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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3190/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3190/2022 (cui è stata riunita la causa iscritta al n. r.g. 3951/2022) promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), Parte_2 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'avv. CARDONE ANDREA e dell'avv. BUFFONI LAURA
ATTORI contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE P.IVA_2
, RO Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...] P.IVA_3
FIRENZE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZENTI MARIA TERESA, Controparte_4 P.IVA_4 dell'avv. SARDI CRISTIANA, dell'avv. CENERINI SUSANNA e dell'avv. MACCHIA LUCIA
CONVENUTI avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Posta in decisione all'udienza del 24.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: nell'interesse del Sig. in entrambi i giudizi riuniti: Parte_2 Voglia l'Ecc.mo Giudice dichiarare la cessata materia del contendere e condannare le parti opposte alla refusione a favore del Sig. delle spese di lite, con distrazione delle stesse a favore dei Parte_2 sottoscritti difensori, antistatari, ed al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. per il : Parte_1
pagina 1 di 13 1) nel giudizio r.g. n. 3190/2022 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, rigettata ogni avversaria eccezione, deduzione e istanza:
- nel merito, annullare e/o dichiarare nulli la cartella di pagamento Controparte_5
, n. 06120220005238224000 (e n. 061202200052382240001)
[...] CP_3 notificata in data 21.07.2022 ed il ruolo agenzia del Demanio filiale e n. CP_1 CP_1
2022/000154 reso esecutivo in data 28.04.2022, accertata incidentalmente l'illegittimità degli atti e provvedimenti emessi dal con i quali sono stati determinati i canoni demaniali Controparte_4 dovuti dal ed accertare e dichiarare che le parti opposte non hanno diritto Parte_1 a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, per il recupero dell'indennizzo di abusiva occupazione del demanio marittimo e dei relativi accessori e sanzioni per l'inesistenza del credito di cui alla cartella di pagamento.
2) nel giudizio r.g. n. 3951/2022
- nel merito, annullare e/o dichiarare nulli la CARTELLA N. CP_6
06120220006862989000 (e n. 61202200068629890001) emessa da , RO
Agente della riscossione - prov. di su incarico di e notificata in data CP_3 Controparte_1
1.11.2022 (Doc. A e Doc. A_1) ed il Ruolo n. 2022/000233, emesso da filiale Controparte_1
e e reso esecutivo in data 12.07.2022, (allegato ad entrambe le cartelle notificate, CP_1 CP_1
Doc. A e Doc. A_1) e, accertata incidentalmente l'illegittimità degli atti e provvedimenti emessi dal
con i quali sono stati determinati i canoni demaniali dovuti dall'opponente ed Controparte_4 accertare e dichiarare che le parti opposte non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, per il recupero dell'indennizzo di abusiva occupazione del demanio marittimo e dei relativi accessori e sanzioni per l'inesistenza del credito di cui alle cartelle di pagamento.
Per entrambi i giudizi con vittoria delle spese di lite.
per parte convenuta : Voglia il Tribunale di IV , nell'ipotesi di RO accoglimento delle opposizioni, tenere indenne l' da ogni RO conseguenza negativa posto che non sono state formulate contestazioni relative all'emissione e alla notifica delle cartelle di pagamento e che, relativamente alle censure di merito, sono da ritenersi legittimati passivi esclusivamente gli Enti creditori (D.Lgs. n. 112/1999).
In ogni caso con compensazione di spese.
Per parte convenuta : Voglia il Tribunale di IV , nell'ipotesi di accoglimento Controparte_1 delle opposizioni, tenere indenne l' da ogni conseguenza negativa posto che non sono RO state formulate contestazioni relative all'emissione e alla notifica delle cartelle di pagamento e che, relativamente alle censure di merito, sono da ritenersi legittimati passivi esclusivamente gli Enti creditori (D.Lgs. n. 112/1999).
In ogni caso con compensazione di spese.
per la parte convenuta : insistono nelle eccezioni formulate nell'atto costitutivo e Controparte_4 nelle memorie istruttorie depositate, richiamando le già rassegnate conclusioni.
pagina 2 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il (d'ora Parte_1
innanzi breviter anche il ) e chiedevano l'annullamento, previa sospensione Pt_1 Parte_2 dell'efficacia, della cartella di pagamento Agente della riscossione RO
prov. , n. 06120220005238224001 notificata in data 21.07.2022, del ruolo della agenzia del CP_3
Demanio filiale e n. 2022/000154 reso esecutivo in data 28.04.2022, previo CP_1 CP_1
accertamento in via incidentale dell'illegittimità degli atti e provvedimenti emessi dal CP_4
con i quali sono stati determinati i canoni demaniali dovuti dagli opponenti e
[...]
conseguentemente che fosse accertato e dichiarato che le parti opposte non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle parti opponenti, per il recupero dell'indennizzo di abusiva occupazione del demanio marittimo e dei relativi accessori e sanzioni per l'inesistenza del credito di cui alla cartella di pagamento.
A fondamento di tale domanda deducevano che:
a) il è titolare di una concessione demaniale marittima, rilasciata mediante Parte_1
atto di sottomissione della Capitaneria di Porto di , n. 67 del 7.10.1999, al fine di realizzare un CP_3 punto di ormeggio alla foce del fiume in , previo ampliamento dell'esistente barriera Pt_1 CP_3
frangiflutti e realizzazione di una darsena;
b) sebbene nel testo dell'atto di sottomissione si indichi la superficie concessionata nella misura di
2.100 mq, invero, come da nota dell'Ufficio del territorio di , la concessione richiesta e CP_3
rilasciata ha ad oggetto aree della complessiva superficie di 5.800 mq;
c) le aree oggetto di concessione hanno sempre avuto contestualmente pubblica utilità, oltre alla destinazione ad uso privato della cooperativa, garantendo l'accesso al mare;
d) negli anni qui di interesse la cooperativa ha sempre avuto anche la concessione demaniale stagionale di cui l'ultima rilasciata con determinazione n 4465 del 07.06.2019;
e) il di , sulla base di precedente concessione demaniale n. 473 del 25.10.1994 CP_4 CP_3
rinnovata il 27.07.1998, rilasciava alla cooperativa odierna ricorrente concessione edilizia n. 541 del
16.10.1998 e successiva concessione in variante del 29.12.2000, avente ad oggetto la costruzione di uno scivolo di alaggio e di un molo banchinato;
f) successivamente, dapprima, la Capitaneria di porto di IV, con ingiunzione di rimozione n.
12/2001 (doc. n. 4), e, poi, il , a fini indennitari, contestavano alla CP_4 CP_4 Parte_3 odierna opponente l'avvenuta occupazione, attraverso parte delle opere realizzate in esecuzione della concessione edilizia, di aree demaniali esorbitanti l'oggetto della concessione demaniale marittima esistente. Secondo il Comune la superficie abusivamente occupata ammonterebbe a 3.825 mq, ed, in pagina 3 di 13 particolare, l'occupazione abusiva deriverebbe dall'avere l'opponente edificato una barriera frangiflutti, un muro di sostegno ed un piazzale di collegamento tra la barriera e la terraferma;
g) di conseguenza il intimava alla odierna opponente il pagamento Controparte_4 Parte_3 dell'indennizzo, per occupazione senza titolo di area demaniale, da ultimo con nota prot. 120807 del
11.09.2019, per il periodo 01.01.2015-31.12.2016 ammontante a € 4.558,62 (oltre ad € 1.139,66, quale tassa regionale da corrispondere sul 25% del canone), nonché l'indennizzo maturato e dovuto dal
1.01.2017 al 30.06.2019 determinato in € 61.391,37 (oltre ad € 15.347,84, quale tassa regionale da corrispondere sul 25% del canone), per una cifra complessiva di € 65.949,99 (escluso l'importo relativo alla tassa regionale);
h) nonostante gli scritti difensivi depositati dalla cooperativa odierna opponente la somma complessiva di 65.949,59 veniva iscritta a ruolo e posta in riscossione tramite l' , RO
che notificava cartella di pagamento in data 21.07.2022 sia al circolo sia al suo precedente legale rappresentante, in veste di coobbligato;
Parte_2
i) la pretesa della amministrazione era illegittima in quanto la non occupava abusivamente Parte_3
alcuna area demaniale né la aveva occupata nel periodo 2015 – 2019, essendosi limitata ad eseguire le opere autorizzate con la concessione edilizia sopra citata, opere che, però, la medesima non occupa, limitandosi la propria attività all'ormeggio nello specchio d'acqua compreso nella concessione demaniale in vigore, come peraltro riconosciuto anche dal Consiglio di Stato con sentenza n.
5615/2015, resa su ricorso della avverso l'atto di annullamento emanato dal Parte_3 CP_4
della concessione edilizia;
[...]
l) infatti il Consiglio di Stato accertava che “le opere eseguite non risultano difformi da quelle autorizzate e che l'utilizzo dell'approdo risulta limitato al settore di mq 2.100, oggetto di concessione demaniale (con conseguente superamento della situazione, in rapporto alla quale era stata emessa
l'ingiunzione n. 12 del 12 luglio 2001, confermata in primo e secondo grado di giudizio)”;
m) in data 5.07.2022 la Cooperativa riceveva altresì la notifica di cinque atti di accertamento e irrogazione di sanzioni da parte della Regione Toscana, ciascuno relativo ad una delle annualità cui era riferito l'omesso pagamento dell'indennizzo da occupazione abusiva del demanio da parte del
[...]
(anni 2015-2019); CP_4
n) la Cartella di pagamento ed il ruolo esecutivo meritavano di essere annullati, previa sospensione della loro efficacia esecutiva, per i seguenti motivi: aa) insussistenza dell'abusiva occupazione anche negli anni 2015-2019 di area demaniale con conseguente non debenza dell'indennizzo, occupando ed utilizzando la cooperativa le sole aree oggetto di regolare concessione demaniale;
pagina 4 di 13 bb) la realizzazione di opere su area demaniale non configura la occupazione abusiva di area demaniale, perché non comporta compressione o limitazione del godimento del tratto di costa interessato da parte della comunità con la conseguenza che non è dovuto alcun indennizzo ai sensi dell'art. 8 del d.l. 400/1993, alla luce della distinzione operata dall'art. 1, comma 257 della l.
27.12.2006 n. 296, di interpretazione autentica dell'art. 8 d.l. 400/1993, tra le “utilizzazioni” contemplate dall'art. 8 cit. che fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze, e la “realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili”, rispetto alle quali non è dovuto l'indennizzo commisurato al canone concessorio, bensì un indennizzo commisurato ai valori di mercato, ma solo se la realizzazione delle opere sia avvenuta “in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale”. Le opere realizzate dalla Cooperativa sono state assentite con concessione edilizia, la cui legittimità e non annullabilità è stata sancita dalla Sentenza del Consiglio di
Stato n. 5615/2015 resa su ricorso dell'odierna opponente avverso atto di annullamento emanato dal
Comune di della concessione edilizia. Dette opere, consistenti nell'ampliamento della barriera CP_3
frangiflutti, sono funzionali all'uso pubblico del bene demaniale ed a facilitare l'accesso pubblico al mare e non sono stabilmente occupate o utilizzate dalla ricorrente, men che meno in via esclusiva.
L'occupazione dell'area demaniale concretata nella realizzazione delle opere autorizzate con concessione edilizia, ove anche configurabile, è, quindi, definitivamente cessata al momento dell'ultimazione dei lavori;
cc) difetto di istruttoria e insussistenza della contestata abusiva occupazione e/o errata quantificazione delle superfici.
La sostenuta occupazione di 3.825 mq da cui deriva la determinazione dell'indennizzo di complessivi
65.949,99 per gli anni 2015-2019 e dell'imposta regionale nella misura del 25% dell'indennizzo è priva di supporto istruttorio, in quanto in primo luogo la concessione di cui è titolare la cooperativa odierna opponente non riguarda i soli 2.100 mq ritenuti dalla p.a., bensì aree dell'estensione complessiva pari a
5.800 mq che comprendono anche le aree oggetto della pretesa occupazione abusiva.
In secondo luogo difetta un accertamento relativo agli anni in contestazione che dimostri che l'opponente abbia occupato superfici eccedenti la concessione demaniale di cui è titolare e la loro estensione e che nei periodi oggetto delle concessioni stagionali abbia ecceduto pure rispetto all'oggetto delle medesime, in quanto le prime contestazioni risalgono al 2001 e successivamente nessun altro accertamento è stato compiuto dall'amministrazione comunale e/o da altre autorità; dd) in ogni caso, il Sig. indicato quale coobbligato in solido con il Parte_2 Parte_1
non ha alcun titolo di legittimazione passiva rispetto all'avversaria pretesa esecutiva in quanto
[...]
pagina 5 di 13 negli anni 1998 - 1999 il Circolo era rappresentato da altro Presidente pro tempore, il sig. R_
, che era, del pari, Presidente del Circolo nel momento in cui la Capitaneria di Porto ingiunse la
[...]
demolizione delle opere ritenute realizzate su aree estranee alla concessione demaniale;
né
[...]
era Presidente del al momento della notifica della cartella di Parte_2 Parte_1
pagamento.
1.1 Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la che rilevava che la Controparte_1
partita di ruolo è stata inviata su richiesta del quale amministrazione creditrice in Controparte_4
quanto a seguito dell'emanazione del D. Lgs n. 112/1998 e della successiva legge n. 88/1998 della
Regione Toscana, la competenza gestionale dei beni appartenenti al è Controparte_7
stata trasferita a tutti gli effetti ai comuni, residuando in capo all unicamente gli Controparte_1
adempimenti relativi alla tutela dominicale dei medesimi beni.
Eccepiva pertanto il difetto di legittimazione dell' rilevando che il provvedimento Controparte_1
impugnato trae origine dai provvedimenti amministrativi emanati dal e che le Controparte_4
contestazioni formulate nel ricorso in oggetto riguardano unicamente l'operato svolto in completa autonomia dall'Ente Civico, nell'ambito delle proprie competenze.
1.2 Parimenti si costituiva la la quale deduceva che gli opponenti RO non avevano mosso contestazioni o formulato eccezioni riguardanti l' . Rileva Controparte_3
pertanto di costituirsi solo al precipuo fine di richiedere al Tribunale adito di tenere indenne l'
[...]
dalla spese processuali e da ogni conseguenza negativa della lite, anche ai RO sensi dell'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999, considerata la presenza in giudizio dell'Ente creditore, unico soggetto legittimato a contraddire nel merito delle questioni sollevate.
1.3 Si costituiva altresì il deducendo che la cartella esattoriale ha ad oggetto Controparte_4
somme richieste a titolo di indennizzo per l'occupazione abusiva di area demaniale e che la natura abusiva di detta occupazione è stata definitivamente accertata a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 2343/2002 del TAR Toscana, che ha respinto il ricorso con cui l'attuale opponente impugnava l'Ingiunzione n. 12/2001 di rimessione in pristino dell'area demaniale marittima di mq
2.627,02 e di uno specchio acqueo di mq 1.197,98, occupati abusivamente nel Comune di , CP_3
località Quercianella.
A seguito del passaggio in giudicato di tale sentenza, in conseguenza del rigetto dell'appello proposto avverso la stessa con sentenza n. 6624/2003 del Consiglio di Stato, era rimasta definitivamente accertata l'occupazione abusiva da parte del dello spazio demaniale Parte_1
marittimo per la parte esorbitante dal titolo e cioè per la parte eccedente i mq 2100 originariamente previsti e richiesti.
pagina 6 di 13 Deduceva pertanto che l'odierna opposizione, contestando la legittimità delle somme dovute per un'occupazione definitivamente accertata come abusiva, era inammissibile, oltre che tardiva, in quanto la stessa veniva proposta avverso la debenza di somme dovute per un fatto illecito, sull'accertamento del quale si è formato un giudicato.
Deduceva che a conclusioni diverse non potesse portare la sentenza n. 5615/2015 del Consiglio di Stato poiché con tale sentenza detto organo giurisdizionale aveva valutato solo ed esclusivamente la sussistenza dei presupposti per l'autoannullamento di una concessione edilizia puntualmente portata ad esecuzione, nulla disponendo sui profili demaniali marittimi.
Asseriva infatti che devono mantenersi distinti i due aspetti dell'illecito edilizio e dell'illecito demaniale marittimo: l'aspetto edilizio attiene al titolo edilizio, indipendentemente dalla disponibilità dell'area demaniale, mentre l'aspetto demaniale attiene alla valutazione dell'esistenza di un valido titolo concessorio demaniale marittimo necessario per la disponibilità dell'area.
Ribadiva che su tale ultimo aspetto (titolo concessorio demaniale marittimo) era intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 6624/2003 che, con efficacia di giudicato, aveva affermato la legittimità dell'ingiunzione n. 12/2001 emessa dalla Capitaneria di Porto.
Deduceva ancora che, in base alle disposizioni normative di cui agli artt. 54 del Codice della
Navigazione, 8 del D.L. 400/1993, convertito nella L. 494/1993 e dell'art. 1, comma 257, della L.
296/2006 sono illegittime anche le mere occupazioni dei beni demaniali, pur nel caso in cui sia mantenuta la pubblica fruibilità del bene stesso, così che correttamente era stata emessa l'ingiunzione di rimessione in pristino e applicate le sanzioni economiche conseguenti (indennità di occupazione).
Contestava infine che vi fosse stato difetto di istruttoria e/o errata quantificazione delle superfici occupate dal momento che l'occupazione di 3825 mq, così come quantificata dal , Controparte_4
era supportata da una adeguata istruttoria in quanto riferita alla consistenza di cui all'ingiunzione n.
12/2001 della Capitaneria di Porto di . CP_3
Asseriva che la superficie era stata accertata dall'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di
MA (nota n.1652 del 14/06/2001 trasmessa alla Capitaneria di Porto quale presupposto dell'ordinanza-ingiunzione) e, sulla relativa consistenza e legittimità del titolo, si era formato il giudicato formale e sostanziale.
Asseriva infine che l'avere avuto la cooperativa la concessione demaniale stagionale, di cui l'ultima rilasciata con determinazione n. 4465 del 07.06.2019, in relazione alle quali ha pagato il canone concessorio e l'imposta regionale determinati dall'Amministrazione Comunale, non potesse legittimare anche l'eventuale occupazione abusiva protratta oltre la “stagionalità” o addirittura antecedente a questa, né potesse in alcun modo legittimare l'avvenuta realizzazione di opere non ricomprese nella pagina 7 di 13 concessione stagionale demaniale medesima. Affermava infatti che la concessione stagionale aveva come oggetto esclusivamente la realizzazione di ormeggi, opere che niente hanno a che vedere con quelle realizzate nell'area occupata abusivamente.
Sul difetto di legittimazione passiva del Sig. asseriva che avrebbe risposto Parte_2
adeguatamente la fermo restando che niente inficia la piena legittimità della Controparte_1
pretesa azionata, validamente notificata al Circolo opponente.
Concludeva pertanto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Affinché Codesto Giudice voglia, contrariis reiectis in via preliminare: previo rigetto dell'istanza cautelare, rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile per contrasto con un giudicato già formatosi;
in tesi: sempre previo rigetto dell'istanza cautelare, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari e con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge”.
2. Con separato atto di citazione il e Parte_1 Parte_2 chiedevano l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della cartella di pagamento N. 061 2022
00068629 89 000 emessa da , Agente della riscossione - prov. di Controparte_8
su incarico di e notificata a in CP_3 Controparte_1 Controparte_9
data 1.11.2022, - della cartella di pagamento N. 061 2022 00068629 89 001 emessa da
[...]
, Agente della riscossione - prov. di su incarico di e Controparte_8 CP_3 Controparte_1
notificata a in data 1.11.2022; - del Ruolo n. 2022/000233, emesso da Parte_2 CP_1
filiale e e reso esecutivo in data 12.07.2022, a carico solidale del
[...] CP_1 CP_1 [...]
e per la annualità 2019 deducendo a fondamento Controparte_9 Parte_2
della opposizione i medesimi motivi già fatti valere nel giudizio iscritto al RG 3190/2022 e concludendo pe l'accoglimento delle medesime domande.
2.1 La causa veniva iscritta al RG con il n. 3951/2022.
2.2. Con ordinanza del 31.1.2023 detta causa veniva riunita alla presente iscritta al RG 3190/2022.
3. Quanto alla posizione di deve essere dichiarata la cessazione della materia del Parte_2
contendere risultando dai doc. 18 e 18a prodotti da parte ricorrente che la e la Controparte_1
abbiano annullato in autotutela le cartelle di pagamento emesse nei confronti RO
dello stesso ed oggetto di impugnazione nei due giudizi riuniti.
3.1 Non può essere accolta invece la domanda di risarcimento del danno proposta dallo stesso ex art 96 commi 1 e 2 c.p.c. non avendo il medesimo provato di avere subito alcun danno, né allegato gli elementi di fatto idonei a dimostrare la sussistenza degli stessi.
pagina 8 di 13 Infatti costituisce principio costantemente affermato quello secondo cui la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 commi 1 e 2 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. tra le altre Cass. n. 21798/2015). Si veda più di recente anche
Cass. Ordinanza n. 15175 del 30/05/2023 secondo la quale la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa.
Infatti non vi è prova che la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria (cfr. doc. 12 di parte attrice) abbia comportato alcun danno, nulla provando il doc. 13, né vi è prova che lo stesso abbia subito danni a seguito del pignoramento del proprio veicolo (doc. 17 di parte attrice) nei pochi giorni intercorrenti tra lo stesso e la revoca del medesimo (cfr. doc. 18b di parte attrice).
4. Quanto alla posizione del non può dirsi, come sostiene Controparte_9
parte opponente nella comparsa conclusionale, che le cartelle di pagamento impugnate siano illegittime non potendo la PA determinare e quantificare unilateralmente l'indennità di occupazione.
Infatti nel caso di recupero di crediti da occupazione di beni l'articolo 1 comma 274 della legge n.
311/2004 (che recita: Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme Controparte_1
dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo), consente, in via speciale, all' ovvero agli Enti gestori, di recuperare tramite ruolo, Controparte_1
le somme dovute per tutte le occupazioni anche abusive e/o senza titolo di immobili di proprietà dello
Stato. È quindi consentito da tale disposizione, in via eccezionale, all' ovvero agli Controparte_1
Enti gestori di esperire la riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzo di beni immobili dello Stato tramite ruolo ed esecuzione del concessionario anche nell'ipotesi di occupazione in assenza assoluta di un titolo e dunque è consentito alla stessa o agli altri enti gestori di autodeterminare l'importo dovuto decorsi 90 giorni dalla seconda richiesta di pagamento delle somme ritenute dovute.
4.1 Sostiene parte convenuta che l'opposizione avverso la cartelle di pagamento de Controparte_4
quibus sia da ritenersi inammissibile, oltre che tardiva, in quanto viene proposta avverso la debenza di somme dovute per un fatto illecito, sull'accertamento del quale si è formato un giudicato.
Occorre in primo luogo rilevare, a differenza di quanto ritenuto nei pronunciamenti cautelari emessi nel corso del giudizio, che avverso le cartelle di pagamento emesse in tali ipotesi è consentita la contestazione in sede giudiziale che si estende alla stessa sussistenza dei presupposti della pretesa creditoria posta a pagina 9 di 13 fondamento della cartella, non essendo le richieste di pagamento delle somme ritenute dovute da parte della amministrazione, avanzate ai sensi del richiamato comma 274, atti che debbono essere impugnati a pena la decadenza dal diritto di contestare la debenza delle somme richieste. Non esiste infatti alcuna norma che imponga di impugnare autonomamente tale intimazione pena la perdita del diritto di contestare la pretesa creditoria in sede di opposizione ex art 615 c.p.c.
Trattandosi di esecuzione avviata dalla amministrazione senza che la stessa sia munita di un titolo deve ritenersi ovviamente consentito, in sede di opposizione, all'opponente di contestare la fondatezza dei presupposti di fatto che hanno portato la amministrazione ad emettere la cartella di pagamento.
Né può condividersi la asserzione di parte convenuta , secondo la quale a seguito del Controparte_4
passaggio in giudicato della sentenza n. 2343/2002 del Tar che ha respinto il ricorso con cui CP_1
l'attuale opponente aveva impugnato l'ingiunzione n. 12/2001, con la quale era stata ordinata la rimessione in pristino stato dell'area demaniale marittima di mq 3.825,00, si è formato il giudicato in relazione alla occupazione da parte del anche per gli anni Controparte_9
dal 2015 al 2019, che sono quelli relativi alle cartelle di pagamento dei due giudizi riuniti per cui è causa.
L'art 54 del Codice della navigazione prevede:
Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato.
L'art 8 del D.L. 400/1993 convertito in legge 494/1993 prevede:
A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento
L'art. 1, comma 257 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 di interpretazione autentica ha disposto che: "Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze.
Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo
pagina 10 di 13 contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi".
All'esito della verificazione disposta, ai sensi dell'art. 66 Cod. proc. amm., nel processo svoltosi, tra gli altri, nel contraddittorio della opponente e del innanzi al Consiglio di Stato, Controparte_4
conclusosi con la sentenza 5615/2015 (cfr. doc. 7 di parte attrice), risulta che “le opere eseguite non risultano difformi da quelle autorizzate e che l'utilizzo dell'approdo risulta limitato al settore di mq
2.100, oggetto di concessione demaniale (con conseguente superamento della situazione, in rapporto alla quale era stata emessa l'ingiunzione n. 12 del 12 luglio 2001, confermata in primo e secondo grado di giudizio)” (cfr. pag. 18 della sentenza).
All'esito di tale nuova emergenza istruttoria risultante da una attività svolta in un giudizio nel quale era stato parte anche il , questo non avrebbe potuto contestare l'occupazione di 3825 Controparte_4
sulla sola base della consistenza di cui all'ingiunzione n.12/2001 della Capitaneria di Porto di IV, asserendo che detta superficie era stata accertata dall'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di
MA (nota n.1652 del 14/06/2001 trasmessa alla Capitaneria di Porto quale presupposto dell'ordinanza-ingiunzione) e asserendo che l'Amministrazione Comunale non poteva far altro che richiedere l'indennizzo con riferimento a tale consistenza, accertata e di fatto consolidata con il percorso giudiziario che ha avuto ad oggetto l'ingiunzione n.12/2001.
Un conto è infatti l'ordine di demolizione delle opere realizzate dalla odierna opponente di cui alla ingiunzione 12/2001, sulla quale si è formato il giudicato, e che consentirà alla amministrazione di pretendere dal contravventore che rimetta le cose in pristino stato e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, di provvedere d'ufficio, a spese dell'interessato e un conto, invece, è il pretendere il pagamento della indennità di occupazione che presuppone una effettiva attuale occupazione del bene demaniale.
La amministrazione comunale, a fronte della contestazione dell'opponente che ha asserito di non occupare né di avere occupato negli anni 2015-2019 l'area demaniale de qua, avrebbe dunque dovuto dare prova della occupazione negli anni 2015 – 2019 da parte del Controparte_9
a.r.l. dell'area demaniale marittima di mq 3825, soprattutto alla luce di quanto emerso dalla istruttoria svolta nel giudizio conclusosi con la sentenza 5615/2015 del C.d.S., non potendo basarsi su quanto accertato nel 2001.
Né il ha chiesto nel presente giudizio di provare che il occupi tale porzione Controparte_4 Pt_1
di beni demaniali per la quale sono state emesse le cartelle di pagamento per cui è causa.
Né certamente può dirsi che l'avere il pagato l'indennità di occupazione per gli anni precedenti Pt_1
pagina 11 di 13 al 2015 fosse un riconoscimento di debito anche per gli anni successivi e segnatamente per quelli oggetto di causa.
5. In definitiva pertanto deve essere dichiarato che non sussiste il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del in forza della cartella di pagamento Parte_1
emessa dalla Agente della , n. RO Controparte_3 CP_3
06120220005238224000 ed del ruolo agenzia del Demanio filiale e n. 2022/000154 CP_1 CP_1
reso esecutivo in data 28.04.2022, e della cartella di pagamento emessa da RO
, Agente della riscossione - prov. di N. 061 2022 00068629 89 000 e del Ruolo n.
[...] CP_3
2022/000233, emesso da Agenzia del Demanio filiale Toscana e Umbria e reso esecutivo in data
12.07.2022, non avendo il dato prova della debenza dell'indennizzo per abusiva Controparte_4
occupazione del demanio marittimo e dei relativi accessori e sanzioni per i periodi per i quali sono state emesse tali cartelle, non avendo provato la occupazione in detti periodi dell'area demaniale marittima di mq 3825.
5.1. Rimangono assorbite le ulteriori questioni avanzate dalle parti.
6. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti attesa la novità della questione trattata, non ravvisandosi precedenti, almeno noti allo scrivente, che abbiano affrontato questione identica o analoga a quella trattata nel caso di specie e sussistendo comunque gravi ragioni alla luce dei precedenti pronunciamenti amministrativi che hanno creato incertezza sulla occupazione dell'area demaniale per cui è causa.
Per quanto riguarda la posizione di la compensazione appare giustificata anche dal Parte_2
rigetto della domanda ex art 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere rispetto alle opposizioni proposte da . Parte_2
Rigetta la domanda proposta dal medesimo di risarcimento del danno ex art 96 c.p.c.
Dichiara che non sussiste il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del
[...]
in forza della cartella di pagamento emessa dalla Parte_1 RO
Agente della riscossione prov. , n. 06120220005238224000 e del ruolo agenzia del
[...] CP_3
Demanio filiale e n. 2022/000154 reso esecutivo in data 28.04.2022, della cartella di CP_1 CP_1
pagamento emessa da , Agente della riscossione - prov. di n. Controparte_8 CP_3
061 2022 00068629 89 000 e del Ruolo n. 2022/000233, emesso da Agenzia del Demanio filiale
Toscana e Umbria e reso esecutivo in data 12.07.2022, non avendo il dato prova Controparte_4
pagina 12 di 13 della debenza dell'indennizzo per abusiva occupazione del demanio marittimo e dei relativi accessori e sanzioni per i periodi per i quali sono state emesse le sopra indicate cartelle, non avendo provato la occupazione da parte del in detti periodi dell'area demaniale Parte_1
marittima di mq 3825.
Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite.
IV, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3190/2022 (cui è stata riunita la causa iscritta al n. r.g. 3951/2022) promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), Parte_2 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'avv. CARDONE ANDREA e dell'avv. BUFFONI LAURA
ATTORI contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE P.IVA_2
, RO Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...] P.IVA_3
FIRENZE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZENTI MARIA TERESA, Controparte_4 P.IVA_4 dell'avv. SARDI CRISTIANA, dell'avv. CENERINI SUSANNA e dell'avv. MACCHIA LUCIA
CONVENUTI avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Posta in decisione all'udienza del 24.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: nell'interesse del Sig. in entrambi i giudizi riuniti: Parte_2 Voglia l'Ecc.mo Giudice dichiarare la cessata materia del contendere e condannare le parti opposte alla refusione a favore del Sig. delle spese di lite, con distrazione delle stesse a favore dei Parte_2 sottoscritti difensori, antistatari, ed al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. per il : Parte_1
pagina 1 di 13 1) nel giudizio r.g. n. 3190/2022 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, rigettata ogni avversaria eccezione, deduzione e istanza:
- nel merito, annullare e/o dichiarare nulli la cartella di pagamento Controparte_5
, n. 06120220005238224000 (e n. 061202200052382240001)
[...] CP_3 notificata in data 21.07.2022 ed il ruolo agenzia del Demanio filiale e n. CP_1 CP_1
2022/000154 reso esecutivo in data 28.04.2022, accertata incidentalmente l'illegittimità degli atti e provvedimenti emessi dal con i quali sono stati determinati i canoni demaniali Controparte_4 dovuti dal ed accertare e dichiarare che le parti opposte non hanno diritto Parte_1 a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, per il recupero dell'indennizzo di abusiva occupazione del demanio marittimo e dei relativi accessori e sanzioni per l'inesistenza del credito di cui alla cartella di pagamento.
2) nel giudizio r.g. n. 3951/2022
- nel merito, annullare e/o dichiarare nulli la CARTELLA N. CP_6
06120220006862989000 (e n. 61202200068629890001) emessa da , RO
Agente della riscossione - prov. di su incarico di e notificata in data CP_3 Controparte_1
1.11.2022 (Doc. A e Doc. A_1) ed il Ruolo n. 2022/000233, emesso da filiale Controparte_1
e e reso esecutivo in data 12.07.2022, (allegato ad entrambe le cartelle notificate, CP_1 CP_1
Doc. A e Doc. A_1) e, accertata incidentalmente l'illegittimità degli atti e provvedimenti emessi dal
con i quali sono stati determinati i canoni demaniali dovuti dall'opponente ed Controparte_4 accertare e dichiarare che le parti opposte non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, per il recupero dell'indennizzo di abusiva occupazione del demanio marittimo e dei relativi accessori e sanzioni per l'inesistenza del credito di cui alle cartelle di pagamento.
Per entrambi i giudizi con vittoria delle spese di lite.
per parte convenuta : Voglia il Tribunale di IV , nell'ipotesi di RO accoglimento delle opposizioni, tenere indenne l' da ogni RO conseguenza negativa posto che non sono state formulate contestazioni relative all'emissione e alla notifica delle cartelle di pagamento e che, relativamente alle censure di merito, sono da ritenersi legittimati passivi esclusivamente gli Enti creditori (D.Lgs. n. 112/1999).
In ogni caso con compensazione di spese.
Per parte convenuta : Voglia il Tribunale di IV , nell'ipotesi di accoglimento Controparte_1 delle opposizioni, tenere indenne l' da ogni conseguenza negativa posto che non sono RO state formulate contestazioni relative all'emissione e alla notifica delle cartelle di pagamento e che, relativamente alle censure di merito, sono da ritenersi legittimati passivi esclusivamente gli Enti creditori (D.Lgs. n. 112/1999).
In ogni caso con compensazione di spese.
per la parte convenuta : insistono nelle eccezioni formulate nell'atto costitutivo e Controparte_4 nelle memorie istruttorie depositate, richiamando le già rassegnate conclusioni.
pagina 2 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il (d'ora Parte_1
innanzi breviter anche il ) e chiedevano l'annullamento, previa sospensione Pt_1 Parte_2 dell'efficacia, della cartella di pagamento Agente della riscossione RO
prov. , n. 06120220005238224001 notificata in data 21.07.2022, del ruolo della agenzia del CP_3
Demanio filiale e n. 2022/000154 reso esecutivo in data 28.04.2022, previo CP_1 CP_1
accertamento in via incidentale dell'illegittimità degli atti e provvedimenti emessi dal CP_4
con i quali sono stati determinati i canoni demaniali dovuti dagli opponenti e
[...]
conseguentemente che fosse accertato e dichiarato che le parti opposte non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle parti opponenti, per il recupero dell'indennizzo di abusiva occupazione del demanio marittimo e dei relativi accessori e sanzioni per l'inesistenza del credito di cui alla cartella di pagamento.
A fondamento di tale domanda deducevano che:
a) il è titolare di una concessione demaniale marittima, rilasciata mediante Parte_1
atto di sottomissione della Capitaneria di Porto di , n. 67 del 7.10.1999, al fine di realizzare un CP_3 punto di ormeggio alla foce del fiume in , previo ampliamento dell'esistente barriera Pt_1 CP_3
frangiflutti e realizzazione di una darsena;
b) sebbene nel testo dell'atto di sottomissione si indichi la superficie concessionata nella misura di
2.100 mq, invero, come da nota dell'Ufficio del territorio di , la concessione richiesta e CP_3
rilasciata ha ad oggetto aree della complessiva superficie di 5.800 mq;
c) le aree oggetto di concessione hanno sempre avuto contestualmente pubblica utilità, oltre alla destinazione ad uso privato della cooperativa, garantendo l'accesso al mare;
d) negli anni qui di interesse la cooperativa ha sempre avuto anche la concessione demaniale stagionale di cui l'ultima rilasciata con determinazione n 4465 del 07.06.2019;
e) il di , sulla base di precedente concessione demaniale n. 473 del 25.10.1994 CP_4 CP_3
rinnovata il 27.07.1998, rilasciava alla cooperativa odierna ricorrente concessione edilizia n. 541 del
16.10.1998 e successiva concessione in variante del 29.12.2000, avente ad oggetto la costruzione di uno scivolo di alaggio e di un molo banchinato;
f) successivamente, dapprima, la Capitaneria di porto di IV, con ingiunzione di rimozione n.
12/2001 (doc. n. 4), e, poi, il , a fini indennitari, contestavano alla CP_4 CP_4 Parte_3 odierna opponente l'avvenuta occupazione, attraverso parte delle opere realizzate in esecuzione della concessione edilizia, di aree demaniali esorbitanti l'oggetto della concessione demaniale marittima esistente. Secondo il Comune la superficie abusivamente occupata ammonterebbe a 3.825 mq, ed, in pagina 3 di 13 particolare, l'occupazione abusiva deriverebbe dall'avere l'opponente edificato una barriera frangiflutti, un muro di sostegno ed un piazzale di collegamento tra la barriera e la terraferma;
g) di conseguenza il intimava alla odierna opponente il pagamento Controparte_4 Parte_3 dell'indennizzo, per occupazione senza titolo di area demaniale, da ultimo con nota prot. 120807 del
11.09.2019, per il periodo 01.01.2015-31.12.2016 ammontante a € 4.558,62 (oltre ad € 1.139,66, quale tassa regionale da corrispondere sul 25% del canone), nonché l'indennizzo maturato e dovuto dal
1.01.2017 al 30.06.2019 determinato in € 61.391,37 (oltre ad € 15.347,84, quale tassa regionale da corrispondere sul 25% del canone), per una cifra complessiva di € 65.949,99 (escluso l'importo relativo alla tassa regionale);
h) nonostante gli scritti difensivi depositati dalla cooperativa odierna opponente la somma complessiva di 65.949,59 veniva iscritta a ruolo e posta in riscossione tramite l' , RO
che notificava cartella di pagamento in data 21.07.2022 sia al circolo sia al suo precedente legale rappresentante, in veste di coobbligato;
Parte_2
i) la pretesa della amministrazione era illegittima in quanto la non occupava abusivamente Parte_3
alcuna area demaniale né la aveva occupata nel periodo 2015 – 2019, essendosi limitata ad eseguire le opere autorizzate con la concessione edilizia sopra citata, opere che, però, la medesima non occupa, limitandosi la propria attività all'ormeggio nello specchio d'acqua compreso nella concessione demaniale in vigore, come peraltro riconosciuto anche dal Consiglio di Stato con sentenza n.
5615/2015, resa su ricorso della avverso l'atto di annullamento emanato dal Parte_3 CP_4
della concessione edilizia;
[...]
l) infatti il Consiglio di Stato accertava che “le opere eseguite non risultano difformi da quelle autorizzate e che l'utilizzo dell'approdo risulta limitato al settore di mq 2.100, oggetto di concessione demaniale (con conseguente superamento della situazione, in rapporto alla quale era stata emessa
l'ingiunzione n. 12 del 12 luglio 2001, confermata in primo e secondo grado di giudizio)”;
m) in data 5.07.2022 la Cooperativa riceveva altresì la notifica di cinque atti di accertamento e irrogazione di sanzioni da parte della Regione Toscana, ciascuno relativo ad una delle annualità cui era riferito l'omesso pagamento dell'indennizzo da occupazione abusiva del demanio da parte del
[...]
(anni 2015-2019); CP_4
n) la Cartella di pagamento ed il ruolo esecutivo meritavano di essere annullati, previa sospensione della loro efficacia esecutiva, per i seguenti motivi: aa) insussistenza dell'abusiva occupazione anche negli anni 2015-2019 di area demaniale con conseguente non debenza dell'indennizzo, occupando ed utilizzando la cooperativa le sole aree oggetto di regolare concessione demaniale;
pagina 4 di 13 bb) la realizzazione di opere su area demaniale non configura la occupazione abusiva di area demaniale, perché non comporta compressione o limitazione del godimento del tratto di costa interessato da parte della comunità con la conseguenza che non è dovuto alcun indennizzo ai sensi dell'art. 8 del d.l. 400/1993, alla luce della distinzione operata dall'art. 1, comma 257 della l.
27.12.2006 n. 296, di interpretazione autentica dell'art. 8 d.l. 400/1993, tra le “utilizzazioni” contemplate dall'art. 8 cit. che fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze, e la “realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili”, rispetto alle quali non è dovuto l'indennizzo commisurato al canone concessorio, bensì un indennizzo commisurato ai valori di mercato, ma solo se la realizzazione delle opere sia avvenuta “in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale”. Le opere realizzate dalla Cooperativa sono state assentite con concessione edilizia, la cui legittimità e non annullabilità è stata sancita dalla Sentenza del Consiglio di
Stato n. 5615/2015 resa su ricorso dell'odierna opponente avverso atto di annullamento emanato dal
Comune di della concessione edilizia. Dette opere, consistenti nell'ampliamento della barriera CP_3
frangiflutti, sono funzionali all'uso pubblico del bene demaniale ed a facilitare l'accesso pubblico al mare e non sono stabilmente occupate o utilizzate dalla ricorrente, men che meno in via esclusiva.
L'occupazione dell'area demaniale concretata nella realizzazione delle opere autorizzate con concessione edilizia, ove anche configurabile, è, quindi, definitivamente cessata al momento dell'ultimazione dei lavori;
cc) difetto di istruttoria e insussistenza della contestata abusiva occupazione e/o errata quantificazione delle superfici.
La sostenuta occupazione di 3.825 mq da cui deriva la determinazione dell'indennizzo di complessivi
65.949,99 per gli anni 2015-2019 e dell'imposta regionale nella misura del 25% dell'indennizzo è priva di supporto istruttorio, in quanto in primo luogo la concessione di cui è titolare la cooperativa odierna opponente non riguarda i soli 2.100 mq ritenuti dalla p.a., bensì aree dell'estensione complessiva pari a
5.800 mq che comprendono anche le aree oggetto della pretesa occupazione abusiva.
In secondo luogo difetta un accertamento relativo agli anni in contestazione che dimostri che l'opponente abbia occupato superfici eccedenti la concessione demaniale di cui è titolare e la loro estensione e che nei periodi oggetto delle concessioni stagionali abbia ecceduto pure rispetto all'oggetto delle medesime, in quanto le prime contestazioni risalgono al 2001 e successivamente nessun altro accertamento è stato compiuto dall'amministrazione comunale e/o da altre autorità; dd) in ogni caso, il Sig. indicato quale coobbligato in solido con il Parte_2 Parte_1
non ha alcun titolo di legittimazione passiva rispetto all'avversaria pretesa esecutiva in quanto
[...]
pagina 5 di 13 negli anni 1998 - 1999 il Circolo era rappresentato da altro Presidente pro tempore, il sig. R_
, che era, del pari, Presidente del Circolo nel momento in cui la Capitaneria di Porto ingiunse la
[...]
demolizione delle opere ritenute realizzate su aree estranee alla concessione demaniale;
né
[...]
era Presidente del al momento della notifica della cartella di Parte_2 Parte_1
pagamento.
1.1 Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la che rilevava che la Controparte_1
partita di ruolo è stata inviata su richiesta del quale amministrazione creditrice in Controparte_4
quanto a seguito dell'emanazione del D. Lgs n. 112/1998 e della successiva legge n. 88/1998 della
Regione Toscana, la competenza gestionale dei beni appartenenti al è Controparte_7
stata trasferita a tutti gli effetti ai comuni, residuando in capo all unicamente gli Controparte_1
adempimenti relativi alla tutela dominicale dei medesimi beni.
Eccepiva pertanto il difetto di legittimazione dell' rilevando che il provvedimento Controparte_1
impugnato trae origine dai provvedimenti amministrativi emanati dal e che le Controparte_4
contestazioni formulate nel ricorso in oggetto riguardano unicamente l'operato svolto in completa autonomia dall'Ente Civico, nell'ambito delle proprie competenze.
1.2 Parimenti si costituiva la la quale deduceva che gli opponenti RO non avevano mosso contestazioni o formulato eccezioni riguardanti l' . Rileva Controparte_3
pertanto di costituirsi solo al precipuo fine di richiedere al Tribunale adito di tenere indenne l'
[...]
dalla spese processuali e da ogni conseguenza negativa della lite, anche ai RO sensi dell'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999, considerata la presenza in giudizio dell'Ente creditore, unico soggetto legittimato a contraddire nel merito delle questioni sollevate.
1.3 Si costituiva altresì il deducendo che la cartella esattoriale ha ad oggetto Controparte_4
somme richieste a titolo di indennizzo per l'occupazione abusiva di area demaniale e che la natura abusiva di detta occupazione è stata definitivamente accertata a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 2343/2002 del TAR Toscana, che ha respinto il ricorso con cui l'attuale opponente impugnava l'Ingiunzione n. 12/2001 di rimessione in pristino dell'area demaniale marittima di mq
2.627,02 e di uno specchio acqueo di mq 1.197,98, occupati abusivamente nel Comune di , CP_3
località Quercianella.
A seguito del passaggio in giudicato di tale sentenza, in conseguenza del rigetto dell'appello proposto avverso la stessa con sentenza n. 6624/2003 del Consiglio di Stato, era rimasta definitivamente accertata l'occupazione abusiva da parte del dello spazio demaniale Parte_1
marittimo per la parte esorbitante dal titolo e cioè per la parte eccedente i mq 2100 originariamente previsti e richiesti.
pagina 6 di 13 Deduceva pertanto che l'odierna opposizione, contestando la legittimità delle somme dovute per un'occupazione definitivamente accertata come abusiva, era inammissibile, oltre che tardiva, in quanto la stessa veniva proposta avverso la debenza di somme dovute per un fatto illecito, sull'accertamento del quale si è formato un giudicato.
Deduceva che a conclusioni diverse non potesse portare la sentenza n. 5615/2015 del Consiglio di Stato poiché con tale sentenza detto organo giurisdizionale aveva valutato solo ed esclusivamente la sussistenza dei presupposti per l'autoannullamento di una concessione edilizia puntualmente portata ad esecuzione, nulla disponendo sui profili demaniali marittimi.
Asseriva infatti che devono mantenersi distinti i due aspetti dell'illecito edilizio e dell'illecito demaniale marittimo: l'aspetto edilizio attiene al titolo edilizio, indipendentemente dalla disponibilità dell'area demaniale, mentre l'aspetto demaniale attiene alla valutazione dell'esistenza di un valido titolo concessorio demaniale marittimo necessario per la disponibilità dell'area.
Ribadiva che su tale ultimo aspetto (titolo concessorio demaniale marittimo) era intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 6624/2003 che, con efficacia di giudicato, aveva affermato la legittimità dell'ingiunzione n. 12/2001 emessa dalla Capitaneria di Porto.
Deduceva ancora che, in base alle disposizioni normative di cui agli artt. 54 del Codice della
Navigazione, 8 del D.L. 400/1993, convertito nella L. 494/1993 e dell'art. 1, comma 257, della L.
296/2006 sono illegittime anche le mere occupazioni dei beni demaniali, pur nel caso in cui sia mantenuta la pubblica fruibilità del bene stesso, così che correttamente era stata emessa l'ingiunzione di rimessione in pristino e applicate le sanzioni economiche conseguenti (indennità di occupazione).
Contestava infine che vi fosse stato difetto di istruttoria e/o errata quantificazione delle superfici occupate dal momento che l'occupazione di 3825 mq, così come quantificata dal , Controparte_4
era supportata da una adeguata istruttoria in quanto riferita alla consistenza di cui all'ingiunzione n.
12/2001 della Capitaneria di Porto di . CP_3
Asseriva che la superficie era stata accertata dall'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di
MA (nota n.1652 del 14/06/2001 trasmessa alla Capitaneria di Porto quale presupposto dell'ordinanza-ingiunzione) e, sulla relativa consistenza e legittimità del titolo, si era formato il giudicato formale e sostanziale.
Asseriva infine che l'avere avuto la cooperativa la concessione demaniale stagionale, di cui l'ultima rilasciata con determinazione n. 4465 del 07.06.2019, in relazione alle quali ha pagato il canone concessorio e l'imposta regionale determinati dall'Amministrazione Comunale, non potesse legittimare anche l'eventuale occupazione abusiva protratta oltre la “stagionalità” o addirittura antecedente a questa, né potesse in alcun modo legittimare l'avvenuta realizzazione di opere non ricomprese nella pagina 7 di 13 concessione stagionale demaniale medesima. Affermava infatti che la concessione stagionale aveva come oggetto esclusivamente la realizzazione di ormeggi, opere che niente hanno a che vedere con quelle realizzate nell'area occupata abusivamente.
Sul difetto di legittimazione passiva del Sig. asseriva che avrebbe risposto Parte_2
adeguatamente la fermo restando che niente inficia la piena legittimità della Controparte_1
pretesa azionata, validamente notificata al Circolo opponente.
Concludeva pertanto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Affinché Codesto Giudice voglia, contrariis reiectis in via preliminare: previo rigetto dell'istanza cautelare, rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile per contrasto con un giudicato già formatosi;
in tesi: sempre previo rigetto dell'istanza cautelare, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari e con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge”.
2. Con separato atto di citazione il e Parte_1 Parte_2 chiedevano l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della cartella di pagamento N. 061 2022
00068629 89 000 emessa da , Agente della riscossione - prov. di Controparte_8
su incarico di e notificata a in CP_3 Controparte_1 Controparte_9
data 1.11.2022, - della cartella di pagamento N. 061 2022 00068629 89 001 emessa da
[...]
, Agente della riscossione - prov. di su incarico di e Controparte_8 CP_3 Controparte_1
notificata a in data 1.11.2022; - del Ruolo n. 2022/000233, emesso da Parte_2 CP_1
filiale e e reso esecutivo in data 12.07.2022, a carico solidale del
[...] CP_1 CP_1 [...]
e per la annualità 2019 deducendo a fondamento Controparte_9 Parte_2
della opposizione i medesimi motivi già fatti valere nel giudizio iscritto al RG 3190/2022 e concludendo pe l'accoglimento delle medesime domande.
2.1 La causa veniva iscritta al RG con il n. 3951/2022.
2.2. Con ordinanza del 31.1.2023 detta causa veniva riunita alla presente iscritta al RG 3190/2022.
3. Quanto alla posizione di deve essere dichiarata la cessazione della materia del Parte_2
contendere risultando dai doc. 18 e 18a prodotti da parte ricorrente che la e la Controparte_1
abbiano annullato in autotutela le cartelle di pagamento emesse nei confronti RO
dello stesso ed oggetto di impugnazione nei due giudizi riuniti.
3.1 Non può essere accolta invece la domanda di risarcimento del danno proposta dallo stesso ex art 96 commi 1 e 2 c.p.c. non avendo il medesimo provato di avere subito alcun danno, né allegato gli elementi di fatto idonei a dimostrare la sussistenza degli stessi.
pagina 8 di 13 Infatti costituisce principio costantemente affermato quello secondo cui la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 commi 1 e 2 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. tra le altre Cass. n. 21798/2015). Si veda più di recente anche
Cass. Ordinanza n. 15175 del 30/05/2023 secondo la quale la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa.
Infatti non vi è prova che la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria (cfr. doc. 12 di parte attrice) abbia comportato alcun danno, nulla provando il doc. 13, né vi è prova che lo stesso abbia subito danni a seguito del pignoramento del proprio veicolo (doc. 17 di parte attrice) nei pochi giorni intercorrenti tra lo stesso e la revoca del medesimo (cfr. doc. 18b di parte attrice).
4. Quanto alla posizione del non può dirsi, come sostiene Controparte_9
parte opponente nella comparsa conclusionale, che le cartelle di pagamento impugnate siano illegittime non potendo la PA determinare e quantificare unilateralmente l'indennità di occupazione.
Infatti nel caso di recupero di crediti da occupazione di beni l'articolo 1 comma 274 della legge n.
311/2004 (che recita: Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme Controparte_1
dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo), consente, in via speciale, all' ovvero agli Enti gestori, di recuperare tramite ruolo, Controparte_1
le somme dovute per tutte le occupazioni anche abusive e/o senza titolo di immobili di proprietà dello
Stato. È quindi consentito da tale disposizione, in via eccezionale, all' ovvero agli Controparte_1
Enti gestori di esperire la riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzo di beni immobili dello Stato tramite ruolo ed esecuzione del concessionario anche nell'ipotesi di occupazione in assenza assoluta di un titolo e dunque è consentito alla stessa o agli altri enti gestori di autodeterminare l'importo dovuto decorsi 90 giorni dalla seconda richiesta di pagamento delle somme ritenute dovute.
4.1 Sostiene parte convenuta che l'opposizione avverso la cartelle di pagamento de Controparte_4
quibus sia da ritenersi inammissibile, oltre che tardiva, in quanto viene proposta avverso la debenza di somme dovute per un fatto illecito, sull'accertamento del quale si è formato un giudicato.
Occorre in primo luogo rilevare, a differenza di quanto ritenuto nei pronunciamenti cautelari emessi nel corso del giudizio, che avverso le cartelle di pagamento emesse in tali ipotesi è consentita la contestazione in sede giudiziale che si estende alla stessa sussistenza dei presupposti della pretesa creditoria posta a pagina 9 di 13 fondamento della cartella, non essendo le richieste di pagamento delle somme ritenute dovute da parte della amministrazione, avanzate ai sensi del richiamato comma 274, atti che debbono essere impugnati a pena la decadenza dal diritto di contestare la debenza delle somme richieste. Non esiste infatti alcuna norma che imponga di impugnare autonomamente tale intimazione pena la perdita del diritto di contestare la pretesa creditoria in sede di opposizione ex art 615 c.p.c.
Trattandosi di esecuzione avviata dalla amministrazione senza che la stessa sia munita di un titolo deve ritenersi ovviamente consentito, in sede di opposizione, all'opponente di contestare la fondatezza dei presupposti di fatto che hanno portato la amministrazione ad emettere la cartella di pagamento.
Né può condividersi la asserzione di parte convenuta , secondo la quale a seguito del Controparte_4
passaggio in giudicato della sentenza n. 2343/2002 del Tar che ha respinto il ricorso con cui CP_1
l'attuale opponente aveva impugnato l'ingiunzione n. 12/2001, con la quale era stata ordinata la rimessione in pristino stato dell'area demaniale marittima di mq 3.825,00, si è formato il giudicato in relazione alla occupazione da parte del anche per gli anni Controparte_9
dal 2015 al 2019, che sono quelli relativi alle cartelle di pagamento dei due giudizi riuniti per cui è causa.
L'art 54 del Codice della navigazione prevede:
Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato.
L'art 8 del D.L. 400/1993 convertito in legge 494/1993 prevede:
A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento
L'art. 1, comma 257 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 di interpretazione autentica ha disposto che: "Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze.
Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo
pagina 10 di 13 contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi".
All'esito della verificazione disposta, ai sensi dell'art. 66 Cod. proc. amm., nel processo svoltosi, tra gli altri, nel contraddittorio della opponente e del innanzi al Consiglio di Stato, Controparte_4
conclusosi con la sentenza 5615/2015 (cfr. doc. 7 di parte attrice), risulta che “le opere eseguite non risultano difformi da quelle autorizzate e che l'utilizzo dell'approdo risulta limitato al settore di mq
2.100, oggetto di concessione demaniale (con conseguente superamento della situazione, in rapporto alla quale era stata emessa l'ingiunzione n. 12 del 12 luglio 2001, confermata in primo e secondo grado di giudizio)” (cfr. pag. 18 della sentenza).
All'esito di tale nuova emergenza istruttoria risultante da una attività svolta in un giudizio nel quale era stato parte anche il , questo non avrebbe potuto contestare l'occupazione di 3825 Controparte_4
sulla sola base della consistenza di cui all'ingiunzione n.12/2001 della Capitaneria di Porto di IV, asserendo che detta superficie era stata accertata dall'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di
MA (nota n.1652 del 14/06/2001 trasmessa alla Capitaneria di Porto quale presupposto dell'ordinanza-ingiunzione) e asserendo che l'Amministrazione Comunale non poteva far altro che richiedere l'indennizzo con riferimento a tale consistenza, accertata e di fatto consolidata con il percorso giudiziario che ha avuto ad oggetto l'ingiunzione n.12/2001.
Un conto è infatti l'ordine di demolizione delle opere realizzate dalla odierna opponente di cui alla ingiunzione 12/2001, sulla quale si è formato il giudicato, e che consentirà alla amministrazione di pretendere dal contravventore che rimetta le cose in pristino stato e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, di provvedere d'ufficio, a spese dell'interessato e un conto, invece, è il pretendere il pagamento della indennità di occupazione che presuppone una effettiva attuale occupazione del bene demaniale.
La amministrazione comunale, a fronte della contestazione dell'opponente che ha asserito di non occupare né di avere occupato negli anni 2015-2019 l'area demaniale de qua, avrebbe dunque dovuto dare prova della occupazione negli anni 2015 – 2019 da parte del Controparte_9
a.r.l. dell'area demaniale marittima di mq 3825, soprattutto alla luce di quanto emerso dalla istruttoria svolta nel giudizio conclusosi con la sentenza 5615/2015 del C.d.S., non potendo basarsi su quanto accertato nel 2001.
Né il ha chiesto nel presente giudizio di provare che il occupi tale porzione Controparte_4 Pt_1
di beni demaniali per la quale sono state emesse le cartelle di pagamento per cui è causa.
Né certamente può dirsi che l'avere il pagato l'indennità di occupazione per gli anni precedenti Pt_1
pagina 11 di 13 al 2015 fosse un riconoscimento di debito anche per gli anni successivi e segnatamente per quelli oggetto di causa.
5. In definitiva pertanto deve essere dichiarato che non sussiste il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del in forza della cartella di pagamento Parte_1
emessa dalla Agente della , n. RO Controparte_3 CP_3
06120220005238224000 ed del ruolo agenzia del Demanio filiale e n. 2022/000154 CP_1 CP_1
reso esecutivo in data 28.04.2022, e della cartella di pagamento emessa da RO
, Agente della riscossione - prov. di N. 061 2022 00068629 89 000 e del Ruolo n.
[...] CP_3
2022/000233, emesso da Agenzia del Demanio filiale Toscana e Umbria e reso esecutivo in data
12.07.2022, non avendo il dato prova della debenza dell'indennizzo per abusiva Controparte_4
occupazione del demanio marittimo e dei relativi accessori e sanzioni per i periodi per i quali sono state emesse tali cartelle, non avendo provato la occupazione in detti periodi dell'area demaniale marittima di mq 3825.
5.1. Rimangono assorbite le ulteriori questioni avanzate dalle parti.
6. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti attesa la novità della questione trattata, non ravvisandosi precedenti, almeno noti allo scrivente, che abbiano affrontato questione identica o analoga a quella trattata nel caso di specie e sussistendo comunque gravi ragioni alla luce dei precedenti pronunciamenti amministrativi che hanno creato incertezza sulla occupazione dell'area demaniale per cui è causa.
Per quanto riguarda la posizione di la compensazione appare giustificata anche dal Parte_2
rigetto della domanda ex art 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere rispetto alle opposizioni proposte da . Parte_2
Rigetta la domanda proposta dal medesimo di risarcimento del danno ex art 96 c.p.c.
Dichiara che non sussiste il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del
[...]
in forza della cartella di pagamento emessa dalla Parte_1 RO
Agente della riscossione prov. , n. 06120220005238224000 e del ruolo agenzia del
[...] CP_3
Demanio filiale e n. 2022/000154 reso esecutivo in data 28.04.2022, della cartella di CP_1 CP_1
pagamento emessa da , Agente della riscossione - prov. di n. Controparte_8 CP_3
061 2022 00068629 89 000 e del Ruolo n. 2022/000233, emesso da Agenzia del Demanio filiale
Toscana e Umbria e reso esecutivo in data 12.07.2022, non avendo il dato prova Controparte_4
pagina 12 di 13 della debenza dell'indennizzo per abusiva occupazione del demanio marittimo e dei relativi accessori e sanzioni per i periodi per i quali sono state emesse le sopra indicate cartelle, non avendo provato la occupazione da parte del in detti periodi dell'area demaniale Parte_1
marittima di mq 3825.
Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite.
IV, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 13 di 13