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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18813/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice
ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18813/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. SILVESTRI DANIELA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, in Brescia, via Romanino, n. 1
e
(c.f. ), con l'avv. SILVESTRI DANIELA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore, in Brescia, via Romanino, n. 1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 30.1.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«
1. Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà esclusiva della signora resta alla stessa assegnata, che la abiterà Pt_2 provvedendo al pagamento di tutti gli oneri. La signora si impegna ad estinguere anticipatamente il Pt_2 mutuo gravante sul suddetto immobile, liberando in tal modo il marito dal suddetto gravame.
3. Il signor rinuncia a qualsivoglia pretesa sull'immobile di cui al punto 2 e, per l'effetto, la signora Pt_1 si impegna entro e non oltre il termine di mesi 2 dalla sentenza di separazione a cedere a titolo gratuito Pt_2 al signor l'autorimessa, censita nel Catasto Fabbricati del suddetto Comune al Fg. 7, mappale 659, sub. Pt_1
24, da sempre utilizzata dal Sig. , che vi ha ricoverato altresì numerosi beni personali. Pt_1
pagina 1 di 2
4. Il signor provvederà al concorso nel mantenimento del figlio maggiorenne e fino all'autosufficienza Pt_1 economica dello stesso, mediante versamento, direttamente al figlio, della somma mensile di Euro 300,00.=.
5. La signora si accolla, per contro, tutte le spese relative all'affitto e alle utenze della dimora del figlio. Pt_2
6. Entrambi i coniugi provvederanno al pagamento delle altre spese straordinarie per il figlio in ragione Per_1 del 50% ciascuno come da protocollo in vigore presso il tribunale di Brescia.
7. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.» Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 7.10.2024, , premesso di Parte_3 avere contratto matrimonio concordatario a Rovato (BS) in data 21.4.2001, dalla cui unione era nato il figlio il 29.5.2002, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, esponevano che la convivenza tra i Per_1 coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso. All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rovato (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2001, parte II^, serie A, n.6;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 20.3.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice
ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18813/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. SILVESTRI DANIELA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, in Brescia, via Romanino, n. 1
e
(c.f. ), con l'avv. SILVESTRI DANIELA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore, in Brescia, via Romanino, n. 1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 30.1.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«
1. Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà esclusiva della signora resta alla stessa assegnata, che la abiterà Pt_2 provvedendo al pagamento di tutti gli oneri. La signora si impegna ad estinguere anticipatamente il Pt_2 mutuo gravante sul suddetto immobile, liberando in tal modo il marito dal suddetto gravame.
3. Il signor rinuncia a qualsivoglia pretesa sull'immobile di cui al punto 2 e, per l'effetto, la signora Pt_1 si impegna entro e non oltre il termine di mesi 2 dalla sentenza di separazione a cedere a titolo gratuito Pt_2 al signor l'autorimessa, censita nel Catasto Fabbricati del suddetto Comune al Fg. 7, mappale 659, sub. Pt_1
24, da sempre utilizzata dal Sig. , che vi ha ricoverato altresì numerosi beni personali. Pt_1
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4. Il signor provvederà al concorso nel mantenimento del figlio maggiorenne e fino all'autosufficienza Pt_1 economica dello stesso, mediante versamento, direttamente al figlio, della somma mensile di Euro 300,00.=.
5. La signora si accolla, per contro, tutte le spese relative all'affitto e alle utenze della dimora del figlio. Pt_2
6. Entrambi i coniugi provvederanno al pagamento delle altre spese straordinarie per il figlio in ragione Per_1 del 50% ciascuno come da protocollo in vigore presso il tribunale di Brescia.
7. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.» Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 7.10.2024, , premesso di Parte_3 avere contratto matrimonio concordatario a Rovato (BS) in data 21.4.2001, dalla cui unione era nato il figlio il 29.5.2002, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, esponevano che la convivenza tra i Per_1 coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso. All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rovato (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2001, parte II^, serie A, n.6;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 20.3.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
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