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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 682/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
OT MADDALENA, Presidente
CURAMI MICAELA SERENA, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3613/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Telefono_1 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Telefono_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. CRONOLOGICO 49-0 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4272/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 S.r.l. impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IVA per l'anno 2021 per un importo pari ad € 664.520,84 .
Esponeva la società che, in esecuzione della determina AIFA del 2 novembre 2022, aveva provveduto al versamento delle somme richieste, comprensive della relativa imposta sul valore aggiunto, calcolata come componente dell'onere di ripiano. Successivamente, nei termini di legge, la contribuente presentava domanda di rimborso, deducendo che l'IVA assolta non fosse dovuta. Ciò in quanto la riduzione ex lege dei ricavi, propria del meccanismo del payback, determina una correlativa riduzione della base imponibile IVA, come previsto dalla normativa speciale di settore e dalla disposizione di interpretazione autentica introdotta con la legge di bilancio 2018.
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento impugnato, rigettava l'istanza sostenendo che il rimborso non potesse essere riconosciuto laddove il contribuente fosse stato in condizione di procedere, e non avesse proceduto, all'emissione della nota di variazione in diminuzione ex art. 26 del DPR n. 633/1972, qualificata dall'Ufficio come strumento ordinario e prioritario rispetto all'azione di rimborso prevista dall'art. 30-ter del medesimo decreto. A detta dell'Amministrazione, l'accesso al rimborso sarebbe consentito unicamente nei casi in cui la variazione in diminuzione si riveli oggettivamente impossibile, evenienza che non ricorrerebbe nel caso di specie, atteso che la determina AIFA è stata emanata entro il termine utile ai fini della dichiarazione
IVA 2022.
La società ricorrente contestava integralmente tale impostazione, deducendone la contrarietà al dato letterale delle norme e ai principi generali dell'imposta armonizzata. Sosteneva, in particolare, che l'emissione della nota di variazione costituisca una facoltà del contribuente, e non già un obbligo né uno strumento gerarchicamente prevalente sul rimborso. Richiamava, a tal fine, il combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 26, dai quali non emergerebbe alcuna preclusione all'esperibilità del rimedio generale di cui all'art. 30-ter, norma che attribuisce al soggetto passivo la possibilità di richiedere la restituzione dell'imposta indebitamente versata entro il termine biennale, senza ulteriori condizioni. Veniva inoltre evidenziato che la disciplina del payback farmaceutico, in virtù della citata norma di interpretazione autentica, consente il recupero dell'IVA mediante detrazione ma non esclude affatto l'alternativa azione di rimborso.
La società richiamava altresì i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata emissione della variazione in diminuzione non determina alcuna decadenza dal diritto al rimborso dell'IVA indebitamente corrisposta, trattandosi di rimedi perfettamente alternativi e rimessi alla libera scelta del contribuente. Si osservava inoltre che l'interpretazione accolta dall'Agenzia, mutuata da prassi interna, introdurrebbe un limite non previsto dall'ordinamento, in contrasto con i principi unionali di neutralità, effettività ed equivalenza, come più volte affermato dalla Corte di Giustizia UE.
Sulla base di tali elementi, la ricorrente chiedeva l'annullamento del diniego e il riconoscimento del diritto al rimborso dell'IVA versata sul payback relativo all'anno 2021, oltre interessi, nonché la trattazione della causa in pubblica udienza e la condanna dell'Ufficio alle spese.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso, ribadendo che il contribuente avrebbe dovuto procedere all'emissione della nota di variazione ex art. 26, ritenuta unico strumento ordinario applicabile nelle ipotesi di riduzione dei corrispettivi. L'Ufficio sosteneva che l'art. 30-ter abbia natura eccezionale e possa essere attivato solo quando la variazione risulti oggettivamente impossibile, circostanza non allegata né dimostrata.
Veniva inoltre osservato che l'IVA non potrebbe qualificarsi come “non dovuta”, essendo stata applicata su operazioni originariamente imponibili;
il payback rappresenterebbe una sopravvenuta revisione dei corrispettivi, da gestire necessariamente mediante variazione. L'Amministrazione richiamava infine i principi unionali, ritenendo compatibile con il sistema IVA l'esistenza di termini ragionevoli di decadenza.
La ricorrente ha depositato una memoria con la quale insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso veniva trattato nella pubblica udienza del 18.11.2025, e deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, verificati gli atti ed i documenti, ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.
Deve in particolare disattendersi la tesi sostenuta dall'Ufficio, e posta a fondamente del diniego del rimborso, per cui la nota di variazione costituirebbe lo strumento “ordinario” e necessario per il recupero dell'imposta in caso di revisione dell'imponibile, con conseguente esclusione del rimborso: tale assunto non trova fondamento né nel dato normativo né nella giurisprudenza.
L'art. 26 del DPR n. 633/1972 disciplina infatti una facoltà del contribuente, e non un obbligo, come emerge dal combinato disposto dei commi 2 e 5, che non prevedono alcuna decadenza connessa alla mancata emissione della variazione né alcuna preclusione all'esperibilità del rimedio generale di cui all'art. 30-ter. Lo stesso legislatore, con riferimento al meccanismo di payback farmaceutico, ha previsto che la riduzione dell'imponibile IVA sia un effetto ex lege, consentendo il recupero dell'imposta tramite detrazione o con ogni altra modalità rimessa alla scelta del soggetto passivo, senza introdurre alcuna esclusività del meccanismo di variazione.
L'art. 30-ter, a sua volta, riconosce al contribuente la possibilità di ottenere il rimborso dell'imposta non dovuta entro il termine biennale, senza prevedere condizioni ulteriori o subordinate. La lettura dell'Ufficio, che limita l'ambito applicativo della norma ai soli casi di “oggettiva impossibilità” di procedere alla variazione in diminuzione, rappresenta un'aggiunta interpretativa non consentita e in contrasto con il principio di neutralità dell'IVA armonizzata.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito l'alternatività tra i due rimedi, escludendo che la mancata emissione della variazione comporti decadenza dal diritto al rimborso dell'IVA indebitamente versata. La
Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha inoltre chiarito che le norme interne non possono introdurre limiti tali da rendere impossibile o eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto alla neutralità dell'imposta, imponendo il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza;
in questo senso rileva la recente sentenza della Corte di Giustizia UE del 13 marzo 2025 (Causa C-640/23, Greentech SA). Ne consegue che non è conforme al diritto unionale una lettura che, pur in presenza di un'imposta non dovuta, subordini la restituzione alla previa attivazione di un istituto avente natura meramente facoltativa.
Nel caso di specie, l'Ufficio non contesta che, per effetto del payback, la base imponibile IVA dovesse essere ridotta. La contestazione riguarda esclusivamente il mezzo procedimentale prescelto dalla società, circostanza che conferma la natura di imposta non dovuta per la quota retrocessa. Il diniego si fonda dunque su una decadenza non prevista dalla legge e non compatibile con i principi dell'IVA armonizzata.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va pertanto accolto, con conseguente riconoscimento del diritto della società al rimborso dell'IVA versata in relazione al payback 2021, oltre interessi.
Alla luce della complessità della vicenda e del recente intervento della Corte di Giustizia europea sul punto, le spese di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto ordina il rimborso . Spese compensate. Così deciso in Milano il
18.11.2025 Il relatore estensore CURAMI MICAELA SERENA II presidente OT MADDALENA
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
OT MADDALENA, Presidente
CURAMI MICAELA SERENA, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3613/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Telefono_1 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Telefono_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. CRONOLOGICO 49-0 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4272/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 S.r.l. impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IVA per l'anno 2021 per un importo pari ad € 664.520,84 .
Esponeva la società che, in esecuzione della determina AIFA del 2 novembre 2022, aveva provveduto al versamento delle somme richieste, comprensive della relativa imposta sul valore aggiunto, calcolata come componente dell'onere di ripiano. Successivamente, nei termini di legge, la contribuente presentava domanda di rimborso, deducendo che l'IVA assolta non fosse dovuta. Ciò in quanto la riduzione ex lege dei ricavi, propria del meccanismo del payback, determina una correlativa riduzione della base imponibile IVA, come previsto dalla normativa speciale di settore e dalla disposizione di interpretazione autentica introdotta con la legge di bilancio 2018.
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento impugnato, rigettava l'istanza sostenendo che il rimborso non potesse essere riconosciuto laddove il contribuente fosse stato in condizione di procedere, e non avesse proceduto, all'emissione della nota di variazione in diminuzione ex art. 26 del DPR n. 633/1972, qualificata dall'Ufficio come strumento ordinario e prioritario rispetto all'azione di rimborso prevista dall'art. 30-ter del medesimo decreto. A detta dell'Amministrazione, l'accesso al rimborso sarebbe consentito unicamente nei casi in cui la variazione in diminuzione si riveli oggettivamente impossibile, evenienza che non ricorrerebbe nel caso di specie, atteso che la determina AIFA è stata emanata entro il termine utile ai fini della dichiarazione
IVA 2022.
La società ricorrente contestava integralmente tale impostazione, deducendone la contrarietà al dato letterale delle norme e ai principi generali dell'imposta armonizzata. Sosteneva, in particolare, che l'emissione della nota di variazione costituisca una facoltà del contribuente, e non già un obbligo né uno strumento gerarchicamente prevalente sul rimborso. Richiamava, a tal fine, il combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 26, dai quali non emergerebbe alcuna preclusione all'esperibilità del rimedio generale di cui all'art. 30-ter, norma che attribuisce al soggetto passivo la possibilità di richiedere la restituzione dell'imposta indebitamente versata entro il termine biennale, senza ulteriori condizioni. Veniva inoltre evidenziato che la disciplina del payback farmaceutico, in virtù della citata norma di interpretazione autentica, consente il recupero dell'IVA mediante detrazione ma non esclude affatto l'alternativa azione di rimborso.
La società richiamava altresì i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata emissione della variazione in diminuzione non determina alcuna decadenza dal diritto al rimborso dell'IVA indebitamente corrisposta, trattandosi di rimedi perfettamente alternativi e rimessi alla libera scelta del contribuente. Si osservava inoltre che l'interpretazione accolta dall'Agenzia, mutuata da prassi interna, introdurrebbe un limite non previsto dall'ordinamento, in contrasto con i principi unionali di neutralità, effettività ed equivalenza, come più volte affermato dalla Corte di Giustizia UE.
Sulla base di tali elementi, la ricorrente chiedeva l'annullamento del diniego e il riconoscimento del diritto al rimborso dell'IVA versata sul payback relativo all'anno 2021, oltre interessi, nonché la trattazione della causa in pubblica udienza e la condanna dell'Ufficio alle spese.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso, ribadendo che il contribuente avrebbe dovuto procedere all'emissione della nota di variazione ex art. 26, ritenuta unico strumento ordinario applicabile nelle ipotesi di riduzione dei corrispettivi. L'Ufficio sosteneva che l'art. 30-ter abbia natura eccezionale e possa essere attivato solo quando la variazione risulti oggettivamente impossibile, circostanza non allegata né dimostrata.
Veniva inoltre osservato che l'IVA non potrebbe qualificarsi come “non dovuta”, essendo stata applicata su operazioni originariamente imponibili;
il payback rappresenterebbe una sopravvenuta revisione dei corrispettivi, da gestire necessariamente mediante variazione. L'Amministrazione richiamava infine i principi unionali, ritenendo compatibile con il sistema IVA l'esistenza di termini ragionevoli di decadenza.
La ricorrente ha depositato una memoria con la quale insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso veniva trattato nella pubblica udienza del 18.11.2025, e deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, verificati gli atti ed i documenti, ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.
Deve in particolare disattendersi la tesi sostenuta dall'Ufficio, e posta a fondamente del diniego del rimborso, per cui la nota di variazione costituirebbe lo strumento “ordinario” e necessario per il recupero dell'imposta in caso di revisione dell'imponibile, con conseguente esclusione del rimborso: tale assunto non trova fondamento né nel dato normativo né nella giurisprudenza.
L'art. 26 del DPR n. 633/1972 disciplina infatti una facoltà del contribuente, e non un obbligo, come emerge dal combinato disposto dei commi 2 e 5, che non prevedono alcuna decadenza connessa alla mancata emissione della variazione né alcuna preclusione all'esperibilità del rimedio generale di cui all'art. 30-ter. Lo stesso legislatore, con riferimento al meccanismo di payback farmaceutico, ha previsto che la riduzione dell'imponibile IVA sia un effetto ex lege, consentendo il recupero dell'imposta tramite detrazione o con ogni altra modalità rimessa alla scelta del soggetto passivo, senza introdurre alcuna esclusività del meccanismo di variazione.
L'art. 30-ter, a sua volta, riconosce al contribuente la possibilità di ottenere il rimborso dell'imposta non dovuta entro il termine biennale, senza prevedere condizioni ulteriori o subordinate. La lettura dell'Ufficio, che limita l'ambito applicativo della norma ai soli casi di “oggettiva impossibilità” di procedere alla variazione in diminuzione, rappresenta un'aggiunta interpretativa non consentita e in contrasto con il principio di neutralità dell'IVA armonizzata.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito l'alternatività tra i due rimedi, escludendo che la mancata emissione della variazione comporti decadenza dal diritto al rimborso dell'IVA indebitamente versata. La
Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha inoltre chiarito che le norme interne non possono introdurre limiti tali da rendere impossibile o eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto alla neutralità dell'imposta, imponendo il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza;
in questo senso rileva la recente sentenza della Corte di Giustizia UE del 13 marzo 2025 (Causa C-640/23, Greentech SA). Ne consegue che non è conforme al diritto unionale una lettura che, pur in presenza di un'imposta non dovuta, subordini la restituzione alla previa attivazione di un istituto avente natura meramente facoltativa.
Nel caso di specie, l'Ufficio non contesta che, per effetto del payback, la base imponibile IVA dovesse essere ridotta. La contestazione riguarda esclusivamente il mezzo procedimentale prescelto dalla società, circostanza che conferma la natura di imposta non dovuta per la quota retrocessa. Il diniego si fonda dunque su una decadenza non prevista dalla legge e non compatibile con i principi dell'IVA armonizzata.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va pertanto accolto, con conseguente riconoscimento del diritto della società al rimborso dell'IVA versata in relazione al payback 2021, oltre interessi.
Alla luce della complessità della vicenda e del recente intervento della Corte di Giustizia europea sul punto, le spese di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto ordina il rimborso . Spese compensate. Così deciso in Milano il
18.11.2025 Il relatore estensore CURAMI MICAELA SERENA II presidente OT MADDALENA