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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/10/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art.li 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c., iscritto al n. 773 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
LL (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Giuseppe CI, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia LI, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 25 marzo 2025 i Sig.ri e Parte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare Controparte_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio (08.02.2019) Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse primario del figlio.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con decreto del 15.05.2025 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, lette quindi le note del 25.09.25 con cui i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte dalle parti possano essere recepite in quanto conformi agli interessi del figlio . Per_1
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 Controparte_1 per l'effetto dispone:
1) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso e con la madre;
2) L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà congiunto ad eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione in relazione alle quali i genitori eserciteranno la responsabilità autonomamente in corrispondenza dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi;
3) starà con il padre nel modo che segue: Per_1
- martedì e giovedì di ogni settimana, dall'orario di uscita da scuola, con pernotto
2 e accompagnamento a scuola l'indomani ovvero, durante l'estate o per sospensione delle lezioni scolastiche, presso la casa materna entro le ore 9:00 salvo diverso accordo sul prelevamento da parte della madre;
- per due week end alternati al mese (ossia ogni quindici giorni), il sabato dalle ore 10:00 alla domenica sera alle ore 20:00 durante il periodo scolastico e alle
22:00 durante il periodo di vacanza scolastica. Previo accordo tra i genitori e in ragione delle esigenze lavorative del sig. , i due week end mensili di sua Pt_1 spettanza, potranno essere così disciplinati: dalle ore 10:00 del sabato alle ore
10:00 della domenica oppure dalle ore 10:00 della domenica al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o presso la dimora materna entro le ore 9:00 nei periodi di vacanza scolastica;
- ad onere del sig. , e con decorrenza dal mese di aprile 2025, sarà Pt_1 comunicato entro la fine di ciascun mese, ferma restando l'alternanza dei fine settimana, come intenderà gestire i due di sua spettanza fermo restando l'accordo della sig.ra CP_1
4) Il Sig. corrisponderà, in favore della Sig.ra a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo mensile al mantenimento del figlio la somma di €. Per_1
300,00, oltre al 50% per le spese straordinarie, come disciplinate e individuate dal protocollo adottato dal Tribunale di Civitavecchia il 15.1.2015 ivi compresi, come già concordati nel pregresso, la retta della scuola privata e il costo dei regali per il compleanno dei coetanei. L'assegno perequativo dovrà essere annualmente rivalutato secondo le variazioni degli indici Istat a decorrere dal mese di marzo
2026;
5) A decorrere dalla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio l'assegno Unico e Universale verrà percepito al 50% tra le parti. Il sig. dichiara Pt_1 di nulla eccepire sull'AU.U. sinora percepito dalla sig.ra al 100% in quanto CP_1 compensato tra le parti con il pari importo, pro quota, afferente il contributo nel mantenimento da lui corrisposto;
6) Nulla disporre in ordine alla casa familiare essendo la stessa venuta meno con la cessazione della convivenza;
7) Le vacanze e festività annuali saranno così disciplinate:
- Estate: ciascun genitore terrà seco il figlio, durante il periodo di vacanza scolastica estiva, per 7 giorni continuativi. La cadenza dei rispettivi periodi
3 dovrà essere concordata entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno;
- Natale e Capodanno: ad anni alterni, il minore trascorrerà i giorni 24, 26 dicembre e 1° gennaio con un genitore mentre 25, 31 dicembre e 6 gennaio con l'altro, dalle ore 10:00 del primo giorno alle ore 10:00 del secondo;
- ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con l'uno e Lunedì in
LB con l'altro genitore;
- il minore trascorrerà il giorno di rispettiva ricorrenza civile (Festa della Mamma
e del Papà) e del compleanno di ciascun genitore, con il genitore interessato in deroga all'ordinaria calendarizzazione e senza diritto a recupero;
- i viaggi nel territorio nazionale in occasione della permanenza presso il genitore interessato andranno preavvisati all'altro con indicazione del recapito di soggiorno e della durata dello stesso;
i viaggi all'estero dovranno essere concordati e autorizzati dalle parti.
8) Ciascun genitore dovrà garantire, durante la permanenza del figlio presso di sè, almeno un contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore e, stante l'età del bambino, assecondarne il desiderio di vedere e/o permanere con l'altro genitore, e quindi anche di rientro presso la casa materna, non dovendo il regime di permanenza essere applicato con rigidità ma funzionalmente al benessere emotivo del minore stesso fermo restando che ogni decisione deve essere rimessa al genitore e non al bambino;
9) Allorquando il minore venga affidato provvisoriamente dall'un genitore a terzi, anche conviventi, dovrà esserne data comunicazione all'altro mediante messaggio;
10) Le parti si obbligano a comunicare eventuali variazioni di domicilio;
11) Le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti e gli avvocati
LI e CI sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà professionale;
12) I sigg.ri e prestano acquiescenza alla emananda sentenza in quanto CP_1 Pt_1 conforme alle presenti conclusioni;
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 29 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art.li 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c., iscritto al n. 773 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
LL (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Giuseppe CI, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia LI, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 25 marzo 2025 i Sig.ri e Parte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare Controparte_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio (08.02.2019) Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse primario del figlio.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con decreto del 15.05.2025 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, lette quindi le note del 25.09.25 con cui i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte dalle parti possano essere recepite in quanto conformi agli interessi del figlio . Per_1
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 Controparte_1 per l'effetto dispone:
1) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso e con la madre;
2) L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà congiunto ad eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione in relazione alle quali i genitori eserciteranno la responsabilità autonomamente in corrispondenza dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi;
3) starà con il padre nel modo che segue: Per_1
- martedì e giovedì di ogni settimana, dall'orario di uscita da scuola, con pernotto
2 e accompagnamento a scuola l'indomani ovvero, durante l'estate o per sospensione delle lezioni scolastiche, presso la casa materna entro le ore 9:00 salvo diverso accordo sul prelevamento da parte della madre;
- per due week end alternati al mese (ossia ogni quindici giorni), il sabato dalle ore 10:00 alla domenica sera alle ore 20:00 durante il periodo scolastico e alle
22:00 durante il periodo di vacanza scolastica. Previo accordo tra i genitori e in ragione delle esigenze lavorative del sig. , i due week end mensili di sua Pt_1 spettanza, potranno essere così disciplinati: dalle ore 10:00 del sabato alle ore
10:00 della domenica oppure dalle ore 10:00 della domenica al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o presso la dimora materna entro le ore 9:00 nei periodi di vacanza scolastica;
- ad onere del sig. , e con decorrenza dal mese di aprile 2025, sarà Pt_1 comunicato entro la fine di ciascun mese, ferma restando l'alternanza dei fine settimana, come intenderà gestire i due di sua spettanza fermo restando l'accordo della sig.ra CP_1
4) Il Sig. corrisponderà, in favore della Sig.ra a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo mensile al mantenimento del figlio la somma di €. Per_1
300,00, oltre al 50% per le spese straordinarie, come disciplinate e individuate dal protocollo adottato dal Tribunale di Civitavecchia il 15.1.2015 ivi compresi, come già concordati nel pregresso, la retta della scuola privata e il costo dei regali per il compleanno dei coetanei. L'assegno perequativo dovrà essere annualmente rivalutato secondo le variazioni degli indici Istat a decorrere dal mese di marzo
2026;
5) A decorrere dalla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio l'assegno Unico e Universale verrà percepito al 50% tra le parti. Il sig. dichiara Pt_1 di nulla eccepire sull'AU.U. sinora percepito dalla sig.ra al 100% in quanto CP_1 compensato tra le parti con il pari importo, pro quota, afferente il contributo nel mantenimento da lui corrisposto;
6) Nulla disporre in ordine alla casa familiare essendo la stessa venuta meno con la cessazione della convivenza;
7) Le vacanze e festività annuali saranno così disciplinate:
- Estate: ciascun genitore terrà seco il figlio, durante il periodo di vacanza scolastica estiva, per 7 giorni continuativi. La cadenza dei rispettivi periodi
3 dovrà essere concordata entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno;
- Natale e Capodanno: ad anni alterni, il minore trascorrerà i giorni 24, 26 dicembre e 1° gennaio con un genitore mentre 25, 31 dicembre e 6 gennaio con l'altro, dalle ore 10:00 del primo giorno alle ore 10:00 del secondo;
- ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con l'uno e Lunedì in
LB con l'altro genitore;
- il minore trascorrerà il giorno di rispettiva ricorrenza civile (Festa della Mamma
e del Papà) e del compleanno di ciascun genitore, con il genitore interessato in deroga all'ordinaria calendarizzazione e senza diritto a recupero;
- i viaggi nel territorio nazionale in occasione della permanenza presso il genitore interessato andranno preavvisati all'altro con indicazione del recapito di soggiorno e della durata dello stesso;
i viaggi all'estero dovranno essere concordati e autorizzati dalle parti.
8) Ciascun genitore dovrà garantire, durante la permanenza del figlio presso di sè, almeno un contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore e, stante l'età del bambino, assecondarne il desiderio di vedere e/o permanere con l'altro genitore, e quindi anche di rientro presso la casa materna, non dovendo il regime di permanenza essere applicato con rigidità ma funzionalmente al benessere emotivo del minore stesso fermo restando che ogni decisione deve essere rimessa al genitore e non al bambino;
9) Allorquando il minore venga affidato provvisoriamente dall'un genitore a terzi, anche conviventi, dovrà esserne data comunicazione all'altro mediante messaggio;
10) Le parti si obbligano a comunicare eventuali variazioni di domicilio;
11) Le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti e gli avvocati
LI e CI sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà professionale;
12) I sigg.ri e prestano acquiescenza alla emananda sentenza in quanto CP_1 Pt_1 conforme alle presenti conclusioni;
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 29 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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