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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/12/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Francesca Spena Presidente
Dott. FA Califano Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1986/2025 V.G., avente ad oggetto “Separazione
consensuale” e vertente
TRA
, C.F.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/03/1984 , rappresentata e difesa dall'Avv. DE MARCO ADA;
E
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/12/1982, rappresentato e difeso dall'Avv. MAINOLFI ROBERTA ricorrenti
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025. In data 11.11.2025 il PM apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso congiunto depositato in data 03/10/2025, e Parte_1
proponevano domanda diretta ad ottenere l'omologazione Controparte_1 della separazione consensuale di essi coniugi. All'uopo, i ricorrenti esponevano:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Cervinara il giorno 03/07/2011 ;
- che dall'unione coniugale nascevano due figli, FA e , entrambi Per_1 minorenni;
- che recentemente la convivenza è divenuta intollerabile e, pertanto, hanno deciso di separarsi alle condizioni concordate. Acquisita documentazione varia, all'esito dell'udienza del 4/11/2025, celebrata si sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
*** La domanda avanzata congiuntamente dalle parti è fondata e merita accoglimento. Le emergenze processuali consentono di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile. Le parti hanno inoltre confermato la volontà di non riconciliarsi. Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio rileva che le parti hanno congiuntamente chiesto di recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni dalle stesse concordate e riportate indicate in ricorso, come confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 30/10/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Tali condizioni non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e rispondono all'interesse superiore della prole minore di età. Possono dunque essere poste a base della presente decisione. La domanda congiunta va pertanto accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, le condizioni concordate tra i coniugi. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. Spese integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede: 1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi come Controparte_1 parte integrante della presente sentenza;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) ORDINA al competente ufficiale di stato civile del Comune di Cervinara di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2011, atto n.13 Serie A parte II Ufficio 1, e manda la cancelleria per i relativi adempimenti. Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr.ssa Francesca Spena