Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/02/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 20.2.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 6483/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 8/5/1955 in RANDAZZO (CT), c.f. parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. MICALI FRANCESCO;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso:
“ , nato a [...] lo [...] ed affetto da cardiopatia ischemica Parte_1 cronica in III NYHA (FE 41%), da diabete mellito insulino dipendente, da esiti di pregresso intervento chirurgico di adesiolisi per occlusione intestinale, da cataratta in
OO con visus residuo di 1/10 in OD e 9/10 in OS e da depressione endoreattiva di grado medio-grave, sia da considerare invalido civile in misura del 100% (cento per cento) con decorrenza dal febbraio 2024”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “- in accoglimento del presente ricorso, accertare che lo stato patologico del sig. è tale da integrare i Parte_1 presupposti sanitari di invalidità civile ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo
1971 n° 118 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine del riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate, e si trova nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di un'assistenza continua, condizione prevista dall'articolo 1 della legge 11
(persona handicappata con grave riduzione dell'autonomia personale). Per l'effetto, riconoscere le provvidenze richieste (indennità di accompagno e status di handicap grave previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, ai sensi della legge 104/92) con decorrenza dalla domanda amministrativa o diversa accertanda”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “ , di anni 69, è in atto affetto da: -Pregresso Parte_1
IMA anteriore sub-acuto (Febbraio 2024), trattato con intervento coronarico percutaneo, in III Classe NYHA;
-Pregressa occlusione intestinale con intervento di laparotomia esplorativa e adesiolisi;
-Diabete mellito di tipo 2 NID e neuropatia diabetica;
-Cataratta evoluta in OD e Cataratta cortico nucleare in OS”. Visus in O.D:
1/10 OS: 8-9/10. -Sindrome ansioso-depressiva reattiva. Quantificando la percentuale invalidante riscontrata nel ricorrente Sig. , di anni 69, alla luce dello Parte_1 stato attuale e considerati i riscontri clinico-strumentali ed il quadro patologico complessivo, si perviene e si conferma una invalidità nella misura dello 100% (CENTO%) non riducibile a norma della Legge 118/71, con Decorrenza a far data dal Febbraio
2024. Soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità (COMMA 1 ART. 3) a norma della legge 05.02.92 n. 104. Dalla documentazione clinico-strumentale prodotta ed in possesso di questo CTU e dall'obiettività rilevata, non sono stati riscontrati aspetti
e patologie che possano permettere ulteriori riconoscimenti”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente.
Le spese processuali della fase di ATP sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata in tale procedimento, e quelle della fase di opposizione sono compensate tra le parti, tenuto conto della natura del procedimento e della qualità delle parti.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti (ma in solido rispetto al CP_ Consulente tecnico d'Ufficio), a carico dell' relativamente alla fase di ATP, e a carico del ricorrente, relativamente alla fase di opposizione.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento;
dichiara le spese della fase di ATP irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata da parte ricorrente in tale procedimento;
compensa tra le parti le spese della fase di opposizione;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti
(ma in solido rispetto al Consulente tecnico d'Ufficio), relativamente alla fase di ATP, a CP_ carico dell' e, relativamente alla fase di opposizione, a carico del ricorrente.
Catania, 20/02/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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