Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 694
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    In considerazione della dichiarazione resa dall'Ufficio, corredata dal pertinente provvedimento di sgravio, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • Rigettato
    Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

    La domanda ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento in quanto la parte istante non ha assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno lamentato (comma 1). Inoltre, non sussiste una condotta oggettivamente valutabile quale abuso del processo (comma 3), poiché l'Agenzia delle Entrate ha richiesto la cessazione della materia del contendere e l'ADER non può dirsi parte cui il tributo va riferito. Le spese sono liquidate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, mentre sono compensate con l'ADER.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 694
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 694
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo