Art. 5.
Disposizioni in materia di carta d'identita' valida per l'espatrio
1. All' articolo 3, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto. Sulla carta d'identita' che non e' titolo valido per l'espatrio e' apposta l'annotazione: "Documento non valido ai fini dell'espatrio"».
2. All' articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 , il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta ferma per i cittadini di cui al primo periodo la facolta' di presentare domanda di rilascio della carta d'identita' elettronica presso qualsiasi comune, secondo le modalita' organizzative e tecniche stabilite dai Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
3. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 , come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° giugno 2026.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante: «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3
Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identita' conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.
La carta di identita' ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' della carta d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta' compresa fra tre e diciotto anni, la validita' e' di cinque anni. Le carte di identita' di cui all' articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 , e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di eta' inferiore a dodici anni.
La carta d'identita' puo' altresi' contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte.
I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all' articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91 .
La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali, salvo che sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto. Sulla carta d'identita' che non e' titolo valido per l'espatrio e' apposta l'annotazione: «Documento non valido ai fini dell'espatrio».».
- Si riporta il testo dell' articolo 22 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 , recante: «Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell' articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.110 del 13 maggio 2011, come modificato dalla presente legge a decorrere dal 1° giugno 2026:
«Art. 22 (Carte d'identita'). - 1. Il capo dell'ufficio consolare rilascia le carte d'identita' ai cittadini residenti nella circoscrizione consolare e iscritti all'AIRE. Resta ferma per i cittadini di cui al primo periodo la facolta' di presentare domanda di rilascio della carta d'identita' elettronica presso qualsiasi comune, secondo le modalita' organizzative e tecniche stabilite dai Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».
Disposizioni in materia di carta d'identita' valida per l'espatrio
1. All' articolo 3, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto. Sulla carta d'identita' che non e' titolo valido per l'espatrio e' apposta l'annotazione: "Documento non valido ai fini dell'espatrio"».
2. All' articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 , il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta ferma per i cittadini di cui al primo periodo la facolta' di presentare domanda di rilascio della carta d'identita' elettronica presso qualsiasi comune, secondo le modalita' organizzative e tecniche stabilite dai Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
3. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 , come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° giugno 2026.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante: «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3
Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identita' conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.
La carta di identita' ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' della carta d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta' compresa fra tre e diciotto anni, la validita' e' di cinque anni. Le carte di identita' di cui all' articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 , e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di eta' inferiore a dodici anni.
La carta d'identita' puo' altresi' contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte.
I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all' articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91 .
La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali, salvo che sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto. Sulla carta d'identita' che non e' titolo valido per l'espatrio e' apposta l'annotazione: «Documento non valido ai fini dell'espatrio».».
- Si riporta il testo dell' articolo 22 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 , recante: «Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell' articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.110 del 13 maggio 2011, come modificato dalla presente legge a decorrere dal 1° giugno 2026:
«Art. 22 (Carte d'identita'). - 1. Il capo dell'ufficio consolare rilascia le carte d'identita' ai cittadini residenti nella circoscrizione consolare e iscritti all'AIRE. Resta ferma per i cittadini di cui al primo periodo la facolta' di presentare domanda di rilascio della carta d'identita' elettronica presso qualsiasi comune, secondo le modalita' organizzative e tecniche stabilite dai Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».