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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/04/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 608/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 4 aprile 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZ A nella causa iscritta al n. R.G. 189/2025 e vertente
TRA sede in Catania – Via San Giuseppe La Rena Parte_1
10, c.f. e P. Iva in persona del Legale r.te p.t. Dott. , rapp.to P.IVA_1 Parte_2
e difeso dall'Avv. Sergio Rizzo come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
– C.F/ P. IVA - in persona Responsabile Controparte_1 P.IVA_2
Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, giusta procura speciale conferita, Controparte_2
autenticata il 25/07/2024, dal Notaio in Roma, nr 181515 raccolta nr Persona_1
12772, rappresentata e difesa, dall'Avv. Maria Di Gregorio come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: diniego istanza di rateizzazione crediti contributivi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 parte ricorrente ha chiesto
“…dichiarare nullo, o comunque annullare perché illegittimo, l'impugnato provvedimento di diniego di rateizzazione dei predetti crediti previdenziali. Assumere, di conseguenza, ogni ulteriore e necessaria statuizione, ivi incluso ordine all' di provvedere sull'istanza di CP_3 rateizzazione della Società in ottemperanza ai criteri all'uopo fissati dalla Corte decidente.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio” ed ha proposto altresì “Considerata la emergente fondatezza dei motivi del ricorso e l'eccezionale urgenza di evitare il danno grave
e irreparabile che deriva dall'esecuzione degli atti impugnati, … istanza affinché venga concessa, preliminarmente, con decreto emesso inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività dei ruoli di cui è stata richiesta la rateizzazione”.
L si è costituita tardivamente con memoria depositata in data 3 Controparte_1 aprile 2025 chiedendo “previa conferma del rigetto della chiesta sospensiva per i chiari motivi esplicitati nel decreto di fissazione di udienza;
- rigettare il ricorso, nel merito, perché infondato in fatto e in diritto, dando atto del fatto che il diniego impugnato è legittimo. Con vittoria di spese e compensi”.
Ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito in relazione al denegata rateizzazione, all'udienza del 4 aprile 2025, parte ricorrente con note ex art. 127 ter del 2 aprile 2025 ha rilevato “che la pretesa creditizia in questione, è stata oggi rateizzata con la riammissione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252 L. n. 197 del 29/12/2022
“Rottamazione quater” (ex art. 3 bis DL n. 202/2024, conv. con mod. dalla L. n. 15/2025” ed ha chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Parte resistente con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 3 aprile 2025 ha parimenti insistito nelle proprie difese, ribadendo la legittimità dell'impugnato diniego.
All'esito dell'udienza del 4.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti da note in atti, la causa viene decisa tramite la presente sentenza con motivazione contestuale.
Nella fattispecie in esame, giova premettere “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle
pagina 2 di 4 spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato
(e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (Cass. 21757/2021).
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, non si ravvisa propriamente un'ipotesi di cessazione della materia del contendere quanto piuttosto di sopravvenuto difetto di interesse ad agire alla luce delle dichiarazioni delle parti.
Con le note ex art. 127 ter c.p.c parte ricorrente ha dedotto e comprovato la riammissione alla definizione agevolata chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere mentre parte resistente ha invece insistito nelle proprie difese sicché, in difetto del reciproco riconoscimento del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, deve darsi atto del sopravvenuto difetto di interesse ad agire della parte ricorrente quanto alle domande formulate in ricorso, avendo nelle more ottenuto la riammissione alla rateizzazione.
Quanto alle spese di lite, in disparte ogni considerazione sulla soccombenza virtuale, può disporsi la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti tenuto conto della ratio legislativa di riammissione alla definizione agevolata a prescindere dall'intervenuta pregressa decadenza: essa preclude – ad avviso del decidente - un esame nel merito della questione, contrastando un'eventuale condanna della parte soccombente virtualmente con le più generali finalità deflattive della definizione agevolata dei carichi.
P. Q. M.
pronunziando sull'istanza cautelare avanzata da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore contro
[...] CP_1
pagina 3 di 4 , in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori Controparte_4
delle parti costituite e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 5 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 4 aprile 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZ A nella causa iscritta al n. R.G. 189/2025 e vertente
TRA sede in Catania – Via San Giuseppe La Rena Parte_1
10, c.f. e P. Iva in persona del Legale r.te p.t. Dott. , rapp.to P.IVA_1 Parte_2
e difeso dall'Avv. Sergio Rizzo come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
– C.F/ P. IVA - in persona Responsabile Controparte_1 P.IVA_2
Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, giusta procura speciale conferita, Controparte_2
autenticata il 25/07/2024, dal Notaio in Roma, nr 181515 raccolta nr Persona_1
12772, rappresentata e difesa, dall'Avv. Maria Di Gregorio come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: diniego istanza di rateizzazione crediti contributivi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 parte ricorrente ha chiesto
“…dichiarare nullo, o comunque annullare perché illegittimo, l'impugnato provvedimento di diniego di rateizzazione dei predetti crediti previdenziali. Assumere, di conseguenza, ogni ulteriore e necessaria statuizione, ivi incluso ordine all' di provvedere sull'istanza di CP_3 rateizzazione della Società in ottemperanza ai criteri all'uopo fissati dalla Corte decidente.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio” ed ha proposto altresì “Considerata la emergente fondatezza dei motivi del ricorso e l'eccezionale urgenza di evitare il danno grave
e irreparabile che deriva dall'esecuzione degli atti impugnati, … istanza affinché venga concessa, preliminarmente, con decreto emesso inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività dei ruoli di cui è stata richiesta la rateizzazione”.
L si è costituita tardivamente con memoria depositata in data 3 Controparte_1 aprile 2025 chiedendo “previa conferma del rigetto della chiesta sospensiva per i chiari motivi esplicitati nel decreto di fissazione di udienza;
- rigettare il ricorso, nel merito, perché infondato in fatto e in diritto, dando atto del fatto che il diniego impugnato è legittimo. Con vittoria di spese e compensi”.
Ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito in relazione al denegata rateizzazione, all'udienza del 4 aprile 2025, parte ricorrente con note ex art. 127 ter del 2 aprile 2025 ha rilevato “che la pretesa creditizia in questione, è stata oggi rateizzata con la riammissione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252 L. n. 197 del 29/12/2022
“Rottamazione quater” (ex art. 3 bis DL n. 202/2024, conv. con mod. dalla L. n. 15/2025” ed ha chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Parte resistente con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 3 aprile 2025 ha parimenti insistito nelle proprie difese, ribadendo la legittimità dell'impugnato diniego.
All'esito dell'udienza del 4.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti da note in atti, la causa viene decisa tramite la presente sentenza con motivazione contestuale.
Nella fattispecie in esame, giova premettere “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle
pagina 2 di 4 spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato
(e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (Cass. 21757/2021).
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, non si ravvisa propriamente un'ipotesi di cessazione della materia del contendere quanto piuttosto di sopravvenuto difetto di interesse ad agire alla luce delle dichiarazioni delle parti.
Con le note ex art. 127 ter c.p.c parte ricorrente ha dedotto e comprovato la riammissione alla definizione agevolata chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere mentre parte resistente ha invece insistito nelle proprie difese sicché, in difetto del reciproco riconoscimento del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, deve darsi atto del sopravvenuto difetto di interesse ad agire della parte ricorrente quanto alle domande formulate in ricorso, avendo nelle more ottenuto la riammissione alla rateizzazione.
Quanto alle spese di lite, in disparte ogni considerazione sulla soccombenza virtuale, può disporsi la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti tenuto conto della ratio legislativa di riammissione alla definizione agevolata a prescindere dall'intervenuta pregressa decadenza: essa preclude – ad avviso del decidente - un esame nel merito della questione, contrastando un'eventuale condanna della parte soccombente virtualmente con le più generali finalità deflattive della definizione agevolata dei carichi.
P. Q. M.
pronunziando sull'istanza cautelare avanzata da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore contro
[...] CP_1
pagina 3 di 4 , in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori Controparte_4
delle parti costituite e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 5 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4