TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3833/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3833/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Christian Ferdani del Parte_1 C.F._1
foro di Varese, con studio in Samarate (VA), via Palestro n. 17, presso il quale dichiara di eleggere domicilio
ATTORE contro
C.F. , assistito e difeso dagli avv.ti Carmaldo Strada e CP_1 C.F._2
Gabrio Strada del foro di Monza con studio in Desio (MB), via XXIV Maggio n. 1, presso il quale elegge domicilio
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio CP_2 C.F._3
Ferrara, con studio professionale in Como, Piazza Alessandro Volta n. 33, presso il quale procuratore ha eletto domicilio
CONVENUTI
P. IVA , in persona del legale rappresentante con il CP_3 P.IVA_1 CP_4 patrocinio dell'avv. Amedeo Rosboch del foro di Torino, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 71
pagina 1 di 11 (C.F. ), in persona del procuratore pro tempore CP_5 P.IVA_2 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. Giovanni Bassi del foro di MI, elettivamente domiciliata
[...]
presso il suo studio professionale sito in MI, Via Crocefisso n. 5
(C.F. e Partita IVA n. ), elettivamente domiciliata Controparte_6 P.IVA_3 all'indirizzo PEC e in Como, Via Mugiasca n. 10, Email_1 presso lo studio dell'avv. Andrea Orlandoni che la rappresenta e difende
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Per parte attrice: <
1. Respingere ogni difesa, eccezione e/o domanda nei confronti dell'Attore.
2. Accertare e dichiarare che l'Attore a seguito dell'evento dannoso per cui è causa, avvenuto a
RO RT (VA) il giorno 01/02/2018, ha subito lesioni personali meglio descritte in atti.
3. Accertare e dichiarare, anche solo incidenter tantum ai fini della declaratoria in sede civile, la responsabilità del signor e/o del signor per aver CP_1 CP_2
commesso i reati di cui agli artt.590 c.p./590 commi 2 e 3 c.p. nella causazione al signor
[...]
delle accertate lesioni personali a seguito dell'evento dannoso per cui è causa, avvenuto Pt_1
a RO RT (VA) il giorno 01/02/2018. 4. Accertare e dichiarare la responsabilità del signor ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.71 D.lg.s.n.81/2008 – 2087 c.c. - CP_1
1218 c.c. -1223 c.c. – 2051 c.c. - 2050 c.c., o in subordine 2043 c.c., ovvero ai sensi e per gli effetti di qualunque altra norma di legge applicabile, nella causazione dell'evento dannoso avvenuto a RO RT (VA) il giorno 01/02/2018 in danno dell'Attore, così come meglio descritto in atti.
5. Accertare e dichiarare la responsabilità del signor , ai sensi CP_2
e per gli effetti di cui agli artt.72 D.lgs.n.81/2008 - 2051 c.c., o in subordine 2043 c.c., ovvero ai sensi e per gli effetti di qualunque altra norma di legge applicabile, nella causazione dell'evento dannoso avvenuto a RO RT (VA) il giorno 01/02/2018 in danno dell'Attore, così come meglio descritto in atti.
6. Per l'effetto di tutto quanto sopra, condannare i signori
[...]
e/o in solido tra loro, al risarcimento del danno, patrimoniale e non CP_1 CP_2 patrimoniale, subito dal signor a seguito dell'evento dannoso avvenuto a RO Parte_1
RT (VA) il giorno 01/02/2018. Danno che si quantifica, alla luce della CTU medico- legale in atti, nella misura di Euro 41.688,05 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore,
pagina 2 di 11 che sarà accertata in corso di causa, il tutto oltre l'ulteriore somma a titolo di lucro cessante da riconoscersi come maggiorazione del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla somma risarcitoria totale sino al saldo e con decorrenza dalla data della pronuncia coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta e, se del caso, oltre rivalutazione monetaria.
7. Per l'effetto di tutto quanto sopra, condannare i signori CP_1
e/o in solido tra loro, al pagamento degli onorari, dei diritti e delle spese di CP_2
lite (compreso il costo della CTU), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore del signor 8. Con automatica estensione delle domande di condanna di cui Parte_1
sopra anche alla Terza Chiamata in persona del suo legale rappresentante pro CP_3 tempore, solo ove sia accertata, a seguito dell'accoglimento delle difese, eccezioni e domande poste in atti nei suoi confronti dal Convenuto una sua responsabilità e/o CP_1 corresponsabilità nella causazione del sinistro in danno dell'Attore. In via istruttoria: Istanze istruttorie di cui alle memorie ex art.183 comma 6 n.2 e n.3 c.p.c. quivi da intendersi ritrascritte
e richiamate ove occorra>>.
Per parte convenuta <previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte nella memoria n. CP_1
2 depositata in data 14.10.21: IN PRINCIPALITÀ: Respingere e rigettare tutte le domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto non essendo configurabile alcun CP_1 suo profilo di responsabilità nella produzione dell'evento dannoso evocato in giudizio, riconducibile in via esclusiva alla terza chiamata costruttrice della P.L.E. interessata al CP_3
sinistro e realizzata non in conformità con il certificato tipo utilizzato per la certificazione della macchina e da ritenere incommerciabile. IN VIA SUBORDINATA: Per il denegato e non creduto caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, dichiarare la Compagnia di
Assicurazione spa tenuta ed obbligata a garantire e manlevare il convenuto CP_5 CP_1
da ogni e qualsiasi esborso per capitale, interessi e spese in relazione alle pretese risarcitorie dedotte in causa dall'attore in forza della polizza di R.C. n. 77935011 (ex n.500991077) contratta con l'agenzia di Garbagnate Milanese di Spese e compenso professionale CP_5
rifusi>>.
Per parte convenuta : <in via principale nel merito: rigettare la domanda proposta dal CP_2
signor , C.F. residente in [...] CodiceFiscale_4
n. 70/72, nei confronti del signor , C.F. , nato a [...] il CP_2 CodiceFiscale_5
09/08/1981, residente in [...], per essere palesemente
pagina 3 di 11 infondata in fatto e in diritto. in via istruttoria: si richiama espressamente tutto quanto dedotto nelle memorie ex art. 183 VI, co. 6, nn. 2 e 3, c.p.c. che devono intendersi qui trascritte e si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova ivi dedotti, nonché per l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio. in ogni caso: con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre IVA e CPA come per Legge>>.
Per parte terza chiamata <nel merito, in via principale: respingere le domande tutte CP_3
eventualmente formulate nei confronti di in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in atti, mandando integralmente assolta in persona del legale rappresentante pro tempore da ogni CP_3
avversa pretesa;
nel merito, in via subordinata: - per il non creduto caso di accoglimento, anche soltanto parziale, delle domande eventualmente spiegate nei confronti in persona del CP_3 legale rappresentante pro tempore, accertare e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità solidale con l'esponente degli altri convenuti, determinando, ai fini dei rapporti interni fra eventuali condebitori in solido, le rispettive quote di responsabilità e dichiarando il diritto di in persona del legale rappresentante pro tempore di ripetere da ciascuno di essi, per CP_3
quanto di rispettiva competenza, quanto essa fosse tenuta a pagare;
- in ogni caso, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare con sede legale in via Marocchesa, Controparte_6
14, 31021 – Mogliano Veneto (TV), in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere integralmente indenne ed a manlevare in persona del legale rappresentante pro CP_3 tempore, da qualunque pregiudizio conseguente all'accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie eventualmente promosse nei suoi confronti;
in via istruttoria: - acquisire d'ufficio il fascicolo del procedimento penale RGNR n. 681/2018 aperto presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio e segnatamente la relazione peritale depositata in tale fascicolo previ gli eventuali provvedimenti autorizzativi delle Autorità competenti;
- ammettere prova per testi in via diretta sui seguenti capitoli: 1) “Vero che la Sky Rent di ha richiesto a CP_2 [...]
interventi in sostituzione e/o ricambio di singole componenti della Piattaforma Aerea di cui CP_3
CP_ è causa”; 2) “Vero che, a fronte delle lavorazioni in ricambio, ha emesso le fatture prodotte sub doc. 6” (si mosti al teste il doc. 6 nobis); 3) “Vero che Sky Rent di CP_2 ha omesso di svolgere sulla Piattaforma Aerea dell'attività di manutenzione ordinaria prevista nel relativo manuale al raggiungimento di ore lavoro” (si mostri al teste il doc. 8 nobis); si indica a teste sui suddetti capi il sig. residente in [...] e domiciliato c/o Tes_1
pagina 4 di 11 Cela in EF (BS); - nel denegato e non creduto caso di ammissione totale o parziale della prova per testi sui capitoli proposti dal convenuto , ammettere alla CP_2 CP_3
prova contraria con il teste, già indicato in prova diretta, sig. residente in [...]
CP_ (BS) e domiciliato c/o in EF (BS); in ogni caso: con il favore delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario delle spese al 15% secondo legge professionale, ed oltre C.P.A. ed IVA>>.
Per parte terza chiamata <In via principale: - respingere tutte le domande CP_5 avanzate nei confronti del Sig. , in quanto infondate in fatto ed in diritto, nell'an e CP_1
nel quantum debeatur, con conseguente assorbimento della richiesta di manleva assicurativa avanzata nei confronti di In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di CP_5
accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, e di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al Sig. in relazione ai fatti di causa, accertare e dichiarare la CP_1
non operatività della polizza azionata, per i motivi esposti in narrativa e, pertanto, respingere la domanda di manleva proposta dall' nei confronti di In via di ulteriore Parte_3 CP_5
subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal Sig. , con altresì accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo Parte_1 al Sig. in relazione ai fatti di causa e dell'operatività nella fattispecie della polizza CP_1 azionata, graduare la responsabilità di quest'ultimo e, conseguentemente, condannare CP_5
a manlevare e tenere indenne l' dei soli importi da esso dovuti, nei limiti del
[...] Parte_3
contratto assicurativo e detratto quanto eventualmente ricevuto dal danneggiato a titolo di indennizzo dalla propria assicurazione infortuni. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. In via istruttoria: Si chiede sin da ora al Giudice di voler disporre a carico del
Sig. ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dell'eventuale polizza infortuni dal Parte_1
medesimo stipulata>>.
Per parte terza chiamata : <In principalità e nel merito: previe le opportune Controparte_6
declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di in quanto Controparte_6
infondata in fatto e in diritto. Spese, competenze ed onorari di causa rifusi. In via subordinata: previe le opportune declaratorie, nella denegata ipotesi di anche parziale accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarare tenuta a mantenere indenne la Controparte_6 [...]
esclusivamente entro i limiti, il massimale e al netto delle franchigie e degli scoperti di CP_3
polizza. Spese, competenze ed onorari di causa rifusi>>.
pagina 5 di 11 Svolgimento del processo
– rappresentato che: i) la Afros s.p.a. aveva appaltato a la cura delle aree verdi Parte_1 CP_1
Part (docc. 1-2); ii) si era avvalso a tal fine dei lavoratori e iii) l'1.2.2018, durante i CP_1 Per_1
lavori, la testata di raccordo fra i due bracci della piattaforma elevatrice (c.d. PLE) che CP_1
Part aveva noleggiato dalla Sky Rent (doc. 5) si era tranciata di netto con rimasto vincolato alla cesta tramite la cintura di sicurezza – ha convenuto in giudizio (quale titolare CP_1 dell'omonima impresa individuale) e (quale ex titolare dell'impresa individuale CP_2
Sky Rent) allo scopo di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni alla persona patiti.
si è costituito in giudizio contestando l'avversa pretesa, poiché: a) non avrebbe CP_1
potuto rilevare con un esame esterno il vizio del macchinario;
b) c'era attestazione dell'avvenuta verifica periodica annuale;
c) la piattaforma scontava difetti di fabbricazione consistenti nella mancanza di saldature (docc. 5-6). Ha esteso il contraddittorio alla propria compagnia Part assicurativa e alla ditta produttrice della . CP_5 CP_3
si è (tardivamente) costituito in giudizio contestando l'avversa pretesa, poiché: 1) CP_2
erano state eseguite sia le verifiche periodiche (doc. 5) sia l'idonea manutenzione (doc. 6); 2) la piattaforma scontava difetti di fabbricazione consistenti nella mancanza di saldature.
La si è costituita in giudizio negando ogni propria responsabilità, per essere stata CP_3
irrilevante la mancanza di saldature. Ha esteso il contraddittorio alla propria compagnia assicurativa CP_6
Le due compagnie assicurative si sono entrambe costituite in giudizio e solo la ha CP_5 eccepito l'inoperatività della polizza per non essere l'infortunato un terzo e per essere risultata tardiva la denuncia.
La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale e acquisizione di atti penali.
Fatto e diritto
L'oggetto del contendere
Non è contestato in giudizio che i fatti si siano svolti come ripercorso nel dettaglio in citazione
(pagg. da 3 a 7), nonché nel rapporto di servizio della Polizia Locale (doc. 19 attore), nella relazione dell'ATS Insubria (doc. 28 attore, pagg. 2, 7 e 9-10) e nell'accertamento tecnico non ripetibile effettuato in sede di indagini preliminari (doc. 29 attore, pagg. da 6 a 9).
pagina 6 di 11 Oggetto del contendere è stabilire le responsabilità di produttore della piattaforma ( , CP_3
noleggiatore della stessa (Sky Rent di ) e impresa che si stava avvalendo CP_2 dell'attività lavorativa dell'attore ( . CP_1
Le fonti di prova – stante l'irrilevanza delle istanze di prova orale articolate dalle parti – sono costituite dai documenti agli atti e, in particolar modo, dall'accertamento tecnico non ripetibile effettuato in sede di indagini preliminari, cui hanno partecipato sia la sia sia CP_3 CP_2
(cfr. pagg. da 35 a 38) e, comunque, non rinnovabile nel presente giudizio stante l'avvenuta CP_1 demolizione della piattaforma (cfr. verbale d'udienza del 14/01/2025).
Part La causa della rottura del braccio della
Da quanto in atti (relazione dell'ATS Insubria e accertamento tecnico non ripetibile effettuato in sede di indagini preliminari) emerge che la rottura del braccio della piattaforma è una rottura “da fatica”, dovuta a una presenza importante di ossidazione, che è penetrata nel metallo incrinato che sosteneva lo snodo fra l'estremità del terzo braccio sfilabile e la parte orizzontale.
Proprio in presenza della rottura, sono state individuate due cricche (l'una di pochi centimetri e l'altra di quasi 8) originatesi a distanza l'una dall'altra di molto tempo e, in ogni caso, la più risalente, diversi mesi – se non 1 o 2 anni – prima.
Le cricche non sono originarie, ma si sono generate verosimilmente per l'utilizzo improprio (oltre che assai frequente) che ne è stato fatto, fuori dal controllo dei dispositivi di sicurezza che limitano sovraccarichi, tanto che la piattaforma, al momento del noleggio, versava in una situazione definita dall'ATS di precarietà.
Il produttore della piattaforma ( CP_3
Da quanto in atti risulta che la piattaforma era conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e che la cricca che ha determinato la rottura da fatica non era dovuta a un difetto di fabbricazione (così superando il dubbio avanzato dall'ATS).
I convenuti insistono nell'evidenziare l'omissione di due saldature, ma mancano di prendere specificamente posizione sulla rilevanza causale tra tale difetto e l'evento accaduto il 1° febbraio
2018, esclusa dal perito della procura.
La deve, pertanto, andare esente da responsabilità e ha diritto, così come la propria CP_3
compagnia assicurativa, a ottenere la rifusione delle spese di lite da parte del chiamante CP_1
pagina 7 di 11 Il proprietario e noleggiatore della piattaforma (Sky Rent di ) CP_2
Part Molteplici sono i profili di responsabilità addebitabili al proprietario e noleggiatore della :
- aver lasciato la piattaforma esposta agli agenti atmosferici, come desumibile dall'ossidazione rilevata;
- aver utilizzato la piattaforma al di là dei propri limiti, come evincibile dalle risultanze della scatola nera;
- soprattutto, non aver eseguito le attività di manutenzione previste dal manuale di uso e manutenzione (<
6.10 ISPEZIONE STRUTTURA>>), dovute in ragione del numero di ore di esercizio (4.599,3 rispetto alle 1.500/2.000 previste).
Il nesso causale tra tale omissione e l'evento sussiste, posto che l'ossidazione rilevata costituiva Part un “campanello d'allarme” per chi aveva l'obbligo di manutenere la e garantirne il corretto e sicuro funzionamento e le incrinature presenti da tempo sarebbero state individuate (e riparate) ove la piattaforma fosse stata sottoposta al normale controllo di manutenzione previsto dal manuale.
Né possono assumere rilievo dirimente in senso contrario (l'esecuzione del)le verifiche ispettive ex lege (D.M. 11 aprile 2011, allegato II), posto che non prevedono esami accurati sulle parti
Part strutturali della .
La mancata allegazione al contratto di noleggio del documento attestante il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza della macchina concreta anche la violazione dell'art. 72, comma 2, d.lgs. 81/2008.
L'impresa che si è avvalsa dell'attività lavorativa dell'attore ( CP_1
Posto che il rispetto delle norme antinfortunistiche è imposto anche quando l'attività lavorativa venga prestata in situazione diversa dalla prestazione di lavoro subordinato (Cass. pen.
7730/2008), il convenuto non va esente da responsabilità e ciò non perché avrebbe dovuto CP_1 rendersi conto dell'esistenza delle cricche, bensì per non aver preso le misure necessarie affinché fossero curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo dell'attrezzatura di lavoro
Part (indispensabile per verificare se la fosse sottoposta a interventi di controllo periodici secondo le frequenze stabilite dal fabbricante), come espressamente disposto dall'art. 71, comma
4, d.lgs. 81/2008.
pagina 8 di 11 A nulla rileva, ai fini civilistici, l'archiviazione disposta dal giudice per le indagini preliminari, motivata valorizzando una clausola del contratto di noleggio (<La SkyRent garantisce al Cliente il perfetto funzionamento e l'esecuzione [sic] da vizi del macchinario>>) che non può giustificare un affidamento del “datore di lavoro” tale da esonerarlo dal rispetto della normativa antinfortunistica.
I due convenuti devono, pertanto, rispondere solidalmente nei confronti dell'attore ex art. 1294/2055 c.c., oltre che essere tenuti a rimborsargli le spese di lite e a pagare le spese di CTU.
Nulla va disposto quanto ai rapporti interni, posto che non è stata formulata esplicita domanda volta all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità, accertamento che non si rende necessario neppure per valutare la domanda di manleva (cfr. infra).
Il quantum
La CTU medico-legale, che non è stata oggetto di osservazione alcuna, ha concluso riconoscendo un'inabilità temporanea di giorni 5 a totale, giorni 30 al 75%, giorni 20 al 50% e giorni 10 al 25%
e un danno biologico permanente del 12,5% senza incidenza negativa sulla specifica capacità lavorativa. <In relazione al danno biologico/dinamico-relazionale di carattere temporaneo, la
“sofferenza menomazione-correlata” può essere classificata di grado elevato, mentre per quanto attiene al danno biologico/dinamico-relazionale di carattere permanente può essere inquadrata come lieve. Le spese medico-sanitarie sostenute e documentate in atti, dell'ammontare di €
1.202,05 risultano pertinenti e congrue>>.
Applicando le Tabelle di MI (il nuovo D.P.R. n. 12 del 13/01/2025 non è applicabile ratione materiae) e riconoscendo un punto base I.T.T. massimo per l'elevata sofferenza menomazione- correlata in relazione al danno biologico/dinamico-relazionale di carattere temporaneo, il danno non patrimoniale ammonta a €46.125,00. Quanto al c.d. danno da ritardo nel pagamento della somma dovuta per il danno subito, avuto riguardo sia al lungo lasso di tempo intercorso sia al progressivo aumento dell'inflazione e alla conseguente diminuzione del potere d'acquisto della moneta, debbono essere riconosciuti gli interessi legali (secondo il metodo indicato da Cass.
SS.UU. 1712/1995) sulla somma prima devalutata alla data della domanda giudiziale e poi rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT. Oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale in poi.
Il danno patrimoniale è pari a €1.202,05. L'importo, trattandosi di debito di valore, va rivalutato pagina 9 di 11 all'attualità (indice ISTAT generale FOI) con decorrenza da quando la spesa è stata sostenuta e a tale importo, così rivalutato, devono poi aggiungersi gli interessi legali da calcolarsi sulla predetta somma prima devalutata e poi rivalutata di anno in anno (Cass. SS.UU. 1712/1995). Oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale in poi.
La manleva chiesta da CP_1
La compagnia assicurativa del convenuto Lodi ha eccepito due ragioni di inoperatività della polizza, rimaste sostanzialmente incontestate (se non negli atti conclusivi) e, comunque, fondate.
Da un lato, l'attore non può essere considerato, rispetto all'assicurato, terzo (pag. 11/25), posto che ha subito il danno in conseguenza della <partecipazione manuale all'attività>> (pagg. 13-
14/25); dall'altro, la denuncia a oltre un anno e mezzo dal sinistro ha pregiudicato la compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 1915 c.c., precludendole la partecipazione all'accertamento tecnico non ripetibile, che ha costituito la fonte di prova principale dell'odierno giudizio.
La domanda di manleva va, pertanto, rigettata e l'assicurato dovrà anche essere condannato a rimborsare le spese di lite sostenute dalla propria compagnia.
Le spese di lite
Si ripartiscono come indicato in precedenza e si quantificano in conformità ai parametri medi del decreto ministeriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna i convenuti e , in solido, a corrispondere all'attore CP_1 CP_2
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, €46.125,00 e, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale, €1.202,05, in entrambi i casi oltre interessi come indicato in motivazione;
- rigetta le domande formulate dal convenuto nei confronti delle terze chiamate CP_1 [...]
CP_ e CP_5
- dichiara assorbita la domanda di manleva formulata dalla terza chiamata nei CP_3
confronti della terza chiamata Controparte_6
pagina 10 di 11 - condanna i convenuti e , in solido, a rimborsare all'attore CP_1 CP_2
le spese di lite, che si liquidano in €786,00 per spese anticipate ed €7.616,00 Parte_1
per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a., nonché il compenso di €732,00 corrisposto al consulente tecnico di parte;
- condanna il convenuto a rimborsare alle terze chiamate CP_1 CP_3 CP_5
e le spese di lite, che si liquidano: per la prima, in €759,00 per
[...] Controparte_6
spese anticipate ed €7.616,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.; per la seconda e la terza, in €7.616,00 ciascuna per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal G.I., definitivamente a carico, nei rapporti interni, dei convenuti e per metà CP_1 CP_2
ciascuno.
Como, 26/03/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3833/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Christian Ferdani del Parte_1 C.F._1
foro di Varese, con studio in Samarate (VA), via Palestro n. 17, presso il quale dichiara di eleggere domicilio
ATTORE contro
C.F. , assistito e difeso dagli avv.ti Carmaldo Strada e CP_1 C.F._2
Gabrio Strada del foro di Monza con studio in Desio (MB), via XXIV Maggio n. 1, presso il quale elegge domicilio
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio CP_2 C.F._3
Ferrara, con studio professionale in Como, Piazza Alessandro Volta n. 33, presso il quale procuratore ha eletto domicilio
CONVENUTI
P. IVA , in persona del legale rappresentante con il CP_3 P.IVA_1 CP_4 patrocinio dell'avv. Amedeo Rosboch del foro di Torino, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 71
pagina 1 di 11 (C.F. ), in persona del procuratore pro tempore CP_5 P.IVA_2 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. Giovanni Bassi del foro di MI, elettivamente domiciliata
[...]
presso il suo studio professionale sito in MI, Via Crocefisso n. 5
(C.F. e Partita IVA n. ), elettivamente domiciliata Controparte_6 P.IVA_3 all'indirizzo PEC e in Como, Via Mugiasca n. 10, Email_1 presso lo studio dell'avv. Andrea Orlandoni che la rappresenta e difende
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Per parte attrice: <
1. Respingere ogni difesa, eccezione e/o domanda nei confronti dell'Attore.
2. Accertare e dichiarare che l'Attore a seguito dell'evento dannoso per cui è causa, avvenuto a
RO RT (VA) il giorno 01/02/2018, ha subito lesioni personali meglio descritte in atti.
3. Accertare e dichiarare, anche solo incidenter tantum ai fini della declaratoria in sede civile, la responsabilità del signor e/o del signor per aver CP_1 CP_2
commesso i reati di cui agli artt.590 c.p./590 commi 2 e 3 c.p. nella causazione al signor
[...]
delle accertate lesioni personali a seguito dell'evento dannoso per cui è causa, avvenuto Pt_1
a RO RT (VA) il giorno 01/02/2018. 4. Accertare e dichiarare la responsabilità del signor ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.71 D.lg.s.n.81/2008 – 2087 c.c. - CP_1
1218 c.c. -1223 c.c. – 2051 c.c. - 2050 c.c., o in subordine 2043 c.c., ovvero ai sensi e per gli effetti di qualunque altra norma di legge applicabile, nella causazione dell'evento dannoso avvenuto a RO RT (VA) il giorno 01/02/2018 in danno dell'Attore, così come meglio descritto in atti.
5. Accertare e dichiarare la responsabilità del signor , ai sensi CP_2
e per gli effetti di cui agli artt.72 D.lgs.n.81/2008 - 2051 c.c., o in subordine 2043 c.c., ovvero ai sensi e per gli effetti di qualunque altra norma di legge applicabile, nella causazione dell'evento dannoso avvenuto a RO RT (VA) il giorno 01/02/2018 in danno dell'Attore, così come meglio descritto in atti.
6. Per l'effetto di tutto quanto sopra, condannare i signori
[...]
e/o in solido tra loro, al risarcimento del danno, patrimoniale e non CP_1 CP_2 patrimoniale, subito dal signor a seguito dell'evento dannoso avvenuto a RO Parte_1
RT (VA) il giorno 01/02/2018. Danno che si quantifica, alla luce della CTU medico- legale in atti, nella misura di Euro 41.688,05 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore,
pagina 2 di 11 che sarà accertata in corso di causa, il tutto oltre l'ulteriore somma a titolo di lucro cessante da riconoscersi come maggiorazione del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla somma risarcitoria totale sino al saldo e con decorrenza dalla data della pronuncia coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta e, se del caso, oltre rivalutazione monetaria.
7. Per l'effetto di tutto quanto sopra, condannare i signori CP_1
e/o in solido tra loro, al pagamento degli onorari, dei diritti e delle spese di CP_2
lite (compreso il costo della CTU), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore del signor 8. Con automatica estensione delle domande di condanna di cui Parte_1
sopra anche alla Terza Chiamata in persona del suo legale rappresentante pro CP_3 tempore, solo ove sia accertata, a seguito dell'accoglimento delle difese, eccezioni e domande poste in atti nei suoi confronti dal Convenuto una sua responsabilità e/o CP_1 corresponsabilità nella causazione del sinistro in danno dell'Attore. In via istruttoria: Istanze istruttorie di cui alle memorie ex art.183 comma 6 n.2 e n.3 c.p.c. quivi da intendersi ritrascritte
e richiamate ove occorra>>.
Per parte convenuta <previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte nella memoria n. CP_1
2 depositata in data 14.10.21: IN PRINCIPALITÀ: Respingere e rigettare tutte le domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto non essendo configurabile alcun CP_1 suo profilo di responsabilità nella produzione dell'evento dannoso evocato in giudizio, riconducibile in via esclusiva alla terza chiamata costruttrice della P.L.E. interessata al CP_3
sinistro e realizzata non in conformità con il certificato tipo utilizzato per la certificazione della macchina e da ritenere incommerciabile. IN VIA SUBORDINATA: Per il denegato e non creduto caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, dichiarare la Compagnia di
Assicurazione spa tenuta ed obbligata a garantire e manlevare il convenuto CP_5 CP_1
da ogni e qualsiasi esborso per capitale, interessi e spese in relazione alle pretese risarcitorie dedotte in causa dall'attore in forza della polizza di R.C. n. 77935011 (ex n.500991077) contratta con l'agenzia di Garbagnate Milanese di Spese e compenso professionale CP_5
rifusi>>.
Per parte convenuta : <in via principale nel merito: rigettare la domanda proposta dal CP_2
signor , C.F. residente in [...] CodiceFiscale_4
n. 70/72, nei confronti del signor , C.F. , nato a [...] il CP_2 CodiceFiscale_5
09/08/1981, residente in [...], per essere palesemente
pagina 3 di 11 infondata in fatto e in diritto. in via istruttoria: si richiama espressamente tutto quanto dedotto nelle memorie ex art. 183 VI, co. 6, nn. 2 e 3, c.p.c. che devono intendersi qui trascritte e si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova ivi dedotti, nonché per l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio. in ogni caso: con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre IVA e CPA come per Legge>>.
Per parte terza chiamata <nel merito, in via principale: respingere le domande tutte CP_3
eventualmente formulate nei confronti di in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in atti, mandando integralmente assolta in persona del legale rappresentante pro tempore da ogni CP_3
avversa pretesa;
nel merito, in via subordinata: - per il non creduto caso di accoglimento, anche soltanto parziale, delle domande eventualmente spiegate nei confronti in persona del CP_3 legale rappresentante pro tempore, accertare e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità solidale con l'esponente degli altri convenuti, determinando, ai fini dei rapporti interni fra eventuali condebitori in solido, le rispettive quote di responsabilità e dichiarando il diritto di in persona del legale rappresentante pro tempore di ripetere da ciascuno di essi, per CP_3
quanto di rispettiva competenza, quanto essa fosse tenuta a pagare;
- in ogni caso, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare con sede legale in via Marocchesa, Controparte_6
14, 31021 – Mogliano Veneto (TV), in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere integralmente indenne ed a manlevare in persona del legale rappresentante pro CP_3 tempore, da qualunque pregiudizio conseguente all'accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie eventualmente promosse nei suoi confronti;
in via istruttoria: - acquisire d'ufficio il fascicolo del procedimento penale RGNR n. 681/2018 aperto presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio e segnatamente la relazione peritale depositata in tale fascicolo previ gli eventuali provvedimenti autorizzativi delle Autorità competenti;
- ammettere prova per testi in via diretta sui seguenti capitoli: 1) “Vero che la Sky Rent di ha richiesto a CP_2 [...]
interventi in sostituzione e/o ricambio di singole componenti della Piattaforma Aerea di cui CP_3
CP_ è causa”; 2) “Vero che, a fronte delle lavorazioni in ricambio, ha emesso le fatture prodotte sub doc. 6” (si mosti al teste il doc. 6 nobis); 3) “Vero che Sky Rent di CP_2 ha omesso di svolgere sulla Piattaforma Aerea dell'attività di manutenzione ordinaria prevista nel relativo manuale al raggiungimento di ore lavoro” (si mostri al teste il doc. 8 nobis); si indica a teste sui suddetti capi il sig. residente in [...] e domiciliato c/o Tes_1
pagina 4 di 11 Cela in EF (BS); - nel denegato e non creduto caso di ammissione totale o parziale della prova per testi sui capitoli proposti dal convenuto , ammettere alla CP_2 CP_3
prova contraria con il teste, già indicato in prova diretta, sig. residente in [...]
CP_ (BS) e domiciliato c/o in EF (BS); in ogni caso: con il favore delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario delle spese al 15% secondo legge professionale, ed oltre C.P.A. ed IVA>>.
Per parte terza chiamata <In via principale: - respingere tutte le domande CP_5 avanzate nei confronti del Sig. , in quanto infondate in fatto ed in diritto, nell'an e CP_1
nel quantum debeatur, con conseguente assorbimento della richiesta di manleva assicurativa avanzata nei confronti di In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di CP_5
accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, e di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al Sig. in relazione ai fatti di causa, accertare e dichiarare la CP_1
non operatività della polizza azionata, per i motivi esposti in narrativa e, pertanto, respingere la domanda di manleva proposta dall' nei confronti di In via di ulteriore Parte_3 CP_5
subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal Sig. , con altresì accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo Parte_1 al Sig. in relazione ai fatti di causa e dell'operatività nella fattispecie della polizza CP_1 azionata, graduare la responsabilità di quest'ultimo e, conseguentemente, condannare CP_5
a manlevare e tenere indenne l' dei soli importi da esso dovuti, nei limiti del
[...] Parte_3
contratto assicurativo e detratto quanto eventualmente ricevuto dal danneggiato a titolo di indennizzo dalla propria assicurazione infortuni. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. In via istruttoria: Si chiede sin da ora al Giudice di voler disporre a carico del
Sig. ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dell'eventuale polizza infortuni dal Parte_1
medesimo stipulata>>.
Per parte terza chiamata : <In principalità e nel merito: previe le opportune Controparte_6
declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di in quanto Controparte_6
infondata in fatto e in diritto. Spese, competenze ed onorari di causa rifusi. In via subordinata: previe le opportune declaratorie, nella denegata ipotesi di anche parziale accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarare tenuta a mantenere indenne la Controparte_6 [...]
esclusivamente entro i limiti, il massimale e al netto delle franchigie e degli scoperti di CP_3
polizza. Spese, competenze ed onorari di causa rifusi>>.
pagina 5 di 11 Svolgimento del processo
– rappresentato che: i) la Afros s.p.a. aveva appaltato a la cura delle aree verdi Parte_1 CP_1
Part (docc. 1-2); ii) si era avvalso a tal fine dei lavoratori e iii) l'1.2.2018, durante i CP_1 Per_1
lavori, la testata di raccordo fra i due bracci della piattaforma elevatrice (c.d. PLE) che CP_1
Part aveva noleggiato dalla Sky Rent (doc. 5) si era tranciata di netto con rimasto vincolato alla cesta tramite la cintura di sicurezza – ha convenuto in giudizio (quale titolare CP_1 dell'omonima impresa individuale) e (quale ex titolare dell'impresa individuale CP_2
Sky Rent) allo scopo di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni alla persona patiti.
si è costituito in giudizio contestando l'avversa pretesa, poiché: a) non avrebbe CP_1
potuto rilevare con un esame esterno il vizio del macchinario;
b) c'era attestazione dell'avvenuta verifica periodica annuale;
c) la piattaforma scontava difetti di fabbricazione consistenti nella mancanza di saldature (docc. 5-6). Ha esteso il contraddittorio alla propria compagnia Part assicurativa e alla ditta produttrice della . CP_5 CP_3
si è (tardivamente) costituito in giudizio contestando l'avversa pretesa, poiché: 1) CP_2
erano state eseguite sia le verifiche periodiche (doc. 5) sia l'idonea manutenzione (doc. 6); 2) la piattaforma scontava difetti di fabbricazione consistenti nella mancanza di saldature.
La si è costituita in giudizio negando ogni propria responsabilità, per essere stata CP_3
irrilevante la mancanza di saldature. Ha esteso il contraddittorio alla propria compagnia assicurativa CP_6
Le due compagnie assicurative si sono entrambe costituite in giudizio e solo la ha CP_5 eccepito l'inoperatività della polizza per non essere l'infortunato un terzo e per essere risultata tardiva la denuncia.
La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale e acquisizione di atti penali.
Fatto e diritto
L'oggetto del contendere
Non è contestato in giudizio che i fatti si siano svolti come ripercorso nel dettaglio in citazione
(pagg. da 3 a 7), nonché nel rapporto di servizio della Polizia Locale (doc. 19 attore), nella relazione dell'ATS Insubria (doc. 28 attore, pagg. 2, 7 e 9-10) e nell'accertamento tecnico non ripetibile effettuato in sede di indagini preliminari (doc. 29 attore, pagg. da 6 a 9).
pagina 6 di 11 Oggetto del contendere è stabilire le responsabilità di produttore della piattaforma ( , CP_3
noleggiatore della stessa (Sky Rent di ) e impresa che si stava avvalendo CP_2 dell'attività lavorativa dell'attore ( . CP_1
Le fonti di prova – stante l'irrilevanza delle istanze di prova orale articolate dalle parti – sono costituite dai documenti agli atti e, in particolar modo, dall'accertamento tecnico non ripetibile effettuato in sede di indagini preliminari, cui hanno partecipato sia la sia sia CP_3 CP_2
(cfr. pagg. da 35 a 38) e, comunque, non rinnovabile nel presente giudizio stante l'avvenuta CP_1 demolizione della piattaforma (cfr. verbale d'udienza del 14/01/2025).
Part La causa della rottura del braccio della
Da quanto in atti (relazione dell'ATS Insubria e accertamento tecnico non ripetibile effettuato in sede di indagini preliminari) emerge che la rottura del braccio della piattaforma è una rottura “da fatica”, dovuta a una presenza importante di ossidazione, che è penetrata nel metallo incrinato che sosteneva lo snodo fra l'estremità del terzo braccio sfilabile e la parte orizzontale.
Proprio in presenza della rottura, sono state individuate due cricche (l'una di pochi centimetri e l'altra di quasi 8) originatesi a distanza l'una dall'altra di molto tempo e, in ogni caso, la più risalente, diversi mesi – se non 1 o 2 anni – prima.
Le cricche non sono originarie, ma si sono generate verosimilmente per l'utilizzo improprio (oltre che assai frequente) che ne è stato fatto, fuori dal controllo dei dispositivi di sicurezza che limitano sovraccarichi, tanto che la piattaforma, al momento del noleggio, versava in una situazione definita dall'ATS di precarietà.
Il produttore della piattaforma ( CP_3
Da quanto in atti risulta che la piattaforma era conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e che la cricca che ha determinato la rottura da fatica non era dovuta a un difetto di fabbricazione (così superando il dubbio avanzato dall'ATS).
I convenuti insistono nell'evidenziare l'omissione di due saldature, ma mancano di prendere specificamente posizione sulla rilevanza causale tra tale difetto e l'evento accaduto il 1° febbraio
2018, esclusa dal perito della procura.
La deve, pertanto, andare esente da responsabilità e ha diritto, così come la propria CP_3
compagnia assicurativa, a ottenere la rifusione delle spese di lite da parte del chiamante CP_1
pagina 7 di 11 Il proprietario e noleggiatore della piattaforma (Sky Rent di ) CP_2
Part Molteplici sono i profili di responsabilità addebitabili al proprietario e noleggiatore della :
- aver lasciato la piattaforma esposta agli agenti atmosferici, come desumibile dall'ossidazione rilevata;
- aver utilizzato la piattaforma al di là dei propri limiti, come evincibile dalle risultanze della scatola nera;
- soprattutto, non aver eseguito le attività di manutenzione previste dal manuale di uso e manutenzione (<
6.10 ISPEZIONE STRUTTURA>>), dovute in ragione del numero di ore di esercizio (4.599,3 rispetto alle 1.500/2.000 previste).
Il nesso causale tra tale omissione e l'evento sussiste, posto che l'ossidazione rilevata costituiva Part un “campanello d'allarme” per chi aveva l'obbligo di manutenere la e garantirne il corretto e sicuro funzionamento e le incrinature presenti da tempo sarebbero state individuate (e riparate) ove la piattaforma fosse stata sottoposta al normale controllo di manutenzione previsto dal manuale.
Né possono assumere rilievo dirimente in senso contrario (l'esecuzione del)le verifiche ispettive ex lege (D.M. 11 aprile 2011, allegato II), posto che non prevedono esami accurati sulle parti
Part strutturali della .
La mancata allegazione al contratto di noleggio del documento attestante il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza della macchina concreta anche la violazione dell'art. 72, comma 2, d.lgs. 81/2008.
L'impresa che si è avvalsa dell'attività lavorativa dell'attore ( CP_1
Posto che il rispetto delle norme antinfortunistiche è imposto anche quando l'attività lavorativa venga prestata in situazione diversa dalla prestazione di lavoro subordinato (Cass. pen.
7730/2008), il convenuto non va esente da responsabilità e ciò non perché avrebbe dovuto CP_1 rendersi conto dell'esistenza delle cricche, bensì per non aver preso le misure necessarie affinché fossero curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo dell'attrezzatura di lavoro
Part (indispensabile per verificare se la fosse sottoposta a interventi di controllo periodici secondo le frequenze stabilite dal fabbricante), come espressamente disposto dall'art. 71, comma
4, d.lgs. 81/2008.
pagina 8 di 11 A nulla rileva, ai fini civilistici, l'archiviazione disposta dal giudice per le indagini preliminari, motivata valorizzando una clausola del contratto di noleggio (<La SkyRent garantisce al Cliente il perfetto funzionamento e l'esecuzione [sic] da vizi del macchinario>>) che non può giustificare un affidamento del “datore di lavoro” tale da esonerarlo dal rispetto della normativa antinfortunistica.
I due convenuti devono, pertanto, rispondere solidalmente nei confronti dell'attore ex art. 1294/2055 c.c., oltre che essere tenuti a rimborsargli le spese di lite e a pagare le spese di CTU.
Nulla va disposto quanto ai rapporti interni, posto che non è stata formulata esplicita domanda volta all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità, accertamento che non si rende necessario neppure per valutare la domanda di manleva (cfr. infra).
Il quantum
La CTU medico-legale, che non è stata oggetto di osservazione alcuna, ha concluso riconoscendo un'inabilità temporanea di giorni 5 a totale, giorni 30 al 75%, giorni 20 al 50% e giorni 10 al 25%
e un danno biologico permanente del 12,5% senza incidenza negativa sulla specifica capacità lavorativa. <In relazione al danno biologico/dinamico-relazionale di carattere temporaneo, la
“sofferenza menomazione-correlata” può essere classificata di grado elevato, mentre per quanto attiene al danno biologico/dinamico-relazionale di carattere permanente può essere inquadrata come lieve. Le spese medico-sanitarie sostenute e documentate in atti, dell'ammontare di €
1.202,05 risultano pertinenti e congrue>>.
Applicando le Tabelle di MI (il nuovo D.P.R. n. 12 del 13/01/2025 non è applicabile ratione materiae) e riconoscendo un punto base I.T.T. massimo per l'elevata sofferenza menomazione- correlata in relazione al danno biologico/dinamico-relazionale di carattere temporaneo, il danno non patrimoniale ammonta a €46.125,00. Quanto al c.d. danno da ritardo nel pagamento della somma dovuta per il danno subito, avuto riguardo sia al lungo lasso di tempo intercorso sia al progressivo aumento dell'inflazione e alla conseguente diminuzione del potere d'acquisto della moneta, debbono essere riconosciuti gli interessi legali (secondo il metodo indicato da Cass.
SS.UU. 1712/1995) sulla somma prima devalutata alla data della domanda giudiziale e poi rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT. Oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale in poi.
Il danno patrimoniale è pari a €1.202,05. L'importo, trattandosi di debito di valore, va rivalutato pagina 9 di 11 all'attualità (indice ISTAT generale FOI) con decorrenza da quando la spesa è stata sostenuta e a tale importo, così rivalutato, devono poi aggiungersi gli interessi legali da calcolarsi sulla predetta somma prima devalutata e poi rivalutata di anno in anno (Cass. SS.UU. 1712/1995). Oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale in poi.
La manleva chiesta da CP_1
La compagnia assicurativa del convenuto Lodi ha eccepito due ragioni di inoperatività della polizza, rimaste sostanzialmente incontestate (se non negli atti conclusivi) e, comunque, fondate.
Da un lato, l'attore non può essere considerato, rispetto all'assicurato, terzo (pag. 11/25), posto che ha subito il danno in conseguenza della <partecipazione manuale all'attività>> (pagg. 13-
14/25); dall'altro, la denuncia a oltre un anno e mezzo dal sinistro ha pregiudicato la compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 1915 c.c., precludendole la partecipazione all'accertamento tecnico non ripetibile, che ha costituito la fonte di prova principale dell'odierno giudizio.
La domanda di manleva va, pertanto, rigettata e l'assicurato dovrà anche essere condannato a rimborsare le spese di lite sostenute dalla propria compagnia.
Le spese di lite
Si ripartiscono come indicato in precedenza e si quantificano in conformità ai parametri medi del decreto ministeriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna i convenuti e , in solido, a corrispondere all'attore CP_1 CP_2
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, €46.125,00 e, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale, €1.202,05, in entrambi i casi oltre interessi come indicato in motivazione;
- rigetta le domande formulate dal convenuto nei confronti delle terze chiamate CP_1 [...]
CP_ e CP_5
- dichiara assorbita la domanda di manleva formulata dalla terza chiamata nei CP_3
confronti della terza chiamata Controparte_6
pagina 10 di 11 - condanna i convenuti e , in solido, a rimborsare all'attore CP_1 CP_2
le spese di lite, che si liquidano in €786,00 per spese anticipate ed €7.616,00 Parte_1
per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a., nonché il compenso di €732,00 corrisposto al consulente tecnico di parte;
- condanna il convenuto a rimborsare alle terze chiamate CP_1 CP_3 CP_5
e le spese di lite, che si liquidano: per la prima, in €759,00 per
[...] Controparte_6
spese anticipate ed €7.616,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.; per la seconda e la terza, in €7.616,00 ciascuna per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal G.I., definitivamente a carico, nei rapporti interni, dei convenuti e per metà CP_1 CP_2
ciascuno.
Como, 26/03/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 11 di 11