Sentenza 21 gennaio 2022
Sentenza 22 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 21/01/2022, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/01/2022
N. 00110/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di genitori della minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Lisa Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Mirella Trisolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Istituto di Istruzione Secondaria "-OMISSIS- (TA), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'accertamento
- del silenzio inadempimento della Provincia di Taranto in riferimento alla nomina di un educatore specializzato secondo metodologia ABA, per l'intero orario di frequenza scolastica in favore della minore, affetta da disturbo dello spettro autistico livello III – gravissimo - secondo D.S.M. 5 (ICD 10 F 84) come da diagnosi da ultimo confermata da certificazione del Dip. Salute mentale – U.O.C. Neuropsichiatria Infantile ed Adolescenziale ASL TA del 28/07/2020;
- del silenzio inadempimento dell'Istituto di Istruzione secondaria superiore “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS- (TA), in riferimento alla nomina di un unico insegnante di sostegno, per l'intero orario di frequenza scolastica;
per la declaratoria dell'obbligo della P.A. di nominare un educatore professionale specializzato secondo metodologia ABA, nonché un unico insegnante di sostegno dedicato, per l'intero orario di frequenza scolastica in favore della minore, con fissazione del relativo termine e nomina, in caso di inosservanza, di un Commissario ad acta, che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione;
per la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., in conseguenza della dichiarata illegittimità del silenzio opposto dalle PP.AA. convenute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto e dell’Istituto di Istruzione Secondaria "-OMISSIS- (TA);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori avv. A. L. Montanaro per la parte ricorrente e avv. M. Trisolini per la P.A.;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) I ricorrenti agiscono nell’interesse della loro figlia minorenne, affetta da disturbo dello spettro autistico livello III – gravissimo – secondo D.S.M. 5 (ICD 10 F 84), come da ultimo confermato da diagnosi funzionale ASL Taranto, prot. -OMISSIS-del 27 gennaio 2021 (all. 2 ricorso).
2) La minore è riconosciuta dall’INPS come invalida permanente dal 2013 e frequenta l’Istituto di Istruzione secondaria “-OMISSIS-”. È stata iscritta per l’anno scolastico 2020/21 con l’assistenza di tre insegnanti di sostegno, che si avvicendavano a copertura dell’intero orario settimanale, ed è parimenti stata seguita da un’educatrice ad personam , priva di specializzazione ABA. Deducono inoltre i ricorrenti che entrambe le figure sono state prive di supplenti che potessero garantire la continuità dell’assistenza e della didattica.
3) Ciò, ad avviso di parte ricorrente, ha comportato notevoli ostacoli all’apprendimento della minore, la quale ha manifestato anche regressioni comportamentali. Secondo i ricorrenti non è solo necessario un educatore ABA, ma anche che l’insegnante di sostegno sia uno solo (e non tre), al fine di consentire l’instaurazione di un rapporto di fiducia docente/discente, invece compromesso dalla turnazione degli insegnanti.
4) Con pec del 27 gennaio 2021, il legale dei ricorrenti diffidava la Provincia e l’Istituto scolastico alla nomina di un operatore ABA e di un unico insegnante di sostegno.
5) A febbraio 2021 veniva nominata per la prima volta una educatrice, priva dei titoli ABA, coadiuvata dalla presenza della madre per fronteggiare le crisi e i comportamenti problematici. Stessa situazione si è ripresentata a marzo 2021, a seguito anche delle dimissioni dell’assistente educativa e di fatto la minore, esclusi i giorni in cui a seguito della pandemia si è realizzata la chiusura delle scuole nella regione, ha potuto frequentare le lezioni solo ed esclusivamente quando la madre era disposta ad assisterla a scuola.
6) Col gravame in esame, notificato, in data 16 aprile 2021, alla Provincia di Taranto all’indirizzo pec “ protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it” e all’Istituto Scolastico all’indirizzo pec “ -OMISSIS-”, i ricorrenti:
- a) si dolgono del silenzio inadempimento della Provincia e dell’Istituto scolastico, per quanto riguarda, rispettivamente, la nomina di un educatore ABA e di un solo insegnante di sostegno;
- b) hanno chiesto di dichiarare l’obbligo di provvedere della P.A. con assegnazione di un termine espresso e nomina di un commissario ad acta;
- c) hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa e, a tal fine, hanno indicato il parametro di euro 1.000 per ogni mese di privazione dell’assistenza scolastica con metodo ABA.
- d) hanno chiesto il favore delle spese di lite, da distrarsi, quanto al ricorrente non beneficiario del patrocinio a spese dello Stato, sig. -OMISSIS-, in favore dell’avvocato Anna Lisa Montanaro, dichiaratasi antistataria.
7) Dei due ricorrenti, il genitore -OMISSIS-veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con decreto dell’apposita Commissione del 7 maggio 2021, -OMISSIS-
8) Con memoria difensiva del 24 giugno 2021, si è costituita in giudizio la Provincia di Taranto.
9) Alla camera di consiglio del 13 ottobre 2021, la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 gennaio 2022, su richiesta del legale di parte ricorrente onde procedere alla notifica del ricorso all’Istituto scolastico presso il domicilio legale dell’Avvocatura dello Stato.
10) In data 28 ottobre 2021, parte ricorrente ha depositato prova della notifica del gravame via pec all’Avvocatura dello Stato, avvenuta in medesima data.
L’Istituto scolastico si è costituito, col patrocinio dell’Avvocatura, in data 10 dicembre 2021 e, in data 15 dicembre 2021, ha depositato documentazione difensiva.
11) Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2022, il legale di parte ricorrente ha dichiarato a verbale che l'azione relativa al silenzio investe esclusivamente l’a.s. 2020/21 e il Presidente ha dato avviso, ex art. 73, ultimo comma, c.p.a., di possibile declaratoria di improcedibilità del ricorso per tale azione per sopravvenuta carenza di interesse. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
12) Il ricorso, per la parte in cui è rivolto alla declaratoria dell’obbligo di provvedere a carico delle PP.AA. intimate, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la pretesa di parte ricorrente mira alla nomina di un educatore e di un insegnante di sostegno per l’a.s. 2020/2021, anno che è terminato.
13) Persiste tuttavia l’interesse sulla domanda risarcitoria, per la cui trattazione, ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a., va disposta la conversione del presente rito camerale nel rito ordinario, con conseguente fissazione dell’udienza pubblica di cui in dispositivo.
14) La decisione circa la definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato della genitrice -OMISSIS-e la regolamentazione delle spese di lite possono essere rinviate alla definizione della controversia nella sua totalità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- a) dichiara il ricorso improcedibile nella parte relativa alla domanda di declaratoria dell’obbligo di provvedere, per sopravvenuta carenza di interesse;
- b) dispone la conversione del presente rito in quello ordinario ai fini dello scrutinio della domanda risarcitoria;
- c) fissa l’udienza pubblica del 15 giugno 2022;
- d) rinvia la decisione circa la definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato della genitrice -OMISSIS-e la regolamentazione delle spese di lite alla definizione della controversia nella sua totalità.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l'intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.