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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/11/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2689 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: ripetizione di indebito,
TRA
, elettivamente domiciliato in Campobasso, via Monte Sabotino n. 7, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Alessandro Pasquale, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Marcella Cataldi ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della sede di Benevento in Benevento, via Foschini 28,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/07/2025 il ricorrente, premesso che il 1° agosto 2024 aveva ricevuto da parte dell' una richiesta di restituzione della somma di € 2.530,62 erogatagli a CP_1 titolo di indennità di disoccupazione nel periodo dal 20/05/2023 al 30/11/2023, a seguito della rideterminazione dell'importo giornaliero della prestazione in base al reddito presunto per l'anno 2023, e che aveva inutilmente proposto ricorso amministrativo, ha convenuto in giudizio l' CP_1 al fine di sentire: “1. Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 646,00 avanzata dall' nei confronti del Controparte_2 ricorrente , quindi -Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 646,00 Parte_1 erogata dall' in favore di nel periodo dal 20/05/2023 al 30/11/2023 CP_1 Parte_1
(quale differenza tra il lordo percepito e la somma netta da restituire), o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, quindi;
-Accertata e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito CP_ pensionistico de qua, condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente indebitamente trattenute.
2. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che il recupero poteva avere ad oggetto le sole somme al netto delle ritenute fiscali, ai sensi dell'art. 150 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77. L'importo di € 646,00, corrispondente alle imposte versate, non poteva pertanto essere chiesto in restituzione.
Si è ritualmente costituito l' , rappresentando che per mero errore la posta debitoria era stata CP_1 acquisita al lordo delle ritenute fiscali e non al netto come previsto dalla legge, ma evidenziando
1 che le ritenute sulla somma risultata indebita erano pari al minor importo di € 271,12. Ha, quindi, concluso chiedendo di “dichiarare non dovuta la sola somma di €. 271,12 e per l'effetto dichiarare dovuta e condannare parte ricorrente al pagamento in favore di della somma di €. 2259,50, CP_1 respingere per il resto il ricorso. Con compensazione delle spese di lite”.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con missiva datata 1° agosto 2024 l' ha chiesto all'odierno ricorrente la restituzione della CP_1 somma di € 2.530,62, erogatagli nel periodo dal 20/05/2023 al 30/11/2023 a titolo di NASPI e risultata indebita a seguito di rideterminazione dell'importo giornaliero della prestazione in base al reddito presunto per l'anno 2023.
Il ricorrente non contesta in alcun modo la natura indebita dell'erogazione, che può pertanto ritenersi pacifica.
Ciò che il ricorrente contesta è invece il recupero al lordo, anziché al netto.
Come ha avuto modo di chiarire la S.C., “Questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 1464 del 02/02/2012,
Rv. 621079 - 01) ha infatti già affermato che, nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quandocorrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Nel medesimo senso, Sez. L, Sentenza n. 19735 del 25/07/2018 (Rv. 650039 - 01), secondo la quale, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo. Analogo principio può trovare applicazione anche ai rapporti tra il lavoratore e l'ente previdenziale. Sul punto, appare altresì rilevante la circolare n. 174 del 22.11.2021 che "illustra la nuova CP_1 disciplina introdotta dall'articolo 150 del decreto-legge n. 34/2020 circa la restituzione delle sommeindebitamente percepite che, per effetto del nuovo comma 2-bis inserito nell'articolo 10 del TUIR, avviene al netto delle ritenute subite e non costituisce onere deducibile dal reddito", così sancendo in via generale un principio già applicato dalla giurisprudenza” (così Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 1963 del 2023). Ed infatti, l'art. 150 del d.l. 19/05/2020, n. 34, ha introdotto all'art. 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986, dopo il comma 2, un comma 2 bis, ai sensi del quale “Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”.
Pertanto, in caso di ripetizione di somme indebite relative ad anni precedenti – compresi gli indebiti previdenziali e assistenziali – che siano state assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto da parte del sostituto di imposta, la restituzione delle somme al soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento del pagamento.
2 Nella fattispecie, lo stesso ha riconosciuto di avere erroneamente richiesto in restituzione CP_1 l'intero importo indebito, al lordo delle ritenute.
In ordine al quantum, è corretto e condivisibile il conteggio operato dall' . CP_1
La richiesta di restituzione concerne solo una parte della NASPI erogata nel 2023 per complessivi
€ 6.606,90 (come da Certificazione Unica 2024, in prod. ). CP_1
Pertanto, l'importo netto da restituire va determinato detraendo dal lordo risultato indebito (nella fattispecie € 2.530,62) una quota proporzionale delle ritenute effettivamente operate sull'importo erogato (cfr. anche la circ. n. 174/2021, punto 3). CP_1
Dalla C.U. 2024 si evince che le ritenute operate dall'Istituto, sull'intero importo della NASPI corrisposta nel 2023, ammontano a € 707,82 (€ 524,80 IRPEF pagata, più addizionali regionali e comunali); pertanto, la quota da detrarre dall'erogazione risultata indebita risulta essere pari, come dedotto dall' , a € 271,12. CP_1
Ne discende l'accoglimento parziale del ricorso limitatamente alla somma di € 271,12, mentre risulta legittima la pretesa dell' alla restituzione del residuo importo di € 2.259,50. CP_1
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso, nei limiti riconosciuti dall' resistente, e del CP_1 comportamento collaborativo assunto in sede processuale da quest'ultimo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dell' , in virtù della comunicazione CP_1 del 1° agosto 2024, di ripetere la minor somma di € 2.259,50;
2) compensa le spese.
Benevento, 19 novembre 2025.
Il Giudice Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2689 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: ripetizione di indebito,
TRA
, elettivamente domiciliato in Campobasso, via Monte Sabotino n. 7, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Alessandro Pasquale, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Marcella Cataldi ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della sede di Benevento in Benevento, via Foschini 28,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/07/2025 il ricorrente, premesso che il 1° agosto 2024 aveva ricevuto da parte dell' una richiesta di restituzione della somma di € 2.530,62 erogatagli a CP_1 titolo di indennità di disoccupazione nel periodo dal 20/05/2023 al 30/11/2023, a seguito della rideterminazione dell'importo giornaliero della prestazione in base al reddito presunto per l'anno 2023, e che aveva inutilmente proposto ricorso amministrativo, ha convenuto in giudizio l' CP_1 al fine di sentire: “1. Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 646,00 avanzata dall' nei confronti del Controparte_2 ricorrente , quindi -Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 646,00 Parte_1 erogata dall' in favore di nel periodo dal 20/05/2023 al 30/11/2023 CP_1 Parte_1
(quale differenza tra il lordo percepito e la somma netta da restituire), o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, quindi;
-Accertata e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito CP_ pensionistico de qua, condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente indebitamente trattenute.
2. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che il recupero poteva avere ad oggetto le sole somme al netto delle ritenute fiscali, ai sensi dell'art. 150 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77. L'importo di € 646,00, corrispondente alle imposte versate, non poteva pertanto essere chiesto in restituzione.
Si è ritualmente costituito l' , rappresentando che per mero errore la posta debitoria era stata CP_1 acquisita al lordo delle ritenute fiscali e non al netto come previsto dalla legge, ma evidenziando
1 che le ritenute sulla somma risultata indebita erano pari al minor importo di € 271,12. Ha, quindi, concluso chiedendo di “dichiarare non dovuta la sola somma di €. 271,12 e per l'effetto dichiarare dovuta e condannare parte ricorrente al pagamento in favore di della somma di €. 2259,50, CP_1 respingere per il resto il ricorso. Con compensazione delle spese di lite”.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con missiva datata 1° agosto 2024 l' ha chiesto all'odierno ricorrente la restituzione della CP_1 somma di € 2.530,62, erogatagli nel periodo dal 20/05/2023 al 30/11/2023 a titolo di NASPI e risultata indebita a seguito di rideterminazione dell'importo giornaliero della prestazione in base al reddito presunto per l'anno 2023.
Il ricorrente non contesta in alcun modo la natura indebita dell'erogazione, che può pertanto ritenersi pacifica.
Ciò che il ricorrente contesta è invece il recupero al lordo, anziché al netto.
Come ha avuto modo di chiarire la S.C., “Questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 1464 del 02/02/2012,
Rv. 621079 - 01) ha infatti già affermato che, nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quandocorrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Nel medesimo senso, Sez. L, Sentenza n. 19735 del 25/07/2018 (Rv. 650039 - 01), secondo la quale, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo. Analogo principio può trovare applicazione anche ai rapporti tra il lavoratore e l'ente previdenziale. Sul punto, appare altresì rilevante la circolare n. 174 del 22.11.2021 che "illustra la nuova CP_1 disciplina introdotta dall'articolo 150 del decreto-legge n. 34/2020 circa la restituzione delle sommeindebitamente percepite che, per effetto del nuovo comma 2-bis inserito nell'articolo 10 del TUIR, avviene al netto delle ritenute subite e non costituisce onere deducibile dal reddito", così sancendo in via generale un principio già applicato dalla giurisprudenza” (così Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 1963 del 2023). Ed infatti, l'art. 150 del d.l. 19/05/2020, n. 34, ha introdotto all'art. 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986, dopo il comma 2, un comma 2 bis, ai sensi del quale “Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”.
Pertanto, in caso di ripetizione di somme indebite relative ad anni precedenti – compresi gli indebiti previdenziali e assistenziali – che siano state assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto da parte del sostituto di imposta, la restituzione delle somme al soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento del pagamento.
2 Nella fattispecie, lo stesso ha riconosciuto di avere erroneamente richiesto in restituzione CP_1 l'intero importo indebito, al lordo delle ritenute.
In ordine al quantum, è corretto e condivisibile il conteggio operato dall' . CP_1
La richiesta di restituzione concerne solo una parte della NASPI erogata nel 2023 per complessivi
€ 6.606,90 (come da Certificazione Unica 2024, in prod. ). CP_1
Pertanto, l'importo netto da restituire va determinato detraendo dal lordo risultato indebito (nella fattispecie € 2.530,62) una quota proporzionale delle ritenute effettivamente operate sull'importo erogato (cfr. anche la circ. n. 174/2021, punto 3). CP_1
Dalla C.U. 2024 si evince che le ritenute operate dall'Istituto, sull'intero importo della NASPI corrisposta nel 2023, ammontano a € 707,82 (€ 524,80 IRPEF pagata, più addizionali regionali e comunali); pertanto, la quota da detrarre dall'erogazione risultata indebita risulta essere pari, come dedotto dall' , a € 271,12. CP_1
Ne discende l'accoglimento parziale del ricorso limitatamente alla somma di € 271,12, mentre risulta legittima la pretesa dell' alla restituzione del residuo importo di € 2.259,50. CP_1
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso, nei limiti riconosciuti dall' resistente, e del CP_1 comportamento collaborativo assunto in sede processuale da quest'ultimo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dell' , in virtù della comunicazione CP_1 del 1° agosto 2024, di ripetere la minor somma di € 2.259,50;
2) compensa le spese.
Benevento, 19 novembre 2025.
Il Giudice Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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