Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00429/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01285/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università della Ricerca e Conservatorio di Musica Arcangelo Corelli di Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
C.N.A.M. – Consiglio Nazionale per L’Alta Formazione Artistica e Musicale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della deliberazione adottata nell'adunanza del 31.3.2025, prot. n.-OMISSIS- dell'1.4.2025, del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale del Ministero dell'Università e della Ricerca, nella parte relativa in cui ha espresso parere non favorevole alla richiesta di transito del prof. -OMISSIS- dal SAD AFAM 048 al SAD AFAM 049, allo stesso comunicata dal Conservatorio Statale di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina, presso cui è docente di ruolo, in data 4.4.2025;
- di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali;
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti :
- del verbale n. -OMISSIS- dell’adunanza del 31 marzo e 1° aprile 2025, seduta del 31.3.2025, del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale del Ministero dell’Università e della Ricerca, dallo stesso approvato nella seduta del 20.5.2025, di approvazione e conferma del parere non favorevole deliberato, nel corso della medesima adunanza, nota prot. n.-OMISSIS- dell’1.4.2025, trasmesso con nota prot. n.-OMISSIS- del 6.6.2025;
- del verbale della seduta del 20.5.2025 del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale del Ministero dell’Università e della Ricerca, di approvazione e conferma del predetto medesimo verbale n. -OMISSIS- della Seduta del 31.3.2025;
- di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Conservatorio di Musica Arcangelo Corelli di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa IN ES DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, docente di Conservatorio di Musica dal 1987, di ruolo dal 1989, titolare della cattedra di “ Esercitazioni Corali ”, rientrante nel Settore Artistico Disciplinare – SAD AFAM 048, presso il Conservatorio Statale di Musica “A. Corelli” di Messina, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione adottata nell'adunanza del 31.3.2025, prot. n.-OMISSIS- dell'1.4.2025, dal Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale del Ministero dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui ha espresso parere non favorevole alla sua richiesta di transito dal SAD AFAM 048 al SAD AFAM 049.
1.1. In punto di fatto, il ricorrente ha rappresentato che:
- dall’A.A. 2023/2024 ha svolto (e tuttora svolge) l’incarico di docente del corso di “ Direzione di gruppi strumentali e vocali e di Pratica di Direzione d’Orchestra ”, rientrante nel Settore Artistico Disciplinare - SAD AFAM 049, sempre presso il medesimo Conservatorio di Musica;
- è stato anche docente, presso il Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria, dal 2004 al 2010, oltre che in relazione alla predetta cattedra di titolarità, anche dei corsi di “ Musica di insieme e da Camera ”, rientranti nel Settore Artistico Disciplinare – SAD AFAM 034;
- con istanza presentata, in data 17 marzo 2025, al Conservatorio “A. Corelli” di Messina, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 83 del 24 aprile 2024, il ricorrente ha chiesto di potere transitare nel Settore Artistico Disciplinare AFAM 049 (“ Esercitazioni orchestrali e Direzione d’orchestra ”) e, in via subordinata, nel Settore Artistico Disciplinare AFAM 034 (“ Musica da camera strumentale e vocale ”), allegando il “curriculum vitae in formato europeo” e il “curriculum vitae” su modello consegnato dal Conservatorio;
- in data 4 aprile 2024 ha appreso che la sua domanda era stata rigettata a seguito di parere non favorevole del CNAM;
- acquisiti, a seguito di richiesta, gli atti della procedura, con lettera del 21 maggio 2025, il ricorrente ha chiesto al CNAM l’annullamento in autotutela del parere espresso, nel contempo formulando istanza di accesso agli atti di interesse, quest’ultima riscontrata con nota prot. n.-OMISSIS- del 7 maggio 2025;
- con successiva lettera del 21 maggio 2025, in relazione alla documentazione acquisita, il ricorrente ha chiesto nuovamente l’annullamento in autotutela ed ha formulato nuova istanza di accesso agli atti, chiedendo, ove nel frattempo approvato, la trasmissione del verbale definitivo e/o informazioni sul procedimento e sul provvedimento finale.
1.2. Avverso l’impugnato parere non favorevole del CNAM, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 12 e 17 del DPR n. 24.4.2024 n. 83 anche in combinato disposto con la circolare ministeriale applicativa prot. n. -OMISSIS- del 13.3.2025 e prot. n.-OMISSIS- del 12.3.2025. Violazione e/o falsa applicazione della nota del CNAM prot. n.-OMISSIS- del 12.3.2015 contenente i criteri di valutazione da osservare per esprimere il parere sulla richiesta di transito dei docenti. Errore nei presupposti di fatto. Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse.
Sostiene parte ricorrente che il contestato parere espresso dal CNAM nell’adunanza del 31.3/1.4 2025 sarebbe in contrasto con il parere di congruità espresso dal Consiglio Accademico del Conservatorio “Corelli”, oltreché illogico e in palese contrasto con il curriculum del ricorrente e con i criteri di valutazione fissati dallo stesso CNAM.
II) Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 12 e 17 del DPR n. 24.4.2024 n. 83 anche in combinato disposto con la circolare ministeriale applicativa prot. n. -OMISSIS- del 13.3.2025 e prot. n.-OMISSIS- del 12.3.2025. Violazione e/o falsa applicazione della nota del CNAM prot. n.-OMISSIS- del 12.3.2015 contenente i criteri di valutazione da osservare per esprimere il parere sulla richiesta di transito dei docenti. Errore nei presupposti di fatto. Travisamento dei fatti. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse.
Ritiene il ricorrente che manifesta sarebbe la contraddittorietà tra il parere espresso dal Consiglio Accademico del Conservatorio Corelli e il parere espresso dal CNAM; mancherebbe, inoltre, una motivazione “rafforzata” di quest’ultimo a fronte di parere diametralmente opposto espresso dal Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica di Messina.
III) Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 12 e 17 del DPR n. 24.4.2024 n. 83 anche in combinato disposto con la circolare ministeriale applicativa prot. n. -OMISSIS- del 13.3.2025 e prot. n.-OMISSIS- del 12.3.2025. Violazione e/o falsa applicazione della nota del CNAM prot. n.-OMISSIS- del 12.3.2015 contenente i criteri di valutazione da osservare per esprimere il parere sulla richiesta di transito dei docenti. Errore nei presupposti di fatto. Travisamento dei fatti. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse .
Irregolare sarebbe la composizione del sopracitato organo (C.N.A.M.), in quanto non risulterebbero presenti, a detta del ricorrente, docenti esperti nei settori artistico-disciplinari oggetto della domanda.
2. In data 18 giugno 2025 si è costituito il Ministero dell’Università e della Ricerca con atto di mera forma.
3. In data 26 giugno 2025 il ricorrente ha depositato il ricorso per motivi aggiunti, con il quale, previa sospensione degli effetti, ha chiesto l’annullamento del verbale n. -OMISSIS- dell’adunanza del 31 marzo e 1° aprile 2025, seduta del 31 marzo 2025, del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale del Ministero dell’Università e della Ricerca, dallo stesso approvato nella seduta del 20.5.2025, di approvazione e conferma del detto parere non favorevole deliberato, nonché l’annullamento del verbale della seduta del 20 maggio 2025 del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale del Ministero dell’Università e della Ricerca, di approvazione e conferma del predetto verbale.
3.1. Avverso tali atti, parte ricorrente ha riproposto i motivi di impugnazione svolti nel ricorso introduttivo, deducendone l’illegittimità derivata.
4. In data 28 luglio 2025 si è costituito, con atto formale, il Conservatorio di Musica Arcangelo Corelli di Messina.
5. Alla camera di consiglio del 10 settembre 2025 il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare per la fissazione di un’udienza di merito a breve.
6. Con memoria del 10 dicembre 2025, la difesa erariale ha sostenuto la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.
7. Parte ricorrente, in vista della pubblica udienza, ha prodotto memoria e memoria di replica ex art. 73, co. 1, c.p.a., con cui ha riscontrato le controdeduzioni dell’Amministrazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
8. Con nota del 13 gennaio 2026, la difesa erariale ha chiarito che le difese di cui alla memoria del 10 dicembre 2025 sono da ritenersi svolte nell’interesse del Ministero dell’Università e della Ricerca e non, come ivi indicato erroneamente, del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
9. Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. La vicenda contenziosa in esame verte sulla contestata legittimità dei provvedimenti impugnati con cui il CNAM ha espresso parere negativo sull’istanza di transito del docente ricorrente da un settore artistico (AFAM 048) ad un altro (049) con la seguente motivazione: “ Ai sensi dei criteri di valutazione deliberati, il CNAM esprime parere NON favorevole al transito della Prof. -OMISSIS- titolare del SAD AFAM048 verso il SAD AFAM049, in quanto, dall’esame dettagliato del suo curriculum, non si evidenzia un profilo professionale congruo con la Declaratoria del Settore richiesto in riferimento alle esperienze e competenze professionali e/o artistiche e/o didattiche e/o scientifiche dallo stesso prodotte. Nel caso specifico, l'attività artistica presentata risulta essere limitata ad un ambito locale e regionale .”.
1.1. La questione relativa al passaggio di un docente di ruolo del comparto Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) a un diverso settore artistico-disciplinare è disciplinata dall’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83 (“Afferenza artistico-disciplinare”), norma che stabilisce che i docenti di ruolo delle istituzioni AFAM possono presentare una domanda (" a domanda ") per “ transitare ” da un settore artistico-disciplinare ad un altro. L'iter per l'approvazione della richiesta prevede due passaggi fondamentali: a) la deliberazione del Consiglio accademico dell'istituzione di appartenenza del docente; b) il parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale, che ha il compito di valutare la " congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente, in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione ”.
L’art. 17 di tale decreto prevede, al comma 9, secondo periodo, che “ Fino alla nomina delle commissioni di abilitazione di cui all'articolo 2, il parere previsto di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 è reso dal CNAM ”.
2. Ciò premesso, si può passare allo scrutinio congiunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, che sono fondati nei sensi e limiti che seguono.
2.1 Con il primo motivo di ricorso (introduttivo e per motivi aggiunti), parte ricorrente lamenta la contraddittorietà della decisione resa dal C.N.A.M. (nell’adunanza del 31 marzo 2025, poi approvata e confermata) rispetto a quella assunta (in data 25 marzo 2025) dal Consiglio Accademico del Conservatorio, censurando, in particolare, l’illogicità della valutazione compiuta dal CNAM sul curriculum vitae del ricorrente, tenuto conto dei criteri fissati dalla normativa in materia per esprimere tale valutazione.
Inoltre, contesta l’assunto secondo cui le “ esperienze e competenze professionali e/o artistiche e/o didattiche e/o scientifiche prodotte ” dal ricorrente, indicate nel suo curriculum, non sarebbero “ congrue ” con il SAD AFAM 049; tale assunto, in particolare, si porrebbe in contrasto con la realtà fattuale quale evincibile dal curriculum, poiché, al contrario, la rilevanza dell’attività ed esperienza didattica, artistica e scientifica svolta dal ricorrente evidenzierebbe un profilo professionale congruo al transito richiesto.
Non si comprenderebbe, inoltre, l’assunto finale secondo cui “ Nel caso specifico, l’attività artistica presentata risulta essere limitata ad un ambito locale e regionale ”. Tale affermazione sarebbe arbitraria oltre che distante dalla realtà, non trovando riscontro né nei criteri di valutazione né nello stesso curriculum del ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo (del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti), che per ragioni logico giuridiche può essere delibato congiuntamente al primo, viene contestata la contraddittorietà tra il parere espresso dal Consiglio Accademico del Conservatorio Corelli e il parere reso dal CNAM e, specificamente, la mancanza di una motivazione “rafforzata” in quest’ultimo, a fronte di un parere diametralmente opposto sulla congruità, in ordine alla domanda del ricorrente, espresso dal Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica di Messina.
2.3. I motivi in questione sono fondati.
2.3.1. Ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n. 83/2024, la "deliberazione" del Consiglio Accademico è il primo vaglio della richiesta di transito e ha natura fondamentalmente organizzativa, costituendo un atto preliminare e necessario ("previa deliberazione "); si tratta di una decisione la cui valutazione è essenzialmente orientata a verificare la coerenza della richiesta con le esigenze didattiche, di ricerca e di programmazione dell'istituto e che, al contempo, esprime una prima valutazione di congruità.
Ciò trova conferma nella nota ministeriale prot. n.-OMISSIS- del 12 marzo 2025 (richiamata da entrambe le difese), contenente le “ indicazioni operative in materia di transito in un diverso settore artistico disciplinare (riservato ai docenti di ruolo )”, indirizzata - tra gli altri - ai Conservatori di Musica e al CNAM, la quale prevede che, nella cd. prima fase:
a) “ coerentemente con la programmazione didattica e di ricerca già deliberata, il Consiglio accademico verifica se la consistenza della domanda attuale di formazione renda necessaria l’attivazione di una cattedra nel settore di destinazione del docente interessato al transito (o la conversione della cattedra del docente), al fine di garantire il diritto allo studio degli studenti iscritti ”; “… se la verifica dà esito positivo ma la domanda del docente è relativa al transito in un settore artistico-disciplinare per il quale non vi siano cattedre vacanti all'interno dell'istituzione, l'accoglimento della domanda è subordinato alla conversione della cattedra di titolarità del docente interessato. Qualora, in base ai dati in possesso dell’istituzione, il primo requisito risulti soddisfatto, il Consiglio accademico procede con l’esame del secondo requisito ”;
b) “ Il Consiglio accademico valuta la congruità delle esperienze e competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca maturate dal docente in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione, sulla base del curriculum e dei titoli presentati in domanda ”.
In altri termini, il parere del Consiglio accademico è un parere essenzialmente organizzativo, chiamato, tuttavia, anche a formulare una “prima” valutazione di congruità delle esperienze e competenze di coloro che hanno presentato la domanda di transito.
2.3.2. Ai fini del transito, l'articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 83/2024 richiede, altresì, il " parere favorevole " della Commissione di Abilitazione (e in via transitoria del CNAM), il quale è atto successivo a quello del Consiglio Accademico ed ha natura squisitamente tecnica.
La norma in questione stabilisce, in particolare, che la Commissione di Abilitazione Artistica Nazionale (e in via transitoria il CNAM) " valuta la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente, in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione ". Si tratta, quindi, di un giudizio di idoneità tecnico-scientifica e artistica del candidato rispetto ai requisiti del nuovo settore oggetto di richiesta di transito.
2.4. Ciò posto, nello specifico caso in esame, il Consiglio Accademico, nell’ambito delle valutazioni di sua pertinenza, non solo ha ritenuto che organizzativamente “nulla osta” all’accoglimento della domanda di transito del ricorrente, ma nel formulare la “prima” valutazione di congruità (pure di sua pertinenza nei detti termini: cfr. nota prot. n.-OMISSIS- del 12 marzo 2025) ha altresì rilevato che “ … dopo attenta valutazione dei curricula dei docenti-OMISSIS-, -OMISSIS-e-OMISSIS- i Componenti del Consiglio Accademico ritengono che le esperienze e le competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca maturate dai docenti siano congrue al passaggio al nuovo SAD” , deliberando pertanto all'unanimità, per quanto di interesse, quanto segue: “ - prof.-OMISSIS-, attività congrua per il passaggio, in via prioritaria, al SAD AFAM049, e in subordine al passaggio al SAD AFAM034; …” (verbale -OMISSIS- del 20.03.2025) .
Nel verbale n. 5 del 25.03.2025, premettendo che la cattedra da ricoprire era una sola, che le domande di transito erano tre e che i curricula dei tre candidati esaminati erano stati valutati tutti congrui, il Consiglio accademico ha stabilito, ulteriormente, che “ Tanto ciò premesso, nella considerazione che non appaia in alcun modo possibile la conversione di due cattedre di attuale titolarità di due su tre docenti interessati, il CA, dopo attenta valutazione dei curricula prodotti, pur riconoscendone la congruità per la transizione SAD AFAM049, come già espresso con la precedente delibera n. 26/25 del 20 marzo 2025, delibera, a seguito di comparazione dei curricula dei candidati, l’individuazione del prof. -OMISSIS- quale destinatario dal transito AFAM048 al SAD AFAM 049 …. ”.
2.4.1. Orbene, ritiene il Collegio che, a fronte di detto giudizio favorevole del Consiglio Accademico - reso “ dopo attenta valutazione dei curricula prodotti ” -, il CNAM, fermo restando il potere di discostarsi da tale valutazione in quanto competente organo tecnico-valutativo, avrebbe dovuto sorreggere il parere negativo con una motivazione rafforzata, in grado di spiegare analiticamente le ragioni di un così radicale scostamento, da positivo - sia pure prima facie sulla congruità - a negativo.
Nel caso di specie, tuttavia, la motivazione del parere del CNAM non solo non risulta rafforzata, ma appare inadeguata, limitandosi il provvedimento impugnato ad affermare che, con riferimento al ricorrente, “ non si evidenzia un profilo professionale congruo con la Declaratoria del Settore richiesto in riferimento alle esperienze e competenze professionali e/o artistiche e/o didattiche e/o scientifiche dallo stesso prodotte” e che “ nel caso specifico, l'attività artistica presentata risulta essere limitata ad un ambito locale e regionale .”.
Ritiene il Collegio che detta motivazione non spiega adeguatamente le ragioni per cui il profilo professionale del ricorrente, quale emergente dal curriculum, sia stato ritenuto non congruo con la declaratoria del settore richiesto, alla luce dei criteri di valutazione deliberati dallo stesso CNAM di cui alla deliberazione dell’adunanza del 31.3.2025 e alla nota prot. n.-OMISSIS- dell’1.4.2025 (1. La coerenza del percorso formativo e professionale con il SAD di destinazione; 2. L'esperienza artistica e/o scientifica documentata; 3. L'esperienza didattica pregressa sul settore di destinazione o su settore affine; 4. L'attività di ricerca e produzione scientifica e/o artistica; 5. La partecipazione a progetti, commissioni e collaborazioni istituzionali; 6. I riconoscimenti professionali e premi; 7. Le competenze trasversali e interdisciplinarità).
Il giudizio, come sopra testualmente riferito, insomma, si rivela generico, non esplicitando le ragioni per cui gli elementi del curriculum (e quali di essi) siano stati ritenuti insufficienti né il percorso logico attraverso il quale il CNAM è giunto a tale conclusione.
2.5. Il Collegio ben conosce e condivide il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 3 aprile 2025, n. 729), secondo cui gli organi esaminatori dispongono di ampia discrezionalità nella valutazione e nella stessa individuazione dei titoli valutabili, e ciò perché la determinazione dei criteri e dei parametri di valutazione dei titoli e delle prove di concorso costituisce tipica manifestazione della discrezionalità tecnica riservata a tali organi; essa in quanto tale è sottratta a un sindacato giurisdizionale nel merito, ammesso invece nelle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità dei criteri e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto o errore procedurale commesso nella formulazione di queste, non rilevabili nel caso di specie.
Nello specifico caso in questione, tuttavia, il ricorrente non contesta la scelta di determinati criteri o il merito di giudizi specifici del CNAM, ma il difetto di motivazione della valutazione finale alla luce proprio di quei criteri che la stessa amministrazione ha individuato, e ciò avuto riguardo al proprio curriculum, come anche valutato in prima battuta dal Consiglio Accademico.
2.6. Né l’onere motivazionale - specie a seguito di così palese difformità tra i due pareri - può ritenersi soddisfatto con il solo assunto secondo cui “ l'attività artistica presentata risulta essere limitata ad un ambito locale e regionale ”, rivelandosi anche sotto tale profilo la motivazione scarna e inadeguata a giustificare il parere negativo, alla luce sia dei criteri di valutazione che del curriculum del ricorrente.
Intanto, come sottolineato da quest’ultimo, la rilevanza nazionale ed internazionale è prevista solo nell’ambito del criterio di valutazione -OMISSIS-) delle “ attività di ricerca e produzione scientifica e/o artistica ”, e non in quello dell’attività artistica . Inoltre, il ricorrente evidenzia la sussistenza di tale attività (di rilevanza nazionale e internazionale) nel curriculum europeo in atti (che il ricorrente ha dichiarato di avere inviato al Conservatorio congiuntamente alla domanda e al curriculum vitae) e, in parte, anche nel curriculum vitae, facendo riferimento ad es. a direzioni di orchestre di rilievo internazionale (Filarmonica di Kiev, Accademia Filarmonica di Lugansk), a partecipazione come relatore e compositore a un convegno internazionale presso l'Università di Monaco di Baviera e all'inserimento in un progetto AFAM PNRR con rappresentazioni previste anche ad Hong Kong e Hanoi; a fronte di ciò, di contro, non risulta in motivazione per quali ragioni quella su indicata (quantomeno quella indicata nel curriculum vitae, che la difesa erariale afferma essere stata nella disponibilità del CNAM) non possa considerarsi quale attività “artistica” avente rilevanza nazionale e internazionale.
In ogni caso, la scelta di assumere un determinato criterio - nel caso di specie fondato sulla territorialità dell’attività svolta - a criterio ostativo e assorbente non appare allineata alla stessa delibera del CNAM prot. n.-OMISSIS- dell’1 aprile 2025, che ha fissato vari criteri di valutazione, ponendo infine il principio cardine “di chiusura”, secondo cui “ La valutazione sarà complessiva dell’attività didattica, scientifica, artistica e professionale del docente rispetto al SAD di destinazione ”.
2.8. Quanto alle ulteriori ragioni che, nella tesi della difesa erariale, avrebbero condotto al parere negativo (criticità sulla formazione, sulla valutazione dell’attività artistica e sulle pubblicazioni), si tratta di aspetti critici che, come contestato dal ricorrente (cfr. pag. 7 della memoria di replica), non sono presenti nel provvedimento impugnato e che vengono evidenziati per la prima volta in giudizio; ne consegue che esse costituiscono una inammissibile integrazione postuma della motivazione (cfr. Cons. St., sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 1903), comunque contestata anche nel merito dalla parte ricorrente nella memoria di replica.
2.8.1. Quanto in particolare alla questione della ritenuta assenza del titolo specifico per il SAD di destinazione (diploma di II livello in direzione di orchestra), il ricorrente, oltre a ribadire che solo con le difese in giudizio l’amministrazione lo ha ritenuto necessario per il transito, sostiene comunque che si tratti di argomento inconferente, attesa la diversità della procedura di transito rispetto al concorso a tempo indeterminato per l’accesso al SAD in questione.
2.8.2. Invero, il Collegio ritiene che tale questione debba essere analizzata alla luce della natura della procedura di transito.
L'articolo 12 del D.P.R. n. 83/2024 non elenca titoli di studio specifici come requisiti vincolanti per il transito. La norma pone l'accento sulla valutazione discrezionale della " congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca ". Questo approccio differisce dall'accesso tramite concorso, per il quale è richiesto il possesso di un titolo specifico o di una determinata abilitazione, apparendo piuttosto la procedura in esame quale strumento di valorizzazione del personale già in servizio basato su una valutazione qualitativa di idoneità sostanziale piuttosto che su titoli di appartenenza.
Di conseguenza, in base alla normativa che disciplina la procedura di transito, l’assenza del diploma di II livello in Composizione non preclude a priori la possibilità di transitare al SAD AFAM 049. La decisione finale spetta alla commissione di abilitazione artistica nazionale - e in via transitoria al CNAM - che dovrà valutare se il docente, pur provenendo da un altro settore, abbia maturato e possa dimostrare esperienze e competenze sufficientemente "congrue" con la direzione d'orchestra.
2.8.3. Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente, nelle sue difese, fa riferimento, oltre che al diploma di pianoforte, anche al diploma in composizione di II livello (“che include lo studio dell’orchestrazione”) e al corso triennale di direzione d’orchestra (contestato solo in memoria dalla difesa erariale), su cui, ove ritenuto, l’Amministrazione avrebbe potuto, secondo i principi di carattere generale, attivare il soccorso istruttorio.
D’altronde, la cattedra di insegnamento di cui il ricorrente è titolare di ruolo dal 1987, di “Esercitazioni Corali”, rientrante nel SAD AFAM 048, così come anche la cattedra di “Musica di insieme e da Camera”, rientrante nel SAD AFAM 034, che ha ricoperto dal 2004 al 2010 presso il Conservatorio di Reggio Calabria, congiuntamente agli ulteriori titoli in suo possesso, hanno consentito al ricorrente di essere chiamato quale componente di commissione di esami per l’accesso al ruolo di direzione di orchestra, nonché all’insegnamento di alcune materie rientranti nel SAD AFAM 049 di destinazione, attività quest’ultima che svolge da tre anni, come anche nell’anno in corso (cfr. documentazione prodotta dal ricorrente in data 2.12.2025).
Anche sotto tale profilo, l’assenza di una congrua motivazione nel parere contestato non consente di cogliere le ragioni che hanno determinato l’esito negativo della valutazione del CNAM.
2.9. Conclusivamente sul punto, fermo restando il potere tecnico discrezionale in capo al CNAM, la valutazione a cui esso è chiamato, alla luce della normativa in materia, deve comunque essere logica e non arbitraria e deve basarsi su un'analisi qualitativa del curriculum del candidato che deve emergere dalla motivazione del parere in questione; nel caso di specie, tuttavia, quest’ultima risulta insufficiente, il che non consente di superare le censure di contraddittorietà e di illogicità sollevate in ricorso, determinando in tal modo l’illegittimità, per tali assorbenti ragioni, del parere impugnato.
3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’irregolare composizione del sopracitato organo (C.N.A.M.), chiamato, nelle more della costituzione delle commissioni di abilitazione, ad esprimere il parere per il transito dei docenti di ruolo; contesta, in particolare, che non risulterebbero presenti al suo interno docenti esperti nei settori artistico-disciplinari oggetto della domanda, ritenendo i membri designati non idonei alla valutazione del curriculum dello stesso e all’adozione del parere per il transito al SAD richiesto.
3.1. La censura non merita accoglimento.
3.2. Il parere sulla congruità per il transito ad altro settore artistico è rimesso, da una norma transitoria (art. 17, comma 9, ultimo capoverso del d.p.r. n. 83/2024), al CNAM (Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale), che esercita tale compito “ fino alla nomina delle commissioni di abilitazione di cui all’art. 2 …” .
A tal riguardo, occorre considerare che la citata normativa attribuisce al CNAM - organo consultivo del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale - una competenza straordinaria e temporanea senza prevedere specifiche competenze nello svolgimento dei compiti di cui al citato art. 12 in capo ai suoi componenti, in tal modo esprimendo la precisa scelta del legislatore di individuare, nelle more della nomina delle commissioni di abilitazione e al fine di evitare una paralisi del sistema, un organo che abbia una competenza generale (che copra tutti i settori).
D’altro canto, la peculiare configurazione di tale organo (composto da 27 membri, di cui 25 eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti delle Istituzioni AFAM e 2 designati dal Ministro), mirante ad assicurare una equilibrata rappresentanza di tutti i settori disciplinari, funzionalmente accorpati in aree omogenee (art. 5 del decreto n. 67 del 2021), non consente di creare un parallelismo con le commissioni ordinarie onde dimostrarne l’illegittima composizione rispetto a queste ultime. Inoltre, la censura circa l’asserita carenza di specializzazione della “commissione di valutazione”, come chiarito dalla difesa erariale (cfr. memoria del 10.12.2025), non tiene conto della circostanza che il CNAM, composto come sopra indicato (con equilibrata rappresentanza di tutti i settori), si esprime attraverso deliberazioni assunte in seduta plenaria (e non attraverso commissioni settoriali).
3.3. In definitiva, la censura, come formulata, non può trovare accoglimento, non essendo stata dimostrata alcuna violazione di legge e/o carenza di competenza dell’anzidetto organo ministeriale in base alle previsioni normative; anzi è proprio la legge che, per esigenze transitorie (che appaiono tese a garantire la continuità delle procedure amministrative in questione), ha scelto di attribuire espressamente tali poteri al CNAM, superando alla fonte la questione di incompetenza di tale organo, designato a svolgere - sia pure transitoriamente e in via straordinaria - tale funzione.
4. Conclusivamente, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono fondati nei sensi e limiti di cui si è detto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti con essi impugnati, salvi i successivi atti dell’amministrazione resistente, da adottare nel rispetto dei principi conformativi della presente sentenza.
5. Le spese possono essere compensate in ragione della novità e peculiarità della vicenda contenziosa in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salvi i successivi atti dell’Amministrazione resistente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente e di ogni altra persona menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN ES DO, Presidente FF, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IN ES DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.