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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 2159/2024, promossa da:
in persona dell'Amministratore Parte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo De Filippis come da mandato in atti
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Benedetto La Gioia come da mandato in atti
OPPOSTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., notificato in data 06.05.2024, il proponeva opposizione all'atto di precetto Parte_2 notificatogli dalla in data 26.04.2024 per complessivi € 3439,23, eccependo;
Controparte_1 inizialmente di non aver mai ricevuto la notifica del sotteso decreto ingiuntivo n. 816/2024 –
R.G. 1526/2024, emesso dal Giudice di Pace di e, poi, la irregolarità di notifica del Pt_1 detto titolo esecutivo, poiché eseguita a mezzo pec dell'amministratore asseritamente non iscritto in INIPEC;
la mancata indicazione nel precetto della modalità e del luogo della notifica, nonchè della data di apposizione della formula esecutiva. Chiedeva quindi dichiararsi la nullità ed inefficacia dell'atto stesso, per carenza di valido titolo esecutivo e, conseguentemente, del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Si costituiva la che insisteva nella sua pretesa creditoria, rilevando che il Controparte_1
1 decreto ingiuntivo risultava correttamente notificato a mezzo pec all'amministratore del
Condominio, in osservanza delle modalità di notifica previste dal Codice di Rito.
Per entrambe le parti, come da rispettive conclusioni, cui si fa più ampio e puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la società opposta eccepiva la incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace. Non essendovi mezzi istruttori da assumere, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e quindi infine riservata in decisione.
Preliminarmente, va ritenuta inammissibile e rigettata la eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace. Pur premettendone fondatezza la in astratto, la eccezione è stata tuttavia sollevata tardivamente solo con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. e, peraltro, non più riproposta nei verbali di causa. Visto l'art. 38 c.p.c., quindi, decorsa la prima udienza di comparizione, la competenza resta di questo Giudice.
Nel merito, va innanzitutto rigettata la eccezione qui sollevata concernente la mancata o invalida notifica del decreto ingiuntivo azionato, in quanto vizio notoriamente non proponibile con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma solo ed esclusivamente con opposizione tempestiva ovvero - decorsi i termini – tardiva ex art. 650 c.p.c.. (“L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”). Sicchè, compete solamente a quel Giudice della opposizione al provvedimento monitorio (che, peraltro, la difesa del dichiara di aver proposto) decidere sulla Parte_1 sospensiva del titolo, restando inibita e preclusa al Giudice della opposizione al precetto una analoga delibazione. E qui non pare, né è stato dichiarato e dimostrato, che il Giudice del monitorio abbia sospeso la efficacia esecutiva del decreto opposto.
Va rigettata, poi, anche la ulteriore eccezione relativa alla mancata indicazione nel precetto della modalità e del luogo della notifica del titolo, nonchè della data di apposizione della formula esecutiva. A tal riguardo va osservato, infatti, che l'art. 480 co. 2 c.p.c., nella sua attuale formulazione, prevede solamente che “Il precetto deve contenere a pena di nullità
l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge”.
Indicazioni, queste dovute, chiaramente indicate nel precetto opposto, tanto da non essere contestate dall'opponente. Non è invece richiesta né prevista a pena di nullità la indicazione della modalità e del luogo della notifica, per cui la contestazione del opponente Parte_1
2 risulta infondata.
Va invece accolta la eccezione concernente la mancata indicazione della data di apposizione della formula esecutiva. A tal riguardo, vanno richiamati l'art. 642 c.p.c. (“Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo”), nonché
l'art. 654 c.p.c. (“L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione. Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà”). Perciò, in base ai suddetti articoli, nella ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto occorre la apposizione del decreto di esecutorietà del Giudice che lo ha emesso e la menzione di esso nell'atto di precetto.
Indicazioni mancanti nel precetto qui impugnato.
Inapplicabile al caso di specie il disposto di cui al nuovo art. 475 c.p.c., valida solamente per i provvedimenti già di per sé esecutivi (es. sentenza, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ecc.), per i quali soltanto è sufficiente la attestazione di conformità dell'atto all'originale oramai telematico.
Per tale ultimo motivo, quindi, la opposizione merita accoglimento. Tenuto conto della declaratoria di nullità, ma anche di quanto sostanzialmente accolto e rigettato in relazione alle eccezioni proposte, appare equo liquidare le spese di lite pressocchè nel minimo e ridotte di
1/3, essendosi deciso su basi documentali e con assenza di rilevanti questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal nei confronti Parte_2 della ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede: Controparte_1
1) Accoglie in parte qua la proposta opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto opposto, per quanto in motivazione.
2) Condanna la opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 900,00 per compenso, oltre RSG del 15%, Cap 4% ed IVA se e come per legge dovuta.
Così deciso in Taranto in data 27.01.2025 Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 2159/2024, promossa da:
in persona dell'Amministratore Parte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo De Filippis come da mandato in atti
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Benedetto La Gioia come da mandato in atti
OPPOSTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., notificato in data 06.05.2024, il proponeva opposizione all'atto di precetto Parte_2 notificatogli dalla in data 26.04.2024 per complessivi € 3439,23, eccependo;
Controparte_1 inizialmente di non aver mai ricevuto la notifica del sotteso decreto ingiuntivo n. 816/2024 –
R.G. 1526/2024, emesso dal Giudice di Pace di e, poi, la irregolarità di notifica del Pt_1 detto titolo esecutivo, poiché eseguita a mezzo pec dell'amministratore asseritamente non iscritto in INIPEC;
la mancata indicazione nel precetto della modalità e del luogo della notifica, nonchè della data di apposizione della formula esecutiva. Chiedeva quindi dichiararsi la nullità ed inefficacia dell'atto stesso, per carenza di valido titolo esecutivo e, conseguentemente, del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Si costituiva la che insisteva nella sua pretesa creditoria, rilevando che il Controparte_1
1 decreto ingiuntivo risultava correttamente notificato a mezzo pec all'amministratore del
Condominio, in osservanza delle modalità di notifica previste dal Codice di Rito.
Per entrambe le parti, come da rispettive conclusioni, cui si fa più ampio e puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la società opposta eccepiva la incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace. Non essendovi mezzi istruttori da assumere, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e quindi infine riservata in decisione.
Preliminarmente, va ritenuta inammissibile e rigettata la eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace. Pur premettendone fondatezza la in astratto, la eccezione è stata tuttavia sollevata tardivamente solo con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. e, peraltro, non più riproposta nei verbali di causa. Visto l'art. 38 c.p.c., quindi, decorsa la prima udienza di comparizione, la competenza resta di questo Giudice.
Nel merito, va innanzitutto rigettata la eccezione qui sollevata concernente la mancata o invalida notifica del decreto ingiuntivo azionato, in quanto vizio notoriamente non proponibile con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma solo ed esclusivamente con opposizione tempestiva ovvero - decorsi i termini – tardiva ex art. 650 c.p.c.. (“L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”). Sicchè, compete solamente a quel Giudice della opposizione al provvedimento monitorio (che, peraltro, la difesa del dichiara di aver proposto) decidere sulla Parte_1 sospensiva del titolo, restando inibita e preclusa al Giudice della opposizione al precetto una analoga delibazione. E qui non pare, né è stato dichiarato e dimostrato, che il Giudice del monitorio abbia sospeso la efficacia esecutiva del decreto opposto.
Va rigettata, poi, anche la ulteriore eccezione relativa alla mancata indicazione nel precetto della modalità e del luogo della notifica del titolo, nonchè della data di apposizione della formula esecutiva. A tal riguardo va osservato, infatti, che l'art. 480 co. 2 c.p.c., nella sua attuale formulazione, prevede solamente che “Il precetto deve contenere a pena di nullità
l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge”.
Indicazioni, queste dovute, chiaramente indicate nel precetto opposto, tanto da non essere contestate dall'opponente. Non è invece richiesta né prevista a pena di nullità la indicazione della modalità e del luogo della notifica, per cui la contestazione del opponente Parte_1
2 risulta infondata.
Va invece accolta la eccezione concernente la mancata indicazione della data di apposizione della formula esecutiva. A tal riguardo, vanno richiamati l'art. 642 c.p.c. (“Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo”), nonché
l'art. 654 c.p.c. (“L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione. Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà”). Perciò, in base ai suddetti articoli, nella ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto occorre la apposizione del decreto di esecutorietà del Giudice che lo ha emesso e la menzione di esso nell'atto di precetto.
Indicazioni mancanti nel precetto qui impugnato.
Inapplicabile al caso di specie il disposto di cui al nuovo art. 475 c.p.c., valida solamente per i provvedimenti già di per sé esecutivi (es. sentenza, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ecc.), per i quali soltanto è sufficiente la attestazione di conformità dell'atto all'originale oramai telematico.
Per tale ultimo motivo, quindi, la opposizione merita accoglimento. Tenuto conto della declaratoria di nullità, ma anche di quanto sostanzialmente accolto e rigettato in relazione alle eccezioni proposte, appare equo liquidare le spese di lite pressocchè nel minimo e ridotte di
1/3, essendosi deciso su basi documentali e con assenza di rilevanti questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal nei confronti Parte_2 della ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede: Controparte_1
1) Accoglie in parte qua la proposta opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto opposto, per quanto in motivazione.
2) Condanna la opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 900,00 per compenso, oltre RSG del 15%, Cap 4% ed IVA se e come per legge dovuta.
Così deciso in Taranto in data 27.01.2025 Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
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