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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2057/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2057/2018 promossa
da
nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. GIACOMO TROPEA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Giulianova (TE) alla via V. Irelli, n. 6;
ATTORI
e
, in persona del legale rappresentante pro COroparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BRUNO MASSUCCI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Nereto (TE) alla via Vittorio Veneto n. 57;
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 giugno
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
1 Con atto di citazione notificato in data 5 giugno 2018, e Parte_1 Parte_2
, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...] Persona_1
hanno convenuto l' (qui di seguito
[...] COroparte_1 anche la ) dinanzi all'intestato Tribunale onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'On. le Giudice adito:
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la responsabilità dell' , in COroparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella causazione dei danni subiti da
[...]
come specificato in premessa;
conseguentemente, accertare e dichiarare il Persona_1 diritto di quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, così come indicati nelle premesse del presente atto e, per l'effetto, condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_3 dell'attore della complessiva somma di € 50.000,00 per le causali di cui in premessa o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria sino alla data di liquidazione e interessi compensativi sulle somme via via rivalutate;
- condannare, altresì, la convenuta alla refusione delle spese e competenze di lite oltre rimborso spese generali ex D.M. n. 55/14, CAP ed IVA come per legge”.
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere compendiati come di seguito:
- nella sera del 21.1.2009 e avevano Parte_1 Parte_2 portato il figlio , di soli nove mesi, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “G. Persona_1
Mazzini” di riferendo agli operatori l'insistenza di un pianto persistente ed inconsolabile;
CP_1
- il pediatra di turno, dott. pur in assenza di una diagnosi precisa, Persona_2 aveva deciso di tenere in osservazione il bambino, con somministrazione di una supposta di tachipirina;
- alle ore 23:30, all'esito di due tamponi auricolari, essendosi ipotizzata la presenza di un'otite purulenta, il dott. aveva disposto il ricovero del bambino con diagnosi di Persona_2
“pianto di ndd”;
- intorno alle ore 02:00 del 22.1.2009, la madre aveva riferito al personale di turno che il neonato non urinava da più di sei ore, ricevendo vaghe rassicurazioni;
- il mattino del 22.1.2009, il bambino era stato sottoposto a visita dal Primario del Reparto di Pediatria dell'Ospedale Civile di Dott. , il quale aveva evidenziato CP_1 Persona_3 che “[…] il b. stamattina sembra tranquillo. Si segnala lieve iperemia peritimpanica sx con otoscopia dx poco significativa. In attesa visita ORL, es. ematochimici […] eco-testicolare”;
- nel pomeriggio dello stesso giorno, la aveva chiesto ragguagli sullo stato Parte_2 di salute del proprio figlio, ricevendo dal dott. la possibile diagnosi di virosi COroparte_4 ovvero di colica da infezione virale;
2 - alle ore 18:00 del 22.1.2009, la allarmata per il lassismo dei sanitari, aveva Parte_2 deciso di dimettere il proprio figlio, pur in assenza del consenso del dott. ; CP_4
- il giorno seguente, ovvero il 23.1.2009 era stato sottoposto ad esame Persona_1 otoscopico presso la divisione ORL del P.O. di Giulianova, all'esito del quale era stata rilevata
“modica iperemia di ambedue le membrane timpaniche. Mucosite rinofaringea”;
- nella stessa data, il minore era stato accompagnato presso il P. S. dell'Ospedale “Val Vibrata” di Sant'Omero nel quale, all'esito della visita di specialistica pediatrica da parte del dott. era stata formulata diagnosi di “flogosi prime vie aeree” con Persona_4 prescrizione di terapia farmacologica;
- il 24.1.2009, stante il pianto incessante, il bambino era stato nuovamente condotto presso il P. O. “Val Vibrata” di Sant'Omero dove era stato visitato e finalmente sottoposto ad esame ecografico dell'addome da cui era emersa “ritenzione testicolare alta in sede inguinale a dx con alcuni spots colorimetrici alla valutazione ecocolordoppler preliminare”;
- il piccolo era stato dimesso in pari data con diagnosi di “dolore testicolo Persona_1 dx”, con prescrizione di terapia medica “Tachipirina al bisogno se permane il dolore […]” e suggerimento di “eventuale visita specialistica” in caso di permanenza della sintomatologia dolorosa;
- alle ore 13:30 dello stesso giorno, ovvero il 24.1.2009, i genitori avevano deciso di portare il bambino in visita specialistica presso l'Ospedale “Santo Spirito” di Pescara ove veniva ricoverato d'urgenza per “sospetta torsione testicolare”;
- all'esito di esame ecografico testicolare che aveva evidenziato una vascolarizzazione poco rappresentata a carico del testicolo destro “situato all'emergenza dell'anello inguinale esterno”, era stato operato d'urgenza per orchifuniculectomia destra. Persona_1
Gli attori hanno dedotto, inoltre, che per i fatti sopra riportati, il dott. era stato Persona_2 sottoposto a procedimento penale per il reato di lesioni colpose, conclusosi con sentenza assolutoria n.
381/2013 del Tribunale di Teramo, confermata con sentenza n. 939/2015 della Corte d'appello di
L'Aquila.
Gli attori, quindi, svolte tali premesse, hanno rilevato che la misura del risarcimento del danno biologico complessivo sofferto dal minore poteva essere commisurato in una somma non inferiore ad
€50.000,00, “misura che con ogni probabilità sarà confermata a seguito di esperimento di idonea CTU volta a stabilire le percentuali di invalidità del soggetto leso”.
Con comparsa di costituzione e di risposta, depositata in data 11 ottobre 2018, si è costituita in giudizio l' , impugnando e contestando tutto quanto dedotto dagli COroparte_1 attori ed eccependo l'infondatezza della domanda spiegata nell'atto introduttivo del giudizio, chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, la difesa dell'Azienda sanitaria convenuta ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, non assolta sotto due diversi profili: in primis gli attori avevano promosso la condizione di procedibilità
3 in proprio e non quali genitori esercenti la responsabilità sul minore e, in secondo luogo, Persona_1 non vi avevano partecipato personalmente, inficiando la validità della procedura stessa.
Nel merito, l' , evidenziando i passaggi motivazionali della sentenza COroparte_1 penale che aveva condotto all'assoluzione del dott. ha affermato che, nel caso di specie, i Persona_2 sanitari coinvolti nella vicenda de qua, avevano adottato condotte diligenti e perite.
La causa è stata istruita in via documentale nonché mediante CTU volta a verificare la correttezza dell'operato delle strutture sanitarie coinvolte.
Espletata la consulenza, all'udienza del 19 giugno 2024 la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È opportuno premettere, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, una concisa ricostruzione in punto di diritto della vicenda, e, pertanto, ripercorrere i termini del dibattito svoltosi tra le parti in ordine alla natura della responsabilità delle strutture sanitarie della COroparte_1
nell'ambito delle controversie ove si invochi il risarcimento del danno in ragione di un errore
[...] del personale sanitario. CO Nel caso di specie, gli attori invocano la responsabilità medica, di natura civile, della convenuta, per il fatto del personale sanitario suo dipendente, consistente nella mancata tempestiva diagnosi in capo al piccolo di “torsione del testicolo”, con conseguente ritardo nel Persona_1 trattamento chirurgico.
Si deve rilevare come la macrocategoria della responsabilità civile sia tradizionalmente soggetta ad una scissione interna tra responsabilità extracontrattuale, delineata dall'art. 2043 c.c. - qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno – e responsabilità contrattuale, disciplinata dall'art. 1218 c.c. – il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
La menzionata classificazione non ha un valore puramente formale;
al contrario, l'inquadramento di una fattispecie nell'una o nell'altra categoria determina notevoli conseguenze anche sul piano processuale e sostanziale, con specifico riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio.
Criterio distintivo tra le due tipologie si individua nel presupposto che fa sorgere la responsabilità: nell'ambito extracontrattuale l'elemento costitutivo determinante è un fatto illecito che abbia arrecato ad altri un danno ingiusto;
quando si tratti di responsabilità contrattuale, invece, assume rilevanza l'inadempimento imputabile di una preesistente obbligazione.
In ogni caso, la struttura a fondamento della responsabilità, sia essa contrattuale o extracontrattuale, risulta trilatera per entrambe: una condotta lesiva (commissiva/omissiva), un evento dannoso, nonché il nesso di causalità tra l'evento-danno e la condotta impugnata.
Nel caso di specie, oggetto di analisi è la responsabilità medica il cui accertamento necessariamente coinvolge vari soggetti: da un lato, il paziente, ovvero il soggetto danneggiato (da una
4 condotta illecita ex art. 2043 c.c./ da un inadempimento); e, dall'altro, i medici effettivamente intervenuti sul paziente e la struttura sanitaria, quali responsabili di una condotta lesiva.
Nel caso che qui ci occupa, gli attori hanno convenuto in giudizio esclusivamente la struttura sanitaria, occorrerà, pertanto, individuare la tipologia di responsabilità gravante su quest'ultima.
Ebbene, con la ormai nota sentenza n. 9556/2002, la Suprema Corte ha definitivamente sposato l'orientamento secondo cui il rapporto che lega la struttura sanitaria al paziente trova fondamento in un contratto obbligatorio atipico, denominato contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, che si perfeziona (anche per facta concludentia) — con la sola accettazione del malato presso la struttura
(Cass. 13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al paziente, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Sul punto si riporta quanto espressamente statuito dalla Cassazione: «posto che l'assistenza medico-generica si configura (…) come diritto soggettivo pieno ed incondizionato dell'utente del CO S.S.N., questi è "creditore" nei confronti della che, in quanto soggetto pubblico ex lege tenuto ad erogare detta prestazione curativa (per conto del S.S.N.), assume la veste di "debitore". Il "debitore" CO
, nell'erogare la prestazione curativa dell'assistenza medico-generica, si avvale, poi, di "personale" medico dipendente o in rapporto di convenzionamento» (Cass. Sent. n. 6243/2015, sul punto cfr., tra le altre, Cass. sent. n.13066/2004; Cass. sent. n.2042/2005; Cass. sent. n.1698/2006; Cass. n.8826/2007).
Alla luce di quanto esposto, dunque, il rapporto si configura come un contratto a Parte_3 prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002). CO Dunque, nel caso della la responsabilità risarcitoria per l'inesatto o il mancato adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.. CO Segnatamente, la generalmente risponde, non per il fatto proprio, bensì per il fatto altrui: ovvero per le prestazioni mediche errate/omesse da parte del personale sanitario suo dipendente o convenzionato.
Si configura, pertanto, una responsabilità oggettiva della struttura sanitaria che prescinde da una sua culpa, ma che si esplicita nella sola circostanza per cui essa si avvale, nell'ambito della prestazione
– e, dunque, nella propria area di incidenza – di soggetti terzi. CO Correlativamente, appare necessario che sia la stessa ad assumersi il rischio dei danni provocati da questi ultimi nell'adempimento e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che il medico che ha eseguito l'intervento fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale dell'ospedale, o che lo stesso fosse stato scelto dal paziente (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; v., da
5 ultimo, Cass., 27/8/2014, n. 18304; e con riferimento a diverse fattispecie, Cass., 6/6/2014, n. 12833;
Cass., 26/5/2011, n. 11590).
Opera quindi l'art. 1228 c.c. che disciplina la responsabilità per il fatto degli ausiliari: salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Ne deriva, in definitiva, che l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano stati cagionati dalla inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi da colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (cfr. Cass. sez. III, n. 1620/2012), poiché la prestazione del medico è comunque indispensabile all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e pertanto, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., ex multis, Cass., sez. III,
17.5.01 6756; Cass., S.U., n. 9556/2002).
Tali principi, in un primo momento elaborati a livello giurisprudenziale, sono stati da ultimo recepiti dalla legge 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco, entrata in vigore in data 1 aprile 2017), il cui art. 7, comma I, dispone testualmente: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Attesa la natura pacificamente contrattuale della responsabilità qui invocata, il problema del riparto dell'onere probatorio deve essere risolto alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, a mente della quale il creditore (attore) che, a seguito dell'inadempimento, agisce per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve fornire una sola prova, quella dell'esistenza del contratto (rectius della fonte negoziale o legale del suo diritto), limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento; mentre, il debitore (convenuto) è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo del suo obbligo, cioè deve provare l'avvenuto adempimento.
Trasponendo tali principi in materia di responsabilità medica, deve affermarsi che il paziente (e nel caso di specie, per esso minorenne i genitori) che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Quanto al contenuto dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore-paziente, le
Sezioni Unite con la sentenza n. 577 del 2008 hanno chiarito che essa “non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente sufficiente alla produzione del danno. Compete al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
6 Di recente la Corte regolatrice ha provveduto a delineare con maggiore precisione e rigore, l'onere assertivo e probatorio gravante sul danneggiato.
Con sentenza n. 20812 del 2018, si è osservato che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.”.
Segnatamente, ha osservato la Corte che la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nella opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova "positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (cfr. Cass., S.U. n. 13533/2001).
Tale maggiore vicinanza del debitore non sussiste in relazione al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere - quindi - il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa.
Trattandosi infatti di elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti, non v'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (a differenza di quanto accade - come detto - per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta).
Né può valere, in senso contrario, il fatto che l'art. 1218 c.c. faccia riferimento alla causa, laddove richiede al debitore di provare "che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile": infatti, come affermato dalla stessa
Suprema Corte (Cass. n. 18392/2017), la causa in questione attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere", che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione
(costituenti "tema di prova della parte debitrice") e concerne un "ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto.
Ne discende che, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno), con la conseguenza che, se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. n.
975/2009, Cass. n. 17143/2012, Cass. n. 4792/2013, Cass. n. 18392/2017).
7 Premesso tutto quanto sopra, va ora esaminata la specifica condotta dei sanitari che hanno visitato e trattato il piccolo , al fine di verificare la sussistenza di un nesso causale tra l'operato del Persona_1 personale sanitario e i danni lamentati dagli attori nella spiegata qualità.
Sul punto la Cassazione ha statuito che “l'accoglimento d'una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità: a) il nesso tra la condotta e l'evento di danno - inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato - o nesso di causalità materiale;
b) il nesso tra
l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica – rilevante ex art.
1223 c.c. – L'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità ed a chi vada imputata;
l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento” (cfr. Cass. sent. n. 28986/2019).
Si dovrà, quindi, accertare se le conseguenze, seppur allegate dagli attori genericamente a mezzo consulenza medica di parte (doc. 6 all. all'atto introduttivo), possano essere ricondotte al comportamento dei medici (causalità materiale) e, in seconda battuta, se ne rappresentino la conseguenza immediata e diretta (causalità giuridica).
Ebbene, nel caso ivi considerato, le ragioni che si esporranno sono idonee ad escludere parimenti: dapprima, il nesso di causalità materiale e, conseguentemente, quello di causalità giuridica, dunque l'entità dei danni risarcibili.
Dalla consulenza medica d'ufficio, di natura deducente e percipiente, esaurientemente motivata ed adeguatamente persuasiva per tali motivi condivisa dal giudicante è possibile evincere che:
- nel caso in oggetto in considerazione della presenza di testicolo destro ritenuto si trattava di un caso di critporchidismo: una delle più comuni malformazioni congenite dei neonati maschi;
- dalla documentazione in atti risulta che il piccolo in data Persona_1
21.1.2009, per la comparsa di “pianto persistente” veniva accompagnato presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale “G. Mazzini” di ove veniva preso in carico alle ore 21.47 (n° CP_1 prestazione: 2009/2677);
- a seguito di consulenza pediatrica veniva somministrata terapia (Tachipirina Supposte) e dopo un breve periodo di osservazione alle ore 23.44 del 21.9.2009 veniva consigliato e disposto ricovero ospedaliero presso il locale reparto di Pediatria con indicazione di “pianto di
n.d.d.”;
- all'ingresso in reparto, così come riportato in cartella clinica veniva annotato: “viene alla ns osservazione perché da alcune ore presenta pianto incontrollabile, la madre ha somministrato Otopax ggt auricolari senza beneficio. Si ricovera per il chiarimento diagnostico”;
- l'esame obiettivo del minore, dalla disamina della cartella clinica, non evidenziava particolari situazioni, fatta eccezione per i condotti uditivi esterni mal esplorabili per la presenza di abbondante cerume e residui di medicamento (Otopax), somministrato dalla madre;
8 - la cute del bambino si presentava rosea, non venivano segnalate lesioni, l'obiettività respiratoria e cardiologica risultava nella norma, l'addome risultava trattabile e veniva segnalato la presenza di testicolo destro ritenuto;
- l mattino seguente il piccolo si presentava tranquillo, si segnalava: “lieve Persona_1 iperemia peritimpanica sx con otoscopia dx poco significativa, in attesa visita ORL, es. ematochimici di routine, … eco-testicolare”;
- in medesima giornata, (22.1.2009) alle ore 15.30 il bambino veniva segnalato come asintomatico, venivano visionati gli esami ematochimici eseguiti al mattino e che risultavano essere nella norma e veniva segnalata la volontà della madre alla dimissione del proprio figlio prima di aver completato l'iter diagnostico (visita otorino ed esame ecografico testicolare);
- il 22.1.2009 alle ore 15.30: “… visti gli esami di lab la madre decide di ritirare il piccolo contro il parere sanitario senza aver completato l'iter diagnostico (visita Persona_1
ORL + ecotesticolare)”;
- il giorno successivo, cioè il 23.1.2009, il bambino veniva condotto presso l'Ospedale di Giulianova per effettuare una consulenza ORL: ad un esame otoscopico veniva rilevata “modica iperemia ot ambedue le membrane timpaniche, mucosite rinofaringea”;
- in data 23.1.2009 il piccolo veniva trasportato presso il Pronto Soccorso Persona_1 dell'Ospedale di Sant'Omero ove veniva preso in carico alle ore 13.18: nel referto del P.S.
(n°1373) viene riportato: “diagnosi: flogosi prime vie aree;
consulenza pediatrica, prescrizioni come da consulenza dello specialista consegnata in copia.” e prescritta terapia farmacologica”;
- nel periodo intercorrente tra la dimissione volontaria dall'Ospedale di ed il CP_1
24.01.2019, giorno in cui il piccolo veniva condotto presso il P.S. dell'Ospedale di Persona_1
Sant'Omero non risulta segnalata alcuna sintomatologia;
- risulta poi in atti che in data 24.01.2009 alle ore 11.08 il piccolo veniva Persona_1 accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sant'Omero con diagnosi di ingresso di dolore testicolo destro;
- nella medesima giornata (24.01.2009) veniva eseguito esame ecografico dell'addome completo che evidenziava: “esame parzialmente inficiato dall'abbondante meteorismo interposto, fegato di dimensioni ed ecostruttura regolari evidenza ecografica di lesioni focali a carico dei segmenti valutabili. Vie biliari intraepatiche ed extraepatiche di calibro regolare.
Colecisti ipodistesa ed apparentemente alitiasica. Milza sottocostale, di dimensioni 64x28 mm e contorni regolari. La struttura parenchimale è omogena, rene dx e sx di dimensioni normali e di ecostruttura omogenea. Non segni di stasi né apprezzabili formazioni litiasiche. Aorta addominale e pancreas non visualizzabili per il meteorismo., vescica ipodistesa non valutabile, prostata di dimensioni ed ecostruttura nei limiti. Non evidente versamento pelvico. In via collaterale si segnale ritenzione testicolare alta in sede inguinale a dx con alcuni spots colorimetrici alla valutazione eco color doppler preliminare”;
9 - lo stesso giorno, alle ore 12.00 veniva dimesso con diagnosi di: “dolore testicolo dx” con prescrizione di tachipirina al bisogno se permane il dolore ed eventuale visita specialistica;
- il 24.01.2009 il piccolo veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso Persona_1 dell'Ospedale di Pescara ove veniva preso in carico alle ore 14.23 e formulata diagnosi di:
“sospetta torsione testicolo dx” ed alle ore 14.23 veniva disposto ricovero d'urgenza nel reparto di Chirurgia Pediatrica per “sospetta torsione testicolo dx”;
- un esame ecografico del testicolo eseguito in data 24.01.2009 presso l'Ospedale di Pescara risultava significativo di: “testicolo sinistro di forma e volume regolari, l'ecostruttura è omogena, senza evidenti segni da riferire a processi occupanti spazio. Non versamenti endoscrotali. Il Destro è situato all'emergenza dell'anello inguinale esterno, l'aspetto è disomogeneo, la vascolarizzazione è poco rappresentata”;
- la cartella clinica del paziente riportava: “pz di 9 mesi, affetto dalla nascita da testicolo ritenuto dx endocanalicolare. Dalla serata dello scorso martedì, la madre riferisce la comparsa di irritazione e pianto associati a tumefazione inguinale dx dolente alla palpazione. Il bimbo è stato, pertanto, ricoverato c/o l'U.O. di Pediatria del P.O. di dove ha eseguito esami CP_1 ematochimici di routine, riferiti nella norma, da cui è stato dimesso il mercoledì pomeriggio. Il giorno successivo il piccolo è stato sottoposto a visita specialistica pediatrica, nel corso della quale è stata fatta diagnosi di faringite, per cui è stata intrapresa terapia antibiotica con
Macladin 80 mgx2. Per la persistenza dello stato irritativo, di inappetenza e di crisi dolorose intermittenti, stamane il paziente è stato sottoposto c/o la Radiologia del P.O. di Sant'Omero ad ecografia addominale, risultata nella norma (segnalato solo abbondante meteorismo intestinale) ed ecografia testicolare, che ha documentato ritenzione testicolare dx alta con alcuni spot colorimetrici alla valutazione doppler. Alla luce del quadro ecografico e per la persistenza della sintomatologia, il piccolo viene condotto in consulenza e poi ricoverato c/o la nostra U.O., al fine di essere sottoposto agli ulteriori accertamenti ed alle cure del caso”;
- il 24.1.2009 dalle ore 17.15 alle ore 18.00 il piccolo veniva sottoposto ad Persona_1 intervento chirurgico così descritto: “incisione inguinale estetica dx in corrispondenza della tumefazione clinicamente evidente, isolato il canale inguinale e l'anello inguinale esterno dx, si riscontra una tumefazione dura di colorito nerastro, aperto l'anello ed il canale inguinale, si esteriorizza il testicolo dx e si constata che la severa sofferenza vascolare è conseguente alla torsione del funicolo. Dopo detorsione ed applicazione di compresso caldo-umide per circa 15 minuti, non si assiste ad alcuna ripresa della vascolarizzazione, anche in questo caso non si assiste a sanguinamento alcuno. Orchifunicolectomia dx, sutura del canale inguinale, sutura del sottocute, cute in intradermica”;
- in data 26.1.2009 veniva dimesso con diagnosi di: “torsione di testicolo ritenuto dx, emangioma addome sinistro + malformazione capillare alluce sinistro”, con prescrizione di controllo dopo un anno e mezzo monitorando la funzionalità del testicolo sinistro.
10 Poste queste premesse in punto di fatto, quanto all'operato dei sanitari dell'ospedale di il CP_1 ctu ha osservato che “i sanitari dell'Ospedale di che ebbero in cura il piccolo , CP_1 Persona_1 opportunatamente provvedevano a somministrare Tachipirina e dopo un periodo di osservazione disponevano ricovero presso il locale reparto di Pediatria: provvedevano opportunatamente a prescrivere esami ematochimici, visita otorino ed esame ecografico testicolare”; secondo il consulente, inoltre, la dimissione volontaria da parte della madre del piccolo non ha permesso ai Persona_1 medici di poter completare l'iter diagnostico, poter formulare una diagnosi definitiva e di conseguenza intraprendere le opportune indicazioni terapeutiche.
Quanto, invece, all'operato dei Sanitari dell' , il ctu ha ritento che pur COroparte_5 volendo ammettere che essi avrebbero potuto trattenere e/o ricoverare il paziente per effettuare ulteriori esami complementari, si ritiene che anche in caso di pronta diagnosi e del tempo necessario al trasferimento del neonato presso una struttura specializzata, quale l'Ospedale di Pescara,
(sicuramente più adeguato ad affrontare il caso) cosa che poi è avvenuta in maniera autonoma in medesima giornata, non si ritiene che la perdita del testicolo destro possa essere ricondotta in termini di certezza o di ragionevole probabilità alla condotta dei sanitari dell' . COroparte_5
Deve ritenersi, pertanto che le dimissioni volontarie richieste dalla madre dell'infante, a fronte del parere negativo dello specialista, non hanno consentito all'azienda ospedaliera teramana di completare l'iter clinico che avrebbe condotto alla corretta diagnosi della problematica del bambino.
Invero, nel diario clinico del piccolo era prescritto l'esame diagnostico eco-testicolare, Persona_1 la cui esecuzione è stata di fatto impedita dalla decisione unilaterale della di voler Parte_2 dimettere il proprio figlio.
Quanto poi al mancato ricovero da parte dei sanitari di Sant'Omero, va precisato che, tenuto conto dei tempi tecnici di spostamento tra nosocomi, anche qualora disposto, il risultato sarebbe stato il medesimo di quello già ottenuto dai genitori del attraverso l'avvenuto autonomo Parte_1 trasferimento del bambino presso l'ospedale di Pescara.
Le considerazioni che precedono non consentono di ritenere provato il nesso eziologico tra la CO condotta dei sanitari e l'evento dannoso e la conseguente responsabilità della convenuta.
All'integrale rigetto della domanda consegue, in ragione della soccombenza, la condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla che si liquidano come da CP_6 dispositivo, con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, visto lo scaglione applicato
(indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto del valore della causa dichiarato al momento dell'iscrizione a ruolo come indeterminato.
Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, ferma la responsabilità solidale di entrambe le parti nei confronti del professionista, nei rapporti interni devono essere poste a carico degli attori.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Teramo, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da
[...]
e nei confronti della Parte_1 Parte_2 COroparte_1
, rigettata ogni ulteriore eccezione e domanda, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda risarcitoria proposta da e Parte_1 Parte_2
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su
[...] Persona_1
[...]
2) condanna gli attori, nella spiegata qualità, alla rifusione delle spese legali sostenute dalla che liquida in complessivi €3.809,00, oltre COroparte_1 rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico degli attori.
Così deciso in Teramo, il giorno 6 febbraio 2025.
Il Giudice
Mariangela Mastro
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2057/2018 promossa
da
nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. GIACOMO TROPEA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Giulianova (TE) alla via V. Irelli, n. 6;
ATTORI
e
, in persona del legale rappresentante pro COroparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BRUNO MASSUCCI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Nereto (TE) alla via Vittorio Veneto n. 57;
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 giugno
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
1 Con atto di citazione notificato in data 5 giugno 2018, e Parte_1 Parte_2
, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...] Persona_1
hanno convenuto l' (qui di seguito
[...] COroparte_1 anche la ) dinanzi all'intestato Tribunale onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'On. le Giudice adito:
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la responsabilità dell' , in COroparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella causazione dei danni subiti da
[...]
come specificato in premessa;
conseguentemente, accertare e dichiarare il Persona_1 diritto di quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, così come indicati nelle premesse del presente atto e, per l'effetto, condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_3 dell'attore della complessiva somma di € 50.000,00 per le causali di cui in premessa o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria sino alla data di liquidazione e interessi compensativi sulle somme via via rivalutate;
- condannare, altresì, la convenuta alla refusione delle spese e competenze di lite oltre rimborso spese generali ex D.M. n. 55/14, CAP ed IVA come per legge”.
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere compendiati come di seguito:
- nella sera del 21.1.2009 e avevano Parte_1 Parte_2 portato il figlio , di soli nove mesi, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “G. Persona_1
Mazzini” di riferendo agli operatori l'insistenza di un pianto persistente ed inconsolabile;
CP_1
- il pediatra di turno, dott. pur in assenza di una diagnosi precisa, Persona_2 aveva deciso di tenere in osservazione il bambino, con somministrazione di una supposta di tachipirina;
- alle ore 23:30, all'esito di due tamponi auricolari, essendosi ipotizzata la presenza di un'otite purulenta, il dott. aveva disposto il ricovero del bambino con diagnosi di Persona_2
“pianto di ndd”;
- intorno alle ore 02:00 del 22.1.2009, la madre aveva riferito al personale di turno che il neonato non urinava da più di sei ore, ricevendo vaghe rassicurazioni;
- il mattino del 22.1.2009, il bambino era stato sottoposto a visita dal Primario del Reparto di Pediatria dell'Ospedale Civile di Dott. , il quale aveva evidenziato CP_1 Persona_3 che “[…] il b. stamattina sembra tranquillo. Si segnala lieve iperemia peritimpanica sx con otoscopia dx poco significativa. In attesa visita ORL, es. ematochimici […] eco-testicolare”;
- nel pomeriggio dello stesso giorno, la aveva chiesto ragguagli sullo stato Parte_2 di salute del proprio figlio, ricevendo dal dott. la possibile diagnosi di virosi COroparte_4 ovvero di colica da infezione virale;
2 - alle ore 18:00 del 22.1.2009, la allarmata per il lassismo dei sanitari, aveva Parte_2 deciso di dimettere il proprio figlio, pur in assenza del consenso del dott. ; CP_4
- il giorno seguente, ovvero il 23.1.2009 era stato sottoposto ad esame Persona_1 otoscopico presso la divisione ORL del P.O. di Giulianova, all'esito del quale era stata rilevata
“modica iperemia di ambedue le membrane timpaniche. Mucosite rinofaringea”;
- nella stessa data, il minore era stato accompagnato presso il P. S. dell'Ospedale “Val Vibrata” di Sant'Omero nel quale, all'esito della visita di specialistica pediatrica da parte del dott. era stata formulata diagnosi di “flogosi prime vie aeree” con Persona_4 prescrizione di terapia farmacologica;
- il 24.1.2009, stante il pianto incessante, il bambino era stato nuovamente condotto presso il P. O. “Val Vibrata” di Sant'Omero dove era stato visitato e finalmente sottoposto ad esame ecografico dell'addome da cui era emersa “ritenzione testicolare alta in sede inguinale a dx con alcuni spots colorimetrici alla valutazione ecocolordoppler preliminare”;
- il piccolo era stato dimesso in pari data con diagnosi di “dolore testicolo Persona_1 dx”, con prescrizione di terapia medica “Tachipirina al bisogno se permane il dolore […]” e suggerimento di “eventuale visita specialistica” in caso di permanenza della sintomatologia dolorosa;
- alle ore 13:30 dello stesso giorno, ovvero il 24.1.2009, i genitori avevano deciso di portare il bambino in visita specialistica presso l'Ospedale “Santo Spirito” di Pescara ove veniva ricoverato d'urgenza per “sospetta torsione testicolare”;
- all'esito di esame ecografico testicolare che aveva evidenziato una vascolarizzazione poco rappresentata a carico del testicolo destro “situato all'emergenza dell'anello inguinale esterno”, era stato operato d'urgenza per orchifuniculectomia destra. Persona_1
Gli attori hanno dedotto, inoltre, che per i fatti sopra riportati, il dott. era stato Persona_2 sottoposto a procedimento penale per il reato di lesioni colpose, conclusosi con sentenza assolutoria n.
381/2013 del Tribunale di Teramo, confermata con sentenza n. 939/2015 della Corte d'appello di
L'Aquila.
Gli attori, quindi, svolte tali premesse, hanno rilevato che la misura del risarcimento del danno biologico complessivo sofferto dal minore poteva essere commisurato in una somma non inferiore ad
€50.000,00, “misura che con ogni probabilità sarà confermata a seguito di esperimento di idonea CTU volta a stabilire le percentuali di invalidità del soggetto leso”.
Con comparsa di costituzione e di risposta, depositata in data 11 ottobre 2018, si è costituita in giudizio l' , impugnando e contestando tutto quanto dedotto dagli COroparte_1 attori ed eccependo l'infondatezza della domanda spiegata nell'atto introduttivo del giudizio, chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, la difesa dell'Azienda sanitaria convenuta ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, non assolta sotto due diversi profili: in primis gli attori avevano promosso la condizione di procedibilità
3 in proprio e non quali genitori esercenti la responsabilità sul minore e, in secondo luogo, Persona_1 non vi avevano partecipato personalmente, inficiando la validità della procedura stessa.
Nel merito, l' , evidenziando i passaggi motivazionali della sentenza COroparte_1 penale che aveva condotto all'assoluzione del dott. ha affermato che, nel caso di specie, i Persona_2 sanitari coinvolti nella vicenda de qua, avevano adottato condotte diligenti e perite.
La causa è stata istruita in via documentale nonché mediante CTU volta a verificare la correttezza dell'operato delle strutture sanitarie coinvolte.
Espletata la consulenza, all'udienza del 19 giugno 2024 la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È opportuno premettere, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, una concisa ricostruzione in punto di diritto della vicenda, e, pertanto, ripercorrere i termini del dibattito svoltosi tra le parti in ordine alla natura della responsabilità delle strutture sanitarie della COroparte_1
nell'ambito delle controversie ove si invochi il risarcimento del danno in ragione di un errore
[...] del personale sanitario. CO Nel caso di specie, gli attori invocano la responsabilità medica, di natura civile, della convenuta, per il fatto del personale sanitario suo dipendente, consistente nella mancata tempestiva diagnosi in capo al piccolo di “torsione del testicolo”, con conseguente ritardo nel Persona_1 trattamento chirurgico.
Si deve rilevare come la macrocategoria della responsabilità civile sia tradizionalmente soggetta ad una scissione interna tra responsabilità extracontrattuale, delineata dall'art. 2043 c.c. - qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno – e responsabilità contrattuale, disciplinata dall'art. 1218 c.c. – il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
La menzionata classificazione non ha un valore puramente formale;
al contrario, l'inquadramento di una fattispecie nell'una o nell'altra categoria determina notevoli conseguenze anche sul piano processuale e sostanziale, con specifico riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio.
Criterio distintivo tra le due tipologie si individua nel presupposto che fa sorgere la responsabilità: nell'ambito extracontrattuale l'elemento costitutivo determinante è un fatto illecito che abbia arrecato ad altri un danno ingiusto;
quando si tratti di responsabilità contrattuale, invece, assume rilevanza l'inadempimento imputabile di una preesistente obbligazione.
In ogni caso, la struttura a fondamento della responsabilità, sia essa contrattuale o extracontrattuale, risulta trilatera per entrambe: una condotta lesiva (commissiva/omissiva), un evento dannoso, nonché il nesso di causalità tra l'evento-danno e la condotta impugnata.
Nel caso di specie, oggetto di analisi è la responsabilità medica il cui accertamento necessariamente coinvolge vari soggetti: da un lato, il paziente, ovvero il soggetto danneggiato (da una
4 condotta illecita ex art. 2043 c.c./ da un inadempimento); e, dall'altro, i medici effettivamente intervenuti sul paziente e la struttura sanitaria, quali responsabili di una condotta lesiva.
Nel caso che qui ci occupa, gli attori hanno convenuto in giudizio esclusivamente la struttura sanitaria, occorrerà, pertanto, individuare la tipologia di responsabilità gravante su quest'ultima.
Ebbene, con la ormai nota sentenza n. 9556/2002, la Suprema Corte ha definitivamente sposato l'orientamento secondo cui il rapporto che lega la struttura sanitaria al paziente trova fondamento in un contratto obbligatorio atipico, denominato contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, che si perfeziona (anche per facta concludentia) — con la sola accettazione del malato presso la struttura
(Cass. 13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al paziente, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Sul punto si riporta quanto espressamente statuito dalla Cassazione: «posto che l'assistenza medico-generica si configura (…) come diritto soggettivo pieno ed incondizionato dell'utente del CO S.S.N., questi è "creditore" nei confronti della che, in quanto soggetto pubblico ex lege tenuto ad erogare detta prestazione curativa (per conto del S.S.N.), assume la veste di "debitore". Il "debitore" CO
, nell'erogare la prestazione curativa dell'assistenza medico-generica, si avvale, poi, di "personale" medico dipendente o in rapporto di convenzionamento» (Cass. Sent. n. 6243/2015, sul punto cfr., tra le altre, Cass. sent. n.13066/2004; Cass. sent. n.2042/2005; Cass. sent. n.1698/2006; Cass. n.8826/2007).
Alla luce di quanto esposto, dunque, il rapporto si configura come un contratto a Parte_3 prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002). CO Dunque, nel caso della la responsabilità risarcitoria per l'inesatto o il mancato adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.. CO Segnatamente, la generalmente risponde, non per il fatto proprio, bensì per il fatto altrui: ovvero per le prestazioni mediche errate/omesse da parte del personale sanitario suo dipendente o convenzionato.
Si configura, pertanto, una responsabilità oggettiva della struttura sanitaria che prescinde da una sua culpa, ma che si esplicita nella sola circostanza per cui essa si avvale, nell'ambito della prestazione
– e, dunque, nella propria area di incidenza – di soggetti terzi. CO Correlativamente, appare necessario che sia la stessa ad assumersi il rischio dei danni provocati da questi ultimi nell'adempimento e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che il medico che ha eseguito l'intervento fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale dell'ospedale, o che lo stesso fosse stato scelto dal paziente (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; v., da
5 ultimo, Cass., 27/8/2014, n. 18304; e con riferimento a diverse fattispecie, Cass., 6/6/2014, n. 12833;
Cass., 26/5/2011, n. 11590).
Opera quindi l'art. 1228 c.c. che disciplina la responsabilità per il fatto degli ausiliari: salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Ne deriva, in definitiva, che l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano stati cagionati dalla inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi da colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (cfr. Cass. sez. III, n. 1620/2012), poiché la prestazione del medico è comunque indispensabile all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e pertanto, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., ex multis, Cass., sez. III,
17.5.01 6756; Cass., S.U., n. 9556/2002).
Tali principi, in un primo momento elaborati a livello giurisprudenziale, sono stati da ultimo recepiti dalla legge 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco, entrata in vigore in data 1 aprile 2017), il cui art. 7, comma I, dispone testualmente: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Attesa la natura pacificamente contrattuale della responsabilità qui invocata, il problema del riparto dell'onere probatorio deve essere risolto alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, a mente della quale il creditore (attore) che, a seguito dell'inadempimento, agisce per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve fornire una sola prova, quella dell'esistenza del contratto (rectius della fonte negoziale o legale del suo diritto), limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento; mentre, il debitore (convenuto) è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo del suo obbligo, cioè deve provare l'avvenuto adempimento.
Trasponendo tali principi in materia di responsabilità medica, deve affermarsi che il paziente (e nel caso di specie, per esso minorenne i genitori) che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Quanto al contenuto dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore-paziente, le
Sezioni Unite con la sentenza n. 577 del 2008 hanno chiarito che essa “non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente sufficiente alla produzione del danno. Compete al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
6 Di recente la Corte regolatrice ha provveduto a delineare con maggiore precisione e rigore, l'onere assertivo e probatorio gravante sul danneggiato.
Con sentenza n. 20812 del 2018, si è osservato che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.”.
Segnatamente, ha osservato la Corte che la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nella opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova "positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (cfr. Cass., S.U. n. 13533/2001).
Tale maggiore vicinanza del debitore non sussiste in relazione al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere - quindi - il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa.
Trattandosi infatti di elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti, non v'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (a differenza di quanto accade - come detto - per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta).
Né può valere, in senso contrario, il fatto che l'art. 1218 c.c. faccia riferimento alla causa, laddove richiede al debitore di provare "che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile": infatti, come affermato dalla stessa
Suprema Corte (Cass. n. 18392/2017), la causa in questione attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere", che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione
(costituenti "tema di prova della parte debitrice") e concerne un "ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto.
Ne discende che, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno), con la conseguenza che, se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. n.
975/2009, Cass. n. 17143/2012, Cass. n. 4792/2013, Cass. n. 18392/2017).
7 Premesso tutto quanto sopra, va ora esaminata la specifica condotta dei sanitari che hanno visitato e trattato il piccolo , al fine di verificare la sussistenza di un nesso causale tra l'operato del Persona_1 personale sanitario e i danni lamentati dagli attori nella spiegata qualità.
Sul punto la Cassazione ha statuito che “l'accoglimento d'una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità: a) il nesso tra la condotta e l'evento di danno - inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato - o nesso di causalità materiale;
b) il nesso tra
l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica – rilevante ex art.
1223 c.c. – L'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità ed a chi vada imputata;
l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento” (cfr. Cass. sent. n. 28986/2019).
Si dovrà, quindi, accertare se le conseguenze, seppur allegate dagli attori genericamente a mezzo consulenza medica di parte (doc. 6 all. all'atto introduttivo), possano essere ricondotte al comportamento dei medici (causalità materiale) e, in seconda battuta, se ne rappresentino la conseguenza immediata e diretta (causalità giuridica).
Ebbene, nel caso ivi considerato, le ragioni che si esporranno sono idonee ad escludere parimenti: dapprima, il nesso di causalità materiale e, conseguentemente, quello di causalità giuridica, dunque l'entità dei danni risarcibili.
Dalla consulenza medica d'ufficio, di natura deducente e percipiente, esaurientemente motivata ed adeguatamente persuasiva per tali motivi condivisa dal giudicante è possibile evincere che:
- nel caso in oggetto in considerazione della presenza di testicolo destro ritenuto si trattava di un caso di critporchidismo: una delle più comuni malformazioni congenite dei neonati maschi;
- dalla documentazione in atti risulta che il piccolo in data Persona_1
21.1.2009, per la comparsa di “pianto persistente” veniva accompagnato presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale “G. Mazzini” di ove veniva preso in carico alle ore 21.47 (n° CP_1 prestazione: 2009/2677);
- a seguito di consulenza pediatrica veniva somministrata terapia (Tachipirina Supposte) e dopo un breve periodo di osservazione alle ore 23.44 del 21.9.2009 veniva consigliato e disposto ricovero ospedaliero presso il locale reparto di Pediatria con indicazione di “pianto di
n.d.d.”;
- all'ingresso in reparto, così come riportato in cartella clinica veniva annotato: “viene alla ns osservazione perché da alcune ore presenta pianto incontrollabile, la madre ha somministrato Otopax ggt auricolari senza beneficio. Si ricovera per il chiarimento diagnostico”;
- l'esame obiettivo del minore, dalla disamina della cartella clinica, non evidenziava particolari situazioni, fatta eccezione per i condotti uditivi esterni mal esplorabili per la presenza di abbondante cerume e residui di medicamento (Otopax), somministrato dalla madre;
8 - la cute del bambino si presentava rosea, non venivano segnalate lesioni, l'obiettività respiratoria e cardiologica risultava nella norma, l'addome risultava trattabile e veniva segnalato la presenza di testicolo destro ritenuto;
- l mattino seguente il piccolo si presentava tranquillo, si segnalava: “lieve Persona_1 iperemia peritimpanica sx con otoscopia dx poco significativa, in attesa visita ORL, es. ematochimici di routine, … eco-testicolare”;
- in medesima giornata, (22.1.2009) alle ore 15.30 il bambino veniva segnalato come asintomatico, venivano visionati gli esami ematochimici eseguiti al mattino e che risultavano essere nella norma e veniva segnalata la volontà della madre alla dimissione del proprio figlio prima di aver completato l'iter diagnostico (visita otorino ed esame ecografico testicolare);
- il 22.1.2009 alle ore 15.30: “… visti gli esami di lab la madre decide di ritirare il piccolo contro il parere sanitario senza aver completato l'iter diagnostico (visita Persona_1
ORL + ecotesticolare)”;
- il giorno successivo, cioè il 23.1.2009, il bambino veniva condotto presso l'Ospedale di Giulianova per effettuare una consulenza ORL: ad un esame otoscopico veniva rilevata “modica iperemia ot ambedue le membrane timpaniche, mucosite rinofaringea”;
- in data 23.1.2009 il piccolo veniva trasportato presso il Pronto Soccorso Persona_1 dell'Ospedale di Sant'Omero ove veniva preso in carico alle ore 13.18: nel referto del P.S.
(n°1373) viene riportato: “diagnosi: flogosi prime vie aree;
consulenza pediatrica, prescrizioni come da consulenza dello specialista consegnata in copia.” e prescritta terapia farmacologica”;
- nel periodo intercorrente tra la dimissione volontaria dall'Ospedale di ed il CP_1
24.01.2019, giorno in cui il piccolo veniva condotto presso il P.S. dell'Ospedale di Persona_1
Sant'Omero non risulta segnalata alcuna sintomatologia;
- risulta poi in atti che in data 24.01.2009 alle ore 11.08 il piccolo veniva Persona_1 accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sant'Omero con diagnosi di ingresso di dolore testicolo destro;
- nella medesima giornata (24.01.2009) veniva eseguito esame ecografico dell'addome completo che evidenziava: “esame parzialmente inficiato dall'abbondante meteorismo interposto, fegato di dimensioni ed ecostruttura regolari evidenza ecografica di lesioni focali a carico dei segmenti valutabili. Vie biliari intraepatiche ed extraepatiche di calibro regolare.
Colecisti ipodistesa ed apparentemente alitiasica. Milza sottocostale, di dimensioni 64x28 mm e contorni regolari. La struttura parenchimale è omogena, rene dx e sx di dimensioni normali e di ecostruttura omogenea. Non segni di stasi né apprezzabili formazioni litiasiche. Aorta addominale e pancreas non visualizzabili per il meteorismo., vescica ipodistesa non valutabile, prostata di dimensioni ed ecostruttura nei limiti. Non evidente versamento pelvico. In via collaterale si segnale ritenzione testicolare alta in sede inguinale a dx con alcuni spots colorimetrici alla valutazione eco color doppler preliminare”;
9 - lo stesso giorno, alle ore 12.00 veniva dimesso con diagnosi di: “dolore testicolo dx” con prescrizione di tachipirina al bisogno se permane il dolore ed eventuale visita specialistica;
- il 24.01.2009 il piccolo veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso Persona_1 dell'Ospedale di Pescara ove veniva preso in carico alle ore 14.23 e formulata diagnosi di:
“sospetta torsione testicolo dx” ed alle ore 14.23 veniva disposto ricovero d'urgenza nel reparto di Chirurgia Pediatrica per “sospetta torsione testicolo dx”;
- un esame ecografico del testicolo eseguito in data 24.01.2009 presso l'Ospedale di Pescara risultava significativo di: “testicolo sinistro di forma e volume regolari, l'ecostruttura è omogena, senza evidenti segni da riferire a processi occupanti spazio. Non versamenti endoscrotali. Il Destro è situato all'emergenza dell'anello inguinale esterno, l'aspetto è disomogeneo, la vascolarizzazione è poco rappresentata”;
- la cartella clinica del paziente riportava: “pz di 9 mesi, affetto dalla nascita da testicolo ritenuto dx endocanalicolare. Dalla serata dello scorso martedì, la madre riferisce la comparsa di irritazione e pianto associati a tumefazione inguinale dx dolente alla palpazione. Il bimbo è stato, pertanto, ricoverato c/o l'U.O. di Pediatria del P.O. di dove ha eseguito esami CP_1 ematochimici di routine, riferiti nella norma, da cui è stato dimesso il mercoledì pomeriggio. Il giorno successivo il piccolo è stato sottoposto a visita specialistica pediatrica, nel corso della quale è stata fatta diagnosi di faringite, per cui è stata intrapresa terapia antibiotica con
Macladin 80 mgx2. Per la persistenza dello stato irritativo, di inappetenza e di crisi dolorose intermittenti, stamane il paziente è stato sottoposto c/o la Radiologia del P.O. di Sant'Omero ad ecografia addominale, risultata nella norma (segnalato solo abbondante meteorismo intestinale) ed ecografia testicolare, che ha documentato ritenzione testicolare dx alta con alcuni spot colorimetrici alla valutazione doppler. Alla luce del quadro ecografico e per la persistenza della sintomatologia, il piccolo viene condotto in consulenza e poi ricoverato c/o la nostra U.O., al fine di essere sottoposto agli ulteriori accertamenti ed alle cure del caso”;
- il 24.1.2009 dalle ore 17.15 alle ore 18.00 il piccolo veniva sottoposto ad Persona_1 intervento chirurgico così descritto: “incisione inguinale estetica dx in corrispondenza della tumefazione clinicamente evidente, isolato il canale inguinale e l'anello inguinale esterno dx, si riscontra una tumefazione dura di colorito nerastro, aperto l'anello ed il canale inguinale, si esteriorizza il testicolo dx e si constata che la severa sofferenza vascolare è conseguente alla torsione del funicolo. Dopo detorsione ed applicazione di compresso caldo-umide per circa 15 minuti, non si assiste ad alcuna ripresa della vascolarizzazione, anche in questo caso non si assiste a sanguinamento alcuno. Orchifunicolectomia dx, sutura del canale inguinale, sutura del sottocute, cute in intradermica”;
- in data 26.1.2009 veniva dimesso con diagnosi di: “torsione di testicolo ritenuto dx, emangioma addome sinistro + malformazione capillare alluce sinistro”, con prescrizione di controllo dopo un anno e mezzo monitorando la funzionalità del testicolo sinistro.
10 Poste queste premesse in punto di fatto, quanto all'operato dei sanitari dell'ospedale di il CP_1 ctu ha osservato che “i sanitari dell'Ospedale di che ebbero in cura il piccolo , CP_1 Persona_1 opportunatamente provvedevano a somministrare Tachipirina e dopo un periodo di osservazione disponevano ricovero presso il locale reparto di Pediatria: provvedevano opportunatamente a prescrivere esami ematochimici, visita otorino ed esame ecografico testicolare”; secondo il consulente, inoltre, la dimissione volontaria da parte della madre del piccolo non ha permesso ai Persona_1 medici di poter completare l'iter diagnostico, poter formulare una diagnosi definitiva e di conseguenza intraprendere le opportune indicazioni terapeutiche.
Quanto, invece, all'operato dei Sanitari dell' , il ctu ha ritento che pur COroparte_5 volendo ammettere che essi avrebbero potuto trattenere e/o ricoverare il paziente per effettuare ulteriori esami complementari, si ritiene che anche in caso di pronta diagnosi e del tempo necessario al trasferimento del neonato presso una struttura specializzata, quale l'Ospedale di Pescara,
(sicuramente più adeguato ad affrontare il caso) cosa che poi è avvenuta in maniera autonoma in medesima giornata, non si ritiene che la perdita del testicolo destro possa essere ricondotta in termini di certezza o di ragionevole probabilità alla condotta dei sanitari dell' . COroparte_5
Deve ritenersi, pertanto che le dimissioni volontarie richieste dalla madre dell'infante, a fronte del parere negativo dello specialista, non hanno consentito all'azienda ospedaliera teramana di completare l'iter clinico che avrebbe condotto alla corretta diagnosi della problematica del bambino.
Invero, nel diario clinico del piccolo era prescritto l'esame diagnostico eco-testicolare, Persona_1 la cui esecuzione è stata di fatto impedita dalla decisione unilaterale della di voler Parte_2 dimettere il proprio figlio.
Quanto poi al mancato ricovero da parte dei sanitari di Sant'Omero, va precisato che, tenuto conto dei tempi tecnici di spostamento tra nosocomi, anche qualora disposto, il risultato sarebbe stato il medesimo di quello già ottenuto dai genitori del attraverso l'avvenuto autonomo Parte_1 trasferimento del bambino presso l'ospedale di Pescara.
Le considerazioni che precedono non consentono di ritenere provato il nesso eziologico tra la CO condotta dei sanitari e l'evento dannoso e la conseguente responsabilità della convenuta.
All'integrale rigetto della domanda consegue, in ragione della soccombenza, la condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla che si liquidano come da CP_6 dispositivo, con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, visto lo scaglione applicato
(indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto del valore della causa dichiarato al momento dell'iscrizione a ruolo come indeterminato.
Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, ferma la responsabilità solidale di entrambe le parti nei confronti del professionista, nei rapporti interni devono essere poste a carico degli attori.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Teramo, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da
[...]
e nei confronti della Parte_1 Parte_2 COroparte_1
, rigettata ogni ulteriore eccezione e domanda, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda risarcitoria proposta da e Parte_1 Parte_2
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su
[...] Persona_1
[...]
2) condanna gli attori, nella spiegata qualità, alla rifusione delle spese legali sostenute dalla che liquida in complessivi €3.809,00, oltre COroparte_1 rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico degli attori.
Così deciso in Teramo, il giorno 6 febbraio 2025.
Il Giudice
Mariangela Mastro
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