Art. 20. (Contributo per la creazione di nuovi stabilimenti di motori navali iniziata durante la validita' della legge 4 gennaio 1968, n. 19)
Alle imprese costruttrici di motori navali che abbiano iniziato durante la validita' della legge 4 gennaio 1968, n. 19 , i lavori per la creazione di nuovi stabilimenti produttivi di rilevante importanza puo' essere concesso, sull'investimento ritenuto ammissibile, un contributo del 6 per cento.
Il contributo suddetto e' liquidato dopo la ultimazione dei lavori e previo accertamento dell'investimento effettuato, nei modi ritenuti opportuni. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".
Alle imprese costruttrici di motori navali che abbiano iniziato durante la validita' della legge 4 gennaio 1968, n. 19 , i lavori per la creazione di nuovi stabilimenti produttivi di rilevante importanza puo' essere concesso, sull'investimento ritenuto ammissibile, un contributo del 6 per cento.
Il contributo suddetto e' liquidato dopo la ultimazione dei lavori e previo accertamento dell'investimento effettuato, nei modi ritenuti opportuni. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".