Ordinanza collegiale 4 giugno 2025
Ordinanza cautelare 16 luglio 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 04/05/2026, n. 8099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8099 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08099/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06212/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6212 del 2025, proposto da
FR DO, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Cerrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non costituito in giudizio;
nei confronti
SC LA, rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Maria Stoppani, Giulio SC, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Isabella Maria Stoppani in Roma, via Brenta, 2/A;
per l'annullamento
- della graduatoria regionale di merito del vincitore della procedura concorsuale indetta con il D.M. 205 del 26 ottobre 2023 e con il Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023, per la classe di concorso AN55-Strumento Musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado (Violoncello) per la Regione Lazio, approvata con il Decreto del Direttore Generale del U.S.R. per il Lazio, Prot. n. 328 del 20 marzo 2025, nella parte in cui il ricorrente non è stato incluso nella suddetta graduatoria quale candidato vincitore (pur avendo diritto ad un punteggio totale di 237,75 di cui: punti 12,50 per il titolo di accesso – e non punti 0 erroneamente attribuiti –, punti 90 per la prova scritta , punti 98 per la media tra prova pratica e prova orale, e punti 37,25 per gli altri titoli correttamente valutati);
- di successive eventuali rettifiche nella parte in cui non includono l’odierno ricorrente quale vincitore del concorso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto, tra cui eventuali ed ulteriori provvedimenti integrativi successivamente pubblicati all’approvazione della graduatoria di merito, dei provvedimenti di scorrimento della stessa, di assegnazione delle sedi e di stipula dei contratti di lavoro eventualmente stipulati in danno della ricorrente e, ove e se lesivi, degli interessi del ricorrente, del D.M. 205 del 2023 e del Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la nota del 25 luglio 2025, notificata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa ES LO BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati.
2. Con atto notificato e depositato in data 25 luglio 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.
3. Con memoria depositata in data 13 aprile 2026, la parte ricorrente ha richiamato il predetto atto ed ha insistito nella richiesta di declaratoria estinzione in esso contenuta.
4. All’udienza del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio ritiene che, alla luce del formale atto di rinuncia, predisposto secondo le modalità stabilite dall’art. 84, c.p.a., debba essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
6. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara il giudizio estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE SE, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
ES LO BA, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| ES LO BA | LE SE |
IL SEGRETARIO