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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 694/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3904/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente 2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
-Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 134 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259004821483000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1) Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520259004821483000, notificata a mezzo PEC dell'1 aprile 2025, nella parte in cui gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 3.761,26 a titolo di omessa estinzione del debito tributario IRPEF 2016 portato nella prodromica cartella di pagamento n. 29520200019223040000, notificata al contribuente il 15 novembre 2022.
La detta somma è stata richiesta a seguito di controllo effettuato, ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, sulla dichiarazione modello Redditi 2017 (periodo di imposta 2016), a titolo di differenza tra le "ritenute d'acconto" dichiarate dal contribuente e quelle riconosciute.
Avverso la suddetta cartella di pagamento - per la parte relativa ai soli debiti tributari (cioè: IRPEF 2016 e
Bollo Auto 2017) - il ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questa Corte iscritto al n. 2689/2023 R.G. e definito con sentenza n. 1885/2024 depositata l'8 aprile 2024 con la quale è stato preso atto dell'intervenuto
"sgravio" del ruolo tributario (dovuto a titolo di IRPEF 2016) effettuato dall'Agenzia delle Entrate in corso di giudizio e ha dichiarato, in parte, la "cessazione della materia del contendere" relativamente all'importo (euro 3.493,57) annullato in autotutela e, in parte, ha rigettato il ricorso confermando, per l'effetto, la sola dovutezza della somma (euro 284,88) pretesa in cartella a titolo di omesso versamento della Tassa
Automobilistica anno 2017.
Conseguirebbe che l'intimazione avversata reca un importo (euro 3.761,26) non più dovuto dal ricorrente, in quanto spontaneamente sgravato dall'Agenzia a seguito del ricorso giurisdizionale.
Nonostante la richiesta cancellazione del dovuto da parte del contribuente rigettata il 14.11.2024, ha fatto seguito la notificazione, in data 4 febbraio 2025, del pedissequo preavviso di fermo n.
29580202500003560000, che l'odierno ricorrente, previa richiesta di annullamento in autotutela, rimasta inevasa, è stato costretto a impugnare con ricorso notificato in data 13 marzo 2025, depositato innanzi a questa Corte l'1 aprile 2025, iscritto al n. 2230/2025 R.G. e a oggi ancora pendente.
Il ricorrente ha concluso con la richiesta di applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Costituitasi, l'ADER ha concluso per la sua carenza di responsabilità, ancor più aggravata.
Costituitasi l'Agenzia delle Entrate ha concluso per la cessazione della materia del contendere, per intervenuto sgravio depositato in giudizio, specificando che il ricorrente in sede di contenzioso avverso la pregressa cartella ha evocato in giudizio soltanto l'Agente della Riscossione, nonché per l'assenza di elementi di intenzionalità che possono giustificare la richiesta applicazione dell'art. 96 c.p.c..
All'Udienza monocratica del 29.1.2026, previo avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Come premesso, sussistendo i presupposti di cui all'art. 47 ter del d.lgs.vo 546/92 e avendone dato avviso alle parti presenti, il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata. In considerazione della dichiarazione resa dall'Ufficio, corredata dal pertinente provvedimento di sgravio, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Va delibata la richiesta di condanna alle spese.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. la stessa non può trovare accoglimento laddove la parte istante, in riferimento al comma 1, non abbia assolto - come nella fattispecie - l'onere di allegare
(almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno lamentato;
né è possibile ravvisare l'ulteriore necessario elemento oggettivo, poiché l'Agenzia non ha "resistito" nel processo, richiedendo, anzi, la cessazione della materia del contendere, non concretizzando, così, nel caso che occupa, un contegno oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo" ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ..
La valutazione va estesa anche all'ADER, che non può dirsi parte cui il tributo va riferito, occupandosi della fase esecutiva su ruolo presentato dall'ente impositore.
In riferimento al comma 3, va premesso che la condanna, applicabile anche d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, cod. proc. civ., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale.
La sua applicazione non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cons. Stato, sez. II, 1 settembre 2021, n. 6170).
Nel caso di specie, come chiarito, può escludersi la sussistenza di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo" delle parti evocate in giudizio, donde il rigetto della domanda.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, mentre vanno compensate nei confronti dell'ADER poiché nulla può alla stessa essere addebitato.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico - Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina - Sezione IX -, dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c..
Condanna l'Agenzia delle Entrate-Direzione di Messina - alle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che vengono liquidate in € 1.278, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato;
spese compensate con ADER.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare alle parti costituite la presente decisione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 29.1.2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Pancrazio Maria Savasta
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3904/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente 2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
-Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 134 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259004821483000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1) Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520259004821483000, notificata a mezzo PEC dell'1 aprile 2025, nella parte in cui gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 3.761,26 a titolo di omessa estinzione del debito tributario IRPEF 2016 portato nella prodromica cartella di pagamento n. 29520200019223040000, notificata al contribuente il 15 novembre 2022.
La detta somma è stata richiesta a seguito di controllo effettuato, ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, sulla dichiarazione modello Redditi 2017 (periodo di imposta 2016), a titolo di differenza tra le "ritenute d'acconto" dichiarate dal contribuente e quelle riconosciute.
Avverso la suddetta cartella di pagamento - per la parte relativa ai soli debiti tributari (cioè: IRPEF 2016 e
Bollo Auto 2017) - il ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questa Corte iscritto al n. 2689/2023 R.G. e definito con sentenza n. 1885/2024 depositata l'8 aprile 2024 con la quale è stato preso atto dell'intervenuto
"sgravio" del ruolo tributario (dovuto a titolo di IRPEF 2016) effettuato dall'Agenzia delle Entrate in corso di giudizio e ha dichiarato, in parte, la "cessazione della materia del contendere" relativamente all'importo (euro 3.493,57) annullato in autotutela e, in parte, ha rigettato il ricorso confermando, per l'effetto, la sola dovutezza della somma (euro 284,88) pretesa in cartella a titolo di omesso versamento della Tassa
Automobilistica anno 2017.
Conseguirebbe che l'intimazione avversata reca un importo (euro 3.761,26) non più dovuto dal ricorrente, in quanto spontaneamente sgravato dall'Agenzia a seguito del ricorso giurisdizionale.
Nonostante la richiesta cancellazione del dovuto da parte del contribuente rigettata il 14.11.2024, ha fatto seguito la notificazione, in data 4 febbraio 2025, del pedissequo preavviso di fermo n.
29580202500003560000, che l'odierno ricorrente, previa richiesta di annullamento in autotutela, rimasta inevasa, è stato costretto a impugnare con ricorso notificato in data 13 marzo 2025, depositato innanzi a questa Corte l'1 aprile 2025, iscritto al n. 2230/2025 R.G. e a oggi ancora pendente.
Il ricorrente ha concluso con la richiesta di applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Costituitasi, l'ADER ha concluso per la sua carenza di responsabilità, ancor più aggravata.
Costituitasi l'Agenzia delle Entrate ha concluso per la cessazione della materia del contendere, per intervenuto sgravio depositato in giudizio, specificando che il ricorrente in sede di contenzioso avverso la pregressa cartella ha evocato in giudizio soltanto l'Agente della Riscossione, nonché per l'assenza di elementi di intenzionalità che possono giustificare la richiesta applicazione dell'art. 96 c.p.c..
All'Udienza monocratica del 29.1.2026, previo avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Come premesso, sussistendo i presupposti di cui all'art. 47 ter del d.lgs.vo 546/92 e avendone dato avviso alle parti presenti, il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata. In considerazione della dichiarazione resa dall'Ufficio, corredata dal pertinente provvedimento di sgravio, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Va delibata la richiesta di condanna alle spese.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. la stessa non può trovare accoglimento laddove la parte istante, in riferimento al comma 1, non abbia assolto - come nella fattispecie - l'onere di allegare
(almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno lamentato;
né è possibile ravvisare l'ulteriore necessario elemento oggettivo, poiché l'Agenzia non ha "resistito" nel processo, richiedendo, anzi, la cessazione della materia del contendere, non concretizzando, così, nel caso che occupa, un contegno oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo" ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ..
La valutazione va estesa anche all'ADER, che non può dirsi parte cui il tributo va riferito, occupandosi della fase esecutiva su ruolo presentato dall'ente impositore.
In riferimento al comma 3, va premesso che la condanna, applicabile anche d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, cod. proc. civ., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale.
La sua applicazione non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cons. Stato, sez. II, 1 settembre 2021, n. 6170).
Nel caso di specie, come chiarito, può escludersi la sussistenza di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo" delle parti evocate in giudizio, donde il rigetto della domanda.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, mentre vanno compensate nei confronti dell'ADER poiché nulla può alla stessa essere addebitato.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico - Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina - Sezione IX -, dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c..
Condanna l'Agenzia delle Entrate-Direzione di Messina - alle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che vengono liquidate in € 1.278, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato;
spese compensate con ADER.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare alle parti costituite la presente decisione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 29.1.2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Pancrazio Maria Savasta