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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/07/2025, n. 3890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3890 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7221/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7221/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MADDIO PIETRO (C.F. ) con studio in Trecastagni (CT), Via C.F._2
P. Toselli n. 38, che lo rappresenta e difende giusta procura.
opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Monica Traversa (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, al C.F._3
Corso Europa n. 13. opposta CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 23.6.2025, che qui si intende richiamato, la causa è stata dunque posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto il precetto notificato a ad opera di Parte_1 [...]
in data 15.6.2024, con cui è stato richiesto il pagamento della somma di € CP_1 12.537,66, in forza del decreto ingiuntivo n. 466/2012, emesso in data 11.10.2012 dal Giudice di pace di Mascalucia. Nel precetto si dichiarava che:
- il decreto era stato emesso per la somma di € 4.112,18 in linea capitale (oltre agli interessi convenzionali sulla sorte capitale di € 3.167,40, al tasso annuo del 21,23% a far data dal 02.10.2012 e pagina 1 di 6 sino al soddisfo, ed alle spese di procedura), notificato in data 4.12.2012 e, stante la mancata opposizione nei termini di legge, dichiarato esecutivo con decreto del 4.2.2013.
- in data 20.6.2022 aveva notificato un precedente atto di precetto al Controparte_1 predetto debitore, rimasto privo di seguito.
Nell'atto di citazione l'opponente eccepiva:
- Prescrizione del credito, in assenza di eventi interruttivi dei termini di legge, negando, in particolare, di aver ricevuto, in data 20.6.2022, notifica del precedente precetto;
- Difetto di legittimazione attiva e della titolarità del credito in capo a Controparte_1
- Applicazione di interessi convenzionali al tasso annuo del 21,23%, a far data dal 2.10.2012, non concordati ed, in ogni caso, usurari, con la conseguenza che la somma dovuta risultava pari ad € 5.280,58;
- Condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione: - in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'opposto atto di precetto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
- nel merito, accertare e dichiarare, l'intervenuta prescrizione decennale e che nulla è dovuto in favore dell' opposta;
In subordine, nella denegata ipotesi di regolare produzione di atto interruttivo dei termini prescrizionali, accertare e dichiarare dovuta la somma pari ad € 5.280,58. - condannare l'opposto al risarcimento dei danni per le violazioni di cui all'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. Salvis Juribus”… Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali e c.p.a., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, ripercorreva i passaggi di cessione del credito:
“- La pretesa azionata dalla creditrice trae origine dal contratto di Controparte_1 finanziamento n.2071011 intervenuto in data 28/10/2008 tra il Sig. e la Neos Parte_1 NA S.p.A. (poi ES PA NA NA S.p.A.), avente ad oggetto un prestito personale dell'importo di € 3.500,00 rimborsabile in n.60 rate mensili di € 90,20 cadauna (Doc n.
5 - Contratto di finanziamento).
- In in data 22/03/2013, con atto notarile a ministero del Notaio Dott. di Milano, n. Persona_1 9666 Rep. - n. 5046 Racc., è intervenuta scissione parziale di Neos NA S.p.A, e per effetto di tale scissione, veniva assegnato a ES PA NA NA S.p.A, il ramo di azienda organizzato per l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del credito al consumo, della cessione del quinto dello stipendio o della pensione e degli altri finanziamenti diversi dal leasing finanziario.
- Per l'effetto della suddetta cessione, ES PA NA NA S.p.A è divenuta pertanto titolare degli elementi attivi e passivi riconducibili ai rapporti giuridici ad essa assegnati e fra questi del rapporto oggetto della presente controversia.
- Successivamente, con contratto stipulato in data 04/12/2014, ha Controparte_1 acquistato, pro soluto, da ES PA NA NA S.p.A (già Neos NA S.p.A, già
pagina 2 di 6 Finemiro Banca S.p.A.) un portafoglio di crediti, tra cui quello in capo al Sig. ( Parte_1
), come si evince dalla dichiarazione rilasciata dalla cedente in data 4 dicembre C.F._1 2014.(Doc. n. 6).
- Con missiva a/r delli 04/12/2017, la società cessionaria ha comunicato Controparte_1 al Sig. l'intervenuta cessione del credito, nel contempo avanzando richiesta di Parte_1 pagamento del quantum dovuto (Doc. n. 7).
Così, tutti i passaggi debitamenti documentati che hanno portato in capo a Controparte_1 la titolarità del credito de quo, senza che in ciò residui sorta di dubbio alcuno e senza che ciò costituisca alcun inversione dei rispettivi oneri probatori”.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione, ai sensi degli artt. 165 et 616 c.p.c. in loro combinato disposto, posto che la stessa non era stata iscritta a ruolo nei termini di legge.
Difatti, l'atto di citazione in opposizione era stato notificato via pec, ai sensi della Legge n.53/94, in data 24.6.2024 (Doc. n.2) e, mentre l'iscrizione a ruolo era stata il 5.7.2024 (Doc. n.3), dunque, oltre il termine di dieci giorni dalla notifica, che coincideva con la giornata del 4.7.2024.
Precisava, inoltre, che non vi era stata una tardiva costituzione in giudizio, sanabile con la costituzione del convenuto, ma una tardiva iscrizione della causa a ruolo, la quale non era sanabile.
Sotto il profilo dell'asserita mancanza di atti interruttivi del termine di prescrizione decennale del titolo esecutivo, rilevava che il decreto ingiuntivo era stato notificato a in data Parte_1 4.12.2012, ed, in assenza di opposizione, era stato munito di formula esecutiva il successivo 4.2.2013, il termine di legge per proporre opposizione era dunque spirato il 13.1.2013, con decorrenza del termine prescrizionale decennale, il successivo 12.1.2023.
Rilevava, tuttavia, che, contrariamente a quanto rilevato dall'opponente, il precetto precedente era stato notificato il 20.6.2022, a seguito di spedizione della raccomandata contenente l'avviso di giacenza del relativo plico, perfezionandosi ex art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza (Doc. n.4) e, pertanto vi era stato un valido atto interruttivo della prescrizione.
Quanto all'eccezione relativa all'applicazione degli interessi moratori, precisava che il contratto di finanziamento sottoscritto in data 28.10.2008 da indicava nelle modalità di rimborso Parte_1 il TAEG nella misura del 19,23% , prevedendo, per il solo caso di eventuale inadempimento da parte del consumatore, l'applicazione di interessi di mora da calcolarsi sul TAEG aumentato di due punti percentuali e che comunque, in sede monitoria, era stato applicato nella misura del 16,35%, dunque, entro i limiti del tasso soglia previsto per il periodo di riferimento.
Infine, stante la manifesta infondatezza del contenzioso, chiedeva la condanna di parte opponente alla responsabilità per lite temeraria ai sensi di quanto disposto dall'art. 96 c.p.c.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito;
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le declaratorie di rito;
IN VIA PREGIUDIZIALE - Dichiarare improcedibile l'opposizione proposta dal Sig. notificata alla convenuta opposta in Parte_1 data 24/06/2024 per non essere stata iscritta la causa a ruolo entro i termini di cui all'art. 165 c.p.c. anche in palese violazione dell'art 616 c.p.c., con tutti i consequenziali effetti di legge. - In ogni caso, condannare il Sig. al pagamento delle spese di lite ai sensi degli artt.91 - 92 et 96 Parte_1 c.p.c. a favore dell'opposta nella misura che sarà liquidata, in corso di causa, Controparte_1
pagina 3 di 6 dal Giudice adito, anche in via equitativa, comunque contenuta nei limiti di valore dichiarato della presente causa. IN VIA PRELIMINARE - Respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto atto di precetto per mancanza dei necessari presupposti di legge e comunque di cui all'art. 624 c.p.c. per quanto dedotto ed esposto nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, con tutti i consequenziali effetti di legge. NEL MERITO - Respingere tutte le domande formulate dall'attore opponente in quanto infondate sia in fatto, sia in diritto, per quanto esposto nella narrativa del presente atto costitutivo. IN OGNI CASO - Condannare l'attore opponente, Sig. Pt_1
, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre alla condanna delle spese e compensi del presente giudizio,
[...] oltre accessori come per legge. - Con riserva di ogni più ampia aggiunta, integrazione, modificazione, precisazione nonchè formulare istanze, anche istruttorie, all'esito delle difese di parte avversa, deducendi nei termini di legge . Con salvezza di ogni altro diritto. Riservata ogni ulteriore eccezione, deduzione, produzione e difesa. Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da determinarsi secondo i parametri generali di cui all'art.4, comma primo, D.M. n.55/2014, e successive modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti come introdotti dal D.M. n.147/2022, maggiorati ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4, comma primo, bis D.M. n.55/2014 nella misura ivi prevista stante che il presente atto costitutivo è stato redatto e depositato nel rispetto dei criteri di forma e redazione degli atti giudiziari con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 7 agosto 2023, n.110, con tecniche informatiche atte a consentire ed agevolare la sua consultazione e fruibilità”.
Alla prima udienza del 27.1.2025 l'opponente rilevava che l'iscrizione tardiva a ruolo della causa non generasse l'improcedibilità del giudizio, posto che le parti, costituendosi tardivamente, avevano mostrato la comune volontà di dare impulso al processo.
Quanto alla notifica del primo precetto, avvenuta, secondo l'opposto, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 20.6.2012, essa doveva considerarsi nulla, stante la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa 23L “CAD”.
Di poi, con ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava all'udienza di discussione del 23.6.2025, con l'assegnazione di termini a ritroso per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Successivamente, in data 13.5.2025, l'opposta produceva atto di sostituzione del procuratore, revocando il mandato all'Avv. Giuseppe Mangia in favore dell'Avv. Monica Traversa.
Nella comparsa conclusionale l'opponente rilevava che l'opposto non aveva depositato l'atto prodromico al precetto, ossia il decreto ingiuntivo n. 466/2012 D.I., emesso in data 11.10.2012 dal Giudice di pace di Mascalucia e dichiarato esecutivo con decreto del Giudice del 4.2.2013, rilevando, altresì, di non averne mai avuto conoscenza.
Infine, all'udienza del 23.6.2025, la causa veniva posta in decisione.
***************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano fondate e meritino, quindi, di essere accolte per le ragioni che seguono.
- Va preliminarmente esaminata, trattandosi di questione processuale preliminare, l'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo, perché avvenuta oltre il termine perentorio previsto dall'art. 165 c.p.c., decorrente dalla data di notifica dell'atto di citazione (24.6.2024) e scaduto il giorno 4.7.2024.
pagina 4 di 6 Si rammenta che, ai sensi dell'art.165 c.p.c.: ”L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione”.
Or, posto che la causa è stata iscritta a ruolo in data 5.7.2024, ma che il deposito dell'atto di citazione è avvenuto il 4.7.2025 (come si evince dalla schermata del programma ”), i termini di Pt_2 legge sono stati rispettati e l'eccezione va rigettata.
-Sempre preliminarmente, va valutato il profilo di legittimazione ad agire e della conseguente titolarità del credito in capo alla società opposta . Controparte_1
Or, come statuito dalla Corte di Cassazione, da ultimo, nella pronuncia n. 10786/2024: “in ragione della rilevabilità d'ufficio dei vizi inficianti la legittimazione delle parti è onere della cessionaria dare prova della propria legittimazione attiva nel corso del giudizio, tale prova deve essere data non solo allegando la Gazzetta Ufficiale recante l'avviso dell'avvenuta cessione, da parte della banca alla cessionaria di alcuni suoi crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130 e 58 TUB, ma anche provando che tra i crediti oggetto della comunicata cessione fossero compresi anche i crediti ingiunti in pagamento”.
Inoltre, secondo costante giurisprudenza, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016).
ha dichiarato di aver acquistato pro soluto da ES PA NA Controparte_1
NA S.p.A (già Neos NA S.p.A, già Finemiro Banca S.p.A.), con contratto stipulato in data 4.12.2014, un portafoglio di crediti in blocco, in cui era incluso quello in capo a Parte_1
A prova della precetta cessione, l'opposta ha depositato la dichiarazione rilasciata dalla cedente in data 4.12.2014 (Doc. n. 6), rilevando di aver comunicato al ceduto l'intervenuta cessione del credito con missiva a/r del 4.12.2017 (Doc. n. 7).
Considerato che non è stato prodotto né l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, né il contratto di cessione, né l'elenco analitico dei crediti ceduti, né altro documento idoneo a dimostrare la titolarità in capo a si rileva che tale dichiarazione, da sola, non sia idonea a Controparte_1
pagina 5 di 6 comprovare in modo sufficiente la intervenuta cessione del credito in favore dell'attrice, potendo costituire al più un indizio che andava integrato con altra documentazione.
Pertanto, il mancato assolvimento dell'onere probatorio su di essa specificatamente gravante, circa l'inclusione dello specifico credito oggetto del procedimento in esame nel “blocco” dei rapporti ceduti, priva il cessionario del credito della qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso della banca, nonché della legittimazione attiva, con la conseguente sua estraneità al giudizio ed inammissibilità della domanda.
Infine, la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. formulata da parte attrice deve infine essere rigettata, non essendo stato provato il danno subito ai sensi del comma III e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio, non rinvenendosi nella condotta di parte convenuta una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto di precetto notificato in data 15.6.2024 a ad opera di;
Parte_1 Controparte_1
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado, in favore di parte opponente, che liquida rispettivamente in € 1.200,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 28 luglio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7221/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MADDIO PIETRO (C.F. ) con studio in Trecastagni (CT), Via C.F._2
P. Toselli n. 38, che lo rappresenta e difende giusta procura.
opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Monica Traversa (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, al C.F._3
Corso Europa n. 13. opposta CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 23.6.2025, che qui si intende richiamato, la causa è stata dunque posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto il precetto notificato a ad opera di Parte_1 [...]
in data 15.6.2024, con cui è stato richiesto il pagamento della somma di € CP_1 12.537,66, in forza del decreto ingiuntivo n. 466/2012, emesso in data 11.10.2012 dal Giudice di pace di Mascalucia. Nel precetto si dichiarava che:
- il decreto era stato emesso per la somma di € 4.112,18 in linea capitale (oltre agli interessi convenzionali sulla sorte capitale di € 3.167,40, al tasso annuo del 21,23% a far data dal 02.10.2012 e pagina 1 di 6 sino al soddisfo, ed alle spese di procedura), notificato in data 4.12.2012 e, stante la mancata opposizione nei termini di legge, dichiarato esecutivo con decreto del 4.2.2013.
- in data 20.6.2022 aveva notificato un precedente atto di precetto al Controparte_1 predetto debitore, rimasto privo di seguito.
Nell'atto di citazione l'opponente eccepiva:
- Prescrizione del credito, in assenza di eventi interruttivi dei termini di legge, negando, in particolare, di aver ricevuto, in data 20.6.2022, notifica del precedente precetto;
- Difetto di legittimazione attiva e della titolarità del credito in capo a Controparte_1
- Applicazione di interessi convenzionali al tasso annuo del 21,23%, a far data dal 2.10.2012, non concordati ed, in ogni caso, usurari, con la conseguenza che la somma dovuta risultava pari ad € 5.280,58;
- Condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione: - in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'opposto atto di precetto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
- nel merito, accertare e dichiarare, l'intervenuta prescrizione decennale e che nulla è dovuto in favore dell' opposta;
In subordine, nella denegata ipotesi di regolare produzione di atto interruttivo dei termini prescrizionali, accertare e dichiarare dovuta la somma pari ad € 5.280,58. - condannare l'opposto al risarcimento dei danni per le violazioni di cui all'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. Salvis Juribus”… Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali e c.p.a., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, ripercorreva i passaggi di cessione del credito:
“- La pretesa azionata dalla creditrice trae origine dal contratto di Controparte_1 finanziamento n.2071011 intervenuto in data 28/10/2008 tra il Sig. e la Neos Parte_1 NA S.p.A. (poi ES PA NA NA S.p.A.), avente ad oggetto un prestito personale dell'importo di € 3.500,00 rimborsabile in n.60 rate mensili di € 90,20 cadauna (Doc n.
5 - Contratto di finanziamento).
- In in data 22/03/2013, con atto notarile a ministero del Notaio Dott. di Milano, n. Persona_1 9666 Rep. - n. 5046 Racc., è intervenuta scissione parziale di Neos NA S.p.A, e per effetto di tale scissione, veniva assegnato a ES PA NA NA S.p.A, il ramo di azienda organizzato per l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del credito al consumo, della cessione del quinto dello stipendio o della pensione e degli altri finanziamenti diversi dal leasing finanziario.
- Per l'effetto della suddetta cessione, ES PA NA NA S.p.A è divenuta pertanto titolare degli elementi attivi e passivi riconducibili ai rapporti giuridici ad essa assegnati e fra questi del rapporto oggetto della presente controversia.
- Successivamente, con contratto stipulato in data 04/12/2014, ha Controparte_1 acquistato, pro soluto, da ES PA NA NA S.p.A (già Neos NA S.p.A, già
pagina 2 di 6 Finemiro Banca S.p.A.) un portafoglio di crediti, tra cui quello in capo al Sig. ( Parte_1
), come si evince dalla dichiarazione rilasciata dalla cedente in data 4 dicembre C.F._1 2014.(Doc. n. 6).
- Con missiva a/r delli 04/12/2017, la società cessionaria ha comunicato Controparte_1 al Sig. l'intervenuta cessione del credito, nel contempo avanzando richiesta di Parte_1 pagamento del quantum dovuto (Doc. n. 7).
Così, tutti i passaggi debitamenti documentati che hanno portato in capo a Controparte_1 la titolarità del credito de quo, senza che in ciò residui sorta di dubbio alcuno e senza che ciò costituisca alcun inversione dei rispettivi oneri probatori”.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione, ai sensi degli artt. 165 et 616 c.p.c. in loro combinato disposto, posto che la stessa non era stata iscritta a ruolo nei termini di legge.
Difatti, l'atto di citazione in opposizione era stato notificato via pec, ai sensi della Legge n.53/94, in data 24.6.2024 (Doc. n.2) e, mentre l'iscrizione a ruolo era stata il 5.7.2024 (Doc. n.3), dunque, oltre il termine di dieci giorni dalla notifica, che coincideva con la giornata del 4.7.2024.
Precisava, inoltre, che non vi era stata una tardiva costituzione in giudizio, sanabile con la costituzione del convenuto, ma una tardiva iscrizione della causa a ruolo, la quale non era sanabile.
Sotto il profilo dell'asserita mancanza di atti interruttivi del termine di prescrizione decennale del titolo esecutivo, rilevava che il decreto ingiuntivo era stato notificato a in data Parte_1 4.12.2012, ed, in assenza di opposizione, era stato munito di formula esecutiva il successivo 4.2.2013, il termine di legge per proporre opposizione era dunque spirato il 13.1.2013, con decorrenza del termine prescrizionale decennale, il successivo 12.1.2023.
Rilevava, tuttavia, che, contrariamente a quanto rilevato dall'opponente, il precetto precedente era stato notificato il 20.6.2022, a seguito di spedizione della raccomandata contenente l'avviso di giacenza del relativo plico, perfezionandosi ex art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza (Doc. n.4) e, pertanto vi era stato un valido atto interruttivo della prescrizione.
Quanto all'eccezione relativa all'applicazione degli interessi moratori, precisava che il contratto di finanziamento sottoscritto in data 28.10.2008 da indicava nelle modalità di rimborso Parte_1 il TAEG nella misura del 19,23% , prevedendo, per il solo caso di eventuale inadempimento da parte del consumatore, l'applicazione di interessi di mora da calcolarsi sul TAEG aumentato di due punti percentuali e che comunque, in sede monitoria, era stato applicato nella misura del 16,35%, dunque, entro i limiti del tasso soglia previsto per il periodo di riferimento.
Infine, stante la manifesta infondatezza del contenzioso, chiedeva la condanna di parte opponente alla responsabilità per lite temeraria ai sensi di quanto disposto dall'art. 96 c.p.c.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito;
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le declaratorie di rito;
IN VIA PREGIUDIZIALE - Dichiarare improcedibile l'opposizione proposta dal Sig. notificata alla convenuta opposta in Parte_1 data 24/06/2024 per non essere stata iscritta la causa a ruolo entro i termini di cui all'art. 165 c.p.c. anche in palese violazione dell'art 616 c.p.c., con tutti i consequenziali effetti di legge. - In ogni caso, condannare il Sig. al pagamento delle spese di lite ai sensi degli artt.91 - 92 et 96 Parte_1 c.p.c. a favore dell'opposta nella misura che sarà liquidata, in corso di causa, Controparte_1
pagina 3 di 6 dal Giudice adito, anche in via equitativa, comunque contenuta nei limiti di valore dichiarato della presente causa. IN VIA PRELIMINARE - Respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto atto di precetto per mancanza dei necessari presupposti di legge e comunque di cui all'art. 624 c.p.c. per quanto dedotto ed esposto nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, con tutti i consequenziali effetti di legge. NEL MERITO - Respingere tutte le domande formulate dall'attore opponente in quanto infondate sia in fatto, sia in diritto, per quanto esposto nella narrativa del presente atto costitutivo. IN OGNI CASO - Condannare l'attore opponente, Sig. Pt_1
, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre alla condanna delle spese e compensi del presente giudizio,
[...] oltre accessori come per legge. - Con riserva di ogni più ampia aggiunta, integrazione, modificazione, precisazione nonchè formulare istanze, anche istruttorie, all'esito delle difese di parte avversa, deducendi nei termini di legge . Con salvezza di ogni altro diritto. Riservata ogni ulteriore eccezione, deduzione, produzione e difesa. Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da determinarsi secondo i parametri generali di cui all'art.4, comma primo, D.M. n.55/2014, e successive modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti come introdotti dal D.M. n.147/2022, maggiorati ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4, comma primo, bis D.M. n.55/2014 nella misura ivi prevista stante che il presente atto costitutivo è stato redatto e depositato nel rispetto dei criteri di forma e redazione degli atti giudiziari con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 7 agosto 2023, n.110, con tecniche informatiche atte a consentire ed agevolare la sua consultazione e fruibilità”.
Alla prima udienza del 27.1.2025 l'opponente rilevava che l'iscrizione tardiva a ruolo della causa non generasse l'improcedibilità del giudizio, posto che le parti, costituendosi tardivamente, avevano mostrato la comune volontà di dare impulso al processo.
Quanto alla notifica del primo precetto, avvenuta, secondo l'opposto, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 20.6.2012, essa doveva considerarsi nulla, stante la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa 23L “CAD”.
Di poi, con ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava all'udienza di discussione del 23.6.2025, con l'assegnazione di termini a ritroso per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Successivamente, in data 13.5.2025, l'opposta produceva atto di sostituzione del procuratore, revocando il mandato all'Avv. Giuseppe Mangia in favore dell'Avv. Monica Traversa.
Nella comparsa conclusionale l'opponente rilevava che l'opposto non aveva depositato l'atto prodromico al precetto, ossia il decreto ingiuntivo n. 466/2012 D.I., emesso in data 11.10.2012 dal Giudice di pace di Mascalucia e dichiarato esecutivo con decreto del Giudice del 4.2.2013, rilevando, altresì, di non averne mai avuto conoscenza.
Infine, all'udienza del 23.6.2025, la causa veniva posta in decisione.
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Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano fondate e meritino, quindi, di essere accolte per le ragioni che seguono.
- Va preliminarmente esaminata, trattandosi di questione processuale preliminare, l'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo, perché avvenuta oltre il termine perentorio previsto dall'art. 165 c.p.c., decorrente dalla data di notifica dell'atto di citazione (24.6.2024) e scaduto il giorno 4.7.2024.
pagina 4 di 6 Si rammenta che, ai sensi dell'art.165 c.p.c.: ”L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione”.
Or, posto che la causa è stata iscritta a ruolo in data 5.7.2024, ma che il deposito dell'atto di citazione è avvenuto il 4.7.2025 (come si evince dalla schermata del programma ”), i termini di Pt_2 legge sono stati rispettati e l'eccezione va rigettata.
-Sempre preliminarmente, va valutato il profilo di legittimazione ad agire e della conseguente titolarità del credito in capo alla società opposta . Controparte_1
Or, come statuito dalla Corte di Cassazione, da ultimo, nella pronuncia n. 10786/2024: “in ragione della rilevabilità d'ufficio dei vizi inficianti la legittimazione delle parti è onere della cessionaria dare prova della propria legittimazione attiva nel corso del giudizio, tale prova deve essere data non solo allegando la Gazzetta Ufficiale recante l'avviso dell'avvenuta cessione, da parte della banca alla cessionaria di alcuni suoi crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130 e 58 TUB, ma anche provando che tra i crediti oggetto della comunicata cessione fossero compresi anche i crediti ingiunti in pagamento”.
Inoltre, secondo costante giurisprudenza, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016).
ha dichiarato di aver acquistato pro soluto da ES PA NA Controparte_1
NA S.p.A (già Neos NA S.p.A, già Finemiro Banca S.p.A.), con contratto stipulato in data 4.12.2014, un portafoglio di crediti in blocco, in cui era incluso quello in capo a Parte_1
A prova della precetta cessione, l'opposta ha depositato la dichiarazione rilasciata dalla cedente in data 4.12.2014 (Doc. n. 6), rilevando di aver comunicato al ceduto l'intervenuta cessione del credito con missiva a/r del 4.12.2017 (Doc. n. 7).
Considerato che non è stato prodotto né l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, né il contratto di cessione, né l'elenco analitico dei crediti ceduti, né altro documento idoneo a dimostrare la titolarità in capo a si rileva che tale dichiarazione, da sola, non sia idonea a Controparte_1
pagina 5 di 6 comprovare in modo sufficiente la intervenuta cessione del credito in favore dell'attrice, potendo costituire al più un indizio che andava integrato con altra documentazione.
Pertanto, il mancato assolvimento dell'onere probatorio su di essa specificatamente gravante, circa l'inclusione dello specifico credito oggetto del procedimento in esame nel “blocco” dei rapporti ceduti, priva il cessionario del credito della qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso della banca, nonché della legittimazione attiva, con la conseguente sua estraneità al giudizio ed inammissibilità della domanda.
Infine, la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. formulata da parte attrice deve infine essere rigettata, non essendo stato provato il danno subito ai sensi del comma III e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio, non rinvenendosi nella condotta di parte convenuta una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto di precetto notificato in data 15.6.2024 a ad opera di;
Parte_1 Controparte_1
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado, in favore di parte opponente, che liquida rispettivamente in € 1.200,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 28 luglio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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