TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9114 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 26329/2024 R.G., a cui è riunita quella n. 23193/2023 R.G.
posto che con ordinanza del 18.11.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito di tali “note scritte” fino al 9.12.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, dall'avv. Eva Russolillo
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7.12.2023 (al quale è stato assegnato il n. 23193/2023 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, parte ricorrente, premesso di lavorare come
“manovale edile”, ha proposto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno ordinario di invalidità.
Ha dedotto che la domanda presentata in via amministrativa il 13.3.2023 era stata rigettata.
CP_ Si costituiva l' concludendo per il rigetto della domanda.
Disposta ed espletata consulenza medico legale, il c.t.u. dott.ssa ha concluso la Persona_1 sua relazione, ritenendo l'insussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario di cui all'assegno ordinario di invalidità.
1 Il ricorrente, che aveva dichiarato ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 2.12.2024 ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità, vinte le spese di giudizio con attribuzione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
*** Il ricorso è infondato.
Anche il C.T.U. nominato nel giudizio di opposizione (dott.ssa , Persona_2 confermando la valutazione espressa dal C.T.U. nominato nella precedente fase di ATPO, ha accertato che le patologie da cui il ricorrente è affetto, non riducono la capacità lavorativa dello stesso in occupazioni confacenti le sue attitudini in modo permanente a meno di un terzo.
Tali conclusioni, in quanto basate su precisi e concreti dati obiettivi, oltre che sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rinvia per relationem, vanno pienamente condivise.
Pertanto, in assenza del requisito sanitario, la domanda deve essere senz'altro rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese del giudizio, il ricorrente ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per tale motive, egli non deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, comprese CP_ quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda;
CP_ b) dichiara parte ricorrente non tenuta a pagare all le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di consulenza a carico dell
Si comunichi.
In Napoli, il 9.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
2
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 26329/2024 R.G., a cui è riunita quella n. 23193/2023 R.G.
posto che con ordinanza del 18.11.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito di tali “note scritte” fino al 9.12.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, dall'avv. Eva Russolillo
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7.12.2023 (al quale è stato assegnato il n. 23193/2023 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, parte ricorrente, premesso di lavorare come
“manovale edile”, ha proposto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno ordinario di invalidità.
Ha dedotto che la domanda presentata in via amministrativa il 13.3.2023 era stata rigettata.
CP_ Si costituiva l' concludendo per il rigetto della domanda.
Disposta ed espletata consulenza medico legale, il c.t.u. dott.ssa ha concluso la Persona_1 sua relazione, ritenendo l'insussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario di cui all'assegno ordinario di invalidità.
1 Il ricorrente, che aveva dichiarato ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 2.12.2024 ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità, vinte le spese di giudizio con attribuzione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
*** Il ricorso è infondato.
Anche il C.T.U. nominato nel giudizio di opposizione (dott.ssa , Persona_2 confermando la valutazione espressa dal C.T.U. nominato nella precedente fase di ATPO, ha accertato che le patologie da cui il ricorrente è affetto, non riducono la capacità lavorativa dello stesso in occupazioni confacenti le sue attitudini in modo permanente a meno di un terzo.
Tali conclusioni, in quanto basate su precisi e concreti dati obiettivi, oltre che sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rinvia per relationem, vanno pienamente condivise.
Pertanto, in assenza del requisito sanitario, la domanda deve essere senz'altro rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese del giudizio, il ricorrente ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per tale motive, egli non deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, comprese CP_ quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda;
CP_ b) dichiara parte ricorrente non tenuta a pagare all le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di consulenza a carico dell
Si comunichi.
In Napoli, il 9.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
2