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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/07/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott. Marcello Testaquatra Presidente rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 854/2024 R.G., avente ad oggetto: “ricorso per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio”. promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente in [...] C.F._1
De Cosmi n. 106, rappresentata e difesa Avv. TO Amato che la rappresenta e difende giusto mandato in foglio separato da considerarsi congiunto alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore.
-Ricorrente-
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. Controparte_1
), difeso e rappresentato dall'Avv. Felice Favata, presso il cui studio e indirizzo C.F._2
PEC, dichiara essere domiciliato giusta procura in allegato alla memoria di costituzione e risposta.
-Resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
CONCLUSIONI delle parti: All'udienza del 28.5.2025, svoltasi con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c., i difensori, con le note depositate i 27.5.2025, hanno precisato le conclusioni come in atti.
Il Pubblico ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha apposto un visto senza nulla rilevare.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.5.2024 chiedeva nei confronti di Parte_1 Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori TO, nato il [...] e , nata il [...]. Persona_1
Al riguardo, esponeva di avere avuto una relazione sentimentale con il detto , senza Controparte_1 contrarre matrimonio
Nel corso della convivenza, durata circa cinque anni e dalla loro unione, erano nati i due figli sopra menzionati.
Tuttavia, da circa un anno, le odierne parti avevano posto fine alla loro relazione e, pertanto alla convivenza, continuando i minori a vivere con la madre presso l'abitazione in cui i genitori convivevano, sita in Caltanissetta alla Via G.B. De Cosmi n. 106.
Dal momento in cui le parti avevano concluso la loro relazione sentimentale, la ricorrente aveva provveduto per quanto possibile alle primarie esigenze dei figli sia attraverso il reddito di cittadinanza dalla stessa percepito fino al mese di dicembre 2023, sia con l'aiuto dei propri genitori, mentre il padre non aveva contribuito al mantenimento dei piccoli se non con minime somme ovvero versando €
20,00, € 30,00 o € 50,00, per 4 o 5 volte al massimo nel corso di un anno.
Il non si interessava più ai figli, non chiedeva di poterli vedere ad eccezione delle CP_1 videochiamate giornaliere che effettuava la sera alle 20.30 circa.
Per quel che riguardava, invece, le spese relative l'abitazione (utenze domestiche di gas, luce ecc.), in cui attualmente la abitava con i figli, di proprietà del queste erano state sostenute dalla Pt_1 CP_1 famiglia di quest'ultimo fino a due mesi prima fa e poi interamente dalla alla quale erano state poi Pt_1 intestate le relative utenze.
La ricorrente, da parte sua, non era titolare di alcuna proprietà e non svolgeva, al momento, attività lavorativa nonostante si stesse adoperando per cercare un'occupazione.
La ricorrente, inoltre, dal mese di gennaio 2024 percepiva l'ADI (assegno di inclusione) per circa €
250,00 al mese oltre alla somma di € 400,00 a titolo di assegno unico.
D'altra parte, il lavorava come parrucchiere presso l'azienda di famiglia “Fiandaca CP_1
Parrucchieri”, sita a Caltanissetta in Via Michele Amari n.4, percependo la somma mensile di €
1.200,00, come era noto alla ricorrente.
Chiedeva, pertanto, la parte ricorrente la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei minori.
A tal proposito, relativamente all'affidamento della prole chiedeva che i minori venissero affidati in maniera condivisa ai genitori, con il collocamento prevalente presso l'abitazione familiare della madre,
2 con il relativo diritto di visita del padre, in forma libera e, in caso di disaccordo, secondo il calendario così come indicato in ricorso.
Con riguardo agli obblighi economici, chiedeva di porre a carico del l'obbligo di versare alla CP_1 ricorrente, quale contributo per il mantenimento dei minori TO e , la somma complessiva di Per_1
€ 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro e non oltre il giorno cinque di ciascun mese, oltre alle spese straordinarie occorrende per i figli e previamente concordate nella misura del 50%.
Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio e, richiamate le difese e istanze di controparte, confermava che i minori continuavano a vivere, assieme alla madre, nell'abitazione di Via
G. B. De Cosmi, 106, di proprietà del resistente, avendo provveduto il fin da quando era CP_1 cessata la loro relazione, al mantenimento dei figli, senza mai fargli mancare il necessario per condurre una vita dignitosa.
Infatti, lo stesso aveva accettato, fin da subito, di lasciare la casa nella quale viveva con la CP_1 compagna e i figli, andando a vivere in altra dimora, permettendo agli stessi di non subire il trauma dell'allontanamento dalla casa in cui avevano vissuto, favorendo, altresì, il non innescarsi di tensioni con la ex compagna circa il diritto di abitazione nella casa che era di esclusiva proprietà del resistente.
Sotto il profilo economico, deduceva di non percepisce alcun reddito stabile, limitandosi a qualche sporadica collaborazione presso il salone del padre “Fiandaca Parrucchieri”, non risultando veritiera l'affermazione della ricorrente circa un presunto emolumento mensile del pari ad € 1.200,00. CP_1
Al contrario, era la a percepire mensilmente l'Assegno di Inclusione pari a circa € 1.050,00. Pt_1
Chiedeva, pertanto, l'affido condiviso dei figli minori, con il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in Caltanissetta in Via G.B. De Cosmi n. 106, consentendone l'uso alla ricorrente per viverci con i figli, con il relativo diritto di visita del padre, da attuarsi come indicato nell'atto di costituzione.
Relativamente alle richieste economiche, poteva essere previsto che il versasse alla a CP_1 Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento dei minori TO e , la somma complessiva di € Per_1
300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro e non oltre il giorno venticinque di ciascun mese - essendo lo stesso non percettore, allo stato, di alcun reddito - oltre alle spese straordinarie occorrende per i figli e previamente concordate nella misura del
50%, come determinate dal Protocollo di famiglia in uso presso il Tribunale di Caltanissetta e da versarsi con modalità tracciabili presso conto corrente o PostePay evolution.
All'udienza del 30.9.2024 venivano sentite entrambe le parti e in esito il giudice relatore, con ordinanza del 6.10.2024, dispone l'affidamento condiviso tra i genitori dei figli minori e Persona_2
con collocamento prevalente presso l'abitazione familiare ove risiede la madre, sita in Persona_1
Caltanissetta Via G.B. De Cosmi n. 106, che veniva assegnata alla ricorrente.
3 Veniva attribuita al padre la facoltà di incontrare e tenere con sé i figli minori liberamente, in accordo con la madre e, per il caso di disaccordo, con la tempistica e modalità di cui alla parte motiva dell'ordinanza e, quindi, per due pomeriggi ogni settimana (martedì e giovedì) dalle 16.00 alle 20.00 e nei fine settimana alternati dalle ore 16.00 del sabato e fino alle ore 20.00 della domenica, oltre a sei giorni durante le festività natalizie in maniera da alternare negli anni il giorno di Natale e quello di
Capodanno, e 15 giorni, anche non consecutivi, durante le festività scolastiche estive, con prelievo ed accompagnamento alla madre a carico del padre.
Si poneva, inoltre, a carico di l'obbligo di versare in favore di , entro Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma di € 250,00
(€ 125,00 per ciascun figlio), con la rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
La causa veniva istruita con produzione documentale e con ordinanza del 10.2.2025, in esito alla integrazione documentale disposta con la precedente ordinanza, veniva modificata l'ordinanza del
6.10.2024 ponendosi, a carico di , di versare in favore di , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma di € 300,00
(€ 150,00 per ciascun figlio), con la rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, e con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
Con la stessa ordinanza, veniva fissata, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 28.5.2025, con a modalità scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 30.5.2025 il giudice relatore, sulle conclusioni come precisate con le note depositate il 27.5.2025, si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, al quale venivano trasmessi gli atti, apponeva un visto senza nulla rilevare.
Orbene, ciò premesso, può essere accolta la richiesta di affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, avendone fatto richiesta le parti e non essendovi ragioni per derogare dal modello ordinario di affidamento, con il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in
Caltanissetta Via G.B. De Cosmi n. 106, di proprietà del che può essere assegnata alla CP_1 ricorrente per come richiesto dal predetto genitore.
Il padre potrà stare con i figli minori liberamente sulla base degli accordi tra le parti e, per il caso di disaccordo, con la tempistica di cui sopra, con la precisazione che nel periodo delle festività scolastiche pasquali il padre potrà stare con i figli per tre giorni avendo cura di comprendere il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni.
Passando alle richieste economiche, può essere confermato quanto era stato stabilito con l'ordinanza del 10.2.2025, potendo, quindi, essere posto a carico del di versare in favore di Controparte_1 Pt_1
entro giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori la
[...]
4 somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), con la rivalutazione annuale sulla base degli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, e con decorrenza dalla data indicata con la medesima ordinanza del 10.2.2025.
Tale importo appare equo, tenuto conto della documentazione depositata e delle difese delle parti, emergendo che la potrà godere dell'uso della casa familiare, dell'assegno di inclusione e Pt_1 dell'assegno unico, in misura intera, come indicato dalle parti stesse, essendo, comunque, il CP_1 percettore di redditi modesti pur se lo stesso ha una professionalità acquisita da diversi anni, anche in ambito familiare, come parrucchiere.
Le spese del giudizio, tenuto conto della natura del giudizio e del parziale accoglimento delle difese di entrambe le parti, possono essere interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, visto l'art. 337 bis c.c., definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 854/2024
R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Dispone l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, Persona_2 Persona_1 con il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Caltanissetta Via G.B. De Cosmi
n. 106, che viene assegnata alla ricorrente.
Attribuisce al padre la facoltà di incontrare i figli liberamente, in accordo con la madre e, per il caso di disaccordo, con la tempistica di cui in parte motiva, sempre tenendo conto delle esigenze anche scolastiche dei figli.
Pone a carico di l'obbligo di versare a , entro i primi cinque giorni di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, la somma di € 300,00 per il mantenimento dei figli minori (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, ed oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, con la decorrenza di cui in parte motiva, e con assegno unico interamente a favore della . Parte_1
Compensa interamente tra le parti le spese de giudizio.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Testaquatra
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott. Marcello Testaquatra Presidente rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 854/2024 R.G., avente ad oggetto: “ricorso per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio”. promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente in [...] C.F._1
De Cosmi n. 106, rappresentata e difesa Avv. TO Amato che la rappresenta e difende giusto mandato in foglio separato da considerarsi congiunto alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore.
-Ricorrente-
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. Controparte_1
), difeso e rappresentato dall'Avv. Felice Favata, presso il cui studio e indirizzo C.F._2
PEC, dichiara essere domiciliato giusta procura in allegato alla memoria di costituzione e risposta.
-Resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
CONCLUSIONI delle parti: All'udienza del 28.5.2025, svoltasi con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c., i difensori, con le note depositate i 27.5.2025, hanno precisato le conclusioni come in atti.
Il Pubblico ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha apposto un visto senza nulla rilevare.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.5.2024 chiedeva nei confronti di Parte_1 Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori TO, nato il [...] e , nata il [...]. Persona_1
Al riguardo, esponeva di avere avuto una relazione sentimentale con il detto , senza Controparte_1 contrarre matrimonio
Nel corso della convivenza, durata circa cinque anni e dalla loro unione, erano nati i due figli sopra menzionati.
Tuttavia, da circa un anno, le odierne parti avevano posto fine alla loro relazione e, pertanto alla convivenza, continuando i minori a vivere con la madre presso l'abitazione in cui i genitori convivevano, sita in Caltanissetta alla Via G.B. De Cosmi n. 106.
Dal momento in cui le parti avevano concluso la loro relazione sentimentale, la ricorrente aveva provveduto per quanto possibile alle primarie esigenze dei figli sia attraverso il reddito di cittadinanza dalla stessa percepito fino al mese di dicembre 2023, sia con l'aiuto dei propri genitori, mentre il padre non aveva contribuito al mantenimento dei piccoli se non con minime somme ovvero versando €
20,00, € 30,00 o € 50,00, per 4 o 5 volte al massimo nel corso di un anno.
Il non si interessava più ai figli, non chiedeva di poterli vedere ad eccezione delle CP_1 videochiamate giornaliere che effettuava la sera alle 20.30 circa.
Per quel che riguardava, invece, le spese relative l'abitazione (utenze domestiche di gas, luce ecc.), in cui attualmente la abitava con i figli, di proprietà del queste erano state sostenute dalla Pt_1 CP_1 famiglia di quest'ultimo fino a due mesi prima fa e poi interamente dalla alla quale erano state poi Pt_1 intestate le relative utenze.
La ricorrente, da parte sua, non era titolare di alcuna proprietà e non svolgeva, al momento, attività lavorativa nonostante si stesse adoperando per cercare un'occupazione.
La ricorrente, inoltre, dal mese di gennaio 2024 percepiva l'ADI (assegno di inclusione) per circa €
250,00 al mese oltre alla somma di € 400,00 a titolo di assegno unico.
D'altra parte, il lavorava come parrucchiere presso l'azienda di famiglia “Fiandaca CP_1
Parrucchieri”, sita a Caltanissetta in Via Michele Amari n.4, percependo la somma mensile di €
1.200,00, come era noto alla ricorrente.
Chiedeva, pertanto, la parte ricorrente la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei minori.
A tal proposito, relativamente all'affidamento della prole chiedeva che i minori venissero affidati in maniera condivisa ai genitori, con il collocamento prevalente presso l'abitazione familiare della madre,
2 con il relativo diritto di visita del padre, in forma libera e, in caso di disaccordo, secondo il calendario così come indicato in ricorso.
Con riguardo agli obblighi economici, chiedeva di porre a carico del l'obbligo di versare alla CP_1 ricorrente, quale contributo per il mantenimento dei minori TO e , la somma complessiva di Per_1
€ 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro e non oltre il giorno cinque di ciascun mese, oltre alle spese straordinarie occorrende per i figli e previamente concordate nella misura del 50%.
Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio e, richiamate le difese e istanze di controparte, confermava che i minori continuavano a vivere, assieme alla madre, nell'abitazione di Via
G. B. De Cosmi, 106, di proprietà del resistente, avendo provveduto il fin da quando era CP_1 cessata la loro relazione, al mantenimento dei figli, senza mai fargli mancare il necessario per condurre una vita dignitosa.
Infatti, lo stesso aveva accettato, fin da subito, di lasciare la casa nella quale viveva con la CP_1 compagna e i figli, andando a vivere in altra dimora, permettendo agli stessi di non subire il trauma dell'allontanamento dalla casa in cui avevano vissuto, favorendo, altresì, il non innescarsi di tensioni con la ex compagna circa il diritto di abitazione nella casa che era di esclusiva proprietà del resistente.
Sotto il profilo economico, deduceva di non percepisce alcun reddito stabile, limitandosi a qualche sporadica collaborazione presso il salone del padre “Fiandaca Parrucchieri”, non risultando veritiera l'affermazione della ricorrente circa un presunto emolumento mensile del pari ad € 1.200,00. CP_1
Al contrario, era la a percepire mensilmente l'Assegno di Inclusione pari a circa € 1.050,00. Pt_1
Chiedeva, pertanto, l'affido condiviso dei figli minori, con il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in Caltanissetta in Via G.B. De Cosmi n. 106, consentendone l'uso alla ricorrente per viverci con i figli, con il relativo diritto di visita del padre, da attuarsi come indicato nell'atto di costituzione.
Relativamente alle richieste economiche, poteva essere previsto che il versasse alla a CP_1 Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento dei minori TO e , la somma complessiva di € Per_1
300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro e non oltre il giorno venticinque di ciascun mese - essendo lo stesso non percettore, allo stato, di alcun reddito - oltre alle spese straordinarie occorrende per i figli e previamente concordate nella misura del
50%, come determinate dal Protocollo di famiglia in uso presso il Tribunale di Caltanissetta e da versarsi con modalità tracciabili presso conto corrente o PostePay evolution.
All'udienza del 30.9.2024 venivano sentite entrambe le parti e in esito il giudice relatore, con ordinanza del 6.10.2024, dispone l'affidamento condiviso tra i genitori dei figli minori e Persona_2
con collocamento prevalente presso l'abitazione familiare ove risiede la madre, sita in Persona_1
Caltanissetta Via G.B. De Cosmi n. 106, che veniva assegnata alla ricorrente.
3 Veniva attribuita al padre la facoltà di incontrare e tenere con sé i figli minori liberamente, in accordo con la madre e, per il caso di disaccordo, con la tempistica e modalità di cui alla parte motiva dell'ordinanza e, quindi, per due pomeriggi ogni settimana (martedì e giovedì) dalle 16.00 alle 20.00 e nei fine settimana alternati dalle ore 16.00 del sabato e fino alle ore 20.00 della domenica, oltre a sei giorni durante le festività natalizie in maniera da alternare negli anni il giorno di Natale e quello di
Capodanno, e 15 giorni, anche non consecutivi, durante le festività scolastiche estive, con prelievo ed accompagnamento alla madre a carico del padre.
Si poneva, inoltre, a carico di l'obbligo di versare in favore di , entro Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma di € 250,00
(€ 125,00 per ciascun figlio), con la rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
La causa veniva istruita con produzione documentale e con ordinanza del 10.2.2025, in esito alla integrazione documentale disposta con la precedente ordinanza, veniva modificata l'ordinanza del
6.10.2024 ponendosi, a carico di , di versare in favore di , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma di € 300,00
(€ 150,00 per ciascun figlio), con la rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, e con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
Con la stessa ordinanza, veniva fissata, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 28.5.2025, con a modalità scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 30.5.2025 il giudice relatore, sulle conclusioni come precisate con le note depositate il 27.5.2025, si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, al quale venivano trasmessi gli atti, apponeva un visto senza nulla rilevare.
Orbene, ciò premesso, può essere accolta la richiesta di affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, avendone fatto richiesta le parti e non essendovi ragioni per derogare dal modello ordinario di affidamento, con il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in
Caltanissetta Via G.B. De Cosmi n. 106, di proprietà del che può essere assegnata alla CP_1 ricorrente per come richiesto dal predetto genitore.
Il padre potrà stare con i figli minori liberamente sulla base degli accordi tra le parti e, per il caso di disaccordo, con la tempistica di cui sopra, con la precisazione che nel periodo delle festività scolastiche pasquali il padre potrà stare con i figli per tre giorni avendo cura di comprendere il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni.
Passando alle richieste economiche, può essere confermato quanto era stato stabilito con l'ordinanza del 10.2.2025, potendo, quindi, essere posto a carico del di versare in favore di Controparte_1 Pt_1
entro giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori la
[...]
4 somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), con la rivalutazione annuale sulla base degli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, e con decorrenza dalla data indicata con la medesima ordinanza del 10.2.2025.
Tale importo appare equo, tenuto conto della documentazione depositata e delle difese delle parti, emergendo che la potrà godere dell'uso della casa familiare, dell'assegno di inclusione e Pt_1 dell'assegno unico, in misura intera, come indicato dalle parti stesse, essendo, comunque, il CP_1 percettore di redditi modesti pur se lo stesso ha una professionalità acquisita da diversi anni, anche in ambito familiare, come parrucchiere.
Le spese del giudizio, tenuto conto della natura del giudizio e del parziale accoglimento delle difese di entrambe le parti, possono essere interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, visto l'art. 337 bis c.c., definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 854/2024
R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Dispone l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, Persona_2 Persona_1 con il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Caltanissetta Via G.B. De Cosmi
n. 106, che viene assegnata alla ricorrente.
Attribuisce al padre la facoltà di incontrare i figli liberamente, in accordo con la madre e, per il caso di disaccordo, con la tempistica di cui in parte motiva, sempre tenendo conto delle esigenze anche scolastiche dei figli.
Pone a carico di l'obbligo di versare a , entro i primi cinque giorni di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, la somma di € 300,00 per il mantenimento dei figli minori (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, ed oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, con la decorrenza di cui in parte motiva, e con assegno unico interamente a favore della . Parte_1
Compensa interamente tra le parti le spese de giudizio.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Testaquatra
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