Articolo 20 della Legge 13 giugno 2025, n. 89
Articolo 19Articolo 21
Versione
25 giugno 2025
Art. 20. Danni causati nel territorio italiano
da Stati di lancio stranieri 1. Le persone danneggiate nel territorio italiano da attivita' spaziali per le quali e' responsabile uno Stato straniero, in forza della Convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426 , o di altre norme internazionali, possono presentare denunzia di sinistro e istanza di risarcimento allo Stato italiano, entro sei mesi dal verificarsi del danno o da quando gli effetti sono emersi, allegando ogni documento utile a comprovare la sussistenza del danno, il suo ammontare e la riconducibilita' dello stesso a fatti derivanti da attivita' spaziali.
2. Se lo Stato italiano, sulla base della documentazione ricevuta, ha chiesto e ottenuto dallo Stato straniero il risarcimento dei danni di cui al comma 1, corrisponde le relative somme alle persone danneggiate che hanno presentato denunzia.
3. Se lo Stato italiano, cui e' stato tempestivamente denunziato il danno, non ha avanzato domanda di risarcimento dei danni di cui al comma 1, nei termini previsti dalle norme applicabili del diritto internazionale, o se tale richiesta e' rimasta totalmente o parzialmente insoddisfatta, le persone fisiche e giuridiche italiane possono proporre domanda di risarcimento del danno subito nel territorio italiano, direttamente nei confronti dello Stato italiano, entro cinque anni decorrenti dalla scadenza del termine concesso allo Stato italiano per presentare la domanda di risarcimento o dalla comunicazione avente a oggetto l'esito della denunzia.
4. Possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni subiti da operazioni spaziali per le quali e' responsabile uno Stato estero, in forza della Convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali o di altre norme internazionali, nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni predetti da parte dello Stato di lancio:
a) le persone fisiche e giuridiche italiane, per danni subiti fuori del territorio italiano;
b) le persone fisiche e giuridiche straniere, per danni subiti nel territorio italiano.
5. I commi 3 e 4 non si applicano se i danneggiati hanno direttamente adito i tribunali o gli organi amministrativi dello Stato estero per chiedere il risarcimento dei danni.
6. Quando la domanda di risarcimento del danno subito nel territorio italiano e' presentata direttamente allo Stato italiano ai sensi del comma 3, il risarcimento non e' dovuto se risulta provato che i danni sono stati cagionati esclusivamente da colpa del danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica l' articolo 1227 del codice civile .
Note all'art. 20:
- Per i riferimenti alla legge 5 maggio 1976, n. 426 si veda nelle note all'articolo 2.
- Per il testo dell' articolo 1227 del codice civile si veda nelle note all'articolo 18.
Entrata in vigore il 25 giugno 2025