Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RGL 674/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 24/03/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 674 del R.G. per l'anno 2022,
- avente ad oggetto: trattamento di famiglia su pensione - promossa
Da
, con l'avv. A. D'Agostino Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
Resistente contumace
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/02/2022 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale e conveniva in
CP_ giudizio l' , per ivi sentire: … Accertare il riconoscimento del trattamento di famiglia con
decorrenza dal mese di maggio 2013, in ossequio al termine quinquennale di prescrizione
previsto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Parte ricorrente deduceva:
- di essere titolare di pensione n. 27014185, Cat SO;
CP_
.6791.14/05/2018.0037420;
CP_
- di aver ricevuto in data 31.7.2018 missiva di riliquidazione, inerente la pensione n.
27014185 Cat. SO, decorrenza 1 marzo 2009;
- che il ricalcolo comprendeva la variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione e la concessione del trattamento di famiglia.
- che il ricalcolo del trattamento di famiglia veniva effettuato solo con decorrenza dal mese di novembre 2016.
- che con ricorso amministrativo del 5.9.2018, inoltrato in data 11.9.2018, si chiedeva la riliquidazione del trattamento di famiglia con decorrenza dall'iniziale trattamento pensionistico,
nei limiti prescrizionali;
- che tuttavia, con missiva datata 21.2.2019, veniva comunicato il “non accoglimento del ricorso contro il provvedimento di reiezione della domanda di Trattamento di famiglia”.
CP_ Nessuno si costituiva per l' regolarmente citato e pertanto dovrà essere dichiarata la sua contumacia
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Orbene la consulenza medica espletata in giudizio ha consentito di accertare che “La paziente
chiede che venga riconosciuto il requisito sanitario utile per l'inabilità al lavoro Parte_1
proficuo a partite dal maggio 2013 quando, all'epoca, aveva 72 anni. La documentazione
presente agli atti è riconducibile agli anni 2014 – 2016. La visita geriatrica risale al 19.04.2010
e, in sintesi, si afferma che la paziente è affetta da 15 anni dal morbo di Paget. Nel luglio del
2010 è stata sottoposta a Laparoisterectomia totale. Ho consultato attentamente i referti
presenti; la documentazione presente non consente di diagnosticare se la paziente in oggetto
alla data del maggio 2013 era persona totalmente invalida. La descrizione delle patologie è
scarsa e non consente di formulare una corretta diagnosi, inoltre non esiste una descrizione di
esame obiettivo che chiarisca quali fossero all'epoca le condizioni generali fisiopatologiche e
funzionali complessive della perizianda. Pertanto, alla luce di quanto su esposto, posso affermare
secondo scienza e coscienza che, alla data del maggio 2013, la perizianda non Parte_1 possedeva il requisito sanitario utile per l'inabilità al lavoro proficuo.. In data 09.01.2025 per
mezzo posta PEC ho ricevuto le osservazioni sollevate dal'avvocato Angela D'Agostino, avvocato
di parte della perizianda . Rispondo come segue: Il morbo di Paget, (che l'avvocato Parte_1 di parte ampiamente segnala come patologia attiva) è enunciato solo nella cartella clinica del 13.10.2016 “ alterazione osteotomodensitometrica si apprezza a livello del soma e dell'arco di
D11 reperto compatibile con m. di Paget”. Il referto è compatibile con una patologia iniziale di
m. di Paget ma, che all'epoca non era sicuramente invalidante. Alla luce di quanto su esposto, posso affermare secondo scienza e coscienza che, alla data del maggio 2013, la perizianda
non possedeva il requisito sanitario utile per l'inabilità al lavoro proficuo.” Parte_1
Le conclusioni del consulente, sufficientemente e logicamente argomentate, meritano di essere condivise, anche perché il CTU puntualmente ha risposto alle osservazioni avanzate dal ricorrente, rendendo di fatto non necessario ulteriori chiarimenti e/o il rinnovo peritale.
Pertanto, non ricorrono quindi nella specie le condizioni richiamate dall'articolo 2, comma 8 del
D.L. n. 69/1988, convertito dalla legge n. 153/1988 con decorrenza da maggio 2013, entro il termine prescrizionale, per come richiesto dalla ricorrente.
Pur a fronte della soccombenza della parte ricorrente, riscontrandosi in atti la declaratoria ai sensi dell'art. 152, co. 1, disp. att. cpc, regolarmente formata, non può darsi luogo alla condanna alle spese del giudizio in capo alla medesima. Altresì, è in considerazione della
CP_ predetta dichiarazione che sono posti a carico dell' i costi dell'espletata consulenza tecnica,
e liquidate in euro 290,00 oltre accessori
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
CP_
- dichiara la contumacia dell' ;
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in euro 290,00 oltre accessori, come per legge, in favore della dott. . Persona_1
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 27/03/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2007 ed è diagnosticato come “ morbo di Paget in remissione”; è diagnosticato nella TC del