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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 3677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3677 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia iscritta al n. 9955/2024 R.G.
TR
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1
Russo per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
e
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Annese per mandato allegato alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato e crediti retributivi. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11 marzo 2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo di
[...] accertare la natura fittizia dei conTRtti di lavoro a progetto sottoscritti in data 27 maggio 2013, 5 febbraio 2014 e 2 gennaio 2015, con riconoscimento dell'esistenza di un unico e continuativo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, formalmente instaurato solo dal 30 maggio 2015, sino alle dimissioni rassegnate in data 30 aprile 2022; per l'effetto, assumendo di avere prestato attività lavorativa in orari eccedenti quelli ordinari e mansioni superiori a quelle del livello di inquadramento via via assegnato dal datore di lavoro, in applicazione del TRttamento economico previsto dal CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti ha chiesto la condanna della resistente al pagamento dell'importo complessivo di € 120.818,20, come da conteggi allegati, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al favore delle spese di lite. Ritualmente instaurato il conTRddittorio, si è costituita in giudizio la resistente, eccependo preliminarmente la prescrizione dei crediti e contestando, nel merito, la fondatezza delle domande. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e con prova orale. Assegnato termine per il deposito di note conclusive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, in via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito ex art. 2948, n. 4), c.c. Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza 10 giugno 1966 n. 63, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 2948, n. 4), c.c., nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. Con le successive sentenze 20 novembre 1969 n. 143 e 12 dicembre 1972 n. 174 la Corte ha precisato che tale principio non trova applicazione nei rapporti di pubblico impiego e in quelli garantiti dall'articolo 18 legge n. 300/1970. Tuttavia, il mutamento del quadro normativo ha scardinato questo assetto interpretativo, sicché con plurime pronunce la Suprema Corte è pervenuta a escludere la decorrenza del termine di prescrizione dei crediti retributivi nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti privati, anche qualora sia assistito da stabilità reale, in quanto quest'ultima è stata temperata dalle intervenute modifiche legislative, specificamente affermando che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di enTRta in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass., sez. lav., n. 26246 del 6 settembre 2022 e, ancora più di recente, Cass., sez. lav., n. 18008 dell'1 luglio 2024). Per tale ragione, sulla base dell'indirizzo interpretativo di legittimità ormai consolidato e da cui non sono stati forniti elementi per discostarsi, posto che il ricorrente ha rivendicato la sussistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro subordinato a decorrere dalla prima stipulazione negoziale a progetto,
2 qualora la sua prospettazione risultasse fondata la prescrizione dei crediti retributivi potrebbe iniziare a decorrere solo con la cessazione del rapporto, sicché non sarebbe maturata per nessuna delle pretese azionate. Qualora, per contro, la tesi difensiva sull'unicità del rapporto non fosse dimosTRta in giudizio e, per contro, non emergesse la fittizietà dei conTRtti a progetto e la natura effettivamente subordinata della prestazione resa sino al mese di febbraio 2015, per quell'arco temporale non potrebbero essere riconosciute differenze retributive e, per contro, la prescrizione non sarebbe in ogni caso decorsa per i crediti eventualmente maturati a decorrere da marzo 2015.
3. Nel merito, è pacifica TR le parti la stipulazione di tre successivi conTRtti di lavoro a progetto, rispettivamente il 27 maggio 2013, il 5 febbraio 2014 e il 2 gennaio 2015, nonché l'instaurazione TR le parti dal 30 marzo 2015 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, con inquadramento del lavoratore fino al 31 agosto 2019, con qualifica di operaio – livello 2° CCNL Metalmeccanici Industria e mansioni di “aiuto impiantista telefonico”, nel livello 3° (operaio qualificato) dall'1 settembre 2019 e nel livello 4° (operaio qualificato) dall'1 gennaio 2021, con passaggio dall'1 giugno 2021 nel livello C2 per effetto di cambio normativo e di riqualificazione del personale dipendente. Queste circostanze di fatto, peraltro, emergono anche dalla produzione documentale, specificamente dalle buste paga (doc. 11 del ricorso), dai conTRtti a progetto (doc. nn. 1, 2 e 3 del ricorso), dal conTRtto di lavoro subordinato e dalla comunicazione di assunzione IL (doc. nn. 4 e 5 del ricorso). Fermi questi dati fattuali, nelle allegazioni del ricorso non si ravvisano le insanabili conTRddizioni stigmatizzate dalla parte datoriale, giacché il lavoratore si è limitato ad affermare di avere sempre ricevuto gli emolumenti retributivi indicati in busta paga, ma di avere tuttavia maturato, per vari voci retributive, crediti in ragione del contenuto concreto dell'attività svolta, diversa, sotto svariati motivi, da quella pattuita.
In particolare, i crediti deriverebbero da plurime causali: anzitutto, la retrodatazione del rapporto darebbe luogo a crediti – per mansioni superiori, sTRordinario e ferie non godute –, anche con riferimento a questo periodo e, inoltre, inciderebbe sulla retribuzione dovuta anche nel periodo successivo;
in quest'ultimo, in ogni caso, sarebbero maturate autonomamente poste creditorie in ragione del contenuto delle mansioni espletate e dell'orario osservato, nonché a titolo di ferie e permessi non goduti. In altri termini, il lavoratore non ha contestato la corretta erogazione degli importi dovuti in ragione delle previsioni negoziali pattuite, ma ha allegato la sussistenza di una situazione di fatto differente, tale da ergersi a fonte di crediti retributivi, nella misura indicata nelle conclusioni dell'atto.
3 4. Tanto chiarito sul piano dell'inquadramento della vicenda controversa, le domande attoree non possono trovare accoglimento, in difetto di prova che il lavoratore avrebbe dovuto fornire sui fatti costitutivi dei diritti azionati. Quanto alla pretesa sussistenza del rapporto di lavoro subordinato prima della stipulazione del conTRtto di lavoro subordinato del 30 marzo 2015, in relazione al periodo di svolgimento dei rapporti di lavoro a progetto, giova precisare che il lavoratore non ha sviluppato alcuna censura di carattere formale sulla validità dei titoli negoziali, ma soltanto dedotto una deviazione, in fase esecutiva, dallo schema causale adottato, dovendosi – a suo dire – rinvenire nel concreto atteggiarsi del rapporto gli indici sintomatici della subordinazione, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., con le mansioni e gli orari dedotti in ricorso. Secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, cioè l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso in favore del convenuto e la sussistenza di un vincolo di subordinazione idoneo a giustificare le differenze retributive e gli altri emolumenti postulati, mentre la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata adeguatamente provata, a prescindere dal fatto che parte resistente abbia a sua volta assolto l'onere di dimosTRre la fondatezza della propria tesi difensiva. La nozione di subordinazione, come enucleata dagli interpreti a seguito di un TRvagliato iter interpretativo, è ricostruibile ex post soltanto alla luce di alcuni elementi sintomatici, TR cui, soprattutto, assume natura caratterizzante l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che si TRduce nella presenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui evincerne l'etero-determinazione, peraltro non da valutare in asTRtto, ma da apprezzare in concreto, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (cfr. Cass., sez. lav., n. 11207 del 14 maggio 2009); a ciò fanno, poi, da corollario altri indici presuntivi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, che possono avere una portata sussidiaria ai fini della prova della subordinazione e possono essere decisivi solo se valutati globalmente e non singolarmente (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., 20 luglio 2003, n. 9900 e Cass., sez. lav., 19 maggio 2000, n. 6570). È, quindi, proprio il requisito dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare altrui, derivante dallo stabile e continuo inserimento nell'apparato aziendale del datore di lavoro, che vale in primo luogo a caratterizzare il tipo conTRttuale, dovendosi utilizzare gli altri elementi discriminanti solo nel caso di oggettiva difficoltà a ricostruire quest'ultimo in
4 maniera attendibile (cfr., in termini, Cass., sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9545 e
Cass., sez. lav., 5079 del 3 marzo 2009).
4.1 Orbene, l'istruzione probatoria svolta non ha minimamente suffragato la prospettazione attorea, in quanto l'unico TR i testi escussi che ha saputo riferire sul punto, ha fornito elementi di segno Testimone_1 conTRrio, così deponendo: “il ha stipulato un conTRtto a progetto per Pt_1 un paio di anni e poi è stato assunto come lavoratore subordinato;
durante il periodo del conTRtto a progetto il ricorrente lavorava in modo autonomo, l'azienda gli consegnava l'elenco delle lavorazioni da effettuare e poi lui le gestiva da solo;
non si TRttava di una programmazione giornaliera, ma di interventi da effettuare in un determinato arco temporale, poi il ricorrente decideva in autonomia con quale lavorazione iniziare e la relativa tempistica;
il ricorrente rienTRva in azienda dopo avere terminato queste lavorazioni, che come ho detto organizzava secondo i sui tempi e le sue esigenze, e gli venivano indicati nuovi lavori da svolgere nel periodo successivo;
il ricorrente utilizzava un mezzo proprio per recarsi sui luoghi degli interventi e utilizzata attrezzatura personale;
in linea di massima aveva i suoi strumenti di lavoro, se capitava che gli servisse qualcosa di cui non aveva la disponibilità la richiedeva in azienda e gli veniva fornita;
non aveva vincoli di orario in quel periodo, lavorava secondo le sue esigenze” (cfr. verbale di udienza del 29 ottobre 2024).
Il contenuto della deposizione è risultato coerente e lineare e non sono emersi elementi per dubitare dell'attendibilità della teste, la quale, per come espressamente rappresentato, ha saputo riferire in merito ai fatti controversi in quanto, lavorando in amminisTRzione, cura – e curava all'epoca dei fatti – la contabilità, con annessa verifica delle presenze del personale, sicché è a conoscenza dell'attività del ricorrente “per come emergeva dai documenti e dalle schede di intervento”, e “per come su questa base” le “veniva riferito dai preposti , e . Pt_2 CP_2 CP_3
Per contro, parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla prova all'udienza del 19 novembre 2024, per non essersi presentata all'udienza fissata per l'assunzione senza dedurre alcun effettivo impedimento e senza che, peraltro, risultasse la rituale citazione del teste Testimone_2
A tale riguardo, con nota depositata nel fascicolo telematico solo alle ore 20:13 del 18 novembre 2024 il procuratore del ricorrente ha chiesto un rinvio dell'udienza del giorno successivo, senza addurre alcun effettivo impedimento che non potesse essere ovviato con una sostituzione e limitandosi a rappresentare la necessità di presenziare a un'udienza che si sarebbe tenuta in contemporanea presso il Tribunale di Grosseto. A parte che all'udienza del 29 ottobre 2024 il procuratore avrebbe già potuto rappresentare la propria difficoltà a comparire per l'udienza del 19 novembre successivo, tenuto conto che il provvedimento di fissazione
5 dell'udienza dinanzi al Tribunale di Grosseto era stato adottato già in data 8 marzo 2024, in ogni caso secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, consolidatosi a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 4773 del 26 marzo 2012, “L'istanza di rinvio dell'udienza di discussione per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., allorché non faccia riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà ora confermata dall'art. 9, comma 2, della l. n. 247 del 2012 e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto), si risolve nella prospettazione di un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, che non rileva ai fini del richiesto differimento” (cfr. Cass., sez. lav., n. 10546 del 3 maggio 2018 e Cass., sez. 3, n. 11121 del 10 giugno 2020). In definitiva, parte ricorrente è decaduta dalla prova testimoniale per l'udienza del 19 novembre 2024 secondo il combinato disposto dell'art. 208 c.p.c. e dell'art. 104, disp. att., c.p.c., per non avere comprovato la rituale citazione del teste da escutere e, in ogni caso, per non essersi presentato all'udienza all'uopo destinata senza addurre alcuna giustificazione. Alla luce dell'istruttoria svolta, pertanto, le domande retributive attoree legate, in via diretta – come emolumenti maturati in quell'arco temporale – o indiretta, incidendo sul piano dell'anzianità retributiva e degli scatti, alla prestazione lavorativa resa durante il periodo di vigenza dei conTRtti a progetto vanno disattese per carenza di prova.
5. Con riferimento al periodo successivo, con riguardo al preteso svolgimento di lavoro sTRordinario il giudice di legittimità ha ormai univocamente chiarito che “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro sTRordinario ha l'onere di dimosTRre di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (cfr. Cass., sez. lav., n. 3714 del 16 febbraio 2009 e Cass., sez. lav., n. 12434 del 25 maggio 2006). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro sTRordinario ha l'onere di dimosTRre di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (cfr. Cass., sez. lav., n. 4076 del 20 febbraio 2018) e, nello stesso senso, che
“Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro sTRordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di enTRmbi possa supplire la
6 valutazione equitativa del giudice” (Cass., sez. lav., n. 16150 del 19 giugno 2018 e, più di recente, ex plurimis, Cass., sez. lav., n. 77 del 2 gennaio 2024 e Cass., sez. lav., n. 30739 del 29 novembre 2024 ).
6. Quanto ai compensi per ferie e permessi non goduti, ma il medesimo ragionamento vale anche per il lavoro prestato in giorni festivi, il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e della migliore dottrina, riaffermato anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 9 agosto 2005, n. 16761, Cass. 25 settembre 2004, n. 19303 e Cass. 21 agosto 2003, n. 12311), valorizza il profilo di emolumento di natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie, perché non solo è pur sempre connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma è altresì da porre in relazione ad un'attività lavorativa prestata ugualmente dal lavoratore, nonostante la violazione di norme poste a sua tutela, con la conseguenza di essere assoggettata anche ai contributi previdenziali. Muovere da questa premessa equivale a ritenere che l'espletamento di attività lavorativa eccedente la normale durata del periodo di lavoro annuale – e analoghe considerazioni si impongono anche con riguardo ai permessi – rappresenti un fatto costitutivo dell'indennità suddetta, con la conseguenza che, in base ai principi generali sul riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., incombe su chi agisce dimosTRre la fondatezza della propria pretesa, cioè, nel caso di specie, l'avere lavorato ininterrottamente, o, più precisamente, di avere proTRtto la prestazione lavorativa oltre i limiti di durata annuali derivanti dal proprio diritto di fruire delle ferie. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, nel rapporto di lavoro subordinato privato l'obbligazione di pagamento dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009 e Cass. n. 8521 del 27 aprile 2015), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
7. In ossequio al principio generale consacrato nell'art. 2697 c.c. grava poi su parte ricorrente dimosTRre i fatti storici che possano giustificare il diritto a un inquadramento superiore a quello posseduto. Invero, il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimosTRre la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in
7 forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale (cfr. Cass., sez. lav., n. 5536 dell'1 marzo 2021). In particolare, “il procedimento logico-giuridico, diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, si sviluppa in tre fasi successive (c.d. appunto "trifasico"), che consistono nell'accertamento in fatto delle attività lavorative svolte concretamente, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal conTRtto collettivo di categoria e nel raffronto TR i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso conTRrio, il vizio di error in iudicando, per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c.” (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. 32438 del 13 dicembre 2024 e Cass., sez. lav., n. 30580 del 22 novembre 2019, la quale ha evidenziato che occorra esaminare le declaratorie conTRttuali relative al livello e al profilo professionale di inquadramento del lavoratore, individuare il TRtto qualificante del livello di inquadramento rispetto a quello rivendicato, analizzare le mansioni della qualifica di appartenenza rispetto all'attività svolta e infine, indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello e alla qualifica superiori).
Pertanto, assume specifico rilievo anche il criterio della prevalenza e, quindi, il contenuto della mansione primaria e caratterizzante la posizione di lavoro. In quest'ottica, di recente, la Corte regolatrice ha ribadito che “sempre in linea generale ritiene il Collegio di rammentare, quanto al giudizio trifasico, che - come questa Corte ha avuto modo più volte di precisare - al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata, dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L. 30/12/2009, n. 27887)” (cfr. Cass., sez. lav., n. 25653 del 25 settembre 2024).
8. Alla stregua dell'applicazione dei principi sopra TRcciati al caso controverso, a parere del decidente le allegazioni attoree non sono state provate in modo univoco, avendo due testi escussi, disinteressati ai fatti di causa e con deposizioni prive di elementi che possano indurre a dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese, hanno escluso sia lo svolgimento di mansioni diverse e, segnatamente, più complesse di quelle assegnate al lavoratore, sia il superamento dell'orario ordinario di lavoro, contestualizzando peraltro le
8 dichiarazioni sia con riferimento alla prestazione resa nella regione Lazio, che secondo i testi sarebbe stata quella prevalentemente svolta dal lavoratore, sia quando questi è stato occasionalmente inviato in TRsferta. In particolare, il teste ha così riferito: “durante il mio Testimone_3 rapporto di lavoro ho avuto modo di lavorare anche con il ricorrente;
io lavoro in ufficio, mi occupo del lavoro tecnico e organizzativo, nonché dei rapporti con il cliente, in merito a commesse che richiede CP_4 all'azienda; mi occupo di organizzare le squadre di lavoro;
smistavo, così, le varie commesse ai dipendenti, che poi venivano inviati a eseguire i lavori;
il ricorrente era uno di questi lavoratori;
a volte lo inviavo da solo, a volte in squadra, a seconda delle necessità dell'intervento da eseguire;
il magazzino apriva al mattino e gli operai si muovevano per gli interventi alle 7:30, dovevano fare rientro al massimo alle 16:30, perché poi il magazzino chiudeva;
quando ha lavorato a Roma il ricorrente ha osservato questi orari;
per certi periodi il ricorrente ha anche lavorato in TRsferta, ma non saprei essere più preciso in merito;
il ricorrente si occupava della riparazione dei chiusini sTRdali della;
si occupava, in particolare, di ripristinare i CP_4 tombini che coprivano i cavi delle telecomunicazioni;
veniva inviato a svolgere solo questa attività; il ricorrente non era addetto a lavori tecnici di maggiore complessità, che venivano affidati ad altri dipendenti;
non conosco con esattezza gli orari osservati in TRsferta dal ricorrente, ma si è sempre occupato delle mansioni di cui ho parlato;
inoltre, poiché si lavorava su commesse , occorreva attendere l'arrivo del loro personale per CP_4 iniziare a lavorare e ciò non avveniva prima delle 8:00 – 8:30; quindi, gli operai uscivano intorno alle 7:30, per raggiungere la sede dell'intervento programmato, non serviva muoversi prima;
era prevista un'ora di pausa pranzo;
nella programmazione dei vari interventi giornalieri affidati ai dipendenti si teneva conto di questa pausa, della durata di un'ora; l'orario non era predefinito, ma era comunque previsto il riposo per un'ora; ricordo, come ho detto, che il ricorrente abbia anche lavorato in TRsferta, ma per la maggior parte del tempo lui ha lavorato a Roma;
come ho detto, entro le 16:30 tutti dovevano fare rientro in magazzino per ricoverare i mezzi, dal momento che quello era l'orario di chiusura;
ovviamente è capitato che in caso di imprevisto qualcuno abbia tardato e, in questi casi, abbia comunicato il ritardo e chiesto di aspettare, ma si TRttava di situazioni di emergenza;
sarà sicuramente capitato che il ricorrente sia stato chiamato da personale più qualificato per fornire un aiuto alle loro mansioni, ma in ogni caso si limitava a semplici mansioni esecutive richieste dai colleghi;
non so dire quale fosse l'organizzazione della resistente in Puglia;
non ricordo se il ricorrente abbia mai lavorato a Firenze, ricordo che sia capitato in Puglia;
non posso escludere che in Puglia il ricorrente abbia lavorato con il collega , ma Per_1
a distanza di tempo non riesco ad avere ricordi precisi;
l'azienda lavorava solo su commesse della;
di solito programmavo gli interventi CP_4
9 delle squadre di lavoro il giorno prima, ma poteva capitare un'esigenza sopravvenuta e la necessità di mandare una squadra per un intervento urgente che mi veniva richiesto direttamente dal committente nel corso della giornata” (cfr. verbale di udienza del 18 settembre 2024). Si TRtta, a parere del decidente, di una deposizione particolarmente qualificata, perché resa da un preposto all'organizzazione dei turni di lavoro e dei compiti assegnati alle squadre di lavoro, che aveva pertanto piena conoscenza delle circostanze relative al rapporto di lavoro controverso, in alcun modo inficiata da elementi intrinseci o estrinseci che possano minare la credibilità del teste, anche perché i fatti descritti collimano con quanto riferito dalla teste sia pure da una prospettazione parzialmente differente. Tes_4
In termini analoghi ha deposto infatti in merito anche la teste Tes_1
, la quale ha così riferito: “ ricordo che il ricorrente è stato poi assunto,
[...] ciò è avvenuto forse nel 2015, ma non sono sicura;
il ricorrente ha lavorato principalmente su Roma e nel Lazio, è capitato che andasse in TRsferta a seconda delle esigenze lavorative dell'azienda; su Roma il magazzino apriva alle 7:00 e gli operai si presentavo poco dopo, dal momento che uscivano alle 7:30; se serviva, si occupavano anche di caricare il camion con l'aiuto del magazziniere;
non so dire con esattezza se in questi casi si muovessero dal magazzino più tardi;
il ricorrente si è sempre occupato della sostituzione dei tombini, di solito uscivano in due operai, la squadra è formata da due persone;
da quanto io ricordi il ricorrente si è sempre occupato solo di quello che ho detto, svolgeva attività di manovalanza;
gli operai rienTRvano tutti alle 16:30; il lavoro era articolato dal lunedì al venerdì, il sabato non si lavorava;
ricordo che il ricorrente è stato anche inviato in TRsferta in Puglia e in Toscana, ma per la maggior parte del tempo ha lavorato nel Lazio;
che io sappia le lavorazioni del ricorrente erano le stesse anche in TRsferta, anche gli orari non cambiavano, dal momento che gli operai dell'azienda dovevano aspettare il supporto , che veniva fornito in loco non prima delle 8:00; anche in CP_4 TRsferta i mezzi andavano riconsegnati in magazzino alle 16:30; preciso sia nel Lazio, ma anche in Puglia, il magazziniere aspetta che gli operai siano tornati, controlla che tutto sia a posto e poi chiude il magazzino;
per questo motivo l'orario di rientro è previsto per tutti entro le 16:30; per gli operai era prevista una pausa pranzo dalle 12:30 alle 13:30, ma ovviamente era un arco temporale elastico, che poteva cambiare a seconda delle lavorazioni della giornata;
su questo, gli operai avevano una gestione autonoma;
per sostituzione di tombini intendo la sostituzione dei chiusini;
in pratica, CP_4 gli operai effettuano un piccolo scavo intorno al chiusino, lo sostituiscono e poi provvedono a rimettere il cemento intorno;
non vengono effettuati scavi, soltanto quanto basta intorno al chiusino per poterlo esTRrre e sostituire;
lavorando su sTRda, si rendere particolarmente utile lavorare in squadra, dal momento che occorre anche posizionare cartelli per i lavori e controllare il TRffico circostante;
i signori , e distribuivano il Pt_2 CP_2 CP_3
10 lavoro alle squadre degli operai e poi ricevano dalle stesse squadre le schede degli interventi effettuati, controllando che le lavorazioni fossero state regolarmente eseguite;
ricordo che prima dell'assunzione il ricorrente ha lavorato su più conTRtti a progetto, per alcuni periodi;
non ricordo con maggiore precisione;
ricordo che periodo del conTRtto a progetto il ricorrente si sia occupato anche di sostituzione di cerniere e armadietti;
dopo CP_4
l'assunzione con conTRtto di lavoro subordinato il ricorrente si è solo occupato dei chiusini, per come ho già riferito;
io lavoro in amminisTRzione, curo la contabilità e seguo le presenze del personale;
conosco l'attività del ricorrente per come emergeva dai documenti e dalle schede di intervento, e per come su questa base mi veniva riferito dai preposti polito, e CP_2
. CP_3
Dalla combinazione di queste deposizioni, pertanto, emerge un quadro fattuale che sconfessa pienamente la ricostruzione attorea. Nulla, peraltro, è emerso in giudizio sulla mancata fruizione di ferie e permessi, o su lavoro svolto in determinate giornate festive. A fronte delle risultanze delle due deposizioni sopra esaminate, la fondatezza delle domande attoree non può essere TRtta dalla sola deposizione del teste il quale ha riferito su un arco temporale circoscritto, di Tes_5 circa un paio di anni, ma senza che siano emersi elementi per reputare maggiormente quanto riferito dal – il quale ha rappresentato circostanze Per_1 di fatto conTRstanti, soprattutto con riguardo agli orari di lavoro – rispetto agli altri colleghi di lavoro escussi. In altri termini, la deposizione del teste da sola, in presenza di Per_1 due deposizioni di segno conTRrio, che sono risultate del tutto attendibili e che hanno disatteso radicalmente la prospettazione attorea, non consente di ritenere raggiunta la prova rigorosa sui fatti costitutivi delle pretese economiche azionate. In difetto di prova rigorosa sui fatti costitutivi delle pretese, in definitiva, le domande del ricorrente vanno rigettate integralmente, in quanto l'accertamento negativo in questione si riflette anche, in via indiretta, sugli altri emolumenti spettanti in forza del rapporto, quali mensilità accessoria e t.f.r., rispetto a cui non spetta una liquidazione superiore a quanto attribuito in busta paga.
9. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
11 Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.669, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Roma, 25 marzo 2025 Il giudice Cesare Russo
12
SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia iscritta al n. 9955/2024 R.G.
TR
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1
Russo per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
e
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Annese per mandato allegato alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato e crediti retributivi. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11 marzo 2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo di
[...] accertare la natura fittizia dei conTRtti di lavoro a progetto sottoscritti in data 27 maggio 2013, 5 febbraio 2014 e 2 gennaio 2015, con riconoscimento dell'esistenza di un unico e continuativo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, formalmente instaurato solo dal 30 maggio 2015, sino alle dimissioni rassegnate in data 30 aprile 2022; per l'effetto, assumendo di avere prestato attività lavorativa in orari eccedenti quelli ordinari e mansioni superiori a quelle del livello di inquadramento via via assegnato dal datore di lavoro, in applicazione del TRttamento economico previsto dal CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti ha chiesto la condanna della resistente al pagamento dell'importo complessivo di € 120.818,20, come da conteggi allegati, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al favore delle spese di lite. Ritualmente instaurato il conTRddittorio, si è costituita in giudizio la resistente, eccependo preliminarmente la prescrizione dei crediti e contestando, nel merito, la fondatezza delle domande. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e con prova orale. Assegnato termine per il deposito di note conclusive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, in via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito ex art. 2948, n. 4), c.c. Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza 10 giugno 1966 n. 63, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 2948, n. 4), c.c., nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. Con le successive sentenze 20 novembre 1969 n. 143 e 12 dicembre 1972 n. 174 la Corte ha precisato che tale principio non trova applicazione nei rapporti di pubblico impiego e in quelli garantiti dall'articolo 18 legge n. 300/1970. Tuttavia, il mutamento del quadro normativo ha scardinato questo assetto interpretativo, sicché con plurime pronunce la Suprema Corte è pervenuta a escludere la decorrenza del termine di prescrizione dei crediti retributivi nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti privati, anche qualora sia assistito da stabilità reale, in quanto quest'ultima è stata temperata dalle intervenute modifiche legislative, specificamente affermando che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di enTRta in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass., sez. lav., n. 26246 del 6 settembre 2022 e, ancora più di recente, Cass., sez. lav., n. 18008 dell'1 luglio 2024). Per tale ragione, sulla base dell'indirizzo interpretativo di legittimità ormai consolidato e da cui non sono stati forniti elementi per discostarsi, posto che il ricorrente ha rivendicato la sussistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro subordinato a decorrere dalla prima stipulazione negoziale a progetto,
2 qualora la sua prospettazione risultasse fondata la prescrizione dei crediti retributivi potrebbe iniziare a decorrere solo con la cessazione del rapporto, sicché non sarebbe maturata per nessuna delle pretese azionate. Qualora, per contro, la tesi difensiva sull'unicità del rapporto non fosse dimosTRta in giudizio e, per contro, non emergesse la fittizietà dei conTRtti a progetto e la natura effettivamente subordinata della prestazione resa sino al mese di febbraio 2015, per quell'arco temporale non potrebbero essere riconosciute differenze retributive e, per contro, la prescrizione non sarebbe in ogni caso decorsa per i crediti eventualmente maturati a decorrere da marzo 2015.
3. Nel merito, è pacifica TR le parti la stipulazione di tre successivi conTRtti di lavoro a progetto, rispettivamente il 27 maggio 2013, il 5 febbraio 2014 e il 2 gennaio 2015, nonché l'instaurazione TR le parti dal 30 marzo 2015 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, con inquadramento del lavoratore fino al 31 agosto 2019, con qualifica di operaio – livello 2° CCNL Metalmeccanici Industria e mansioni di “aiuto impiantista telefonico”, nel livello 3° (operaio qualificato) dall'1 settembre 2019 e nel livello 4° (operaio qualificato) dall'1 gennaio 2021, con passaggio dall'1 giugno 2021 nel livello C2 per effetto di cambio normativo e di riqualificazione del personale dipendente. Queste circostanze di fatto, peraltro, emergono anche dalla produzione documentale, specificamente dalle buste paga (doc. 11 del ricorso), dai conTRtti a progetto (doc. nn. 1, 2 e 3 del ricorso), dal conTRtto di lavoro subordinato e dalla comunicazione di assunzione IL (doc. nn. 4 e 5 del ricorso). Fermi questi dati fattuali, nelle allegazioni del ricorso non si ravvisano le insanabili conTRddizioni stigmatizzate dalla parte datoriale, giacché il lavoratore si è limitato ad affermare di avere sempre ricevuto gli emolumenti retributivi indicati in busta paga, ma di avere tuttavia maturato, per vari voci retributive, crediti in ragione del contenuto concreto dell'attività svolta, diversa, sotto svariati motivi, da quella pattuita.
In particolare, i crediti deriverebbero da plurime causali: anzitutto, la retrodatazione del rapporto darebbe luogo a crediti – per mansioni superiori, sTRordinario e ferie non godute –, anche con riferimento a questo periodo e, inoltre, inciderebbe sulla retribuzione dovuta anche nel periodo successivo;
in quest'ultimo, in ogni caso, sarebbero maturate autonomamente poste creditorie in ragione del contenuto delle mansioni espletate e dell'orario osservato, nonché a titolo di ferie e permessi non goduti. In altri termini, il lavoratore non ha contestato la corretta erogazione degli importi dovuti in ragione delle previsioni negoziali pattuite, ma ha allegato la sussistenza di una situazione di fatto differente, tale da ergersi a fonte di crediti retributivi, nella misura indicata nelle conclusioni dell'atto.
3 4. Tanto chiarito sul piano dell'inquadramento della vicenda controversa, le domande attoree non possono trovare accoglimento, in difetto di prova che il lavoratore avrebbe dovuto fornire sui fatti costitutivi dei diritti azionati. Quanto alla pretesa sussistenza del rapporto di lavoro subordinato prima della stipulazione del conTRtto di lavoro subordinato del 30 marzo 2015, in relazione al periodo di svolgimento dei rapporti di lavoro a progetto, giova precisare che il lavoratore non ha sviluppato alcuna censura di carattere formale sulla validità dei titoli negoziali, ma soltanto dedotto una deviazione, in fase esecutiva, dallo schema causale adottato, dovendosi – a suo dire – rinvenire nel concreto atteggiarsi del rapporto gli indici sintomatici della subordinazione, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., con le mansioni e gli orari dedotti in ricorso. Secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, cioè l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso in favore del convenuto e la sussistenza di un vincolo di subordinazione idoneo a giustificare le differenze retributive e gli altri emolumenti postulati, mentre la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata adeguatamente provata, a prescindere dal fatto che parte resistente abbia a sua volta assolto l'onere di dimosTRre la fondatezza della propria tesi difensiva. La nozione di subordinazione, come enucleata dagli interpreti a seguito di un TRvagliato iter interpretativo, è ricostruibile ex post soltanto alla luce di alcuni elementi sintomatici, TR cui, soprattutto, assume natura caratterizzante l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che si TRduce nella presenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui evincerne l'etero-determinazione, peraltro non da valutare in asTRtto, ma da apprezzare in concreto, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (cfr. Cass., sez. lav., n. 11207 del 14 maggio 2009); a ciò fanno, poi, da corollario altri indici presuntivi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, che possono avere una portata sussidiaria ai fini della prova della subordinazione e possono essere decisivi solo se valutati globalmente e non singolarmente (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., 20 luglio 2003, n. 9900 e Cass., sez. lav., 19 maggio 2000, n. 6570). È, quindi, proprio il requisito dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare altrui, derivante dallo stabile e continuo inserimento nell'apparato aziendale del datore di lavoro, che vale in primo luogo a caratterizzare il tipo conTRttuale, dovendosi utilizzare gli altri elementi discriminanti solo nel caso di oggettiva difficoltà a ricostruire quest'ultimo in
4 maniera attendibile (cfr., in termini, Cass., sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9545 e
Cass., sez. lav., 5079 del 3 marzo 2009).
4.1 Orbene, l'istruzione probatoria svolta non ha minimamente suffragato la prospettazione attorea, in quanto l'unico TR i testi escussi che ha saputo riferire sul punto, ha fornito elementi di segno Testimone_1 conTRrio, così deponendo: “il ha stipulato un conTRtto a progetto per Pt_1 un paio di anni e poi è stato assunto come lavoratore subordinato;
durante il periodo del conTRtto a progetto il ricorrente lavorava in modo autonomo, l'azienda gli consegnava l'elenco delle lavorazioni da effettuare e poi lui le gestiva da solo;
non si TRttava di una programmazione giornaliera, ma di interventi da effettuare in un determinato arco temporale, poi il ricorrente decideva in autonomia con quale lavorazione iniziare e la relativa tempistica;
il ricorrente rienTRva in azienda dopo avere terminato queste lavorazioni, che come ho detto organizzava secondo i sui tempi e le sue esigenze, e gli venivano indicati nuovi lavori da svolgere nel periodo successivo;
il ricorrente utilizzava un mezzo proprio per recarsi sui luoghi degli interventi e utilizzata attrezzatura personale;
in linea di massima aveva i suoi strumenti di lavoro, se capitava che gli servisse qualcosa di cui non aveva la disponibilità la richiedeva in azienda e gli veniva fornita;
non aveva vincoli di orario in quel periodo, lavorava secondo le sue esigenze” (cfr. verbale di udienza del 29 ottobre 2024).
Il contenuto della deposizione è risultato coerente e lineare e non sono emersi elementi per dubitare dell'attendibilità della teste, la quale, per come espressamente rappresentato, ha saputo riferire in merito ai fatti controversi in quanto, lavorando in amminisTRzione, cura – e curava all'epoca dei fatti – la contabilità, con annessa verifica delle presenze del personale, sicché è a conoscenza dell'attività del ricorrente “per come emergeva dai documenti e dalle schede di intervento”, e “per come su questa base” le “veniva riferito dai preposti , e . Pt_2 CP_2 CP_3
Per contro, parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla prova all'udienza del 19 novembre 2024, per non essersi presentata all'udienza fissata per l'assunzione senza dedurre alcun effettivo impedimento e senza che, peraltro, risultasse la rituale citazione del teste Testimone_2
A tale riguardo, con nota depositata nel fascicolo telematico solo alle ore 20:13 del 18 novembre 2024 il procuratore del ricorrente ha chiesto un rinvio dell'udienza del giorno successivo, senza addurre alcun effettivo impedimento che non potesse essere ovviato con una sostituzione e limitandosi a rappresentare la necessità di presenziare a un'udienza che si sarebbe tenuta in contemporanea presso il Tribunale di Grosseto. A parte che all'udienza del 29 ottobre 2024 il procuratore avrebbe già potuto rappresentare la propria difficoltà a comparire per l'udienza del 19 novembre successivo, tenuto conto che il provvedimento di fissazione
5 dell'udienza dinanzi al Tribunale di Grosseto era stato adottato già in data 8 marzo 2024, in ogni caso secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, consolidatosi a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 4773 del 26 marzo 2012, “L'istanza di rinvio dell'udienza di discussione per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., allorché non faccia riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà ora confermata dall'art. 9, comma 2, della l. n. 247 del 2012 e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto), si risolve nella prospettazione di un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, che non rileva ai fini del richiesto differimento” (cfr. Cass., sez. lav., n. 10546 del 3 maggio 2018 e Cass., sez. 3, n. 11121 del 10 giugno 2020). In definitiva, parte ricorrente è decaduta dalla prova testimoniale per l'udienza del 19 novembre 2024 secondo il combinato disposto dell'art. 208 c.p.c. e dell'art. 104, disp. att., c.p.c., per non avere comprovato la rituale citazione del teste da escutere e, in ogni caso, per non essersi presentato all'udienza all'uopo destinata senza addurre alcuna giustificazione. Alla luce dell'istruttoria svolta, pertanto, le domande retributive attoree legate, in via diretta – come emolumenti maturati in quell'arco temporale – o indiretta, incidendo sul piano dell'anzianità retributiva e degli scatti, alla prestazione lavorativa resa durante il periodo di vigenza dei conTRtti a progetto vanno disattese per carenza di prova.
5. Con riferimento al periodo successivo, con riguardo al preteso svolgimento di lavoro sTRordinario il giudice di legittimità ha ormai univocamente chiarito che “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro sTRordinario ha l'onere di dimosTRre di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (cfr. Cass., sez. lav., n. 3714 del 16 febbraio 2009 e Cass., sez. lav., n. 12434 del 25 maggio 2006). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro sTRordinario ha l'onere di dimosTRre di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (cfr. Cass., sez. lav., n. 4076 del 20 febbraio 2018) e, nello stesso senso, che
“Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro sTRordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di enTRmbi possa supplire la
6 valutazione equitativa del giudice” (Cass., sez. lav., n. 16150 del 19 giugno 2018 e, più di recente, ex plurimis, Cass., sez. lav., n. 77 del 2 gennaio 2024 e Cass., sez. lav., n. 30739 del 29 novembre 2024 ).
6. Quanto ai compensi per ferie e permessi non goduti, ma il medesimo ragionamento vale anche per il lavoro prestato in giorni festivi, il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e della migliore dottrina, riaffermato anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 9 agosto 2005, n. 16761, Cass. 25 settembre 2004, n. 19303 e Cass. 21 agosto 2003, n. 12311), valorizza il profilo di emolumento di natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie, perché non solo è pur sempre connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma è altresì da porre in relazione ad un'attività lavorativa prestata ugualmente dal lavoratore, nonostante la violazione di norme poste a sua tutela, con la conseguenza di essere assoggettata anche ai contributi previdenziali. Muovere da questa premessa equivale a ritenere che l'espletamento di attività lavorativa eccedente la normale durata del periodo di lavoro annuale – e analoghe considerazioni si impongono anche con riguardo ai permessi – rappresenti un fatto costitutivo dell'indennità suddetta, con la conseguenza che, in base ai principi generali sul riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., incombe su chi agisce dimosTRre la fondatezza della propria pretesa, cioè, nel caso di specie, l'avere lavorato ininterrottamente, o, più precisamente, di avere proTRtto la prestazione lavorativa oltre i limiti di durata annuali derivanti dal proprio diritto di fruire delle ferie. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, nel rapporto di lavoro subordinato privato l'obbligazione di pagamento dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009 e Cass. n. 8521 del 27 aprile 2015), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
7. In ossequio al principio generale consacrato nell'art. 2697 c.c. grava poi su parte ricorrente dimosTRre i fatti storici che possano giustificare il diritto a un inquadramento superiore a quello posseduto. Invero, il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimosTRre la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in
7 forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale (cfr. Cass., sez. lav., n. 5536 dell'1 marzo 2021). In particolare, “il procedimento logico-giuridico, diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, si sviluppa in tre fasi successive (c.d. appunto "trifasico"), che consistono nell'accertamento in fatto delle attività lavorative svolte concretamente, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal conTRtto collettivo di categoria e nel raffronto TR i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso conTRrio, il vizio di error in iudicando, per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c.” (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. 32438 del 13 dicembre 2024 e Cass., sez. lav., n. 30580 del 22 novembre 2019, la quale ha evidenziato che occorra esaminare le declaratorie conTRttuali relative al livello e al profilo professionale di inquadramento del lavoratore, individuare il TRtto qualificante del livello di inquadramento rispetto a quello rivendicato, analizzare le mansioni della qualifica di appartenenza rispetto all'attività svolta e infine, indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello e alla qualifica superiori).
Pertanto, assume specifico rilievo anche il criterio della prevalenza e, quindi, il contenuto della mansione primaria e caratterizzante la posizione di lavoro. In quest'ottica, di recente, la Corte regolatrice ha ribadito che “sempre in linea generale ritiene il Collegio di rammentare, quanto al giudizio trifasico, che - come questa Corte ha avuto modo più volte di precisare - al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata, dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L. 30/12/2009, n. 27887)” (cfr. Cass., sez. lav., n. 25653 del 25 settembre 2024).
8. Alla stregua dell'applicazione dei principi sopra TRcciati al caso controverso, a parere del decidente le allegazioni attoree non sono state provate in modo univoco, avendo due testi escussi, disinteressati ai fatti di causa e con deposizioni prive di elementi che possano indurre a dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese, hanno escluso sia lo svolgimento di mansioni diverse e, segnatamente, più complesse di quelle assegnate al lavoratore, sia il superamento dell'orario ordinario di lavoro, contestualizzando peraltro le
8 dichiarazioni sia con riferimento alla prestazione resa nella regione Lazio, che secondo i testi sarebbe stata quella prevalentemente svolta dal lavoratore, sia quando questi è stato occasionalmente inviato in TRsferta. In particolare, il teste ha così riferito: “durante il mio Testimone_3 rapporto di lavoro ho avuto modo di lavorare anche con il ricorrente;
io lavoro in ufficio, mi occupo del lavoro tecnico e organizzativo, nonché dei rapporti con il cliente, in merito a commesse che richiede CP_4 all'azienda; mi occupo di organizzare le squadre di lavoro;
smistavo, così, le varie commesse ai dipendenti, che poi venivano inviati a eseguire i lavori;
il ricorrente era uno di questi lavoratori;
a volte lo inviavo da solo, a volte in squadra, a seconda delle necessità dell'intervento da eseguire;
il magazzino apriva al mattino e gli operai si muovevano per gli interventi alle 7:30, dovevano fare rientro al massimo alle 16:30, perché poi il magazzino chiudeva;
quando ha lavorato a Roma il ricorrente ha osservato questi orari;
per certi periodi il ricorrente ha anche lavorato in TRsferta, ma non saprei essere più preciso in merito;
il ricorrente si occupava della riparazione dei chiusini sTRdali della;
si occupava, in particolare, di ripristinare i CP_4 tombini che coprivano i cavi delle telecomunicazioni;
veniva inviato a svolgere solo questa attività; il ricorrente non era addetto a lavori tecnici di maggiore complessità, che venivano affidati ad altri dipendenti;
non conosco con esattezza gli orari osservati in TRsferta dal ricorrente, ma si è sempre occupato delle mansioni di cui ho parlato;
inoltre, poiché si lavorava su commesse , occorreva attendere l'arrivo del loro personale per CP_4 iniziare a lavorare e ciò non avveniva prima delle 8:00 – 8:30; quindi, gli operai uscivano intorno alle 7:30, per raggiungere la sede dell'intervento programmato, non serviva muoversi prima;
era prevista un'ora di pausa pranzo;
nella programmazione dei vari interventi giornalieri affidati ai dipendenti si teneva conto di questa pausa, della durata di un'ora; l'orario non era predefinito, ma era comunque previsto il riposo per un'ora; ricordo, come ho detto, che il ricorrente abbia anche lavorato in TRsferta, ma per la maggior parte del tempo lui ha lavorato a Roma;
come ho detto, entro le 16:30 tutti dovevano fare rientro in magazzino per ricoverare i mezzi, dal momento che quello era l'orario di chiusura;
ovviamente è capitato che in caso di imprevisto qualcuno abbia tardato e, in questi casi, abbia comunicato il ritardo e chiesto di aspettare, ma si TRttava di situazioni di emergenza;
sarà sicuramente capitato che il ricorrente sia stato chiamato da personale più qualificato per fornire un aiuto alle loro mansioni, ma in ogni caso si limitava a semplici mansioni esecutive richieste dai colleghi;
non so dire quale fosse l'organizzazione della resistente in Puglia;
non ricordo se il ricorrente abbia mai lavorato a Firenze, ricordo che sia capitato in Puglia;
non posso escludere che in Puglia il ricorrente abbia lavorato con il collega , ma Per_1
a distanza di tempo non riesco ad avere ricordi precisi;
l'azienda lavorava solo su commesse della;
di solito programmavo gli interventi CP_4
9 delle squadre di lavoro il giorno prima, ma poteva capitare un'esigenza sopravvenuta e la necessità di mandare una squadra per un intervento urgente che mi veniva richiesto direttamente dal committente nel corso della giornata” (cfr. verbale di udienza del 18 settembre 2024). Si TRtta, a parere del decidente, di una deposizione particolarmente qualificata, perché resa da un preposto all'organizzazione dei turni di lavoro e dei compiti assegnati alle squadre di lavoro, che aveva pertanto piena conoscenza delle circostanze relative al rapporto di lavoro controverso, in alcun modo inficiata da elementi intrinseci o estrinseci che possano minare la credibilità del teste, anche perché i fatti descritti collimano con quanto riferito dalla teste sia pure da una prospettazione parzialmente differente. Tes_4
In termini analoghi ha deposto infatti in merito anche la teste Tes_1
, la quale ha così riferito: “ ricordo che il ricorrente è stato poi assunto,
[...] ciò è avvenuto forse nel 2015, ma non sono sicura;
il ricorrente ha lavorato principalmente su Roma e nel Lazio, è capitato che andasse in TRsferta a seconda delle esigenze lavorative dell'azienda; su Roma il magazzino apriva alle 7:00 e gli operai si presentavo poco dopo, dal momento che uscivano alle 7:30; se serviva, si occupavano anche di caricare il camion con l'aiuto del magazziniere;
non so dire con esattezza se in questi casi si muovessero dal magazzino più tardi;
il ricorrente si è sempre occupato della sostituzione dei tombini, di solito uscivano in due operai, la squadra è formata da due persone;
da quanto io ricordi il ricorrente si è sempre occupato solo di quello che ho detto, svolgeva attività di manovalanza;
gli operai rienTRvano tutti alle 16:30; il lavoro era articolato dal lunedì al venerdì, il sabato non si lavorava;
ricordo che il ricorrente è stato anche inviato in TRsferta in Puglia e in Toscana, ma per la maggior parte del tempo ha lavorato nel Lazio;
che io sappia le lavorazioni del ricorrente erano le stesse anche in TRsferta, anche gli orari non cambiavano, dal momento che gli operai dell'azienda dovevano aspettare il supporto , che veniva fornito in loco non prima delle 8:00; anche in CP_4 TRsferta i mezzi andavano riconsegnati in magazzino alle 16:30; preciso sia nel Lazio, ma anche in Puglia, il magazziniere aspetta che gli operai siano tornati, controlla che tutto sia a posto e poi chiude il magazzino;
per questo motivo l'orario di rientro è previsto per tutti entro le 16:30; per gli operai era prevista una pausa pranzo dalle 12:30 alle 13:30, ma ovviamente era un arco temporale elastico, che poteva cambiare a seconda delle lavorazioni della giornata;
su questo, gli operai avevano una gestione autonoma;
per sostituzione di tombini intendo la sostituzione dei chiusini;
in pratica, CP_4 gli operai effettuano un piccolo scavo intorno al chiusino, lo sostituiscono e poi provvedono a rimettere il cemento intorno;
non vengono effettuati scavi, soltanto quanto basta intorno al chiusino per poterlo esTRrre e sostituire;
lavorando su sTRda, si rendere particolarmente utile lavorare in squadra, dal momento che occorre anche posizionare cartelli per i lavori e controllare il TRffico circostante;
i signori , e distribuivano il Pt_2 CP_2 CP_3
10 lavoro alle squadre degli operai e poi ricevano dalle stesse squadre le schede degli interventi effettuati, controllando che le lavorazioni fossero state regolarmente eseguite;
ricordo che prima dell'assunzione il ricorrente ha lavorato su più conTRtti a progetto, per alcuni periodi;
non ricordo con maggiore precisione;
ricordo che periodo del conTRtto a progetto il ricorrente si sia occupato anche di sostituzione di cerniere e armadietti;
dopo CP_4
l'assunzione con conTRtto di lavoro subordinato il ricorrente si è solo occupato dei chiusini, per come ho già riferito;
io lavoro in amminisTRzione, curo la contabilità e seguo le presenze del personale;
conosco l'attività del ricorrente per come emergeva dai documenti e dalle schede di intervento, e per come su questa base mi veniva riferito dai preposti polito, e CP_2
. CP_3
Dalla combinazione di queste deposizioni, pertanto, emerge un quadro fattuale che sconfessa pienamente la ricostruzione attorea. Nulla, peraltro, è emerso in giudizio sulla mancata fruizione di ferie e permessi, o su lavoro svolto in determinate giornate festive. A fronte delle risultanze delle due deposizioni sopra esaminate, la fondatezza delle domande attoree non può essere TRtta dalla sola deposizione del teste il quale ha riferito su un arco temporale circoscritto, di Tes_5 circa un paio di anni, ma senza che siano emersi elementi per reputare maggiormente quanto riferito dal – il quale ha rappresentato circostanze Per_1 di fatto conTRstanti, soprattutto con riguardo agli orari di lavoro – rispetto agli altri colleghi di lavoro escussi. In altri termini, la deposizione del teste da sola, in presenza di Per_1 due deposizioni di segno conTRrio, che sono risultate del tutto attendibili e che hanno disatteso radicalmente la prospettazione attorea, non consente di ritenere raggiunta la prova rigorosa sui fatti costitutivi delle pretese economiche azionate. In difetto di prova rigorosa sui fatti costitutivi delle pretese, in definitiva, le domande del ricorrente vanno rigettate integralmente, in quanto l'accertamento negativo in questione si riflette anche, in via indiretta, sugli altri emolumenti spettanti in forza del rapporto, quali mensilità accessoria e t.f.r., rispetto a cui non spetta una liquidazione superiore a quanto attribuito in busta paga.
9. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
11 Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.669, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Roma, 25 marzo 2025 Il giudice Cesare Russo
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