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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1650/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore QUITTINO SARA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3656/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ag.entrate - SI - Messina
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Resistente_1 Snc - P.IVA_1
Indirizzo_1 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3988/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 8 e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229005844845000 1000
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina in data Resistente_113/12/2023, veniva accolto il ricorso proposto dalla Snc nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI per la provincia di Messina avverso l'atto di intimazione di cui in epigrafe, e condannata la resistente Agenzia delle Entrate SI al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza, quest'ultima proponeva appello. La parte appellata non si costituiva. In data odierna, questa Corte deliberava come da dispositivo che segue, all'esito della contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto gravame è inammissibile. Va, al riguardo, rilevato che il formato del ricorso in appello non risulta rispondente a quello previsto dall'art. 10, comma 1 del D.M. n.163/2013, il quale stabilisce che gli atti del processo tributario devono essere redatti in formato PDF/A e sottoscritti con firma digitale. Nella specie, infatti, risulta che l'atto introduttivo del presente giudizio sia stato depositato in formato “word”. Conseguentemente, la notifica dell'impugnazione alla controparte – neanche costituitasi nel presente grado di giudizio – non consente di ritenere che sia stato instaurato alcun valido contraddittorio tra le parti. L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla va statuito sulle spese, in difetto di costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate SI di Messina nei confronti della Resistente_1 Snc avverso la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina il 13/12/2023; lascia le spese a carico dell'appellante. Palermo, 10 febbraio 2026.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore QUITTINO SARA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3656/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ag.entrate - SI - Messina
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Resistente_1 Snc - P.IVA_1
Indirizzo_1 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3988/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 8 e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229005844845000 1000
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina in data Resistente_113/12/2023, veniva accolto il ricorso proposto dalla Snc nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI per la provincia di Messina avverso l'atto di intimazione di cui in epigrafe, e condannata la resistente Agenzia delle Entrate SI al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza, quest'ultima proponeva appello. La parte appellata non si costituiva. In data odierna, questa Corte deliberava come da dispositivo che segue, all'esito della contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto gravame è inammissibile. Va, al riguardo, rilevato che il formato del ricorso in appello non risulta rispondente a quello previsto dall'art. 10, comma 1 del D.M. n.163/2013, il quale stabilisce che gli atti del processo tributario devono essere redatti in formato PDF/A e sottoscritti con firma digitale. Nella specie, infatti, risulta che l'atto introduttivo del presente giudizio sia stato depositato in formato “word”. Conseguentemente, la notifica dell'impugnazione alla controparte – neanche costituitasi nel presente grado di giudizio – non consente di ritenere che sia stato instaurato alcun valido contraddittorio tra le parti. L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla va statuito sulle spese, in difetto di costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate SI di Messina nei confronti della Resistente_1 Snc avverso la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina il 13/12/2023; lascia le spese a carico dell'appellante. Palermo, 10 febbraio 2026.