Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 02/08/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00313/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00378/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR VE GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2024, proposto dai signori NC MA e GI GA, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bonetti e Luca Iero dell’Ufficio legale dell’Istituto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Ufficio stesso in Trieste, Via Battisti n. 10/D;
I.N.P.S. – Direzione provinciale di Chieti, I.N.P.S. – Direzione provinciale di Gorizia e I.N.P.S. – Direzione provinciale di Udine, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
del diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei sei aumenti periodici di stipendio da attribuire ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante; ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. art. 1 del D.L. n. 379/1987, 6 bis del D.L. n. 387/1987 e 4 del D.Lgs. n. 165/1997, con condanna di parte convenuta al pagamento di tutte le somme a tale titolo e per l’effetto dovute, oltre interessi e rivalutazioni di legge;
nonché avverso e per l'annullamento
di ogni eventuale altro atto o provvedimento inerente, connesso, comunque presupposto, preparatorio e/o conseguenziale ai detti provvedimenti qui impugnati (non conosciuto né notificato a parte ricorrente) che si frapponga all’accoglimento del ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto in data 24 giugno 2025, con cui parte ricorrente chiede il passaggio della causa in decisione senza discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 la dott.ssa Manuela Sinigoi e udito per l’Istituto intimato il difensore, nonché dato atto della su indicata richiesta di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, in servizio nell’Arma dei Carabinieri sino al collocamento in quiescenza a domanda per maturazione dei requisiti normativamente previsti (35 anni di servizio utile a fini pensionistici e 55 anni di età), espongono che sono rimaste prive di riscontro le loro istanze e successive diffide volte al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6- bis del d.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990.
Sull’assunto che l’Istituto intimato abbia disatteso la previsione normativa che istituisce e disciplina l’istituto in parola, così come modificata dall’art. 21, l. 7 agosto 1990, n. 232, che, al secondo comma riconosce la spettanza dei c.d. sei scatti stipendiali anche “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile” e ritenendo di avere diritto al riconoscimento del beneficio reclamato, consistente nel computo di sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, hanno chiesto a questo giudice di annullare, occorrendo, i provvedimenti in epigrafe e di accertare e dichiarare a loro favore la spettanza del beneficio stesso e, conseguentemente, condannare l’Amministrazione resistente al ricalcolo del T.F.S. che li riguarda in ossequio a quanto previsto dall’articolo 6- bis del d.l. n. 387/1987 e alla conseguente corresponsione delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo, o alla diversa somma che risulterà di giustizia.
A supporto hanno dedotto “Violazione di legge ed eccesso di potere (artt. 1 del D.L. n. 379/1987, 6 bis del D.L. n. 387/1987, 4 del D.Lgs. n. 165/1997 e art. 1911 del D.Lgs n. 66/2010); illegittimità e/o contraddittorietà e/o violazione di norme – Errata rappresentazione della realtà – Ingiustizia grave e manifesta”.
L’Istituto intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, rappresentando di avere predisposto una circolare che prenda atto dell’orientamento giurisprudenziale di questo T.A.R., del Consiglio di Stato e della CGARS, che risulta uniforme nel senso di riconoscere il diritto invocato da controparte al personale appartenente alle Forze di Polizia e di negarlo agli appartenenti alle Forze Armate, ma che “la Ragioneria Generale dello Stato ha posto il veto all’adozione della stessa per ragioni di maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Sicché, dopo avere evidenziato “di avere provveduto ad erogare il trattamento di fine servizio (…) sulla base dei dati giuridici ed economici trasmessi dalla ex Amministrazione di appartenenza (…)”, dai quali non può discostarsi “in sede di corresponsione della buonuscita”, ha concluso invocando la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso ex adverso proposto.
I ricorrenti hanno ribadito, con breve memoria, gli assunti svolti nell’atto introduttivo del giudizio e insistito nelle conclusioni già rassegnate. Con successivo atto, hanno, poi, chiesto il passaggio della causa in decisione senza discussione.
Celebrata l’udienza pubblica del 15 luglio 2025, l’affare è stato introitato per la decisione.
Il Collegio ritiene che è possibile definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a., atteso che sulla questione oggetto del presente ricorso esiste una giurisprudenza consolidata di questo Tribunale ( ex multis, Tar FR VE GI, 23 aprile 2021, n. 133; 16 dicembre 2021, nn. 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381; 19 marzo 2022, n. 155), sempre confermata in appello dal Consiglio di Stato ( ex multis , Cons. St., sez. II, 20 marzo 2023, nn. 2826, 2827, 2829, 2830, 2831; 22 marzo 2023, nn. 2888, 2889; 18 aprile 2023, nn. 3909, 3910, 3912; 15 maggio 2023, n. 4844) e ben nota all’amministrazione resistente in quanto richiamata anche, tra le molte, nelle più recenti pronunce nn. 123, 133, 135 e 156 del 2025, nn. 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282 e 283 del 2024 e nn.. 309, 195 e 92 del 2023, alla quale può farsi rinvio, che ha riconosciuto la spettanza del beneficio a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda.
Va sottolineato, in particolare, che:
- l’art. 4 del d.lgs. 165 del 1997 non riguarda la questione di cui al presente giudizio, avendo ad oggetto la sola “base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503” e non il calcolo dell’indennità di buonuscita;
- l’abrogazione (ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872 del Codice dell’ordinamento militare) dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990, il quale aveva a sua volta sostituito art. 1, comma 15- bis, del decreto-legge n. 379 del 1987, non ha comportato la reviviscenza di quest’ultima disposizione nella sua originaria formulazione e che non è, quindi, in vigore la limitazione, ivi prevista, del beneficio de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda;
- il superamento del termine temporale previsto dall’art. 6- bis del d.l. 387 del 1987 per la presentazione della domanda (“la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”), non ha effetto decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio (Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231), trattandosi di onere funzionale unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo del dipendente a partire dal primo gennaio dell’anno successivo (C.G.A., sez. giur., 9 marzo 2023, n. 209).
In definitiva, sulla scorta della giurisprudenza richiamata e delle ulteriori considerazioni svolte e/o ragioni esplicitate il ricorso va accolto, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987 e del correlato obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dei ricorrenti nella misura indicata in dispositivo.
L’Istituto intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare ai medesimi (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR VE GI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’INPS al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
L’Istituto intimato sarà tenuto a rimborsare ai medesimi (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de OH di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Carlo Modica de OH di Grisi' |
IL SEGRETARIO