Articolo 72 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 62 quaterArticolo 65
Versione
22 marzo 1913
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Versione
16 dicembre 2005
Art. 72.

L'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi e' stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaro e, quando occorrano, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.

Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi bastera' che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la propria firma.

Le scritture private, autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desiderio delle parti ((e salvo per quelle soggette a pubblicita' immobiliare o commerciale)) restituite alle medesime. In ogni caso pero' debbono essere prima, a cura del notaro, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.
Entrata in vigore il 16 dicembre 2005
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