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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/10/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
1
n. 184/2018 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME
in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 184 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 15.7.2025, con la concessione dei termini di cui 190 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica), promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Falerna (CZ) al viale della Libertà n. 45, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Francesco STELLA, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- parti attrici - contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ) CP_1 C.F._3 alla via delle Rose n. 9, presso lo studio dell'avv. Salvatore COSTABILE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: proprietà - regolamento di confine.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del
15.7.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e adivano, dinnanzi Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale, al fine di vedere “dichiarare e determinare l'esatto confine tra il CP_1 fondo di proprietà degli attori sito in Comune di Falerna ed identificato nel catasto terreni di detto
Comune con le particelle 183, 505, 507, 509, 511 e 690 del foglio di mappa n. 10 ed il fondo contiguo 2
di proprietà del convenuto identificato con le particelle 382, 383, 390, 391, 503, 506, 508, 510 e 512 del foglio di mappa n. 10; disporre l'apposizione dei termini tra i medesimi fondi”, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda, deducevano: di essere proprietari e possessori di un locale di vecchia costruzione e un appezzamento di terreno agricolo siti in Falerna (CZ) alla località San Pietro, in forza di atto pubblico di compravendita di quota, mediante il quale aveva acquistato, in Parte_1 regime di comunione legale dei beni con la propria moglie - - la quota pari ai 44/48 Parte_2 del diritto di proprietà sui predetti beni, essendo egli già titolare esclusivo della restante quota di 4/48 dell'intero in ragione della successione legittima di che il terreno descritto Persona_1 confinava a sud-ovest con un fondo di proprietà di che, in assenza di segni di confine CP_1 tra i fondi, gli attori avevano invitato a partecipare in contradditorio alle operazioni tese CP_1
a rilevare detto confine, avvisando che essi avrebbero provveduto con l'ausilio di un tecnico di fiducia, ma che veniva negato il consenso ad accedere nel proprio fondo;
che il tecnico incaricato dagli attori - arch. - aveva provveduto a rilevare l'esatto confine, redigendo apposita “Relazione Persona_2 tecnico – esplicativa”, inviata al;
che il confinante, per il tramite del proprio difensore di CP_1 fiducia, aveva comunicato che gli ultimi due picchetti apposti nella parte lato sud non corrispondevano alla reale situazione dei luoghi, consolidata dall'anno 1934, in quanto il confine tracciato invadeva il suo terreno, con espresso invito a provvedere all'immediato arretramento della detta linea di confine;
che in realtà - prima dell'apposizione dei picchetti da parte del tecnico incaricato - non vi era alcun segno, pertanto non si comprendeva a quale situazione potesse fare riferimento il;
che era stato CP_1 esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo. non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del CP_1
16.9.2019.
La causa veniva istruita tramite il deposito della documentazione prodotta da parte attrice e lo svolgimento di apposita c.t.u. (espletata dal geom. con elaborato peritale Controparte_2 depositato in data 7.11.1023).
Successivamente si costituiva in giudizio - tramite apposita comparsa del 24.11.2023 – il convenuto sig.
il quale eccepiva il difetto di notifica dell'atto introduttivo del giudizio e contestava la CP_1 domanda attorea, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale;
chiedeva, dunque: la rimessione in termini, stante l'omessa notifica al convenuto;
il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
l'accertamento del suo diritto al risarcimento dei danni subiti, pari ad € 5.000,00, o altra somma accertata, oltre interessi, rivalutazione e con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento del 5.9.2024, il G.I. - ritenuta l'ammissibilità della predetta domanda riconvenzionale e precisato che - alla luce delle richieste avanzate dalla parte convenuta, non necessitava ulteriore istruttoria – rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. 3
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15.7.2025, con la concessione dei termini agli artt. 190 e 352 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va detto, anzitutto che gli attori hanno svolto una domanda rivolta all'accertamento dell'esatta linea di confine tra i fondi di loro proprietà siti in Falerna (CZ) alla località San Pietro, riportati al Catasto
Terreni di detto Comune al foglio di mappa foglio di mappa 10, particelle 183, 505, 507, 509, 511, 690
e 691 e i fondi di proprietà del convenuto distinti in catasto al medesimo foglio di mappa 10, particelle
382, 383, 390, 391, 503, 506, 508, 510 e 512.
Emerge, dunque, che non vi è controversia sui titoli di proprietà, attenendo la contestazione all'estensione dei fondi confinanti (conflitto tra fondi) a causa dell'incertezza dei confini tra l'uno e l'altro; ne consegue che l'azione proposta è da qualificarsi alla stregua di un'azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c.
Detta azione ha natura petitoria, essendo posta a tutela del diritto di proprietà ed è volta ad eliminare un'incertezza sulla demarcazione di fondi finitimi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto.
L'azione di regolamento di confini è – dunque - volta ad individuare la demarcazione tra fondi per rimuovere la relativa incertezza, irrilevante chi l'abbia cagionata, che deve cadere sul confine fra i fondi e non sul diritto di proprietà degli stessi anche quando oggetto di controversia sia la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà.
L'azione di regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha anche un effetto recuperatorio che non altera detta natura e comporta l'obbligo del rilascio di quanto indebitamente detenuto (vedi Tribunale Roma, sez. V, 22/10/2019, n. 20258).
Quanto all'onere della prova, posto che il giudice deve segnare la linea confinaria tra i due fondi, tale esito sarà raggiunto basandosi sulle prove esistenti fornite da entrambe le parti: ciò spiega la norma di chiusura di cui al terzo comma, che consente di tracciare il confine secondo le indicazioni delle mappe catastali. Emerge qui il carattere di “iudicium duplex” dell'azione, in cui entrambe le parti hanno l'onere di provare quello che ritengono essere l'esatto confine (Cass. n. 12891/2006; Cass. n. 6189/2001; Cass.
n. 5899/2001; Cass. n. 3663/1994; Cass. n. 5115/1993; Cass. n. 3110/1993; Cass. n. 7873/1990; Cass.
n. 5183/1989).
In ogni caso, la prova può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. n. 803/2022).
La giurisprudenza ha chiarito che – appunto in materia di regolamento di confini - l'elemento primario di prova per l'individuazione del confine fra due fondi limitrofi è rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti ed ai titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, che - quale elemento interpretativo della volontà negoziale - non lascia margini di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi, mentre solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabili dagli indicati titoli, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova ovvero - in ultima analisi - ai dati forniti dalle mappe catastali. 4
Il giudice non è vincolato - nell'accertare il confine tra i fondi - neppure a quanto risulta rappresentato negli atti di acquisto delle proprietà, posto che a creare i presupposti di esperibilità dell'actio è la sola situazione obiettiva dei luoghi, ovverosia l'incertezza in ordine alla linea di demarcazione tra i fondi.
Ed invero, la disposizione in parola (art. 950 c.c.) è chiara nell'affermare che “ogni mezzo di prova è ammesso”.
L'unico vincolo per il giudicante, oltre a quello di cui alle regole volte a governare l'attività di valutazione delle risultanze probatorie, è quello della natura sussidiaria del confine di cui alle mappe catastali, tanto che è espressamente previsto che alle mappe catastali possa farsi riferimento solo “in mancanza di altri elementi” (art. 950 c.c.).
In proposito, è orientamento ripetuto della giurisprudenza di legittimità quello per cui il giudice può fare ricorso al sistema di accertamento sussidiario - consistente, come detto, nel ricorso alle mappe catastali
- ogni qualvolta manchino altri elementi di valutazione, nonché quando gli altri elementi di valutazione risultino inidonei alla determinazione certa del confine, con onere in capo alla parte che si duole del ricorso alle mappe catastali di indicare specifici elementi di segno contrario, volti a identificare inequivocabilmente il confine (Cass. 28103/2009).
2. Tutto ciò premesso, nel caso che ci occupa, occorre rilevare che dall'istruttoria svolta e - in modo particolare - della consulenza tecnica depositata in data 7.11.2023, risulta che gli attori hanno piena legittimazione attiva nel presente giudizio in quanto proprietari del terreno sito in Falerna (CZ) alla località San Pietro, riportati al Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa foglio di mappa 10, particelle 183, 505, 507, 509, 511, 690 e 691; tale terreno confina con la proprietà del convenuto, identificabile nelle particelle 382, 383, 390, 391, 503, 506, 508, 510 e 512 del medesimo foglio di mappa del Comune di Falerna, in capo al quale va, pertanto, riconosciuta la legittimazione passiva.
Ciò posto, ai fini della decisione della presente causa, può farsi riferimento all'elaborato peritale redatto dal geom. il quale appare pienamente condivisibile in quanto basato su un esame Controparte_2 obiettivo dello stato dei luoghi ed immune da errori e vizi logici e di giudizio.
Il CTU ha effettuato un accurato rilievo dei luoghi volto alla verifica dello stato attuale degli stessi, ha svolto rilievo fotografico dello stato dei luoghi, ha esaminato la documentazione in atti e acquisito ulteriore documentazione utile allo scopo perseguito.
Il fiduciario del Tribunale, esaminati e descritti i titoli di provenienza, ha descritto i luoghi di causa e lo svolgimento del proprio operato nel modo seguente: “Il confine in contestazione tra le parti in causa, ha un andamento non rettilineo da Sud verso Nord in terreno con accentuato dislivello, soprattutto nella parte iniziale (lato Sud). In loco, detto confine è materializzato da picchetti in ferro, evidenziati a tinta rossa con in testa tinta gialla. Per come dalle parti in causa dichiarato, la materializzazione dei confini,
è stata eseguita a seguito di riconfinamento effettuato dal tecnico di fiducia nominato e incaricato da parte TR IG , operazioni di riconfinamento terminate in data 10/10/2016, per Parte_1 come risulta dalla relazione dello stesso tecnico incaricato. Al fine di potere accertare con assoluta certezza il confine per il quale è causa, già in loco materializzato a seguito di riconfinamento per come 5
sopra dettagliato, il sottoscritto si è dapprima munito dell'atto che ha generato detto confine e nello specifico del tipo di frazionamento prot. 3917.05/1995 e poi in loco rilevando gli stessi punti di appoggio utilizzati dal tecnico che ha prodotto il suddetto tipo 3917.05/1995. In loco, il sottoscritto, oltre a rilevare gli stessi punti di appoggio utilizzati per la redazione dell'atto di aggiornamento (tipo
3917.05/1995), ha rilevato tutti i picchetti in ferro affissi a seguito di riconfinamento conclusosi in data
10/10/2016 e che oggi identificano e materializzano il confine in contestazione. Dall'esame dei dati riportati nel tipo di frazionamento prot. 3917.05/1995 e dati rilevati in loco dal sottoscritto, sono emerse delle differenze tra i punti di appoggio costituiti e rappresentati dai punti fiduciali numero sette, undici
e dodici del foglio 10 e punti fiduciali numero due e cinque del foglio 15; dette differenze sono anche riscontrabili tra i due atti di aggiornamento (tipo 5377/1991 e tipo 3719.05/1995) pur essendo stati prodotti dallo stesso tecnico, e questo attesta la non perfetta e reale redazione dei tipi di frazionamenti stessi. Per il controllo e verifica del confine in contestazione, il sottoscritto si è avvalso dal punto fiduciale numero undici del foglio di mappa dieci (utilizzato come origine) e il punto fiduciale numero due del foglio di mappa quindici (utilizzato come orientamento), in quanto solo essi non evidenziano differenze apprezzabili dal punto di vista catastale sia tra i tipi di frazionamento in atti catastali (n.
5377/1991 e 3917.05/1995) e sia con il rilievo in loco effettuato dal sottoscritto. I picchetti in ferro che evidenziano e materializzano il confine in contestazione sono stati rilevati e identificati nelle allegate planimetrie degli allegati H e I, ai numeri 98, 110, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 e 135,
(vedasi ALLEGATO “H e I”). La linea di confine in contestazione, per come riportato nelle planimetrie degli allegati H e I, viene meglio evidenziato nello sviluppo riportato nelle planimetrie degli allegati L,
M, N, O e P, dalle quali si evince il confine oggi in loco materializzato con i picchetti in ferro di riconfinamento. Dalle suddette planimetrie, si evince che i picchetti numero 135, 134 e 133 dell'allegato
P, come i picchetti numero 133, 132 e 131 dell'allegato O ed ancora i picchetti numero 131 e 130 dell'allegato N, corrispondono alle risultanze dell'atto di aggiornamento prot. 3917.05/1995. I picchetti in ferro di cui ai numeri 130, 129, 128 e 127 dell'allegato N, come pure i picchetti numero 126 e 110 dell'allegato M, differiscono di poco (mediamente trentacinque centimetri), dai punti vertici dell'atto di aggiornamento prot. 3917.05/1995. Il confine tra il vertice 110, corrispondente al punto 108 dell'atto di aggiornamento 3917.05/1995 per come riportato nell'allegato M, unitamente al vertice 98 corrispondente al punto 109 dell'atto di aggiornamento prot. 3917.05/1995, per uno sviluppo di metri lineari 77,58, fedelmente riportato nell'allegato L, non corrispondono allo stato di fatto dei luoghi, ma identificano grosso modo le risultanze dell'atto di aggiornamento cartografico del frazionamento prot.
3917.05/1995”, giungendo alla conclusione che “volendo mantenere fede all'atto di aggiornamento prot. 3917.05/1995 per come in loco materializzato dai punti dello stesso e denominati 108 e 109, e secondo il rilievo del sottoscritto che li ha individuati con i punti vertici 110 e 98, (vedasi ALLEGATO
“L”), andrebbero a privare il Convenuto di una porzione di terreno pari a mq. 242,15, CP_1 ivi compreso numero due piante di ulivo;
queste ultime, evidenziate la prima con i punti 102 e 103 e la seconda con i punti 104 e 105, piante riportate nell'allegata documentazione fotografica di cui 6
all'ALLEGATO “V”, foto numero 18 e 19. Ritenendo e considerando valida la linea di confine tra i vertici 108 e 109 del tipo di frazionamento n. 3917.05/1995, le piante di ulivo individuate la prima con
i numeri di punti 116 e 115 e la seconda con i numeri di punti 114 e 113 non avrebbero lo spazio necessario alla normale coltivazione delle stesse da parte del Convenuto, contrariamente a quanto da sempre avvenuto in loco. Mantenendo valida detta linea di confine tra i vertici 108 e 109 del tipo
3917.05/1995, l'albero di pero individuato nell'allegato L con i punti 112 e 111 ed evidenziato nell'ALLEGATO “V” con la foto numero 17, andrebbe a porsi sulla linea di confine, quando esso albero di pero è stato da sempre coltivato e gestito dalla parte Convenuta. Pertanto, per come già sufficientemente dettagliato sopra, il confine in contestazione resta la sola parte finale dello spigolo
Nord Ovest della proprietà della parte TR, per una lunghezza di metri lineari 77,58. Detta parte di confine in contestazione, è in loco riconoscibile dalla presenza di un evidente dislivello che costituisce una scarpata naturale tra la proprietà dell'Attore e la proprietà del Convenuto. Al fine di fornire al
IG Giudice Istruttore tutti gli elementi necessari per una imparziale decisione, il sottoscritto ha rilevato sia la testa che il piede della scarpata naturale tra i due fondi. Il piede della scarpata che presumibilmente costituisce il confine di fatto, è stato fedelmente riportato nella planimetria dell'allegato L, ricalcante la linea di confine non rettilinea (contrariamente al tipo 3917.05/1995 che lo rappresenta con linea rettilinea), e percorrente i punti numero 91, 89, 101, 106, 108, 117 e 118 di cui al rilievo in loco effettuato dal sottoscritto, e riportato nella planimetria dell'allegato L. I punti numero
93, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119 e 118 della suddetta planimetria dell'allegato L, costituiscono la testa della scarpata naturale appartenente di fatto e di diritto, senza dubbio alcuno, alla parte TR”
(vedi pagg.
9-15 della relazione peritale in atti).
Occorre inoltre precisare che nessuna osservazione è stata formulata avverso detto elaborato peritale, neppure dalla parte convenuta che, seppur ancora non costituita, ha comunque ugualmente partecipato alle operazioni peritali per il tramite di (v. pag. 3 consulenza Persona_3 tecnica: “Al secondo accesso in loco, oltre all'Attore, ha assistito alle operazioni peritali il IG
nato a Falerna il [...], in [...] parte Convenuta, Persona_3 giusta delega datata 17/02/2023 e inviatami per posta prioritaria dal Convenuto ed CP_1 autenticata nella firma dal Notaio Pubblico dello Stato di New York Sig. (vedasi Persona_4
ALLEGATO “Q”)”).
L'esatta linea di confine tra i fondi, specialmente nel tratto controverso tra le parti, va, dunque, individuata in quella indicata dal CTU ed evidenziata negli elaborati grafici allegati alla relazione di consulenza, in quanto la relazione espletata risulta congruamente argomentata sotto il profilo tecnico e condivisibile stante la scrupolosità e la meticolosità dell'indagine espletata e la compiutezza dell'iter logico-tecnico seguito dall'ausiliario nella valutazione degli elementi acquisiti, sicché deve essere senz'altro posta a fondamento della presente decisione. 7
Conseguentemente, con la presente sentenza deve accertarsi che il confine tra i fondi de quibus è costituito da quello indicato nella perizia del geom. e riportata negli elaborati Controparte_2 grafici.
Atteso l'accertamento della occupazione dei terreni di proprietà degli attori da parte del convenuto (vedi risposta al quesito n. 4 della c.t.u.: “Il rilievo topografico dello stato dei luoghi con riferimento all'atto geometrico (tipo prot. 3917.05/1995), che stabilisce il confine di diritto tra le proprietà in causa, determina una superficie di terreno pari a mq. 242,15 + mq. 39,30 = mq. 281,45 che, come dal titolo di proprietà appartenente alla parte TR, mentre di fatto, per come in loco costatato, è possesso da parte Convenuta, (vedasi sviluppo planimetrico riportato nell'ALLEGATO “L, M e N”), quest'ultimo deve essere condannato alla restituzione delle parti di terreno abusivamente occupate.
3. Quanto alla domanda risarcitoria svolta dal convenuto in domanda riconvenzionale la stessa, pur essendo ammissibile in ragione del vizio di notifica (non essendo state rispettate le formalità perviste per la notifica degli atti giudiziari da effettuarsi negli Stati Uniti d'America), non può trovare accoglimento, stante l'esito del giudizio e, dunque, l'avvenuto accertamento dell'occupazione da parte del convenuto di una frazione di terreno di proprietà degli attori (e non viceversa).
Come già sopra evidenziato, la parte convenuta ha partecipato alle operazioni peritali, per il tramite di ciò risulta, altresì, dalla delega allegata all'elaborato peritale datata Persona_3
17.2.2023 (v. allegato Q), pertanto il convenuto avrebbe potuto effettuare le dovute osservazioni in caso di dissenso rispetto alle conclusioni del c.t.u., risultando, di conseguenza, inconsistente la richiesta di rimessione in termini.
Segue il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da CP_1
4. In ragione dell'esito della controversia e del difetto di notifica che ha portato ad un'erronea pronuncia di contumacia del convenuto, appare equo compensare fra le parti per ½ le spese del presente giudizio, ponendo a carico del convenuto il pagamento dell'altro ½ in favore degli attori, CP_1 liquidato in € 1.276,00 (competenze: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa: da
€ 1.101,00 a € 5.200,00; compensi nei valori medi liquidati per ciascuna fase processuale nel modo seguente: fase di studio della controversia € 425,00; fase introduttiva del giudizio € 425,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 851,00; fase decisionale € 851,00; compenso tabellare (valori medi) €
2.552,00; riduzione del 50% € 1.276,00), oltre accessori come per legge ed esborsi.
5. Le spese della consulenza tecnica devono essere poste integralmente e a carico del convenuto soccombente e sono liquidate in € 3.658,08, oltre accessori come per legge (come da istanza di liquidazione del 9.11.2023 - ritenuta congrua).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando in composizione monocratica nella persona del Presidente-Giudice Monocratico dott. Giovanni GAFOFALO, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: 8
- accerta che il confine tra il fondo di proprietà degli attori, costituito dalle particelle 183, 505,
507, 509, 511, 690 e 691 del foglio di mappa 10 del Comune di Falerna (CZ), località San Pietro,
e il fondo di proprietà del convenuto costituito dalle particelle 382, 383, 390, 391, 503, 506,
508, 510 e 512 del medesimo foglio di mappa del Comune di Falerna, è quello indicato nella consulenza tecnica e relativi allegati redatta dal geom. e depositata in atti, Controparte_2 sulla base delle risultanze catastali e visivamente realizzato dal c.t.u. negli elaborati grafici allegati alla relazione di consulenza;
- ordina al convenuto la restituzione, in favore degli attori, della porzione di terreno occupata di mq. 281,45, così come individuato nella citata consulenza tecnica d'ufficio (allegati L, M e
N);
- ordina alle parti l'apposizione, a spese comuni, di segni idonei ad individuare il confine come sopra accertato;
- respinge la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto CP_1
- condanna il convenuto alla rifusione in favore degli attori della quota di ½ delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano - per la frazione - in € 1.276,00, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, oltre ancora gli esborsi nella misura di ½ e, dunque, di € 69,32, disponendo la compensazione tra le parti del restante ½ ;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata durante il giudizio, liquidate in € 3.658,08, oltre accessori come per legge, detratti gli acconti eventualmente già corrisposti (da restituire agli attori se da questi ultimi anticipati).
Lamezia Terme, 14.10.2025
Il Presidente - Giudice Monocratico dott. Giovanni Garofalo
n. 184/2018 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME
in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 184 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 15.7.2025, con la concessione dei termini di cui 190 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica), promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Falerna (CZ) al viale della Libertà n. 45, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Francesco STELLA, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- parti attrici - contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ) CP_1 C.F._3 alla via delle Rose n. 9, presso lo studio dell'avv. Salvatore COSTABILE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: proprietà - regolamento di confine.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del
15.7.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e adivano, dinnanzi Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale, al fine di vedere “dichiarare e determinare l'esatto confine tra il CP_1 fondo di proprietà degli attori sito in Comune di Falerna ed identificato nel catasto terreni di detto
Comune con le particelle 183, 505, 507, 509, 511 e 690 del foglio di mappa n. 10 ed il fondo contiguo 2
di proprietà del convenuto identificato con le particelle 382, 383, 390, 391, 503, 506, 508, 510 e 512 del foglio di mappa n. 10; disporre l'apposizione dei termini tra i medesimi fondi”, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda, deducevano: di essere proprietari e possessori di un locale di vecchia costruzione e un appezzamento di terreno agricolo siti in Falerna (CZ) alla località San Pietro, in forza di atto pubblico di compravendita di quota, mediante il quale aveva acquistato, in Parte_1 regime di comunione legale dei beni con la propria moglie - - la quota pari ai 44/48 Parte_2 del diritto di proprietà sui predetti beni, essendo egli già titolare esclusivo della restante quota di 4/48 dell'intero in ragione della successione legittima di che il terreno descritto Persona_1 confinava a sud-ovest con un fondo di proprietà di che, in assenza di segni di confine CP_1 tra i fondi, gli attori avevano invitato a partecipare in contradditorio alle operazioni tese CP_1
a rilevare detto confine, avvisando che essi avrebbero provveduto con l'ausilio di un tecnico di fiducia, ma che veniva negato il consenso ad accedere nel proprio fondo;
che il tecnico incaricato dagli attori - arch. - aveva provveduto a rilevare l'esatto confine, redigendo apposita “Relazione Persona_2 tecnico – esplicativa”, inviata al;
che il confinante, per il tramite del proprio difensore di CP_1 fiducia, aveva comunicato che gli ultimi due picchetti apposti nella parte lato sud non corrispondevano alla reale situazione dei luoghi, consolidata dall'anno 1934, in quanto il confine tracciato invadeva il suo terreno, con espresso invito a provvedere all'immediato arretramento della detta linea di confine;
che in realtà - prima dell'apposizione dei picchetti da parte del tecnico incaricato - non vi era alcun segno, pertanto non si comprendeva a quale situazione potesse fare riferimento il;
che era stato CP_1 esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo. non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del CP_1
16.9.2019.
La causa veniva istruita tramite il deposito della documentazione prodotta da parte attrice e lo svolgimento di apposita c.t.u. (espletata dal geom. con elaborato peritale Controparte_2 depositato in data 7.11.1023).
Successivamente si costituiva in giudizio - tramite apposita comparsa del 24.11.2023 – il convenuto sig.
il quale eccepiva il difetto di notifica dell'atto introduttivo del giudizio e contestava la CP_1 domanda attorea, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale;
chiedeva, dunque: la rimessione in termini, stante l'omessa notifica al convenuto;
il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
l'accertamento del suo diritto al risarcimento dei danni subiti, pari ad € 5.000,00, o altra somma accertata, oltre interessi, rivalutazione e con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento del 5.9.2024, il G.I. - ritenuta l'ammissibilità della predetta domanda riconvenzionale e precisato che - alla luce delle richieste avanzate dalla parte convenuta, non necessitava ulteriore istruttoria – rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. 3
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15.7.2025, con la concessione dei termini agli artt. 190 e 352 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va detto, anzitutto che gli attori hanno svolto una domanda rivolta all'accertamento dell'esatta linea di confine tra i fondi di loro proprietà siti in Falerna (CZ) alla località San Pietro, riportati al Catasto
Terreni di detto Comune al foglio di mappa foglio di mappa 10, particelle 183, 505, 507, 509, 511, 690
e 691 e i fondi di proprietà del convenuto distinti in catasto al medesimo foglio di mappa 10, particelle
382, 383, 390, 391, 503, 506, 508, 510 e 512.
Emerge, dunque, che non vi è controversia sui titoli di proprietà, attenendo la contestazione all'estensione dei fondi confinanti (conflitto tra fondi) a causa dell'incertezza dei confini tra l'uno e l'altro; ne consegue che l'azione proposta è da qualificarsi alla stregua di un'azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c.
Detta azione ha natura petitoria, essendo posta a tutela del diritto di proprietà ed è volta ad eliminare un'incertezza sulla demarcazione di fondi finitimi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto.
L'azione di regolamento di confini è – dunque - volta ad individuare la demarcazione tra fondi per rimuovere la relativa incertezza, irrilevante chi l'abbia cagionata, che deve cadere sul confine fra i fondi e non sul diritto di proprietà degli stessi anche quando oggetto di controversia sia la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà.
L'azione di regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha anche un effetto recuperatorio che non altera detta natura e comporta l'obbligo del rilascio di quanto indebitamente detenuto (vedi Tribunale Roma, sez. V, 22/10/2019, n. 20258).
Quanto all'onere della prova, posto che il giudice deve segnare la linea confinaria tra i due fondi, tale esito sarà raggiunto basandosi sulle prove esistenti fornite da entrambe le parti: ciò spiega la norma di chiusura di cui al terzo comma, che consente di tracciare il confine secondo le indicazioni delle mappe catastali. Emerge qui il carattere di “iudicium duplex” dell'azione, in cui entrambe le parti hanno l'onere di provare quello che ritengono essere l'esatto confine (Cass. n. 12891/2006; Cass. n. 6189/2001; Cass.
n. 5899/2001; Cass. n. 3663/1994; Cass. n. 5115/1993; Cass. n. 3110/1993; Cass. n. 7873/1990; Cass.
n. 5183/1989).
In ogni caso, la prova può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. n. 803/2022).
La giurisprudenza ha chiarito che – appunto in materia di regolamento di confini - l'elemento primario di prova per l'individuazione del confine fra due fondi limitrofi è rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti ed ai titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, che - quale elemento interpretativo della volontà negoziale - non lascia margini di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi, mentre solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabili dagli indicati titoli, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova ovvero - in ultima analisi - ai dati forniti dalle mappe catastali. 4
Il giudice non è vincolato - nell'accertare il confine tra i fondi - neppure a quanto risulta rappresentato negli atti di acquisto delle proprietà, posto che a creare i presupposti di esperibilità dell'actio è la sola situazione obiettiva dei luoghi, ovverosia l'incertezza in ordine alla linea di demarcazione tra i fondi.
Ed invero, la disposizione in parola (art. 950 c.c.) è chiara nell'affermare che “ogni mezzo di prova è ammesso”.
L'unico vincolo per il giudicante, oltre a quello di cui alle regole volte a governare l'attività di valutazione delle risultanze probatorie, è quello della natura sussidiaria del confine di cui alle mappe catastali, tanto che è espressamente previsto che alle mappe catastali possa farsi riferimento solo “in mancanza di altri elementi” (art. 950 c.c.).
In proposito, è orientamento ripetuto della giurisprudenza di legittimità quello per cui il giudice può fare ricorso al sistema di accertamento sussidiario - consistente, come detto, nel ricorso alle mappe catastali
- ogni qualvolta manchino altri elementi di valutazione, nonché quando gli altri elementi di valutazione risultino inidonei alla determinazione certa del confine, con onere in capo alla parte che si duole del ricorso alle mappe catastali di indicare specifici elementi di segno contrario, volti a identificare inequivocabilmente il confine (Cass. 28103/2009).
2. Tutto ciò premesso, nel caso che ci occupa, occorre rilevare che dall'istruttoria svolta e - in modo particolare - della consulenza tecnica depositata in data 7.11.2023, risulta che gli attori hanno piena legittimazione attiva nel presente giudizio in quanto proprietari del terreno sito in Falerna (CZ) alla località San Pietro, riportati al Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa foglio di mappa 10, particelle 183, 505, 507, 509, 511, 690 e 691; tale terreno confina con la proprietà del convenuto, identificabile nelle particelle 382, 383, 390, 391, 503, 506, 508, 510 e 512 del medesimo foglio di mappa del Comune di Falerna, in capo al quale va, pertanto, riconosciuta la legittimazione passiva.
Ciò posto, ai fini della decisione della presente causa, può farsi riferimento all'elaborato peritale redatto dal geom. il quale appare pienamente condivisibile in quanto basato su un esame Controparte_2 obiettivo dello stato dei luoghi ed immune da errori e vizi logici e di giudizio.
Il CTU ha effettuato un accurato rilievo dei luoghi volto alla verifica dello stato attuale degli stessi, ha svolto rilievo fotografico dello stato dei luoghi, ha esaminato la documentazione in atti e acquisito ulteriore documentazione utile allo scopo perseguito.
Il fiduciario del Tribunale, esaminati e descritti i titoli di provenienza, ha descritto i luoghi di causa e lo svolgimento del proprio operato nel modo seguente: “Il confine in contestazione tra le parti in causa, ha un andamento non rettilineo da Sud verso Nord in terreno con accentuato dislivello, soprattutto nella parte iniziale (lato Sud). In loco, detto confine è materializzato da picchetti in ferro, evidenziati a tinta rossa con in testa tinta gialla. Per come dalle parti in causa dichiarato, la materializzazione dei confini,
è stata eseguita a seguito di riconfinamento effettuato dal tecnico di fiducia nominato e incaricato da parte TR IG , operazioni di riconfinamento terminate in data 10/10/2016, per Parte_1 come risulta dalla relazione dello stesso tecnico incaricato. Al fine di potere accertare con assoluta certezza il confine per il quale è causa, già in loco materializzato a seguito di riconfinamento per come 5
sopra dettagliato, il sottoscritto si è dapprima munito dell'atto che ha generato detto confine e nello specifico del tipo di frazionamento prot. 3917.05/1995 e poi in loco rilevando gli stessi punti di appoggio utilizzati dal tecnico che ha prodotto il suddetto tipo 3917.05/1995. In loco, il sottoscritto, oltre a rilevare gli stessi punti di appoggio utilizzati per la redazione dell'atto di aggiornamento (tipo
3917.05/1995), ha rilevato tutti i picchetti in ferro affissi a seguito di riconfinamento conclusosi in data
10/10/2016 e che oggi identificano e materializzano il confine in contestazione. Dall'esame dei dati riportati nel tipo di frazionamento prot. 3917.05/1995 e dati rilevati in loco dal sottoscritto, sono emerse delle differenze tra i punti di appoggio costituiti e rappresentati dai punti fiduciali numero sette, undici
e dodici del foglio 10 e punti fiduciali numero due e cinque del foglio 15; dette differenze sono anche riscontrabili tra i due atti di aggiornamento (tipo 5377/1991 e tipo 3719.05/1995) pur essendo stati prodotti dallo stesso tecnico, e questo attesta la non perfetta e reale redazione dei tipi di frazionamenti stessi. Per il controllo e verifica del confine in contestazione, il sottoscritto si è avvalso dal punto fiduciale numero undici del foglio di mappa dieci (utilizzato come origine) e il punto fiduciale numero due del foglio di mappa quindici (utilizzato come orientamento), in quanto solo essi non evidenziano differenze apprezzabili dal punto di vista catastale sia tra i tipi di frazionamento in atti catastali (n.
5377/1991 e 3917.05/1995) e sia con il rilievo in loco effettuato dal sottoscritto. I picchetti in ferro che evidenziano e materializzano il confine in contestazione sono stati rilevati e identificati nelle allegate planimetrie degli allegati H e I, ai numeri 98, 110, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 e 135,
(vedasi ALLEGATO “H e I”). La linea di confine in contestazione, per come riportato nelle planimetrie degli allegati H e I, viene meglio evidenziato nello sviluppo riportato nelle planimetrie degli allegati L,
M, N, O e P, dalle quali si evince il confine oggi in loco materializzato con i picchetti in ferro di riconfinamento. Dalle suddette planimetrie, si evince che i picchetti numero 135, 134 e 133 dell'allegato
P, come i picchetti numero 133, 132 e 131 dell'allegato O ed ancora i picchetti numero 131 e 130 dell'allegato N, corrispondono alle risultanze dell'atto di aggiornamento prot. 3917.05/1995. I picchetti in ferro di cui ai numeri 130, 129, 128 e 127 dell'allegato N, come pure i picchetti numero 126 e 110 dell'allegato M, differiscono di poco (mediamente trentacinque centimetri), dai punti vertici dell'atto di aggiornamento prot. 3917.05/1995. Il confine tra il vertice 110, corrispondente al punto 108 dell'atto di aggiornamento 3917.05/1995 per come riportato nell'allegato M, unitamente al vertice 98 corrispondente al punto 109 dell'atto di aggiornamento prot. 3917.05/1995, per uno sviluppo di metri lineari 77,58, fedelmente riportato nell'allegato L, non corrispondono allo stato di fatto dei luoghi, ma identificano grosso modo le risultanze dell'atto di aggiornamento cartografico del frazionamento prot.
3917.05/1995”, giungendo alla conclusione che “volendo mantenere fede all'atto di aggiornamento prot. 3917.05/1995 per come in loco materializzato dai punti dello stesso e denominati 108 e 109, e secondo il rilievo del sottoscritto che li ha individuati con i punti vertici 110 e 98, (vedasi ALLEGATO
“L”), andrebbero a privare il Convenuto di una porzione di terreno pari a mq. 242,15, CP_1 ivi compreso numero due piante di ulivo;
queste ultime, evidenziate la prima con i punti 102 e 103 e la seconda con i punti 104 e 105, piante riportate nell'allegata documentazione fotografica di cui 6
all'ALLEGATO “V”, foto numero 18 e 19. Ritenendo e considerando valida la linea di confine tra i vertici 108 e 109 del tipo di frazionamento n. 3917.05/1995, le piante di ulivo individuate la prima con
i numeri di punti 116 e 115 e la seconda con i numeri di punti 114 e 113 non avrebbero lo spazio necessario alla normale coltivazione delle stesse da parte del Convenuto, contrariamente a quanto da sempre avvenuto in loco. Mantenendo valida detta linea di confine tra i vertici 108 e 109 del tipo
3917.05/1995, l'albero di pero individuato nell'allegato L con i punti 112 e 111 ed evidenziato nell'ALLEGATO “V” con la foto numero 17, andrebbe a porsi sulla linea di confine, quando esso albero di pero è stato da sempre coltivato e gestito dalla parte Convenuta. Pertanto, per come già sufficientemente dettagliato sopra, il confine in contestazione resta la sola parte finale dello spigolo
Nord Ovest della proprietà della parte TR, per una lunghezza di metri lineari 77,58. Detta parte di confine in contestazione, è in loco riconoscibile dalla presenza di un evidente dislivello che costituisce una scarpata naturale tra la proprietà dell'Attore e la proprietà del Convenuto. Al fine di fornire al
IG Giudice Istruttore tutti gli elementi necessari per una imparziale decisione, il sottoscritto ha rilevato sia la testa che il piede della scarpata naturale tra i due fondi. Il piede della scarpata che presumibilmente costituisce il confine di fatto, è stato fedelmente riportato nella planimetria dell'allegato L, ricalcante la linea di confine non rettilinea (contrariamente al tipo 3917.05/1995 che lo rappresenta con linea rettilinea), e percorrente i punti numero 91, 89, 101, 106, 108, 117 e 118 di cui al rilievo in loco effettuato dal sottoscritto, e riportato nella planimetria dell'allegato L. I punti numero
93, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119 e 118 della suddetta planimetria dell'allegato L, costituiscono la testa della scarpata naturale appartenente di fatto e di diritto, senza dubbio alcuno, alla parte TR”
(vedi pagg.
9-15 della relazione peritale in atti).
Occorre inoltre precisare che nessuna osservazione è stata formulata avverso detto elaborato peritale, neppure dalla parte convenuta che, seppur ancora non costituita, ha comunque ugualmente partecipato alle operazioni peritali per il tramite di (v. pag. 3 consulenza Persona_3 tecnica: “Al secondo accesso in loco, oltre all'Attore, ha assistito alle operazioni peritali il IG
nato a Falerna il [...], in [...] parte Convenuta, Persona_3 giusta delega datata 17/02/2023 e inviatami per posta prioritaria dal Convenuto ed CP_1 autenticata nella firma dal Notaio Pubblico dello Stato di New York Sig. (vedasi Persona_4
ALLEGATO “Q”)”).
L'esatta linea di confine tra i fondi, specialmente nel tratto controverso tra le parti, va, dunque, individuata in quella indicata dal CTU ed evidenziata negli elaborati grafici allegati alla relazione di consulenza, in quanto la relazione espletata risulta congruamente argomentata sotto il profilo tecnico e condivisibile stante la scrupolosità e la meticolosità dell'indagine espletata e la compiutezza dell'iter logico-tecnico seguito dall'ausiliario nella valutazione degli elementi acquisiti, sicché deve essere senz'altro posta a fondamento della presente decisione. 7
Conseguentemente, con la presente sentenza deve accertarsi che il confine tra i fondi de quibus è costituito da quello indicato nella perizia del geom. e riportata negli elaborati Controparte_2 grafici.
Atteso l'accertamento della occupazione dei terreni di proprietà degli attori da parte del convenuto (vedi risposta al quesito n. 4 della c.t.u.: “Il rilievo topografico dello stato dei luoghi con riferimento all'atto geometrico (tipo prot. 3917.05/1995), che stabilisce il confine di diritto tra le proprietà in causa, determina una superficie di terreno pari a mq. 242,15 + mq. 39,30 = mq. 281,45 che, come dal titolo di proprietà appartenente alla parte TR, mentre di fatto, per come in loco costatato, è possesso da parte Convenuta, (vedasi sviluppo planimetrico riportato nell'ALLEGATO “L, M e N”), quest'ultimo deve essere condannato alla restituzione delle parti di terreno abusivamente occupate.
3. Quanto alla domanda risarcitoria svolta dal convenuto in domanda riconvenzionale la stessa, pur essendo ammissibile in ragione del vizio di notifica (non essendo state rispettate le formalità perviste per la notifica degli atti giudiziari da effettuarsi negli Stati Uniti d'America), non può trovare accoglimento, stante l'esito del giudizio e, dunque, l'avvenuto accertamento dell'occupazione da parte del convenuto di una frazione di terreno di proprietà degli attori (e non viceversa).
Come già sopra evidenziato, la parte convenuta ha partecipato alle operazioni peritali, per il tramite di ciò risulta, altresì, dalla delega allegata all'elaborato peritale datata Persona_3
17.2.2023 (v. allegato Q), pertanto il convenuto avrebbe potuto effettuare le dovute osservazioni in caso di dissenso rispetto alle conclusioni del c.t.u., risultando, di conseguenza, inconsistente la richiesta di rimessione in termini.
Segue il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da CP_1
4. In ragione dell'esito della controversia e del difetto di notifica che ha portato ad un'erronea pronuncia di contumacia del convenuto, appare equo compensare fra le parti per ½ le spese del presente giudizio, ponendo a carico del convenuto il pagamento dell'altro ½ in favore degli attori, CP_1 liquidato in € 1.276,00 (competenze: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa: da
€ 1.101,00 a € 5.200,00; compensi nei valori medi liquidati per ciascuna fase processuale nel modo seguente: fase di studio della controversia € 425,00; fase introduttiva del giudizio € 425,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 851,00; fase decisionale € 851,00; compenso tabellare (valori medi) €
2.552,00; riduzione del 50% € 1.276,00), oltre accessori come per legge ed esborsi.
5. Le spese della consulenza tecnica devono essere poste integralmente e a carico del convenuto soccombente e sono liquidate in € 3.658,08, oltre accessori come per legge (come da istanza di liquidazione del 9.11.2023 - ritenuta congrua).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando in composizione monocratica nella persona del Presidente-Giudice Monocratico dott. Giovanni GAFOFALO, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: 8
- accerta che il confine tra il fondo di proprietà degli attori, costituito dalle particelle 183, 505,
507, 509, 511, 690 e 691 del foglio di mappa 10 del Comune di Falerna (CZ), località San Pietro,
e il fondo di proprietà del convenuto costituito dalle particelle 382, 383, 390, 391, 503, 506,
508, 510 e 512 del medesimo foglio di mappa del Comune di Falerna, è quello indicato nella consulenza tecnica e relativi allegati redatta dal geom. e depositata in atti, Controparte_2 sulla base delle risultanze catastali e visivamente realizzato dal c.t.u. negli elaborati grafici allegati alla relazione di consulenza;
- ordina al convenuto la restituzione, in favore degli attori, della porzione di terreno occupata di mq. 281,45, così come individuato nella citata consulenza tecnica d'ufficio (allegati L, M e
N);
- ordina alle parti l'apposizione, a spese comuni, di segni idonei ad individuare il confine come sopra accertato;
- respinge la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto CP_1
- condanna il convenuto alla rifusione in favore degli attori della quota di ½ delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano - per la frazione - in € 1.276,00, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, oltre ancora gli esborsi nella misura di ½ e, dunque, di € 69,32, disponendo la compensazione tra le parti del restante ½ ;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata durante il giudizio, liquidate in € 3.658,08, oltre accessori come per legge, detratti gli acconti eventualmente già corrisposti (da restituire agli attori se da questi ultimi anticipati).
Lamezia Terme, 14.10.2025
Il Presidente - Giudice Monocratico dott. Giovanni Garofalo