TAR Latina, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 138
TAR
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
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TAR
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del giudicato formatosi sulla questione dell'uso esclusivo della viabilità

    La tesi sostenuta dal Comune di TI circa l'uso esclusivo della viabilità in favore di LO è già stata dibattuta e ritenuta infondata nel giudizio definito con sentenza del TAR Lazio n. 11870/2022 e confermata dal Consiglio di Stato. Il provvedimento sindacale si pone quindi in contrasto con il giudicato e costituisce eccesso di potere per sviamento.

  • Accolto
    Eccesso di potere per carenza di potere e violazione del Codice della Strada

    Il provvedimento sindacale, nel vietare il transito a terzi non autorizzati per tutelare l'uso esclusivo della strada da parte di LO, non trova supporto normativo e contrasta con le disposizioni del Codice della Strada (art. 6 e 7) che prevedono limitazioni alla circolazione solo per specifiche e motivate ragioni di interesse pubblico.

  • Accolto
    Insussistenza di un diritto di esclusiva sull'uso della viabilità e violazione delle norme sugli usi civici

    Non è stato provato l'avvenuta conclusione del procedimento di modifica della destinazione d'uso delle aree soggette ad uso civico. La Soprintendenza ha affermato che la viabilità non può essere sottratta al pubblico transito. Le convenzioni stipulate non attribuiscono un diritto di uso esclusivo a LO. Il richiamo ad una chiusura della strada nel provvedimento regionale del 2002 si riferisce a una richiesta di LO, non a una prescrizione accolta.

  • Accolto
    Violazione del giudicato e delle sentenze precedenti

    L'ordinanza impugnata reitera le allegazioni e considerazioni ritenute infondate dalla sentenza del TAR Lazio n. 11870/2022, riproponendo questioni coperte da giudicato.

  • Accolto
    Abuso del potere di autotutela possessoria pubblicistica

    Il potere di autotutela, fondato sugli artt. 823 e 825 c.c., è stato utilizzato a beneficio esclusivo della società LO, anziché a tutela dell'uso collettivo del bene demaniale, come richiesto dalla natura del potere stesso.

  • Accolto
    Insussistenza di uso esclusivo e contrasto con la documentazione comunale

    L'affermazione di inesistenza della strada 'Forcella Sabatino' è smentita da una delibera comunale del 2004. Si ribadiscono le considerazioni sull'insussistenza di un uso esclusivo a favore di LO e sulla mancata conclusione del procedimento di modifica della destinazione d'uso delle aree soggette a uso civico.

  • Rigettato
    Mancanza di interesse diretto all'annullamento

    L'accoglimento dei motivi di ricorso relativi all'ordinanza sindacale determina l'annullamento di quest'ultima e la piena soddisfazione dell'interesse azionato dalla ricorrente. Pertanto, si dichiara l'assorbimento del motivo relativo ai titoli concessori, non avendo la ricorrente un interesse diretto al loro annullamento.

  • Rigettato
    Mancanza di specifici motivi di impugnazione

    Non sono stati articolati specifici motivi a supporto dell'impugnazione del progetto di repowering dell'impianto di LO e dell'autorizzazione regionale del 2002. Tali atti risultano solo formalmente impugnati.

  • Improcedibile
    Incompetenza del giudice adito

    Questa Sezione non è competente a pronunciarsi sulla domanda di ottemperanza, essendo tale competenza inderogabilmente attribuita al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta, ovvero la sede centrale del TAR Lazio.

  • Inammissibile
    Violazione del divieto di frazionamento dei mezzi di impugnazione

    I secondi motivi aggiunti sono inammissibili in quanto, nella parte in cui sollevano il vizio di incompetenza, incorrono nel divieto di frazionamento delle impugnazioni, avendo utilizzato lo stesso quadro conoscitivo e gli stessi documenti già impiegati per le censure del primo ricorso per motivi aggiunti. Le ulteriori doglianze sono una mera ripetizione di censure già sollevate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 138
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 138
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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