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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 30/01/2026, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1363/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LETTIERI NICOLA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1018/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJR 19000068 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 947/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio Resistente/Appellato: estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La parte ricorrente impugnava l'atto di accertamento n. TJR 19000068, notificato dall'Agenzia delle Entrate-DP III per omesso versamento dell'imposta c.d. “ecotassa” per complessivi euro 1.637,47, anno 2019, di cui all'art. 1, commi da 1042 a 1046-bis, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al veicolo acquistato dalla società contribuente e immatricolato il 27.06.2019, targato Targa_1 Il ricorso evidenziava che la disposizione menzionata aveva introdotto l'imposta limitatamente agli acquisti effettuati dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, mentre nella specie l'autoveicolo era stato acquistato in data 11.12.18 per cui non andava inciso dall'imposta.
2. L'Agenzia delle Entrate-DP III si costituiva eccependo la sopravvenuta carenza di interesse e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese in quanto, in accoglimento dell'istanza di autotutela della contribuente, si era provveduto ad emettere provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto tributario impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A tale situazione consegue una declaratoria di cessazione della materia del contendere per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e di compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Nicola Lettieri
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LETTIERI NICOLA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1018/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJR 19000068 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 947/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio Resistente/Appellato: estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La parte ricorrente impugnava l'atto di accertamento n. TJR 19000068, notificato dall'Agenzia delle Entrate-DP III per omesso versamento dell'imposta c.d. “ecotassa” per complessivi euro 1.637,47, anno 2019, di cui all'art. 1, commi da 1042 a 1046-bis, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al veicolo acquistato dalla società contribuente e immatricolato il 27.06.2019, targato Targa_1 Il ricorso evidenziava che la disposizione menzionata aveva introdotto l'imposta limitatamente agli acquisti effettuati dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, mentre nella specie l'autoveicolo era stato acquistato in data 11.12.18 per cui non andava inciso dall'imposta.
2. L'Agenzia delle Entrate-DP III si costituiva eccependo la sopravvenuta carenza di interesse e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese in quanto, in accoglimento dell'istanza di autotutela della contribuente, si era provveduto ad emettere provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto tributario impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A tale situazione consegue una declaratoria di cessazione della materia del contendere per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e di compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Nicola Lettieri