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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 330/24 del Ruolo Generale dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 12.2.2025 e vertente tra
, in atti gen.ta, res.te in Alessandria, rappresentata e difesa dell'Avv.to Paolo Parte_1
Cavalli del Foro di Alessandria e presso lo stesso elettivamente domiciliata in forza di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione.
Attrice opponente
contro
con sede in Milano, e per essa la mandataria , anch'essa con Controparte_1 CP_2
sede in Milano, in persona dell'amministratore delegato dott. rappresentata e CP_3
difesa dall'Avv.to Gianluca de Lima Souza del Foro di Napoli, domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio in Milano allegata al ricorso Persona_1
per decreto ingiuntivo e alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1244/2023 del 7.12.2023 - R.G. 2875/23
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti : come da atti introduttivi e prima memoria ex art. 171 ter
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa riguarda opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da per complessivi € CP_1
56.459,66, in qualità di cessionaria di credito, nei confronti di , credito già Parte_1
vantato, in forza di contratto di prestito personale 21 gennaio 2009 (per € 19.000) da NT
SU BA, poi ceduto a poi a - Controparte_4 Controparte_5
confluita per incorporazione in - la quale a sua volta cedeva il ramo di azienda e Controparte_6
relativo credito a infine cedeva il credito a . Controparte_7 CP_7 CP_1
Ha proposto opposizione eccependo: 1) la carenza di legittimazione attiva di Parte_1
che non aveva fornito prova sufficiente di essere davvero titolare del credito Controparte_1
oggetto del ricorso monitorio;
2) la prescrizione del credito;
3) la nullità degli interessi moratori usurari applicati dalla Banca. Ha chiesto la revoca del decreto opposto e l'accertamento che nulla era da ella dovuto.
Si è costituita in giudizio contestando le difese attoree e chiedendo la conferma Controparte_1
del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'esito il Tribunale pronuncia come segue.
L'opposizione appare fondata.
Ed invero parte opposta non ha dato prova sufficiente di essere effettivamente la titolare del credito oggetto di lite.
Come rilevato sopra, nel ricorso per decreto ingiuntivo dà atto di ben cinque passaggi CP_1
di titolarità del credito ma ne documenta solo alcuni. In particolare nessun documento produce che riguardi il passaggio, che pure in ricorso definisce una vera e propria cessione di crediti in sofferenza, da NT SU BA a ritenuti provati la Controparte_4
fusione fra e ( doc. 5) e il conferimento di ramo d'azienda da Controparte_5 CP_6 CP_8
2
[...] e (doc. 6) restano ancora altre due cessioni, tra e CP_7 Controparte_4
nonché quella fra e . Parte_2 Controparte_7 CP_1
Di queste due cessioni, successive alla prima non documentata fra NT SU BA a parte opposta produce i due contratti di cessione ma riguardo Controparte_4
a quella fra e (doc. 4) leggendo e rileggendo il Controparte_4 Controparte_5
relativo contratto non è dato rivenire l'indicazione, neppure generica o per categorie di qualche tipo, dei crediti ceduti, probabilmente in qualche modo elencati in allegati non prodotti. Riguardo all'ultima cessione, tra e oltre al contratto parte opposta ha Controparte_7 Controparte_1
prodotto, ma solo in corso di causa, una c.d. “lista Guernica” che a pag. 92 dovrebbe contenere l'indicazione del credito verso la , identificato a mezzo un numero, il 0305734468 che è Parte_1
lo stesso contenute nella diffida ad adempiere inviata alla da nel 2019. Parte_1 CP_1
Ciò esposto, anche a dare per assodato che l'ultima cessione contemplasse davvero il credito nei confronti della basato sul contratto prodotto col ricorso monitorio – il che comunque Parte_1
richiede uno sforzo di cieca fiducia considerato che non vi è nulla che colleghi il suddetto contratto, identificato con il n. 5665911, con il numero 0305734468 indicato nell'elenco asseritamente allegato all'ultima cessione – al fine di provare la propria titolarità del credito era onerata di dare la prova di tutti i passaggi di cessione, e non solo dell'ultimo ( ogni CP_1
passaggio trovando la propria legittimazione in quello precedente). Il che non è successo in quanto, come già accennato sopra, non vi è la benché minima prova della prima cessione fra
NT SU BA a e, con riguardo alla seconda fra Controparte_4
e vi è solo la prova di “una” cessione, senza che sia Controparte_4 Controparte_5
possibile stabilire se la stessa riguardasse anche il credito nei confronti della odierna opponente.
Un tanto è quanto basta per revocare il decreto ingiuntivo opposto, con assorbimento delle altre eccezioni sollevate da parte opponente.
Le spese seguono la soccombenza di parte opposta.
La liquidazione avviene in base al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, tabella 2, causa di valore compreso fra € 52.000 ed € 260.000, fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi attesa la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, così decide:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1244/2023 del 7.12.2023 emesso nei confronti di
; Parte_1
Condanna a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
379,50 per esborsi ed € 4.216,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA come per legge, con distrazione delle spese a favore del difensore di , dichiaratosi antistatario. Parte_1
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 10 marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Antonella Dragotto)
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