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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 3998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3998 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma V^ Sezione Lavoro e Previdenza La Corte composta dai signori magistrati: dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi presidente rel. dott. Alessandra Trementozzi consigliera dott. Beatrice Marrani consigliera
Il giorno 27/11/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2989 R.G. dell'anno 2024 vertente tra
, con l'avv. Federico Lucci, giusta procura in atti, Parte_1 appellante e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Contumace - appellato ha pronunciato la seguente SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5545/2024 del 13/05/2024. Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da verbale di udienza.
Fatto e diritto ha impugnato la sentenza di cui all'oggetto con la quale il Tribunale Parte_1 di Roma, in relazione alla domanda di corresponsione dell'assegno mensile di cui all'art. 13, l. n. 118/1971, ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento in corso di causa della provvidenza e liquidato le spese del grado in misura inferiore a quella prevista nelle tariffe forensi, pari ad € 1.071,00.
Ha concluso chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, nella maggiore misura di € Pt_2
1.863,00, vinte le spese del presente grado. ~ 2 ~
L' è rimasto contumace. Pt_2
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
L'appello è solo in parte fondato e come tale merita accoglimento.
Il diritto dell'appellante alla provvidenza richiesta è stato accertato con decreto emesso in seguito ad accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente omologato con decreto notificato alla controparte, come indicato nel ricorso.
Effettivamente il Tribunale ha liquidato le spese di lite rimanendo al di sotto dei limiti minimi imposti dai dd.mm. 55/2014 e 147/2022. Conseguentemente le spese devono essere rideterminate in misura corrispondente alle tariffe forensi in vigore. Gli onorari possono essere liquidati nel minimo, tenuto conto del carattere elementare e ripetitivo delle questioni trattate in primo e nel presente grado, che concernono un semplice calcolo matematico di spettanze determinate secondo legge. Tuttavia la quantificazione effettuata dalla parte è erronea, poiché per la fase di studio spettano € 460,00, per quella introduttiva € 389,00, per quella decisionale € 851, ossia nel complesso € 1.700,00 e non la somma di € 1.863,00 domandata. In parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, le spese di lite vanno rideterminate in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Spese del grado a carico del soccombente, liquidate tenendo conto che il valore della presente causa è dato dalla differenza tra quanto richiesto e quanto riconosciuto.
P.Q.M.
- In parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di primo Pt_2 grado, quantificandole in euro 1.700,00, in sostituzione della minore somma indicata in sentenza impugnata, oltre a spese generali al 15%, iva e CPA, da distrarsi;
- condanna l' al pagamento delle spese del presente grado, quantificate in complessivi Pt_2
€ 247,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi. Il Presidente est. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi (f.to digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma V^ Sezione Lavoro e Previdenza La Corte composta dai signori magistrati: dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi presidente rel. dott. Alessandra Trementozzi consigliera dott. Beatrice Marrani consigliera
Il giorno 27/11/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2989 R.G. dell'anno 2024 vertente tra
, con l'avv. Federico Lucci, giusta procura in atti, Parte_1 appellante e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Contumace - appellato ha pronunciato la seguente SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5545/2024 del 13/05/2024. Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da verbale di udienza.
Fatto e diritto ha impugnato la sentenza di cui all'oggetto con la quale il Tribunale Parte_1 di Roma, in relazione alla domanda di corresponsione dell'assegno mensile di cui all'art. 13, l. n. 118/1971, ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento in corso di causa della provvidenza e liquidato le spese del grado in misura inferiore a quella prevista nelle tariffe forensi, pari ad € 1.071,00.
Ha concluso chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, nella maggiore misura di € Pt_2
1.863,00, vinte le spese del presente grado. ~ 2 ~
L' è rimasto contumace. Pt_2
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
L'appello è solo in parte fondato e come tale merita accoglimento.
Il diritto dell'appellante alla provvidenza richiesta è stato accertato con decreto emesso in seguito ad accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente omologato con decreto notificato alla controparte, come indicato nel ricorso.
Effettivamente il Tribunale ha liquidato le spese di lite rimanendo al di sotto dei limiti minimi imposti dai dd.mm. 55/2014 e 147/2022. Conseguentemente le spese devono essere rideterminate in misura corrispondente alle tariffe forensi in vigore. Gli onorari possono essere liquidati nel minimo, tenuto conto del carattere elementare e ripetitivo delle questioni trattate in primo e nel presente grado, che concernono un semplice calcolo matematico di spettanze determinate secondo legge. Tuttavia la quantificazione effettuata dalla parte è erronea, poiché per la fase di studio spettano € 460,00, per quella introduttiva € 389,00, per quella decisionale € 851, ossia nel complesso € 1.700,00 e non la somma di € 1.863,00 domandata. In parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, le spese di lite vanno rideterminate in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Spese del grado a carico del soccombente, liquidate tenendo conto che il valore della presente causa è dato dalla differenza tra quanto richiesto e quanto riconosciuto.
P.Q.M.
- In parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di primo Pt_2 grado, quantificandole in euro 1.700,00, in sostituzione della minore somma indicata in sentenza impugnata, oltre a spese generali al 15%, iva e CPA, da distrarsi;
- condanna l' al pagamento delle spese del presente grado, quantificate in complessivi Pt_2
€ 247,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi. Il Presidente est. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi (f.to digitalmente)