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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/09/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 947 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025,
promosso da:
Parte_1 nata a [...], i103/12/1972, elettivamente domiciliata in VIA
CARBONIA 22 09100 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. TORE ROMINA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrente
contro
,nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
VIA PORTO SCALAS, 28 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. FRAU AUGUSTO che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni indicate all'udienza del 25.06.2025.
Nell'interesse delle parti:
pronuncia del divorzio alle condizioni statuite con ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. resa all'esito dell'udienza del 4.7.2025;
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra
Parte_1 e Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e Controparte_1 con ricorso depositato dalInstaurato il giudizio di divorzio tra Parte_1
primo in data 13 febbraio 2025, all'udienza del 25 giugno 2025, con la personale comparizione delle parti, le stesse hanno ribadito le rispettive allegazioni e conclusioni. In tale sede, il Giudice ha disposto l'audizione del figlio minore Persona_1
All'udienza del 4 luglio 2025 è stato, pertanto, escusso il predetto minore, nato a [...] l'11
luglio 2007, il quale ha dichiarato: «Attualmente vivo con mia madre a Dolianova. Trascorro i fine settimana con mio padre a Donori, salvo esigenze personali diverse. Sto frequentando un corso regionale triennale per parrucchiere e a settembre inizierò il terzo anno, con la possibilità di proseguire in un quarto anno di specializzazione. Al momento non lavoro, anche se vi è una remota possibilità di svolgere pratica presso un salone a Selargius. Non percepisco alcun reddito e provvedono al mio mantenimento i miei genitori. Intendo continuare a vivere con mia madre e a frequentare mio padre secondo le modalità indicate>>.
Le parti hanno preso atto che, al raggiungimento della stabilità economica e lavorativa da parte del figlio, matureranno i presupposti per la revoca dell'assegnazione dell'abitazione coniugale – di esclusiva proprietà del sig. Parte_1 - nonché per la cessazione dell'obbligo di mantenimento. Hanno, inoltre, manifestato disponibilità a concordare un contributo di mantenimento nella misura di euro 300,00 mensili in favore del figlio.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., ha quindi:
confermato l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra CP_1 affinché vi dimori con il
figlio, ancora minorenne e comunque non economicamente autosufficiente;
determinato in euro 300,00 mensili il contributo di mantenimento dovuto dal sig. Pt_1 in
•
favore del figlio, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
disposto la partecipazione di ciascun genitore nella misura del 50% alle spese straordinarie
·
relative al figlio.
Non è stata assunta alcuna statuizione in ordine all'affidamento, atteso che il figlio avrebbe compiuto la maggiore età in data 11 luglio 2025. Nulla è stato altresì disposto in merito al reciproco mantenimento tra i coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Su istanza delle parti il Giudice ha, quindi, trattenuto la causa in decisione sulle condizioni sopra indicate.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 13.02.2025), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta. Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1 e
Controparte_1
Devono, altresì, essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni concordate dalle parti, in quanto ritenute eque e conformi all'interesse della prole, tenuto conto che, nelle more del giudizio,
il figlio delle parti ha raggiunto la maggiore età.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a il 01/03/2003 in Dolianova tra nato a [...], il [...] eParte_1 Controparte_1 nata a
ORISTANO (OR), il 01/01/1971, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 1, parte I, anno 2003 - Comune di Dolianova (Ca)).
Sull'accordo delle parti:
2. conferma l'assegnazione della casa coniugale alla CP_1 per dimorarvi con il figlio al momento minorenne e comunque non economicamente indipendente;
3. determina in euro 300,00 mensili il contributo di mantenimento a carico di Parte_1 per il figlio da versare entro il giorno 5 di ogni mese oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT e la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
4. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
5/9/2025.
Il Presidente
Mario Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 947 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025,
promosso da:
Parte_1 nata a [...], i103/12/1972, elettivamente domiciliata in VIA
CARBONIA 22 09100 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. TORE ROMINA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrente
contro
,nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
VIA PORTO SCALAS, 28 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. FRAU AUGUSTO che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni indicate all'udienza del 25.06.2025.
Nell'interesse delle parti:
pronuncia del divorzio alle condizioni statuite con ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. resa all'esito dell'udienza del 4.7.2025;
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra
Parte_1 e Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e Controparte_1 con ricorso depositato dalInstaurato il giudizio di divorzio tra Parte_1
primo in data 13 febbraio 2025, all'udienza del 25 giugno 2025, con la personale comparizione delle parti, le stesse hanno ribadito le rispettive allegazioni e conclusioni. In tale sede, il Giudice ha disposto l'audizione del figlio minore Persona_1
All'udienza del 4 luglio 2025 è stato, pertanto, escusso il predetto minore, nato a [...] l'11
luglio 2007, il quale ha dichiarato: «Attualmente vivo con mia madre a Dolianova. Trascorro i fine settimana con mio padre a Donori, salvo esigenze personali diverse. Sto frequentando un corso regionale triennale per parrucchiere e a settembre inizierò il terzo anno, con la possibilità di proseguire in un quarto anno di specializzazione. Al momento non lavoro, anche se vi è una remota possibilità di svolgere pratica presso un salone a Selargius. Non percepisco alcun reddito e provvedono al mio mantenimento i miei genitori. Intendo continuare a vivere con mia madre e a frequentare mio padre secondo le modalità indicate>>.
Le parti hanno preso atto che, al raggiungimento della stabilità economica e lavorativa da parte del figlio, matureranno i presupposti per la revoca dell'assegnazione dell'abitazione coniugale – di esclusiva proprietà del sig. Parte_1 - nonché per la cessazione dell'obbligo di mantenimento. Hanno, inoltre, manifestato disponibilità a concordare un contributo di mantenimento nella misura di euro 300,00 mensili in favore del figlio.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., ha quindi:
confermato l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra CP_1 affinché vi dimori con il
figlio, ancora minorenne e comunque non economicamente autosufficiente;
determinato in euro 300,00 mensili il contributo di mantenimento dovuto dal sig. Pt_1 in
•
favore del figlio, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
disposto la partecipazione di ciascun genitore nella misura del 50% alle spese straordinarie
·
relative al figlio.
Non è stata assunta alcuna statuizione in ordine all'affidamento, atteso che il figlio avrebbe compiuto la maggiore età in data 11 luglio 2025. Nulla è stato altresì disposto in merito al reciproco mantenimento tra i coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Su istanza delle parti il Giudice ha, quindi, trattenuto la causa in decisione sulle condizioni sopra indicate.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 13.02.2025), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta. Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1 e
Controparte_1
Devono, altresì, essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni concordate dalle parti, in quanto ritenute eque e conformi all'interesse della prole, tenuto conto che, nelle more del giudizio,
il figlio delle parti ha raggiunto la maggiore età.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a il 01/03/2003 in Dolianova tra nato a [...], il [...] eParte_1 Controparte_1 nata a
ORISTANO (OR), il 01/01/1971, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 1, parte I, anno 2003 - Comune di Dolianova (Ca)).
Sull'accordo delle parti:
2. conferma l'assegnazione della casa coniugale alla CP_1 per dimorarvi con il figlio al momento minorenne e comunque non economicamente indipendente;
3. determina in euro 300,00 mensili il contributo di mantenimento a carico di Parte_1 per il figlio da versare entro il giorno 5 di ogni mese oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT e la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
4. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
5/9/2025.
Il Presidente
Mario Farina