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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/10/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr.ssa Angela Dell'Ali ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 365/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'AVV. GIOVANNI Parte_1 P.IVA_1
COGO del Foro di Roma
contro rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'AVV. LAVAGGI GIUSEPPE
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso la causa come da verbale d'udienza dell'8.10.2025 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La Geo ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. nei confronti Parte_1
dell (di seguito , chiedendo che venisse Controparte_1 CP_2
dichiarata la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo per complessivi euro 389.525,01, portati da venti cartelle di pagamento notificate tra gli anni 2005 e 2019.
pagina 1 di 5 L'opponente ha dedotto che per la quasi totalità delle cartelle non risultavano atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica, e che le intimazioni di pagamento indicate dall'ente della riscossione, notificate secondo quest'ultimo negli anni 2016,
2017 e 2023, erano state eseguite mediante deposito presso la casa comunale, senza che ne fosse provata l'irreperibilità assoluta del destinatario, né l'avvenuta comunicazione del deposito, sicché tali notifiche dovevano ritenersi inesistenti o comunque inefficaci.
La Geo ha contestato altresì che la domanda di definizione agevolata Parte_1
cosiddetta “rottamazione quater”, successivamente modificata tramite il servizio “Conti
Tu” all'uopo reso disponibile dall potesse valere quale riconoscimento del CP_2
debito ai sensi dell'art. 2944 c.c., in quanto proposta a fini meramente deflattivi e non contenente alcuna ammissione della debenza delle somme, chiedendo pertanto che fosse accertata l'intervenuta prescrizione decennale e quinquennale dei crediti e dichiarata l'estinzione del diritto di riscossione di CP_2
Si costituiva in giudizio l , che in via preliminare Controparte_3
eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia doveva essere devoluta al giudice tributario, non essendovi alcun atto di esecuzione in essere né minacciato. Nel merito, l ha sostenuto che l'istanza di definizione CP_1
agevolata integrasse riconoscimento del debito e che le intimazioni di pagamento prodotte fossero idonee ad interrompere la prescrizione. Ha rilevato infine che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di prescrizione dovevano intendersi sospesi ai sensi dell'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020.
Con ordinanza del 3 luglio 2024, il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle gravate e rinviato per la rimessione della causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza dell'8 ottobre
2025. Le parti hanno depositato note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica indi, all'udienza fissata, la causa veniva riservata per la decisione.
pagina 2 di 5 Esaurita la ricostruzione del fatto e delle rispettive difese, il Tribunale procede all'esame delle questioni di diritto, muovendo da quella di giurisdizione, che riveste carattere preliminare e assorbente.
L'eccezione è fondata.
La domanda proposta da ha ad oggetto la dichiarazione di prescrizione Parte_1
dei crediti tributari recati da cartelle di pagamento e intimazioni di pagamento emesse ai fini della riscossione coattiva di imposte e relativi accessori.
È pacifico che, alla data di introduzione del giudizio, non fosse stata iniziata alcuna procedura esecutiva in senso stretto, né risultano adottati atti di pignoramento, fermo o ipoteca.
L'oggetto della domanda attiene, dunque, non all'esecuzione forzata, bensì alla sussistenza e alla persistenza della pretesa tributaria, in relazione alla quale l'opponente deduce fatti estintivi successivi alla formazione del titolo esattoriale.
Invero, a ben vedere, risulta pacifica e documentalmente provata la natura tributaria di tutti i crediti portati dalle cartelle oggetto di contestazione. Si tratta, in particolare, di cartelle emesse per il mancato versamento di tributi quali tasse automobilistiche nonché
i.v.a., i.r.pe.f., i.r.p.e.g., i.r.a.p., i.re.s..
Ciò premesso, deve ritenersi che ogni questione controversa relativa a tali crediti rientri nell'ambito della giurisdizione tributaria, i cui confini sono delineati dall'art. 2 del D.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546. Tale disposizione, per quanto qui rileva, stabilisce che
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte
e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29
pagina 3 di 5 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Alla luce di tale norma e della natura dei crediti per cui è causa, la presente controversia deve quindi essere ricondotta alla giurisdizione del giudice tributario.
Tale conclusione trova oggi puntuale conferma nel principio affermato Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26817 del 16 ottobre 2024, che ha composto il contrasto interpretativo emerso negli anni precedenti in ordine al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario. Con detta sentenza la Suprema
Corte ha affermato che spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione delle controversie aventi ad oggetto la prescrizione della pretesa impositiva, anche se maturata successivamente alla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, finché non sia iniziata l'esecuzione forzata tributaria, atteso che tali atti non costituiscono atti dell'esecuzione forzata ma atti prodromici. È stato precisato, altresì, che la giurisdizione del giudice ordinario rimane limitata alle controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, ovvero alle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in sé.
Nel caso di specie, la società opponente ha chiesto di accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari, deducendo la mancanza o l'inefficacia di atti interruttivi. La contestazione della validità delle notifiche delle intimazioni di pagamento ha valore meramente strumentale e non muta la natura della domanda, che resta diretta a incidere sull'an della pretesa fiscale e non sull'attività esecutiva in senso proprio.
Ne consegue che, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite nella richiamata sentenza n. 26817 del 2024, la cognizione della presente controversia appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di questione che attiene al rapporto tributario sostanziale e non agli atti dell'esecuzione forzata.
Il Tribunale deve pertanto dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con rimessione delle parti davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente dinanzi alla quale andrà riassunto il giudizio entro il termine di legge.
pagina 4 di 5 Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico della nella misura indicata in dispositivo. Esse Parte_1
sono liquidate secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 sui compensi professionali, tenuto conto della definizione in rito della controversia per ragioni pregiudiziali di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado competente dinanzi alla quale andrà riassunto il giudizio entro il termine di legge;
2. Condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
dell , spese che si liquidano in complessivi Controparte_3
Euro 11.229,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 13 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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