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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 807/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente tra
), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. POSILLIPO CARMELA ), la quale la rappresenta e difende in virtù C.F._2
di procura in atti
RICORRENTE
e
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CP_1 C.F._3
CORRADO FIORELLI ( ), il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._4
in atti
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 08/02/2025, la ricorrente chiedeva la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in favore della figlia minore , nata il [...] dalla Persona_1
relazione con il resistente. Rappresentava che entrambe le parti avevano rispettivamente altri due figli nati da precedenti relazioni. Concludeva per l'affido condiviso della minore con collocamento
1 prevalente presso di sé e la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre, il quale risiede a Latina giacché ivi lavora quale dipendente di Poste Italiane s.p.a. e la previsione dell'obbligo a carico di quest'ultimo di versare un assegno mensile di € 600,0 a titolo di contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie salvo quelle sanitarie da porre al 100% a carico del padre.
Con comparsa di risposta, depositata in data 22/05/2025, la resistente non si opponeva alle richieste di controparte, chiedendo l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente con obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 23/05/2025 le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
- il padre, che vive a Latina, vedrà la minore a weekend alternati dal venerdì alla domenica;
- obbligo a carico del padre di versare alla madre un assegno mensile di mantenimento pari a €
600,00, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al protocollo d'intesa stipulato dal Tribunale di
S. Maria C.V.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
Va integrata la predetta disciplina con la regolamentazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore in merito alle festività e al periodo estivo. In particolare, tenuto conto dell'età della minore e salvo diversi accordi tra le parti, che il padre debba tenere con sé la figlia minore per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede : recepisce l'accordo raggiunto dalle parti come integrato d'ufficio in parte motiva e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 27/05/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente tra
), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. POSILLIPO CARMELA ), la quale la rappresenta e difende in virtù C.F._2
di procura in atti
RICORRENTE
e
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CP_1 C.F._3
CORRADO FIORELLI ( ), il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._4
in atti
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 08/02/2025, la ricorrente chiedeva la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in favore della figlia minore , nata il [...] dalla Persona_1
relazione con il resistente. Rappresentava che entrambe le parti avevano rispettivamente altri due figli nati da precedenti relazioni. Concludeva per l'affido condiviso della minore con collocamento
1 prevalente presso di sé e la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre, il quale risiede a Latina giacché ivi lavora quale dipendente di Poste Italiane s.p.a. e la previsione dell'obbligo a carico di quest'ultimo di versare un assegno mensile di € 600,0 a titolo di contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie salvo quelle sanitarie da porre al 100% a carico del padre.
Con comparsa di risposta, depositata in data 22/05/2025, la resistente non si opponeva alle richieste di controparte, chiedendo l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente con obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 23/05/2025 le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
- il padre, che vive a Latina, vedrà la minore a weekend alternati dal venerdì alla domenica;
- obbligo a carico del padre di versare alla madre un assegno mensile di mantenimento pari a €
600,00, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al protocollo d'intesa stipulato dal Tribunale di
S. Maria C.V.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
Va integrata la predetta disciplina con la regolamentazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore in merito alle festività e al periodo estivo. In particolare, tenuto conto dell'età della minore e salvo diversi accordi tra le parti, che il padre debba tenere con sé la figlia minore per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede : recepisce l'accordo raggiunto dalle parti come integrato d'ufficio in parte motiva e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 27/05/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
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