, aprendo la porta a pugni. Ha iniziato a urlare contro di me dicendomi di uscire e di andar via di casa e di non tornare più dicendo che quella era casa sua. Mi ha picchiata sferrandomi uno schiaffo al volto e facendomi sbattere con testa sul box doccia. Mi ha detto <<hai ottenuto quello che volevi, farmi fare questo!>>, <<questa notte dormi tranquilla, chiudi bene la porta a chiave che non si sa quello succede>> (questa ultima frase è stata pronunciata con tono sarcastico). Ho deciso di vestirmi il prima possibile e di uscire di casa per recarmi dai Carabinieri con mio figlio…” (pag. 2 di 9 del doc. 4 “querela 21.12.2023” del 03.09.2024).
In merito a tale episodio sono stati sentiti, quali testi, figli della coppia, i quali tuttavia non hanno saputo
6 riferire in merito alla dinamica del fatto, non avendovi assistito. Si vedano al riguardo le dichiarazioni del figlio “… cap. 9) il 20.12.2023 ero in casa, non ho assistito alla conversazione tra i miei Per_2 genitori perché mi trovavo al piano superiore... Cap. 10) non ho assisto alla scena. Sentivo le urla provenire dal piano di sotto…. Una volta soli in macchina ho chiesto a mia madre cosa fosse successo
e lei mi ha detto che lui le aveva messo le mani addosso … ADR: mia LL non era in casa durante
l'accaduto...”. Allo stesso modo, la figlia ha dichiarato “… sul cap. 9) … quando mio padre è Per_1 arrivato a casa io ero già uscita. Sul cap. 10) quel giorno non ho visto nessuno scambio tra i miei genitori…” (cfr. dichiarazioni rese dalla prole all'udienza del 14.02.2025).
In seguito a tale episodio, la ricorrente è stata presa in carico dal centro antiviolenza di Lodi, “La metà di Niente” e ha presentato denuncia – querela nei confronti del marito per maltrattamenti contro famigliari e conviventi.
In conseguenza delle denunce presentate dalla ricorrente, sono stati instaurati due procedimenti penali a carico del sig. per maltrattamenti contro familiari ex art. 572 c.p., e per lesioni personali CP_1 aggravate ex art. 582 c.p.. Il primo procedimento è stato archiviato con provvedimento del GIP in data
16.09.2024. Per ciò che attiene il procedimento ex art. 582 c.p., dalle informazioni acquisite agli atti, risulta che l'udienza predibattimentale si terrà il prossimo 05.11.2025, di tal chè non si possono trarre delle conclusioni in merito alla rilevanza nel presente giudizio delle condotte contestate al resistente in sede penale.
In base a quanto ricostruito e prospettato dalla sola moglie - essendo il resistente rimasto contumace e non essendosi mai costituito, non risulta raggiunta la prova delle violazioni dei doveri coniugali da parte del sig. né della sussistenza del nesso causale tra queste e la crisi che ha condotto alla CP_1 separazione. In particolare, fermo il venir meno della convivenza in seguito all'episodio del 20.12.2023, la ricorrente non ha fornito piena prova né delle condotte maltrattanti e vessatorie poste in essere in suo danno dal marito, essendo le stesse unicamente riferite dalla stessa ricorrente e rimaste prive di riscontro, né della dinamica dei fatti relativi all'aggressione subita il 20.12.2023, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria orale e dei procedimenti penali sopra richiamati.
Alla luce di quanto precede, dunque, la domanda di addebito della separazione al sig. deve CP_1 essere rigettata.
6. Sull'assegnazione della casa coniugale
7 In materia di separazione–divorzio l'assegnazione della casa coniugale ad un genitore piuttosto che all'altro non può prescindere dall'esclusivo interesse dei figli minorenni o maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente. Difatti, in base all'art. 337 sexies c.c. “il godimento della casa familiare
è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”. La Corte di Cassazione è ormai granitica sul punto, tale per cui “la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione” (sent. Corte di Cassazione civ. n. 23.591/2010). Quindi
l'interesse primario di cui si deve tener conto è la tutela dell'habitat domestico della prole, inteso quale centro di aggregazione ed unificazione della vita familiare.
Per tale ragione, si conferma quanto già previsto con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 16.12.2024, assegnando la casa coniugale alla sig.ra che continuerà ad abitarla con i figli, Parte_1 essendone tra l'altro comproprietaria e pagandone interamente le rate del mutuo.
7. Contributo paterno al mantenimento della prole
Quanto al contributo al mantenimento dei figli, la sig.ra ha domandato che il padre versi € Parte_1
600,00 (€ 300,00 a figlio) mensili con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Per la pronuncia in ordine al contributo al mantenimento, occorre preliminarmente esaminare le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti e dei figli maggiorenni.
La sig.ra lavora come cuoca assunta dal Comune di Casalpusterlengo (LO) presso Parte_1
l'asilo nido “Pianeta bambino” del predetto Comune, percependo uno stipendio mensile pari ad €
1.400,00 (cfr. pag. 6 del ricorso introduttivo del 03.09.2024). A conferma di quanto dichiarato, la ricorrente ha allegato il CUD 2024 per il 2023 ove risulta un reddito derivante da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato pari ad € 22.444,55 (cfr. doc. 7a “CUD 24” del 03.09.2024), il modello
730/2021 ove risulta un reddito imponibile per il 2020 pari ad € 20.556,00 (cfr. doc. 7b “modello 730 del
2021 del 03.09.2024), il modello 730/2022 ove risulta un reddito imponibile per il 2021 pari Parte_1 ad € 20.468,00 (cfr. doc. 7c “modello 730 del 2022 del 03.09.2024), il modello 730/2023 Parte_1 ove risulta un reddito imponibile per il 2022 pari ad € 21.832,00 (cfr. doc. 7d “modello 730 del 2023
del 03.09.2024), il CUD 2025 per il 2024 ove risulta un reddito derivante da lavoro Parte_1 dipendente con contratto a tempo indeterminato pari ad € 22.891,82 (cfr. doc. “CUD 25 del Parte_1
11.04.2025). Su tale stipendio grava una cessione del quinto per onorare un prestito e la delega della cessione per un totale di € 490,00 (cfr. pag. 6 del ricorso introduttivo del 03.09.2024). Inoltre, sulla casa
8 coniugale grava ancora un mutuo per altri 14 anni con rata mensile pari ad € 1.140,00 pagato interamente dalla ricorrente, con addebito diretto sul conto cointestato. Al riguardo, la sig.ra all'udienza Parte_1 del 19.11.2024 ha dichiarato “…ho ancora la residenza a Caselle Landi, nella casa coniugale, che è gravata da mutuo, che sto pagando integralmente io, con addebito diretto su conto cointestato, che alimento a tal fine solo io, sebbene la casa sia in comproprietà tra me e mio marito. Ho quasi sempre pagato io il mutuo, perché lui è sempre stato molto irregolare col lavoro…” (cfr. pag. 6 del ricorso introduttivo e doc. 8 “mov. banca” del 03.09.2025, dichiarazione resa da parte ricorrente all'udienza del
19.11.2024).
La figlia , studentessa universitaria, risulta assunta con contratto a tempo indeterminato a tempo Per_1 pieno, presso ER IN (punto vendita di Piacenza), e percepisce uno stipendio mensile di circa €
1.500,00/1.600,00 (cfr. dichiarazione resa da parte ricorrente all'udienza del 19.11.2024). Parte ricorrente ha prodotto il CUD 2024 per il 2023 ove risulta un reddito derivante da contratto di lavoro a tempo indeterminato pari ad € 23.014,95 (cfr. doc. 9 “CUD 24 figlia” del 03.09.2024) ed il CUD 2025 per il
2024 ove risulta un reddito derivante da contratto di lavoro a tempo indeterminato pari ad € 23.848,26
(cfr. doc. “CUD 2025 figlia” del 11.04.2025).
Il figlio è studente universitario, e lavora con contratto a chiamata come barista presso il bar Plaza Per_2
Cafè di Casalpusterlengo.
Il sig. non si è costituto, pertanto la sua situazione economica e patrimoniale è Controparte_1 stata ricostruita tramite le dichiarazioni rese da parte ricorrente, che ha riferito che “…fino a dicembre
2023 ha fatto il muratore a tempo determinato, probabilmente il contratto non gli è stato rinnovato…Mio marito non ha versato niente in questi mesi per il loro mantenimento…” (cfr. dichiarazione resa da parte ricorrente all'udienza del 19.11.2024). Inoltre, dalla documentazione pervenuta dall'Agenzia delle
Entrate, risulta che il resistente ha lavorato in passato per diversi datori di lavoro come muratore con partita IVA e che sia allo stato disoccupato. Nello specifico, nel 2021 ha dichiarato un reddito netto pari ad € 16.281,00 [Irpef 2022]; nel 2022 un reddito derivante da lavoro dipendente con contratto a tempo determinato pari ad € 7.255,12 presso Verisure Italy s.r.l. [CUD 2023 per il 2022, mentre i redditi percepiti presso i datori di lavoro service line s.r.l. e fondazione enesarc non sono noti, in quanto è stata allegata solo la prima pagina del CUD]; nel 2023 un reddito derivante da lavoro dipendente con contratto a tempo determinato pari ad € 2.501,29 presso AM AH El, pari ad € 408,62 presso S.B.R.
s.r.l., pari ad € 13.579,25 presso Grimaldi s.r.l. [CUD 2024 per il 2023]; nel 2024 un reddito derivante da lavoro dipendente con contratto a tempo determinato pari ad € 5.469,14 presso AM AH
El, pari ad € 2.323,38 presso Award s.r.l., pari ad € 8.573,51 presso Il Germoglio Coope ed un reddito derivante da trattamento di fine rapporto pari ad € 1.017,80 presso Grimaldi s.r.l. [CUD 2025 per il 2024]
9 (cfr. “documenti” depositati dall'Agenzia delle Entrate il 12.05.2025).
Dalla documentazione reddituale prodotta in atti risulta che la figlia sia economicamente Per_1 autosufficiente, dal momento che percepisce stabilmente una retribuzione maggiore di quella dalla madre, per tale motivo la domanda di contributo al suo mantenimento deve essere rigettata.
Di contro, il figlio risulta non economicamente autosufficiente, e conseguentemente il padre è Per_2 tenuto a contribuire al suo mantenimento.
Alla luce della situazione reddituale del sig. emersa all'esito dell'istruttoria, il CP_1 contributo per il mantenimento di viene determinato in complessivi €200,00 mensili, comprensivo Per_2 delle spese straordinarie, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
8. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, e tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, sono pertanto poste a carico del sig. in misura di 2/3 e per il restante terzo compensate Controparte_1 tra le parti, e liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 ss.mm.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 18.03.2000 in Corno Giovine (LO) con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune n. 2, parte I, anno 2000;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da a carico di Parte_1
Controparte_1
4) assegna la casa coniugale sita in Caselle Landi (LO), via Battisti n. 27a che Parte_1 vi abiterà con i figli;
5) pone a carico di un contributo al mantenimento per il figlio Controparte_1 Persona_3 pari ad € 200,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla
[...] ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, comprensivi delle spese straordinarie;
6) rigetta la domanda di contributo paterno al mantenimento per la figlia Testimone_1
7) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
in misura di 2/3, che liquida in €5.077,00 per compensi professionali, oltre spese
[...]
10 generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
compensa per il restante terzo le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
La giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE PERSONALE
Nella causa iscritta al n. r.g. 1612/2024 promossa da
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Kati Scala (c.f. in Codogno (LO), alla via C.F._2
AN HI n. 14;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ); Controparte_1 C.F._3
- Resistente contumace
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente sig.ra Parte_1
“In via principale e di merito:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale alla signora che vi abiterà con i figli Parte_1 maggiorenni e non ancora indipendenti economicamente;
3. Porre in capo al sig. un contributo al mantenimento dei figli maggiorenni pari ad €. CP_1 600,00 mensili (€ 300,00 ciascuno), oltre Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo adottato dal Tribunale di Milano e ciò sino a quando non avranno raggiunto la piena indipendenza economica, come per legge;
4. Addebitare in via esclusiva la separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma II, c.c., in capo al sig. per avere lo stesso violato i doveri di assistenza morale e materiale e di reciproco CP_1 rispetto derivanti dal vincolo coniugale.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi di causa, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e C.P.A., come per legge”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato il 03.09.2024 la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 domandando in via preliminare ed urgente l'autorizzazione a vivere separata dal marito con l'obbligo del reciproco rispetto;
l'assegnazione della casa coniugale;
un contributo al mantenimento della prole pari ad € 600,00 (€ 300,00 a figlio) con aggiornamento ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
in via principale e nel merito, l'addebito in via esclusiva della separazione al resistente;
in via istruttoria l'applicazione delle disposizioni ex artt. 473 bis.69 e ss. c.p.c. e 473 bis.40 e ss. c.p.c., con l'abbreviazione dei termini sino alla metà.
La ricorrente ha dedotto i seguenti fatti e circostanze a fondamento delle proprie richieste:
- in coniugi hanno contratto matrimonio il 18.03.2000 in Corno Giovine (LO), con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune n. 1, parte I, anno 2000 e dalla loro unione sono nati i figli (29.07.2000) e (07.11.2002), entrambi maggiorenni e studenti Per_1 Per_2 universitari. Inoltre, la figlia lavora presso un ristorante della catena ER IN Italia s.p.a.;
- la coppia ha fissato la propria residenza presso l'abitazione sita in via Battisti n. 27, Caselle Landi
(LO);
- a causa del comportamento aggressivo, violento, prevaricante e pregiudizievole del resistente, acuito dal consumo smodato di alcolici, tale da aver condotto la ricorrente a sporgere una
2 denuncia–querela nei suoi confronti, è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Difatti, il marito ha attuato una violazione degli obblighi di assistenza familiare e, pertanto, solo a lui è addebitabile la separazione;
- a seguito di un episodio in cui il marito ha aggredito la moglie per motivi futili in data 20.12.2023, per il quale ha riportato delle lesioni giudicate guaribili in 7 giorni, la ricorrente ha lasciato la casa con il figlio. Dopo essersi recata dai Carabinieri, in Pronto Soccorso ed aver dormito per una notte presso l'abitazione del fidanzato della figlia, è stata presa in carico dal centro antiviolenza di Lodi “La metà di Niente”.
2. All'udienza del 19.11.2024 è comparsa la ricorrente personalmente, che è stata sentita, mentre nessuno
è comparso per parte resistente. All'esito, la ricorrente ha insisto per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti. La Giudice si è riservata di provvedere all'esito del deposito dell'integrazione documentale inerente al contratto di locazione ed al certificato di residenza del resistente, assegnando termine 15 giorni per il relativo deposito.
A scioglimento della riserva, con ordinanza ex art 473-bis.22 del 16.12.2024, la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha assegnato la casa coniugale alla ricorrente, quale genitore convivente con i figli maggiorenni, ha posto a carico del padre un contributo al mantenimento pari ad € 200,00 mensili per il figlio , rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie così come Per_2 previste dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
in via istruttoria, ha disposto che l'Agenzia delle
Entrate, entro il 07.02.2025, fornisse informazioni reddituali, mobiliari ed immobiliari del resistente relativamente ai periodi d'imposta dal 2021 al 2024; ha chiesto al Pubblico Ministero informazioni circa l'esistenza di procedimenti relativi agli abusi ed alle violenze allegate e la trasmissione dei relativi atti;
ha disposto l'assunzione della prova testimoniale.
All'udienza del 14.02.2025 sono stati escussi i testi e All'esito, parte Per_2 Testimone_1 ricorrente ha insistito nelle proprie istanze istruttorie e, in subordine, ha domandato che la causa fosse trattenuta in decisione. La Giudice delegata, rilevata la mancata trasmissione della documentazione da parte di Agenzia dell'Entrate e dalla Procura della Repubblica, ha reiterato l'ordine di acquisizione , ordinando altresì a parte ricorrente di produrre la documentazione reddituale, propria e della figlia, aggiornata all'ultimo anno, e rinviato all'udienza del 16.04.2025,
Il 20.04.2025 la Procura di Lodi ha depositato la documentazione richiesta.
Il 11.04.2024 parte ricorrente ha depositato la documentazione richiesta.
3 Il 12.05.2025 l'Agenzia delle Entrate ha prodotto la documentazione richiesta.
All'udienza del 27.06.2025 sostituita dal deposito di note scritte, la Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e rimessione della causa al
Collegio il 10.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte. Alla predetta udienza la Giudice, lette le note depositate dalla ricorrente entro i termini stabiliti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente al Controparte_1 quale è stato regolarmente notificato il ricorso introduttivo presso l'indirizzo di residenza, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e non si è costituito.
4. Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale va accolta.
Com'è noto, secondo il disposto dell'art. 151 comma I c.c., “la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
La separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente per un periodo rilevante, quantomeno dal 20 dicembre 2023, quando la ricorrente si è allontanata dalla casa coniugale insieme al figlio, per sfuggire da un'aggressione del coniuge, la mancata ripresa dei contatti tra i coniugi da allora, la mancata costituzione in giudizio del sig. costituiscono seri indizi del venir meno, CP_1 nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/200.
5. Sulla domanda di addebito della separazione
In via preliminare, va ricordato che ai sensi dell'art. 151 comma II c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
4 Per ottenere la pronuncia di addebito è necessario fornire la prova della sussistenza e gravità della violazione dei doveri coniugali, e provare l'esistenza del nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ciò al fine di valutare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (sent. Cass. n. 12130/2001; n. 12383/2005; n. 23071/2005) ed ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri dell'art. 143 c.c. ma occorre anche accertare se tale violazione abbia avuto efficacia causale nel determinare la crisi coniugale e quindi che sia la causa del venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, senza il verificarsi della quale la loro vita matrimoniale sarebbe proseguita serenamente. Difatti, la Corte di Cassazione con una sua pronuncia ha statuito che la separazione è addebitabile al coniuge che abbia attuato un comportamento lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e la rottura del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena ed agiata, fino al verificarsi di tale episodio” (Cass. civ. sentenza n.1893/2014).
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali obblighi, determinando la crisi del rapporto coniugale.
Per pacifica giurisprudenza “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I, 18.3.1999, n. 2444; Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610).
5 Si rende, così, necessaria un'accurata valutazione per comprendere se e in quale misura la violazione di uno specifico dovere coniugale abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio valgono i principi di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, incombe sulla parte che lo allega l'onere di provare sia la violazione dei doveri coniugali in capo all'altro coniuge sia la loro diretta incidenza sulla crisi familiare.
Nel caso di specie, la sig.ra ha domandato l'addebito della separazione al marito, Parte_1 imputandogli la determinazione della fine del loro matrimonio, a causa dei comportamenti svalutanti e violenti tenuti nei suoi confronti, derivanti dalla smodata assunzione di bevande alcoliche, e culminati con l'aggressione del 20.12.2023.
Al riguardo, la ricorrente ha dichiarato che lei ed il marito si frequentavano dal 1998 e che egli avesse cominciato ad abusare di sostanze alcoliche solo a far data dal 2014, sino a giungere, in tempi recenti, ad un consumo pari a circa 8 litri giornalieri di birra, spesso mischiati a super alcolici, e che a ciò fossero direttamente collegati gli episodi in cui veniva denigrata e aggredita verbalmente “… Dal 2014 gli episodi si verificavano ogni 2/3 mesi;
con il passare del tempo la frequenza degli episodi è diventata mensile fino ad arrivare a questo anno in cui gli stessi si verificano con frequenza settimanale…” (cfr. pagg. 1 e
2 del doc. 4 “querela 21.12.2023” del 03.09.2024 e punto VIII pag. 2 del ricorso introduttivo del
03.09.2024).
L'escalation delle vessazioni avrebbe raggiunto il suo apice con l'aggressione subita dalla ricorrente il
20.12.2023, in relazione al quale la stessa, in sede di denuncia alle forze dell'ordine, ha riferito “… Ieri mentre mi trovavo in doccia, mio marito ha fatto ritorno a casa ed è entrato nel bagno dove mi stavo lavando, aprendo la porta a pugni. Ha iniziato a urlare contro di me dicendomi di uscire e di andar via di casa e di non tornare più dicendo che quella era casa sua. Mi ha picchiata sferrandomi uno schiaffo al volto e facendomi sbattere con testa sul box doccia. Mi ha detto <<hai ottenuto quello che volevi, farmi fare questo!>>, <<questa notte dormi tranquilla, chiudi bene la porta a chiave che non si sa quello succede>> (questa ultima frase è stata pronunciata con tono sarcastico). Ho deciso di vestirmi il prima possibile e di uscire di casa per recarmi dai Carabinieri con mio figlio…” (pag. 2 di 9 del doc. 4 “querela 21.12.2023” del 03.09.2024).
In merito a tale episodio sono stati sentiti, quali testi, figli della coppia, i quali tuttavia non hanno saputo
6 riferire in merito alla dinamica del fatto, non avendovi assistito. Si vedano al riguardo le dichiarazioni del figlio “… cap. 9) il 20.12.2023 ero in casa, non ho assistito alla conversazione tra i miei Per_2 genitori perché mi trovavo al piano superiore... Cap. 10) non ho assisto alla scena. Sentivo le urla provenire dal piano di sotto…. Una volta soli in macchina ho chiesto a mia madre cosa fosse successo
e lei mi ha detto che lui le aveva messo le mani addosso … ADR: mia LL non era in casa durante
l'accaduto...”. Allo stesso modo, la figlia ha dichiarato “… sul cap. 9) … quando mio padre è Per_1 arrivato a casa io ero già uscita. Sul cap. 10) quel giorno non ho visto nessuno scambio tra i miei genitori…” (cfr. dichiarazioni rese dalla prole all'udienza del 14.02.2025).
In seguito a tale episodio, la ricorrente è stata presa in carico dal centro antiviolenza di Lodi, “La metà di Niente” e ha presentato denuncia – querela nei confronti del marito per maltrattamenti contro famigliari e conviventi.
In conseguenza delle denunce presentate dalla ricorrente, sono stati instaurati due procedimenti penali a carico del sig. per maltrattamenti contro familiari ex art. 572 c.p., e per lesioni personali CP_1 aggravate ex art. 582 c.p.. Il primo procedimento è stato archiviato con provvedimento del GIP in data
16.09.2024. Per ciò che attiene il procedimento ex art. 582 c.p., dalle informazioni acquisite agli atti, risulta che l'udienza predibattimentale si terrà il prossimo 05.11.2025, di tal chè non si possono trarre delle conclusioni in merito alla rilevanza nel presente giudizio delle condotte contestate al resistente in sede penale.
In base a quanto ricostruito e prospettato dalla sola moglie - essendo il resistente rimasto contumace e non essendosi mai costituito, non risulta raggiunta la prova delle violazioni dei doveri coniugali da parte del sig. né della sussistenza del nesso causale tra queste e la crisi che ha condotto alla CP_1 separazione. In particolare, fermo il venir meno della convivenza in seguito all'episodio del 20.12.2023, la ricorrente non ha fornito piena prova né delle condotte maltrattanti e vessatorie poste in essere in suo danno dal marito, essendo le stesse unicamente riferite dalla stessa ricorrente e rimaste prive di riscontro, né della dinamica dei fatti relativi all'aggressione subita il 20.12.2023, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria orale e dei procedimenti penali sopra richiamati.
Alla luce di quanto precede, dunque, la domanda di addebito della separazione al sig. deve CP_1 essere rigettata.
6. Sull'assegnazione della casa coniugale
7 In materia di separazione–divorzio l'assegnazione della casa coniugale ad un genitore piuttosto che all'altro non può prescindere dall'esclusivo interesse dei figli minorenni o maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente. Difatti, in base all'art. 337 sexies c.c. “il godimento della casa familiare
è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”. La Corte di Cassazione è ormai granitica sul punto, tale per cui “la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione” (sent. Corte di Cassazione civ. n. 23.591/2010). Quindi
l'interesse primario di cui si deve tener conto è la tutela dell'habitat domestico della prole, inteso quale centro di aggregazione ed unificazione della vita familiare.
Per tale ragione, si conferma quanto già previsto con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 16.12.2024, assegnando la casa coniugale alla sig.ra che continuerà ad abitarla con i figli, Parte_1 essendone tra l'altro comproprietaria e pagandone interamente le rate del mutuo.
7. Contributo paterno al mantenimento della prole
Quanto al contributo al mantenimento dei figli, la sig.ra ha domandato che il padre versi € Parte_1
600,00 (€ 300,00 a figlio) mensili con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Per la pronuncia in ordine al contributo al mantenimento, occorre preliminarmente esaminare le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti e dei figli maggiorenni.
La sig.ra lavora come cuoca assunta dal Comune di Casalpusterlengo (LO) presso Parte_1
l'asilo nido “Pianeta bambino” del predetto Comune, percependo uno stipendio mensile pari ad €
1.400,00 (cfr. pag. 6 del ricorso introduttivo del 03.09.2024). A conferma di quanto dichiarato, la ricorrente ha allegato il CUD 2024 per il 2023 ove risulta un reddito derivante da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato pari ad € 22.444,55 (cfr. doc. 7a “CUD 24” del 03.09.2024), il modello
730/2021 ove risulta un reddito imponibile per il 2020 pari ad € 20.556,00 (cfr. doc. 7b “modello 730 del
2021 del 03.09.2024), il modello 730/2022 ove risulta un reddito imponibile per il 2021 pari Parte_1 ad € 20.468,00 (cfr. doc. 7c “modello 730 del 2022 del 03.09.2024), il modello 730/2023 Parte_1 ove risulta un reddito imponibile per il 2022 pari ad € 21.832,00 (cfr. doc. 7d “modello 730 del 2023
del 03.09.2024), il CUD 2025 per il 2024 ove risulta un reddito derivante da lavoro Parte_1 dipendente con contratto a tempo indeterminato pari ad € 22.891,82 (cfr. doc. “CUD 25 del Parte_1
11.04.2025). Su tale stipendio grava una cessione del quinto per onorare un prestito e la delega della cessione per un totale di € 490,00 (cfr. pag. 6 del ricorso introduttivo del 03.09.2024). Inoltre, sulla casa
8 coniugale grava ancora un mutuo per altri 14 anni con rata mensile pari ad € 1.140,00 pagato interamente dalla ricorrente, con addebito diretto sul conto cointestato. Al riguardo, la sig.ra all'udienza Parte_1 del 19.11.2024 ha dichiarato “…ho ancora la residenza a Caselle Landi, nella casa coniugale, che è gravata da mutuo, che sto pagando integralmente io, con addebito diretto su conto cointestato, che alimento a tal fine solo io, sebbene la casa sia in comproprietà tra me e mio marito. Ho quasi sempre pagato io il mutuo, perché lui è sempre stato molto irregolare col lavoro…” (cfr. pag. 6 del ricorso introduttivo e doc. 8 “mov. banca” del 03.09.2025, dichiarazione resa da parte ricorrente all'udienza del
19.11.2024).
La figlia , studentessa universitaria, risulta assunta con contratto a tempo indeterminato a tempo Per_1 pieno, presso ER IN (punto vendita di Piacenza), e percepisce uno stipendio mensile di circa €
1.500,00/1.600,00 (cfr. dichiarazione resa da parte ricorrente all'udienza del 19.11.2024). Parte ricorrente ha prodotto il CUD 2024 per il 2023 ove risulta un reddito derivante da contratto di lavoro a tempo indeterminato pari ad € 23.014,95 (cfr. doc. 9 “CUD 24 figlia” del 03.09.2024) ed il CUD 2025 per il
2024 ove risulta un reddito derivante da contratto di lavoro a tempo indeterminato pari ad € 23.848,26
(cfr. doc. “CUD 2025 figlia” del 11.04.2025).
Il figlio è studente universitario, e lavora con contratto a chiamata come barista presso il bar Plaza Per_2
Cafè di Casalpusterlengo.
Il sig. non si è costituto, pertanto la sua situazione economica e patrimoniale è Controparte_1 stata ricostruita tramite le dichiarazioni rese da parte ricorrente, che ha riferito che “…fino a dicembre
2023 ha fatto il muratore a tempo determinato, probabilmente il contratto non gli è stato rinnovato…Mio marito non ha versato niente in questi mesi per il loro mantenimento…” (cfr. dichiarazione resa da parte ricorrente all'udienza del 19.11.2024). Inoltre, dalla documentazione pervenuta dall'Agenzia delle
Entrate, risulta che il resistente ha lavorato in passato per diversi datori di lavoro come muratore con partita IVA e che sia allo stato disoccupato. Nello specifico, nel 2021 ha dichiarato un reddito netto pari ad € 16.281,00 [Irpef 2022]; nel 2022 un reddito derivante da lavoro dipendente con contratto a tempo determinato pari ad € 7.255,12 presso Verisure Italy s.r.l. [CUD 2023 per il 2022, mentre i redditi percepiti presso i datori di lavoro service line s.r.l. e fondazione enesarc non sono noti, in quanto è stata allegata solo la prima pagina del CUD]; nel 2023 un reddito derivante da lavoro dipendente con contratto a tempo determinato pari ad € 2.501,29 presso AM AH El, pari ad € 408,62 presso S.B.R.
s.r.l., pari ad € 13.579,25 presso Grimaldi s.r.l. [CUD 2024 per il 2023]; nel 2024 un reddito derivante da lavoro dipendente con contratto a tempo determinato pari ad € 5.469,14 presso AM AH
El, pari ad € 2.323,38 presso Award s.r.l., pari ad € 8.573,51 presso Il Germoglio Coope ed un reddito derivante da trattamento di fine rapporto pari ad € 1.017,80 presso Grimaldi s.r.l. [CUD 2025 per il 2024]
9 (cfr. “documenti” depositati dall'Agenzia delle Entrate il 12.05.2025).
Dalla documentazione reddituale prodotta in atti risulta che la figlia sia economicamente Per_1 autosufficiente, dal momento che percepisce stabilmente una retribuzione maggiore di quella dalla madre, per tale motivo la domanda di contributo al suo mantenimento deve essere rigettata.
Di contro, il figlio risulta non economicamente autosufficiente, e conseguentemente il padre è Per_2 tenuto a contribuire al suo mantenimento.
Alla luce della situazione reddituale del sig. emersa all'esito dell'istruttoria, il CP_1 contributo per il mantenimento di viene determinato in complessivi €200,00 mensili, comprensivo Per_2 delle spese straordinarie, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
8. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, e tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, sono pertanto poste a carico del sig. in misura di 2/3 e per il restante terzo compensate Controparte_1 tra le parti, e liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 ss.mm.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 18.03.2000 in Corno Giovine (LO) con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune n. 2, parte I, anno 2000;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da a carico di Parte_1
Controparte_1
4) assegna la casa coniugale sita in Caselle Landi (LO), via Battisti n. 27a che Parte_1 vi abiterà con i figli;
5) pone a carico di un contributo al mantenimento per il figlio Controparte_1 Persona_3 pari ad € 200,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla
[...] ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, comprensivi delle spese straordinarie;
6) rigetta la domanda di contributo paterno al mantenimento per la figlia Testimone_1
7) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
in misura di 2/3, che liquida in €5.077,00 per compensi professionali, oltre spese
[...]
10 generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
compensa per il restante terzo le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
La giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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