Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00138/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00597/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 597 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Bio Watt S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi, Stefano Viti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di TI, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Di Sotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
nei confronti
LO S.r.l., AT Ambiente Territorio Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avvocato Roberto Viglietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- del provvedimento adottato dal Sindaco di TI il 4 novembre 2024, con cui è stato disposto il divieto di transito veicolare sulla strada “Forcella Sabatino” situata nel Comune di TI, di accesso all’area destinata alla realizzazione di un parco eolico progettato dalla società ricorrente, già autorizzato dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Frosinone, in violazione del giudicato della sentenza del TAR Lazio-Roma, sezione v, n. 11870/2022, confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1170/2024;
- delle delibere del Comune TI che hanno concesso e prorogato la concessione, per l’installazione di due parchi eolici, di aree soggette ad uso civico a favore della società MAFERR, cui poi è subentrata la società LO S.r.l. e, quale cessionaria parziale dei diritti di concessione di LO, la società AT – Ambiente Territorio Energia S.r.l., rispettivamente nelle località Piani di Monte Maio e località Colle Aquilone nel Comune di Vallerotonda, per la società LO, e località ricompresa tra Serre Capezzate – Forcella ER-Serre Cardinale-Monte Arcalone-confine di San Vittore nel Lazio e Conca Casale, e ricomprese tra: Piani di Monte Maio – Monte Maio Forcella ER – S.P. TI ER Confine San Vittore e confine ER, per la società AT;
- delle delibere del Comune di TI che hanno concesso l’uso delle aree in questione alle due società sopra menzionate, e in particolare, degli atti di approvazione di due “Addendum” del 19 luglio 2023 stipulati dal Comune di TI, rispettivamente, con la società LO (relativo alle convenzioni Rep n. 270/00 del 31 ottobre 2000, e Rep. 272/2001 del 26 gennaio 2021, e Rep. n. 301/2003 dell’11 luglio 2003), e con la società AT – Ambiente Territorio Energia S.r.l. alla convenzione del Rep. n. 387 del 18 gennaio 2012, solo da ultimo conosciuti a seguito di accesso effettuato in data 12 dicembre 2024 presso il Comune di TI in esecuzione della sentenza del Tar Lazio - Latina n. 784/2024, del 4 dicembre 2024, con i quali è stata approvata una proroga di 29 anni alle concessioni sopra citate; degli atti presupposti di approvazione della convenzione Rep. n. 270 stipulata in data 31 ottobre 2000 – con successive integrazioni) tra Comune di TI e società LO e della convenzione Rep. n. 387 del 18 gennaio 2012 tra Comune e AT S.r.l.; delle delibere di consiglio comunale e giunta comunale di approvazione dei progetti per la realizzazione di impianti eolici presentati dalle società suindicate e di concessione esclusiva delle aree in questione e relativa viabilità di accesso;
- di tutte le convenzioni inerenti la concessione per la costruzione di un impianto eolico in favore della LO S.r.l. delle porzioni di aree site nell’intero territorio in agro del Comune di TI composte di tutti quei piazzali delle vie di accesso ai siti dell’impianto eolico interessati dalle opere anche accessorie e di collegamento fino ad una potenza complessiva finale di 10 MW);
- delle delibere del Consiglio comunale di TI n. 10 e 11 del 19 luglio 2024 di approvazione del progetto di repowering dell’impianto eolico della società LO;
- nonché dell’autorizzazione resa dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile -in data 8 luglio 2002 (prot. AM/20666) ed ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale anteriore e successivo, ivi inclusa, ove lesiva e per quanto di ragione, autorizzazione Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile dell’8 luglio 2002 (prot. AM/20666);
e per l’ottemperanza
- della sentenza del Tar Lazio, Sezione V, n. 11870 del 15 settembre 2022, confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1170 del 05 febbraio 2024, passata in giudicato, che ha annullato, in via definitiva, gli atti con cui la Regione Lazio -determinazione della Regione Lazio n. G16581 del 28 dicembre 2021 e n. G15164 del 7 dicembre 2021- aveva rigettato l’istanza della società ricorrente per il rilascio di autorizzazione per la realizzazione di un parco eolico di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi in zona agricola del Comune di ER – FR-;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 ottobre 2025, per l’annullamento, previa sospensione
- dell’ordinanza n. 10 del 23 settembre 2025 del responsabile del servizio del comune di TI, emessa in violazione dell’ordinanza cautelare n. 217/2025 del 11 settembre 2025;
- della presupposta relazione del tecnico comunale geometra Francesco Petrarcone del 28 luglio 2025;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BIO WATT S.R.L. il 2 novembre 2025, per l’annullamento
- degli stessi atti e provvedimenti, sotto diversi ed ulteriori profili.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LO S.r.l., di AT Ambiente Territorio Energia S.r.l. e del Comune di TI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa UE IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato presso il TAR Lazio, sede di Roma, la società Bio Watt S.r.l. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, del provvedimento del sindaco di TI del 4 novembre 2024 - da essa conosciuto a seguito della notificazione, in data 29 novembre 2024, di un ricorso, proposto avanti lo stesso TAR, dalla società LO S.r.l. per ottenere l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Frosinone per la realizzazione e gestione di un impianto eolico - pubblicato all’albo pretorio il 22 novembre 2024, con scadenza della pubblicazione in data 9 dicembre 2024, recante il divieto di transito sulla « viabilità di accesso e interna al “parco eolico” della società LO », individuata quale accesso all’area destinata alla realizzazione dell’impianto della ricorrente medesima.
1.1. Quest’ultima ha, altresì, invocato l’annullamento delle delibere, dettagliatamente indicate in epigrafe, con le quali il Comune di TI ha concesso e/o disposto la proroga della concessione, per l’installazione di due parchi eolici, di talune aree soggette ad uso civico a favore della società MAFERR, cui è subentrata la società LO S.r.l. nonché, quale cessionaria parziale dei diritti di concessione di LO, la società AT – Ambiente Territorio Energia-S.r.l.
2. La ricorrente espone, in fatto, che:
- con determinazione della Provincia di Frosinone n. 2464 del 14 agosto 2024 e determinazione della Regione Lazio - Settore Servizi Ambientali Regionali, prot. G13041 del 3 ottobre 2024, rilasciate all’esito di un contenzioso con la Regione Lazio – la quale aveva, in precedenza, rigettato l’istanza dalla stessa presentata - ha ottenuto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (d’ora innanzi, “P.A.U.R.”) per la realizzazione di un impianto eolico, con annessa pista ciclabile, da realizzarsi nel Comune di ER, e, parti accessorie in San Vittore del Lazio;
- il provvedimento regionale prevede che l’accesso all’area di pertinenza del realizzando impianto avverrà attraverso un collegamento viario preesistente, individuato quale « strada esistente ad uso pubblico dell’impianto di TI », ubicato nell’area di pertinenza dell’impianto eolico realizzato e gestito da LO S.r.l.;
- l’ordinanza del sindaco di TI impugnata, della quale la ricorrente è come detto venuta a conoscenza a seguito della notifica, in data 29 novembre 2024, di un ricorso proposto avanti il TAR del Lazio da parte della società LO S.r.l. per l’annullamento dello stesso P.A.U.R., dispone l’interdizione al transito veicolare della viabilità interna al parco eolico della controinteressata, impedendole in tal modo l’utilizzazione della strada, la quale sarebbe stata realizzata su area assoggettata ad uso civico;
- nella stessa il Comune di TI afferma l’esistenza, in capo alla citata società controinteressata, di un diritto di uso esclusivo della strada in questione che deriverebbe dalle Convenzioni con le quali le aree oggetto dell’intervento sono state ad essa concesse (Rep. 270/2001 - 272/2001 301/2003 e Addendum 19 luglio 2023) e la totale inutilizzabilità per i terzi della viabilità di accesso ed interna al parco realizzata dalla LO;
- a supporto della stessa viene, altresì, richiamata l’autorizzazione resa dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile - 1'8 luglio 2002 (prot. AM/20666) inerente all’impianto realizzato e gestito da LO, secondo cui « in fase di esercizio dell'impianto, il traffico locale sarà limitato per il solo tratto fino alla Forcella Sabotino, dove verrà posta una chiusura in ferro per impedire al traffico locale di percorrere la zona boschiva e raggiungere la vetta di Monte Maio-Piani di Monte Maio e Colle Aquilone. Con la chiusura, il traffico sarà consentito solo al personale addetto al controllo dell'impianto eolico con autovetture leggere e con moto (…) »;
- in forza di tali premesse, avendo constatato – giusta segnalazione da parte della stessa società LO - il mancato rispetto del divieto assoluto di transito, il sindaco ha quindi disposto che « la viabilità di accesso e interna al “parco eolico” della società LO è assolutamente preclusa al transito veicolare e/o con qualunque altro mezzo meccanico da parte di “terzi” non autorizzati mentre, è consentito fruire delle aree di sosta nelle vicinanze degli aerogeneratori, realizzate dalla LO in ossequio delle Convenzioni sopra menzionate, raggiungendole esclusivamente a piedi nell'ambito delle ordinarie attività libere in montagna (passeggiate) ».
2. Di tale provvedimento, così come degli atti autorizzativi e delle proroghe delle concessioni a favore delle società LO e AT indicati in epigrafe, la ricorrente ha, con il ricorso introduttivo del giudizio, dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi:
I - « violazione articoli 1 e 112 c.p.a.: violazione della sentenza del TAR Lazio, sezione V, n. 11870 del 15 settembre 2022, confermata dal Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza n. 1170 del 5 febbraio 2024 - violazione articoli 3, 16, 41 e 97 della Costituzione - eccesso di potere ».
L’ordinanza sindacale impugnata sarebbe stata adottata in violazione dell’indicata sentenza del TAR Lazio, confermata dal Consiglio di Stato, la quale ha annullato i provvedimenti con cui la Regione Lazio aveva concluso il procedimento autorizzatorio de quo disponendo il rigetto della richiesta di rilascio della autorizzazione unica. Nell’ambito del procedimento così concluso, infatti, era stato emesso parere negativo non solo dalla Soprintendenza ai beni culturali della Provincia di Frosinone - motivato con riferimento al vincolo paesaggistico ad uso civico presente sulle aree destinate alla viabilità di accesso all’impianto, profilo peraltro ritenuto dirimente dalla Regione Lazio ai fini dell’adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza poi annullato dalle sentenze citate - ma anche dal Comune di TI che, intervenuto nella conferenza di servizi, aveva eccepito che la Bio Watt non avrebbe potuto utilizzare la strada indicata nel progetto per l’accesso al sito individuato per l’installazione delle pale eoliche in quanto destinata all’uso dei soli abitanti di TI e, successivamente, concessa in uso esclusivo alla società LO.
Il Comune aveva, inoltre, sostenuto la stessa tesi anche nel giudizio svoltosi davanti al TAR Lazio; quest’ultimo la riteneva tuttavia infondata e, con la sentenza sopra indicata, disponeva l’annullamento del diniego opposto dalla Regione Lazio all’istanza presentata dalla ricorrente.
Tale prospettazione veniva, altresì, riproposta nel secondo grado del giudizio, tramite proposizione di ricorso incidentale avverso la sentenza del TAR Lazio, appello che veniva però dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato, il quale confermava la sentenza di primo grado.
Tramite l’ordinanza impugnata il comune di TI avrebbe, quindi, tentato surrettiziamente di rimettere in discussione una questione ormai definita con efficacia di giudicato;
II - « violazione articolo 6 del codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni - violazione articoli 3, 16, 41 e 97 della Costituzione - carenza di potere » in quanto il provvedimento impugnato sarebbe atipico, non essendo previsto da alcuna norma vigente il potere del Sindaco di vietare l’accesso ed il transito su una strada in area ad uso civico per tutte le categorie di utenti, tranne la società già beneficiaria di una proroga di concessione sino al 2061;
III - « insussistenza di un diritto di esclusiva sull’uso della viabilità locale a favore di TI e della LO S.r.l. - violazione legge 20 novembre 2017, n. 168, art. 3 - violazione art. 8, commi 1 e 8-ter, della legge regionale lazio n. 1 del 1986 - violazione articoli 3, 16, 41 e 97 della Costituzione - eccesso di potere »; sarebbe, altresì, errata la premessa del provvedimento secondo cui il concessionario avrebbe l’uso esclusivo della viabilità esistente nel compendio, non potendo dei fondi sui quali insiste un uso civico essere oggetto di concessione a favore di soggetti privati; in ogni caso le convenzioni stipulate non avrebbero attribuito alcun diritto di uso esclusivo alla società LO emergendo, anzi, dalla lettura del contratto di concessione n. 270 del 31 ottobre 2000, e anche dai contratti successivi, l’insussistenza di qualsivoglia diritto di uso esclusivo della viabilità a favore della società LO, e come, al contrario, la pista di accesso abbia la destinazione di strada aperta al pubblico transito; quest’ultimo non sarebbe stato vietato neppure nell’ambito del provvedimento autorizzatorio rilasciato dalla Regione Lazio; non risponderebbe, infine, al vero che la viabilità di servizio sia stata realizzata dalla società LO, risultando dalla cartografia I.G.M. del 1950, e dalle carte borboniche del 1850, che la strada in questione esisterebbe da quasi due secoli fa, quale collegamento tra il Comune di TI e la “Valle Vecchia” del Comune di ER;
IV - « violazione direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo, Direttiva Bolkestein, e relative norme attuative interne, d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - violazione dei principi di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, e proporzionalità, di cui all'articolo 1 della legge n. 241/1990 e s.m.i. - violazione delle norme in materi di usi civici: legge 16 giugno 1927, n. 1766 (mantenuta in vigore dall’allegato 1 del comma 1 dell’art. 1, D.lgs. 1°dicembre 2009, n. 179, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43) e del relativo regolamento di cui al R.D. n. 332/1928. Violazione articoli 3, 41 e 97 Costituzione - eccesso di potere », in quanto i provvedimenti concessori rilasciati in favore della controinteressata sarebbero illegittimi perché non preceduti dalle prescritte procedure di evidenza pubblica alle quali la ricorrente avrebbe avuto interesse a partecipare.
3. Nel giudizio così introdotto si sono costituiti in resistenza il Comune di TI e la controinteresata LO S.r.l., depositando ampia documentazione e memorie difensive.
3.1. Si è parimenti costituita la AT - Ambiente Territorio Energia S.r.l., instando a sua volta per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e, comunque, insistendo per l’infondatezza ed il rigetto delle domande proposte dalla società ricorrente.
3.2. Non si è invece costituita, benché ritualmente intimata, la Regione Lazio.
4. Il ricorso, come detto incardinato avanti il TAR Lazio, sede di Roma – il quale aveva già definito il giudizio proposto dall’odierna ricorrente avverso il diniego di rilascio del P.A.U.R. con la citata sentenza della V sezione n. 11870 del 15 settembre 2022 – è stato, poi, assegnato dal Presidente dello stesso tribunale ai sensi dell’art 47 c.p.a., a questa Sezione staccata con ordinanza del 7 luglio, motivata con riferimento al rilievo della limitatezza degli effetti della controversia all’ambito territoriale coincidente con la cognizione giurisdizionale della stessa.
4.1. Avanti questa sezione il ricorso ha assunto il numero 597/2025 R.G. ed è stato trattato, per la decisione sulla proposta istanza cautelare, alla camera di consiglio del 10 settembre 2025.
4.2. All’esito di quest’ultima, in accoglimento della stessa istanza, è stata disposta, con ordinanza n. 217 dell’11 settembre 2025, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato ritenendo sussistenti « elementi di favorevole apprezzabilità delle censure dedotte con il II motivo di ricorso, atteso che il provvedimento del Sindaco di TI principalmente impugnato, oltre a non indicare la fonte normativa del potere nella specie esercitato né le modalità con le quali sarebbe stata accertata la violazione (prontamente segnalata dalla LO S.r.l., come affermato nel provvedimento) del divieto assoluto di transito che sarebbe vigente nel “parco eolico di TI”, non risulta diretto a tutelare l’uso pubblico ovvero civico al quale sarebbe sottoposta la viabilità di accesso e interna ivi esistente, neppure citato, quanto piuttosto l’interesse privato del concessionario a godere di quest’ultima in via esclusiva, così esorbitando dalle attribuzioni dell’Ente locale ».
5. Successivamente la ricorrente ha presentato un primo ricorso per motivi aggiunti con il quale ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’ordinanza n. 10 del 23 settembre 2025 con la quale il responsabile del servizio del comune di TI le ha ordinato « di astenersi da ogni molestia e turbativa in ordine all’utilizzo tracciato realizzato dalla società LO ed a servizio esclusivo dell'esistente parco eolico della stessa società, lungo mt.2470 e largo mt. 3,5, contraddistinto con le lettere B-C, in rosa nella planimetria n°2 allegato n.3 della relazione dell’UTC di TI del 28.07.25 che si unisce a parte integrante del presente atto; di astenersi, in particolare, da ogni ulteriore pretesa e condotta volte a esercitare il transito, occupazione, modifiche, approfondimenti di carattere geologico – tecnico, con l’esecuzione di prove geologiche dirette, indicate nel messaggio p.e.c. della stessa del 15.09.25, sul medesimo tracciato e sui terreni circostanti predetti ove esso insiste fino al confine con il Comune di ER, come individuati dalla su esposta planimetria n .2 unita alla presente ».
5.1. Espone che, essendo stata l’ordinanza sindacale oggetto del ricorso introduttivo eseguita tramite sostituzione del lucchetto della sbarra posta sulla strada - in passato sempre aperta e di cui, comunque, la ricorrente aveva le chiavi - successivamente all’emanazione dell’ordinanza cautelare emessa da questa sezione chiedeva al Comune di TI la consegna delle nuove chiavi, ma lo stesso, tramite l’ordinanza impugnata con i motivi aggiunti, respingeva la richiesta per di più intimandole quanto esposto al punto 5) che precede.
5.2. Avverso tale provvedimento deduce i seguenti motivi di illegittimità:
I - « violazione articoli 1, 55, 59 e 112 c.p.a .», affermandone che lo stesso sarebbe stato emanato in aperta violazione dell’ordinanza cautelare dell’11 settembre 2025, che aveva, appunto, sospeso il provvedimento di chiusura della strada in questione, e costituirebbe, altresì, ulteriore violazione delle sentenza del TAR Lazio e del Consiglio di Stato più volte citate, oltre che dei provvedimenti che hanno autorizzato la realizzazione e l’esercizio dell’impianto prevedendo la strada medesima quale accesso allo stesso;
II - « violazione art. 823, II^ comma, c.c. e art. 10-bis l. 241/1990- violazione artt. 3 e 97 Cost .» in quanto l’esercizio dell’autotutela possessoria pubblicistica, fondata sugli artt. 823 e 825 c.c., che attribuiscono alla PA un potere di reazione autonoma contro turbative al godimento di beni demaniali o gravati da servitù pubblica, sarebbe conferito a tutela dell’uso collettivo del bene demaniale, mentre nella specie lo stesso sarebbe stato utilizzato a beneficio esclusivo della società LO, peraltro con riferimento ad area gravata da uso civico;
III - « violazione delle norme sugli usi civici: l. 16 giugno 1927, n. 1766 e R.D. n. 332/1928, legge regionale lazio n. 1 del 1986, art. 8, comma 1, e 8 ter, artt. 822, 823 e 824 del codice civile, art. 22 l. n. 2248 del 1865, allegato f); violazione art. 3 e 97 Cost; eccesso di potere »; il provvedimento sarebbe, inoltre, basato sul falso presupposto secondo cui le convenzioni stipulate con la società LO avrebbero attribuito a quest’ultima un diritto di uso esclusivo circa la strada di accesso – non possibile se non in presenza della previa sdemanializzazione del bene collettivo, nella specie mai avvenuta – dato contrastante con gli stessi atti autorizzatori dell’impianto realizzato da tale società; il comune di TI avrebbe, inoltre, dovuto accertare l’inesistenza di gravami di usi civici o diritti collettivi sull’area dovendosi, in caso contrario, ritenere inefficaci le autorizzazioni regionali rilasciate fino all’eventuale affrancazione del gravame stesso; sarebbe, poi, parimenti infondata l’affermazione contenuta nella prima pagina dell’ordinanza impugnata, secondo cui « nel Comune di TI non esiste una strada comunale, né una via vicinale ad uso pubblico, denominata Forcella Sabatino... », ponendosi la stessa in contrasto con la deliberazione della giunta dello stesso ente n. 16 del 30 aprile 2004, avente ad oggetto « approvazione progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria riguardanti la sistemazione della strada in località Forcella – Sabatino », la quale avrebbe approvato l’intervento sulla strada di accesso al parco eolico di LO stanziando la somma di euro 60.000 reperita tramite fondi pubblici provenienti dalla Comunità Montana, motivato con riferimento al fatto che « la strada vicinale di collegamento Forcella - Sabatino risulta oltremodo rovinata e sconnessa sia per l’assistenza di una pavimentazione stradale vera e propria sia anche per la mancata regimentazione delle acque meteoriche che provocano continui avvallamenti della piattaforma stradale ».
5.3. La ricorrente allega, inoltre, che l’atto impugnato sarebbe viziato da illegittimità derivata, per gli stessi vizi relativi a tutti gli atti presupposti già impugnati nel ricorso principale, ribadendo avverso lo stesso le censure ivi formulate.
6. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta con i descritti motivi aggiunti, parte ricorrente ha rinunciato a tale istanza in vista della notificazione di ulteriori motivi aggiunti, che ha quindi proposto con ricorso notificato in data 25 novembre 2025, formulando nuove censure avverso i provvedimenti già impugnati.
6.1. Sostiene, in tale atto, la ricorrente, che avrebbe avuto casuale, sopravvenuta, conoscenza di una nota del Comune di TI datata 20 ottobre 2025 - con cui il sindaco ed il tecnico comunale avrebbero chiesto alla Regione Lazio di procedere all’annullamento in autotutela del P.A.U.R. rilasciato in favore della società ricorrente con determinazione G 13041 del 3 ottobre 2024 per la realizzazione dell’impianto eolico oggetto di causa, da essa depositato in atti – dalla quale emergerebbero ulteriori profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati, quali sviamento, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, oltre che violazione delle norme in materia di procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in quanto il Comune tramite gli stessi avrebbe tentato di rimettere in discussione il contenuto del P.A.U.R. e dell’autorizzazione provinciale, senza averne competenza alcuna e in contrasto con gli esiti del giudizio culminato nelle sentenze del TAR Roma e del Consiglio di Stato più volte citate; l’ordinanza oggetto dei primi motivi aggiunti sarebbe, poi, viziata da incompetenza in quanto i poteri di autotutela demaniale spetterebbero semmai al sindaco, e non al responsabile dell’ufficio tecnico comunale che l’ha adottata.
6.2. Ha, quindi, confermato le domande già proposte.
7. Per la discussione del merito è stata fissata la pubblica udienza del 28 gennaio 2026, per la trattazione congiunta dell’odierno giudizio nonché del ricorso proposto da LO avverso il P.A.U.R. (iscritto al n. 671/2025 RG di questa Sezione).
8. In vista dell’udienza così fissata le parti hanno depositato numerosi documenti nonché memorie e repliche ex art. 73 c.p.a.
8.1. In data 22 dicembre 2025 parte ricorrente ha, peraltro, prodotto ulteriore documentazione, di cui il Comune di TI ha chiesto lo stralcio in quanto depositata successivamente alla scadenza del termine ex art.73 c.p.a.
8.2. In sintesi, le difese svolte dal Comune resistente nelle proprie memorie difensive sono così articolate:
- i provvedimenti impugnati sarebbero legittimi e dovuti al fatto che la Bio Watt pretenderebbe di utilizzare, per raggiungere l’impianto che è stata autorizzata a realizzare, una viabilità eseguita da LO all’interno dell’area di pertinenza del proprio impianto, che funge da collegamento tra la “mulattiera” denominata “Sabatino-Aquilone” (della larghezza ricompresa tra 0.5 e 1,2 mt la quale, sebbene proveniente dal Comune di TI, non raggiunge la cima della montagna, ovvero la zona dove è stato edificato il parco, arrestandosi in basso molto prima della metà costa ovvero all’uscita del bosco e, nel tratto finale, riducendo la propria larghezza a circa 40 cm.) ed il proprio impianto; tale strada sarebbe stata oggetto di una prescrizione da parte della Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, che nell’ambito del provvedimento dell’8 luglio 2002 ne avrebbe disposto la chiusura tramite una sbarra finalizzata ad « impedire al traffico locale di percorrere la zona boschiva e raggiungere la vetta di Monte Maio – Piani di Monte Maio e Colle Aquilone »; si tratterebbe, peraltro, di aree soggette a usi civici per le quali sarebbe in corso il procedimento di mutamento di destinazione d’uso; sussisterebbe, quindi, sulle stesse un diritto di esclusiva di LO, così che il P.A.U.R., consentendo alla ricorrente di transitare su tale viabilità, sarebbe illegittimo; il divieto di transito sarebbe, peraltro, volto a tutelare anche l’area di localizzazione degli impianti, costituita da una zona montana e boschiva sottoposta a rigorose tutele ambientali e paesaggistiche, che non potrebbe sostenere ulteriori carichi infrastrutturali senza subire danni irreparabili;
- i secondi motivi aggiunti sarebbero inammissibili in ragione della violazione del c.d. «divieto di frazionamento dei mezzi di impugnazione», in quanto veicolano vizi che parte ricorrente avrebbe potuto e dovuto sollevare già nell’ambito dei primi motivi aggiunti, nonché per la genericità delle doglianze ivi dedotte, oltre che in ragione dell’omessa contestazione di tutti i punti dell’ordinanza 10/2025, nonché l’infondatezza dei motivi di censura veicolati.
8.3. Le controinteressate LO e AT hanno, parimenti, presentato plurime ed articolate memorie difensive nelle quali hanno, in sintesi, dedotto che:
- non esisterebbe alcun collegamento viario tra i comuni di TI (in cui si trova l’impianto LO) e ER (in cui è localizzato l’impianto realizzando da Bio Watt), così che la determinazione regionale autorizzatoria di quest’ultimo sarebbe erronea ed affetta da difetto di istruttoria;
- non esisterebbe alcun giudicato in ordine alla questione oggetto del presente giudizio, posto che il ricorso definito con la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1170/2022 del 5 febbraio 2024 avrebbe avuto ad oggetto la diversa questione della legittimità dei pareri resi in ordine alla preesistenza degli usi civici ed all’interferenza degli stessi in ordine al mutamento delle aree necessarie alla viabilità interna site nel Comune di ER, mentre nessun accertamento sarebbe stato svoto sulla natura, sullo stato dei luoghi nonché sulla esistenza di collegamenti intercomunali e/o sulla libera percorribilità dei tracciati per cui è causa; pertanto un più approfondito esame degli atti avrebbe dovuto indurre la Regione ad accogliere la richiesta di annullamento d’ufficio del P.A.U.R.;
- il ricorso e i motivi aggiunti, nella parte riguardante le concessioni rilasciate in proprio favore, sarebbero inammissibili ed irricevibili, avendo la ricorrente avuto piena conoscenza di tali provvedimenti nel corso del procedimento di rilascio dello stesso P.A.U.R.
9. All’udienza del 28 gennaio 2026, all’esito di ampia discussione, il ricorso è stato, infine, trattenuto in decisione.
9.1. Prima di procedere all’esame dei motivi deve essere disposto, in accoglimento dell’eccezione formulata dal Comune di TI, riportata al superiore punto 8.1), lo stralcio della documentazione prodotta da parte ricorrente in data 22 dicembre 2025, in quanto depositata successivamente alla scadenza del termine all’uopo stabilito dall’art. 73 c.p.a.
In proposito non possono essere accolte le controdeduzioni di parte ricorrente, che ha, da un lato, sollecitato l’acquisizione officiosa della stessa documentazione, non ritenendo il Collegio la stessa necessaria ai fini della decisione, dall’altro invocato l’applicazione al caso di specie dei termini abbreviati, in relazione alla proposta domanda di ottemperanza – ai sensi dell’art. 87 comma 3 c.p.a. – posto che il presente giudizio è stato proposto ed è trattato con rito ordinario e che sulla domanda di ottemperanza, per quanto verrà successivamente riferito, questa Sezione non è neppure competente a pronunciarsi.
10. Premesso quanto sopra, deve procedersi in primo luogo all’esame del ricorso introduttivo, con il quale è chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di TI del 4 novembre 2024.
10.1. I motivi di ricorso veicolati avverso tale provvedimento sono ad avviso del Collegio fondati, dovendosi in questa sede ribadire ed approfondire i rilievi già posti a fondamento dell’ordinanza cautelare con cui è stata sospesa l’efficacia del provvedimento e non potendosi invece condividere le pur articolate difese spiegate dal Comune resistente e dalle controinteressate, per quanto si andrà di seguito ad esporre.
10.2. Merita, innanzitutto, condivisione il primo motivo, con cui la ricorrente lamenta che il provvedimento sindacale si pone in contrasto con le risultanze del giudizio da essa proposto avverso l’originario provvedimento di diniego del P.A.U.R. opposto dalla Regione Lazio con provvedimento n. G16581 del 28 dicembre 2021, giudizio definito, come più volte fatto presente, della sentenza del Tar Lazio, Sezione V, n. 11870 del 15 settembre 2022, confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1170 del 5 febbraio 2024.
Deve, in proposito, essere rilevato che la questione inerente la possibilità, o meno, di consentire alla ricorrente il transito sulle aree oggetto dei provvedimenti oggi impugnati era stata ritualmente esposta dal Comune di TI nel corso della conferenza di servizi tenutasi tra il 2020 e il 2021 a seguito dell’istanza presentata dalla Bio Watt; in tal sede l’ente aveva, infatti, formalmente rappresentato che la strada in località Forcella Sabatino, indicata nel progetto quale accesso al sito scelto per l’installazione delle pale eoliche, non sarebbe stata utilizzabile dalla stessa società in quanto soggetta ad uso civico e, successivamente, concessa in uso esclusivo alla società LO.
Nella sentenza del TAR Roma n. 11870/2022 si dà, infatti, atto che « Quanto ai profili di viabilità, il Comune di TI ha invece osservato che, stante la presenza di usi civici, le strade esistenti dovrebbero essere utilizzate esclusivamente dai cittadini del Comune suddetto (salvo il mutamento di destinazione d’uso, nella specie intervenuto) » (pag. 5); detta tesi, tuttavia, è stata in tal sede ritenuta infondata, al pari delle altre esposte dalle amministrazioni resistenti, in quanto, come detto, il TAR ha disposto, in accoglimento del ricorso proposto dalla Bio Watt, l’annullamento del provvedimento di rigetto del P.A.U.R. originariamente adottato.
Avverso tale decisione, appellata in via principale dalla Regione, il Comune di TI risulta avere interposto appello incidentale, ivi sostenendo, tra l’altro, che « l’utilizzo della strada di penetrazione e di collegamento del Parco Eolico di TI è consentito soltanto alla LO S.r.l., concessionaria dell’impianto che l’ha realizzata e non ad altri soggetti non autorizzati, poiché così è stato stabilito dal competente Ufficio regionale usi civici in sede di rilascio delle autorizzazioni di mutamento di destinazione d’uso temporaneo, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 1766 del 1927 e dell’art. 41 del R.D. n. 332 del 1928. Conseguentemente, non vi è la possibilità di consentire ad altri soggetti l’utilizzo della suddetta strada, quindi, nemmeno al soggetto che intende realizzare il Parco Eolico Bio Watt… » (…) e che « nessuna valutazione di tali specifici e puntuali elementi preclusivi si rinviene nella motivazione della sentenza qui appellata; e ciò benché gli stessi elementi fossero stati richiamati dal Comune di TI in sede processuale e, soprattutto, nella fase procedimentale, fossero insiti nella richiesta di “rimodulazione del progetto” disattesa dalla Bio Watt, a sua volta cagione dei successivi provvedimenti di diniego oggetto di impugnazione ».
L’appello incidentale è stato, però, dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato con la sentenza parimenti più volte citata, la quale ha rilevato che, essendo il Comune risultato soccombente in primo grado, avrebbe dovuto impugnare la sentenza con appello autonomo, « non potendo giovarsi del superamento del termine decadenziale per impugnare proponendo appello incidentale ».
Da quanto esposto emerge a chiare lettere che la tesi sostenuta dal Comune di TI – secondo cui la viabilità oggi indicata nel P.A.U.R. rilasciato nel 2024 quale accesso/transito verso il realizzando impianto di Bio Watt sarebbe stata assegnata in uso esclusivo a LO e nessun altro, a cominciare proprio dalla odierna ricorrente, potrebbe utilizzarla, così che il P.A.U.R. stesso dovrebbe ritenersi illegittimo – è stata già dibattuta, contrariamente a quanto sostenuto da LO nelle proprie difese, nell’ambito del giudizio, svoltosi innanzi la sede di Roma di questo TAR e avanti il Consiglio di Stato in grado di appello, e ritenuta infondata.
Sull’infondatezza della stessa si è, quindi, formato il giudicato - stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale - che, come noto, copre il dedotto e il deducibile; tale questione non può, quindi, più essere messa in discussione né legittimamente posta a fondamento di provvedimenti che si pongano in senso contrario al decisum ormai definitivo.
Ciò posto deve, quindi, in primo luogo ritenersi fondata la censura all’esame, atteso che l’ordinanza del sindaco di TI del 24 novembre 2024 si fonda, sostanzialmente, sulla stessa prospettazione (circa l’uso esclusivo della viabilità in questione da parte di LO) già ritenuta, come detto, infondata nel giudizio a quo , con emersione quindi dei vizi ivi dedotti, con riferimento sia alla violazione del giudicato, sia all’eccesso di potere per sviamento insito nella evidente finalità del provvedimento, che non è quella di tutelare gli interessi della collettività insediata sul territorio comunale, bensì quelli della società LO, concessionaria delle aree medesime.
10.3. Deve, altresì, ritenersi fondato e meritevole di accoglimento il secondo motivo veicolato nel ricorso introduttivo avverso l’ordinanza impugnata, posto che quest’ultima, nel vietare il transito nella viabilità d accesso e interna al parco eolico della società LO a terzi non autorizzati, al dichiarato fine di tutelare l’utilizzo esclusivo dell’area da parte della stessa società, non risulta supportata da alcuna disposizione normativa attributiva di un simile potere al sindaco, non a caso non citata nel provvedimento; la stessa, quindi, si pone in contrasto anche con l’art. 6 del codice della strada che, nell’attribuire al sindaco il potere di adottare provvedimenti recanti il divieto di circolazione su talune strade, prevede che gli stessi siano consentiti esclusivamente « per il tempo strettamente necessario », quando sussistano ragioni di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (lettera a), ovvero « per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, con particolare riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) » (lettera b), nonché con l’art. 7 dello stesso codice il quale ne prevede l’esercizio ove ricorrano « accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale », tutti casi chiaramente non ricorrenti nella specie.
10.4. È parimenti fondato il terzo motivo di ricorso, considerato che dalla pur copiosa documentazione prodotta in giudizio non emerge, tuttavia, l’affermato uso esclusivo dell’area oggetto di giudizio in favore di LO posto a fondamento dell’ordinanza.
10.4.1. Non è stato, infatti, provata dal Comune di TI l’avvenuta conclusione del procedimento di modificazione della destinazione d’uso delle aree su cui è stata realizzata la viabilità in contestazione; sul punto, peraltro, deve osservarsi che nella nota della Soprintendenza beni culturali per le province di Frosinone e Latina nella nota protocollo n. 7751 del 10 giugno 2021, acquisita nel corso della conferenza di servizi tenutasi negli anni 2020/2021, cui come detto ha partecipato anche il Comune di TI, è stato affermato che « la viabilità d’esercizio all’impianto eolico oggetto di mutamento d’uso temporaneo, non potendo essere sottratta al pubblico transito per espressa natura del demanio collettivo, come da normativa statale regionale sull’argomento, assicura in continuità la libera fruizione dell’uso civico per la collettività ».
10.4.2. L’affermato uso esclusivo, per altro verso, non emerge neppure dal contratto di concessione n. 270 del 31 ottobre 2000, stipulato tra la LO S.r.l. e il Comune di TI (FR), né dai successivi, tanto più che all’articolo 9 del medesimo è invece stabilito che il diritto della società alla occupazione dei terreni in questione sia « limitato al tempo necessario alla realizzazione dell’impianto e spazialmente circoscritto all’area di sedime necessario alla posa in opera delle macchine », mentre per la fase successiva alla posa in opera dell’impianto è stato ivi espressamente sancito il solo libero accesso alle aree ai fini della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto stesso e delle opere accessorie.
10.4.3. Né lo stesso emerge dal provvedimento emanato dalla Regione nel 2002 (AM/20666), pure richiamato a supporto del provvedimento, in quanto il passaggio ivi riportato (secondo cui « in fase di esercizio dell’impianto, il traffico locale sarà limitato per il solo tratto fino alla Forcella Sabatino, dove verrà posta una chiusura in ferro per impedire al traffico locale di percorrere la zona boschiva e raggiungere la vetta di Monte Maio – Piani di Monte Maio e Monte Aquilone. Con la chiusura, il traffico sarà consentito solo al personale addetto al controllo dell’impianto eolico con autovetture leggere e con moto… ») costituisce, come osservato da parte ricorrente e non contestato dal Comune resistente, un mero stralcio della richiesta di autorizzazione proposto dalla società LO che, come risulta dal testo dell’atto, è stato riportato in corsivo nella nota regionale, con espresso riferimento alla nota citata. Non si tratta, dunque, di una prescrizione imposta dal provvedimento bensì di un mero richiamo a una richiesta dell’istante, che non risulta però essere stata accolta.
11. L’accoglimento dei primi tre motivi di gravame determina l’annullamento dell’ordinanza sindacale impugnata e la piena soddisfazione dell’interesse azionato dalla ricorrente nel presente giudizio, che è quello alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto eolico oggetto del P.A.U.R. rilasciato dalla Regione Lazio nel 2024; pertanto, il Collegio reputa di non procedere all’esame del IV motivo, diretto a contestare i titoli concessori rilasciati alle controinteressate e disporne l’assorbimento, non avendo la ricorrente un interesse diretto all’annullamento di tali provvedimenti, impugnati solo in quanto costituenti il presupposto dell’ordinanza oggetto principale del ricorso.
12. Deve, inoltre, rilevarsi che parte ricorrente non ha articolato specifici motivi a supporto dell’impugnazione del progetto di repowering dell’impianto di LO (di cui alle delibere del Consiglio comunale di TI n. 10 e 11 del 19 luglio 2024) né della richiesta di annullamento dell’'autorizzazione resa dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – in data 8 luglio 2002 per la realizzazione e gestione dello stesso; tali atti risultano pertanto solo formalmente impugnati, con indicazione cioè della richiesta di annullamento degli stessi formulata solo nell’epigrafe del ricorso, così che non vi è luogo a pronunciarsi sulla relativa richiesta di annullamento.
13. Questa Sezione non può, infine, come accennato al superiore punto 9.1) pronunciarsi sulla domanda di ottemperanza delle due citate sentenze del TAR Lazio – Roma e del Consiglio di Stato, pure formulata nell’epigrafe del ricorso all’esame, essendo la stessa inderogabilmente attribuita, ai sensi degli artt. 14, comma 3, 47, comma 1, e 113 c.p.a., al « giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta » che, per l’appunto, è la sede centrale del TAR Lazio.
14. Deve, quindi, procedersi all’esame del primo ricorso per motivi aggiunti con cui è impugnata l’ordinanza n. 10 del 23 settembre 2025 con la quale il responsabile del servizio del Comune di TI ha intimato alla ricorrente di astenersi da ogni molestia e turbativa in ordine all’utilizzo tracciato realizzato dalla società LO ed a servizio esclusivo dell'esistente parco eolico della stessa società, nonché da ogni ulteriore pretesa e condotta volte a esercitare il transito, occupazione, modifiche, approfondimenti di carattere geologico – tecnico.
14.1. Occorre premettere che detto provvedimento ha, altresì, rigettato l’istanza formulata dalla Bio Watt di consegna delle chiavi della nuova serratura apposta alla sbarra di accesso alla viabilità oggetto di giudizio (come detto sostituita in esecuzione dell’ordinanza oggetto del ricorso introduttivo), affermando che:
- l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare si riferirebbe ad una « via vicinale ad uso pubblico, denominata Forcella Sabatino » che, tuttavia, non esisterebbe nel Comune di TI, e che riguarderebbe invece altra strada asseritamente realizzata dalla società LO;
- tale strada realizzata da LO, in base alle autorizzazioni regionali e comunali rilasciate alla medesima società sarebbe « a servizio esclusivo dell’esistente parco eolico della stessa società »;
- non sarebbe legittima l’esecuzione da parte della società Bio Watt di « approfondimenti di carattere geologico tecnico », che costituirebbero « attività diverse da quelle confacenti e consentite dalla natura, scopi e funzioni di tali beni immobili e usi civici, nel rispetto dei quali sono stati disposti i predetti mutamenti di destinazioni e convenzioni »;
- il progetto del parco eolico della Bio Watt, come già evidenziato dal Comune di TI nelle conferenze di servizi regionali, in particolare nelle note del 29 marzo 2021, del 19 maggio 2021 e del 14 giugno 2021, comporterebbe la necessità di ampliare il tracciato stradale esistente « su area occupata da bosco di faggi e soggetta anche a detto vincolo paesaggistico, nelle sezioni da 45 a 58 di cui alla relazione allegata alla delibera di C.C. 38/00, nonché la realizzazione di un ulteriore tratto ex novo e comunque il transito, sui beni demaniali soggetti a usi civici del Comune di TI fino al confine con il Comune di ER, in assenza di titoli legittimanti ».
14.2. Il Collegio reputa siano fondate anche le censure proposte avverso tale provvedimento, nei termini e nei limiti che si procede ad esporre.
14.2.1. Deve, in primo luogo, essere accolta la prima doglianza spiegata nei motivi aggiunti all’esame, posto che con essa vengono ribadite le censure già dedotte avverso il provvedimento oggetto del ricorso introduttivo e, per quanto rilevato nell’ambito del superiore punto 10.2) ritenute fondate dal Collegio.
La pur approfondita valutazione posta a corredo del provvedimento all’esame non fa, infatti, che reiterare le allegazioni e considerazioni ritenute infondate dalla sentenza della IV sezione del TAR Lazio n. 11870/2022, come detto definitiva, così che lo stesso si appalesa, alla stessa stregua dell’ordinanza oggetto del ricorso introduttivo, parimenti diretto a rimettere in discussione un assetto ormai intangibile perché oggetto di giudicato processuale.
Tale rilievo rende peraltro irrilevante l’esame del, pure dedotto, profilo di censura inerente l’affermata violazione dell’ordinanza cautelare di questa Sezione, che non è in ogni caso fondato, venendo in esame un provvedimento formalmente differente da quello oggetto dell’ordinanza medesima, anche quanto alle fonti normative del potere esercitato, stavolta esplicitate.
14.2.2. È, altresì, meritevole di accoglimento la doglianza veicolata con il secondo motivo posto che il potere di « autotutela pubblicistica » di cui agli artt. 823 e 825 c.c., espressamente richiamato a supporto del provvedimento, può essere esercitato a tutela dell’uso collettivo del bene demaniale ma non anche, come avvenuto nel caso di specie, a tutela e beneficio dell’uso esclusivo di un soggetto privato, quale è la società LO.
14.2.3. È, infine, fondato anche il terzo motivo del ricorso all’esame.
Quanto all’insussistenza di un uso esclusivo a favore di LO, nonché alla mancata conclusione del procedimento di modificazione della destinazione d’uso delle aree soggette ad uso civico, si richiamano le considerazioni esposte al superiore punto 10.4).
Deve, inoltre e per altro verso, rilevarsi che l’affermata inesistenza di una strada denominata «Forcella Sabatino», posta a fondamento dell’atto impugnato, si pone in contrasto con la documentazione prodotta da parte ricorrente, dalla quale emerge che nel 2004 lo stesso Comune di TI ha approvato un progetto di sistemazione di tale strada.
15. Il provvedimento impugnato si manifesta, quindi, affetto dai vizi dedotti e sopra esaminati e deve, pertanto, essere annullato.
16. Resta, infine, da esaminare il secondo ricorso per motivi aggiunti.
16.1. Esso è inammissibile, dovendosi sul punto ritenere fondata l’eccezione spiegata dal Comune di TI.
Nella parte in cui lo stesso solleva, avverso l’ordinanza n 10 del 23 settembre 2025, il vizio di incompetenza del dirigente firmatario del provvedimento, spettando i poteri di autotutela demaniale al sindaco, esso incorre, infatti, nel divieto di frazionamento delle impugnazioni, in quanto fondato sullo stesso quadro conoscitivo e sugli stessi documenti già impiegati per formulare le censure contenute nel primo ricorso per motivi aggiunti, nel quale tale vizio avrebbe potuto, e dovuto, essere fatto valere. L’indicato divieto comporta infatti, in sintesi, che « una volta proposta l’impugnazione non è possibile denunciare altri motivi di censura o riproporre le stesse censure, anche se il relativo termine non è ancora scaduto, attraverso un nuovo atto di impugnazione che, se proposto, va dichiarato inammissibile » (TAR Latina, sez. I, 27 ottobre 2025, n. 905 e la giurisprudenza ivi richiamata tra cui Cons. Stato, sez. III, 8 aprile 2025 n. 2986).
Parimenti, le ulteriori doglianze spiegate nell’atto all’esame si risolvono, in sostanza, in una mera ripetizione delle censure già sollevate nei precedenti atti ricorsuali, nulla aggiungendo alle stesse, palesandosi, quindi, anche sotto tale profilo inammissibili.
17. In conclusione, in accoglimento del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, deve essere disposto l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di TI del 24 novembre 2024 nonché dell’ordinanza del responsabile del servizio dello stesso ente n. 10 del 23 settembre 2025; i secondi motivi aggiunti devono, invece, essere dichiarati inammissibili.
18. Le spese devono essere liquidate in applicazione del principio della maggiore soccombenza nei confronti del Comune di TI e delle società LO S.r.l. e AT Ambiente Territorio Energia S.r.l.; le stesse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
18.1. Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese nei confronti della Regione Lazio, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- accoglie il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti e, per l’effetto, dispone l’annullamento dei provvedimenti ivi impugnati;
- dichiara inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Condanna il Comune di TI, nonché le società LO S.r.l. e AT Ambiente Territorio Energia S.r.l., queste ultime in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 3.500,00 a carico di ciascuna parte, oltre accessori di legge, in favore della ricorrente.
Nulla per le spese nei confronti della Regione Lazio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL CA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
UE IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE IN | EL CA |
IL SEGRETARIO