Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 682
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità del rimborso IVA nonostante mancata emissione nota di variazione

    La Corte ritiene che l'art. 26 del DPR n. 633/1972 disciplini una facoltà e non un obbligo, senza prevedere decadenza o preclusione all'art. 30-ter. L'art. 30-ter riconosce il diritto al rimborso entro due anni senza condizioni aggiuntive. L'interpretazione dell'Ufficio, che subordina il rimborso all'impossibilità oggettiva della variazione, è un'aggiunta non consentita e contraria ai principi UE. La giurisprudenza ha più volte affermato l'alternatività dei rimedi e la Corte di Giustizia UE ha chiarito che le norme interne non possono rendere impossibile o gravoso l'esercizio del diritto alla neutralità dell'imposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 682
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 682
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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