TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/10/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1472/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1472/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. BERGHELLA ANNA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. CIAFRE' MASSIMO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/07/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 04/03/2007 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in BUCCHIANICO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 16/10/2025.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 16/10/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 16/10/2025:
pagina 2 di 3 1.- I coniugi vivranno separati, con permanenza in capo a entrambi dell'obbligo del reciproco rispetto;
2.- casa familiare: la IG.ra continuerà a permanere nell'immobile Controparte_1 sito in Bucchianico (CH), Contrada Colle Cucco n. 34, unitamente al figlio Per_1
, in forza di un accordo intervenuto tra le parti;
[...]
3.- – Modalità di concorso al mantenimento del figlio: il signor verserà in Pt_1 via anticipata entro il 22 di ogni mese nelle mani della madre tramite ricarica postpay la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento per il figlio somma da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT da agosto 2026; il signor Pt_1 parteciperà al 60% delle spese straordinarie e la signora al 40% secondo il CP_1 protocollo del Tribunale di Pescara;
l'Assegno Unico sarà riscosso dalla signora
[...] al 100%. CP_1
4.- Il IG. verserà inoltre entro il 22 di ogni mese, a titolo di mantenimento Pt_1 per la IG.ra , la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli CP_1 indici ISTAT da agosto 2026.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BUCCHIANICO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 16/10/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1472/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. BERGHELLA ANNA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. CIAFRE' MASSIMO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/07/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 04/03/2007 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in BUCCHIANICO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 16/10/2025.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 16/10/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 16/10/2025:
pagina 2 di 3 1.- I coniugi vivranno separati, con permanenza in capo a entrambi dell'obbligo del reciproco rispetto;
2.- casa familiare: la IG.ra continuerà a permanere nell'immobile Controparte_1 sito in Bucchianico (CH), Contrada Colle Cucco n. 34, unitamente al figlio Per_1
, in forza di un accordo intervenuto tra le parti;
[...]
3.- – Modalità di concorso al mantenimento del figlio: il signor verserà in Pt_1 via anticipata entro il 22 di ogni mese nelle mani della madre tramite ricarica postpay la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento per il figlio somma da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT da agosto 2026; il signor Pt_1 parteciperà al 60% delle spese straordinarie e la signora al 40% secondo il CP_1 protocollo del Tribunale di Pescara;
l'Assegno Unico sarà riscosso dalla signora
[...] al 100%. CP_1
4.- Il IG. verserà inoltre entro il 22 di ogni mese, a titolo di mantenimento Pt_1 per la IG.ra , la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli CP_1 indici ISTAT da agosto 2026.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BUCCHIANICO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 16/10/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3