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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 3596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3596 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6774/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Mariangela Gentile Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6774/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GRANDI WANESSA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRANDI WANESSA
ATTORE/I contro
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente per oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
La parte ricorrente conclude come da ricorso.
IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dal ricorrente e dal PM (“nulla si oppone”); esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
MOTIVAZIONE
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza dal tenore degli atti della parte ricorrente e dai documenti prodotti, nonché dalla circostanza che il marito sia rimasto contumace, così pagina 1 di 2 manifestando totale disinteresse rispetto alla sorte del vincolo coniugale. La ricorrente comparsa personalmente all'udienza del 20.11.2025, ha confermato il contenuto del ricorso. Quanto alla figlia delle parti, , nata il [...], si dà atto che con decreto definitivo del Tribunale per i Persona_1
Minorenni in data 18.3.2021, nel procedimento RG.VOL. 777/2015, è stata affidata al Servizio Sociale di Imola, con collocamento presso una coppia affidataria, nella prospettiva di una adozione mite, con regolamentazione degli incontri tra i genitori e la minore, in forma protetta, gestita dal Servizio Sociale di Imola. Con relazione del 10.11.2025 il Servizio ha confermato che le condizioni stabilite nel decreto del TM risultano conformi all'interesse della minore e che si sta perseguendo con l'obiettivo di un'adozione mite, alla quale risulta favorevole sia a famiglia affidataria, che la ricorrente, che ha dichiarato di essere in ottimi rapporti con la coppia affidataria e di proseguire regolarmente gli incontri protetti con la figlia. Con separata ordinanza, la causa va rinviata ad altra udienza avanti al Giudice
Relatore per la decisione sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nata il Parte_1
29/10/1977 a CAGLIARI (CA) e nato il [...] a [...] unitisi in CP_1 matrimonio in data 1.07.2007, con rito civile, nel Comune di Imola (BO), con atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Imola, dell'anno 2007 al n. 40, Parte I;
manda all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che la figlia delle parti, , nata il [...], con decreto definitivo del Persona_1
Tribunale per i Minorenni in data 18.3.2021, nel procedimento RG.VOL. 777/2015, è stata affidata al
Servizio Sociale di Imola, con collocamento presso una coppia affidataria, nella prospettiva di una adozione mite, con regolamentazione degli incontri tra i genitori e la minore, in forma protetta, gestita dal Servizio Sociale di Imola;
2 - dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice Relatore per la decisione sulla domanda di divorzio;
3 - Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 9.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Mariangela Gentile Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6774/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GRANDI WANESSA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRANDI WANESSA
ATTORE/I contro
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente per oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
La parte ricorrente conclude come da ricorso.
IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dal ricorrente e dal PM (“nulla si oppone”); esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
MOTIVAZIONE
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza dal tenore degli atti della parte ricorrente e dai documenti prodotti, nonché dalla circostanza che il marito sia rimasto contumace, così pagina 1 di 2 manifestando totale disinteresse rispetto alla sorte del vincolo coniugale. La ricorrente comparsa personalmente all'udienza del 20.11.2025, ha confermato il contenuto del ricorso. Quanto alla figlia delle parti, , nata il [...], si dà atto che con decreto definitivo del Tribunale per i Persona_1
Minorenni in data 18.3.2021, nel procedimento RG.VOL. 777/2015, è stata affidata al Servizio Sociale di Imola, con collocamento presso una coppia affidataria, nella prospettiva di una adozione mite, con regolamentazione degli incontri tra i genitori e la minore, in forma protetta, gestita dal Servizio Sociale di Imola. Con relazione del 10.11.2025 il Servizio ha confermato che le condizioni stabilite nel decreto del TM risultano conformi all'interesse della minore e che si sta perseguendo con l'obiettivo di un'adozione mite, alla quale risulta favorevole sia a famiglia affidataria, che la ricorrente, che ha dichiarato di essere in ottimi rapporti con la coppia affidataria e di proseguire regolarmente gli incontri protetti con la figlia. Con separata ordinanza, la causa va rinviata ad altra udienza avanti al Giudice
Relatore per la decisione sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nata il Parte_1
29/10/1977 a CAGLIARI (CA) e nato il [...] a [...] unitisi in CP_1 matrimonio in data 1.07.2007, con rito civile, nel Comune di Imola (BO), con atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Imola, dell'anno 2007 al n. 40, Parte I;
manda all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che la figlia delle parti, , nata il [...], con decreto definitivo del Persona_1
Tribunale per i Minorenni in data 18.3.2021, nel procedimento RG.VOL. 777/2015, è stata affidata al
Servizio Sociale di Imola, con collocamento presso una coppia affidataria, nella prospettiva di una adozione mite, con regolamentazione degli incontri tra i genitori e la minore, in forma protetta, gestita dal Servizio Sociale di Imola;
2 - dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice Relatore per la decisione sulla domanda di divorzio;
3 - Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 9.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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