Articolo 51 della Legge 23 dicembre 1956, n. 1417
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13 gennaio 1957
Art. 51. Riconoscimento di servizio ai fini del trattamento di quiescenza

Al personale in servizio, gia' appartenente alla soppressa categoria dei commessi privati, il servizio prestato in tale qualita' e' riconosciuto interamente utile ai soli fini del trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Il riconoscimento, di cui al comma precedente, e' subordinato alle modalita' prescritte per il riscatto dei servizi non di ruolo ed alla restituzione della indennita' percepita a titolo di liquidazione per cessazione del rapporto di impiego privato.
Il contributo di riscatto e' calcolato silla retribuzione spettante alla data del 1 maggio 1948.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957