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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 542/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 542/2021
tra
Parte_1
[...]
RICORRENTE
e
CESENA Controparte_1
- SEDE DI MESSINA CP_1 Controparte_1
Controparte_2
[...]
RESISTENTE
Oggi 15 gennaio 2025 davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Giardetti per parte ricorrente e per l' l'avv. Vestini. CP_1
L'avv. Vestini insiste nell'eccezione di incompetenza territoriale.
L'avv. Giardetti contesta tale prospettazione in quanto la matricola creata da a Messina è CP_1
contestata. Per il resto, gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dispone come da separato provvedimento. Dopo
breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
pagina 1 di 9 Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 9 N. R.G. 542/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 542/2021 alla quale è stata riunita la causa sub
R.G. 6/2023, entrambe promosse da: Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. GIARDETTI MARCO, elettivamente domiciliato in PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27 00195 ROMA presso il difensore avv. GIARDETTI MARCO
RICORRENTE contro
Controparte_3
(C.F. ),
[...] C.F._1
Controparte_4
[...] P.IVA_2
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI ANNA P.IVA_3
PAOLA ( ) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS C.F._2
FORLI', elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI CP_2
ANNA PAOLA ( ) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA C.F._2
INPS FORLI iciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
pagina 3 di 9 RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
ha proposto ricorso per l'accertamento negativo della debenza dei contributi e delle CP_5
somme richieste da con il verbale di accertamento n. 2020011622/DDL del 30/04/2021, CP_1
notificato in data 5 maggio 2021 (con cui “si è determinato l'imponibile contributivo, secondo le aliquote proprie del settore delle TLC, costituendo apposita matricola aziendale sulla sede di Messina”, prevedendo CP_1
a tale riguardo un importo a carico della Cooperativa pari ad € 184.945,36), nonché con il Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020011152/DDL del 30/04/2021, notificato in data 5 maggio 2021 alla (con cui “si è provveduto, quindi, alla cancellazione delle posizioni Controparte_6
assicurative denunciate sulla presente Matricola per i dipendenti di cui alle allegate tabelle, che, si ribadisce, CP_1
essere esclusivamente quelli impegnati nell'espletamento del servizio CUP - centro unificato di prenotazioni telefonico provinciale”), nonché per l'accertamento negativo delle argomentazioni e delle statuizioni alla base degli stessi, con i quali, sulla base dell'erronea affermazione che la dovrebbe Parte_1
applicare il CCNL Telecomunicazioni anziché quello Cooperative Sociali da sempre applicato, come da provvedimento di riclassificazione Direzione di Messina notificato in data 20 CP_1
maggio 2021 alla Controparte_6
Segnatamente, con i provvedimenti notificati alla società ricorrente, l'avrebbe diffidata ad CP_1
inquadrare i lavoratori operanti presso la sede di Messina con il CCNL Telecomunicazioni e conseguentemente al versamento delle relative differenze in termini di contribuzioni per un importo pari ad € 184.945,36, con riclassificazione ai fini della propria posizione CP_1 pagina 4 di 9 contributiva.
Nelle more del giudizio, iscritto all'R.G.n. 542/2021, ha emesso avviso di pagamento per i CP_1
contributi asseritamente non versati dalla società, tempestivamente impugnato dalla cooperativa con ricorso iscritto all'rgn 6/2023.
Stante la connessione oggettiva e soggettiva, i due procedimenti sono stati riuniti.
costituita in entrambi i giudizi, ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale adito per essere competente il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Messina e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente ed all'esito della discussione orale all'udienza del
15.01.2025, è stata posta in decisione.
2.
Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da CP_1
essendo competente il Tribunale Lavoro di Forlì.
Occorre infatti considerare che, secondo quanto allegato e documentato da parte ricorrente, Ai sensi L'art. 444 comma 3 c.p.c., che regola la competenza per territorio nelle controversie previdenziali prevede che: “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
Nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di datore di lavoro con più sedi, vige il principio dell'accentramento contributivo e della unicità della posizione contributiva (cfr., in tal senso, Cass. sez. Lavoro sentenza n. 29955/2017: “Ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., competente per territorio a conoscere della controversia previdenziale è il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente presso il quale a seguito di domanda del datore di lavoro, che abbia più dipendenze, accolta dall'Istituto previdenziale, è attuato
l'accentramento e che conseguentemente diviene deputato per effetto di esso a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza. In caso di domanda del datore di lavoro di restituzione di contributi indebitamente corrisposti in eccedenza occorre, pertanto, tener conto - al fine della competenza per territorio - dell'accentramento suddetto, ancorché il diritto alla ripetizione dell'indebito contributivo pagina 5 di 9 sia in ipotesi sorto prima di detto accentramento, con effettuazione della verifica alla proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 5 c.p.c.”).
Posto che è stato documentato da parte ricorrente l'accoglimento della domanda di accentramento contributivo rivolta ad dalla , l'eccezione di incompetenza deve essere CP_1 Parte_1
rigettata.
3.
Venendo al merito, oggetto dei procedimenti riuniti è l'accertamento della legittimità o meno della pretesa di di classificare l'attività la società ricorrente alla stregua di lavoro svolta dalla CP_1
sulla base dell'attività descritta dal codice Ateco 82.20.00, ovvero “call Parte_1
center in entrata che rispondono a chiamate dell'utente tramite operatore”, con ogni conseguenza in termini di inquadramento previdenziale e di individuazione del CCNL applicabile per determinare la retribuzione da assoggettare a contribuzione (quindi con eventuali differenze contributive in caso di accertato versamento dei contributi in misura inferiore rispetto a quella in tesi dovuta sulla base del CCNL applicabile in luogo di quello indebitamente applicato) nel contratto delle
Telecomunicazioni stipulato dalle organizzazioni più rappresentative del settore. sostiene che nel caso di specie, alla luce di quanto accertato con il verbale unico di CP_1
accertamento oggetto di contestazione, sussista una discrasia tra il corretto inquadramento aziendale così come accertato e il formale inquadramento in essere.
Occorre anzitutto tenere presente che grava sull'ente previdenziale l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione contributiva.
Con i verbali unici di accertamento gli ispettori hanno dato atto che “Nel presente accertamento, emerge la mancanza di corrispondenza tra schema astratto e fattispecie concreta, tra inquadramento formale e situazione di fatto esistente che ha indotto i verbalizzanti a ritenere che la abbia volutamente omesso di Parte_1
comunicare all' le specifiche modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro oggetto di verifica, con ciò CP_1
impedendo la verifica della sussistenza di una piena corrispondenza formale e fattispecie concreta”.
Di conseguenza, con i verbali impugnati l'istituto ha “provveduto al corretto inquadramento dell'attività svolta dalla sulla base dell'attività descritta dal codice Ateco 82.20.00, ovvero “call Parte_1 pagina 6 di 9 center in entrata che rispondono a chiamate dell'utente tramite operatore”, cui corrisponde il codice Statistico
Contributivo 70708. Conseguentemente a tale inquadramento si è provveduto ad individuare il contratto collettivo applicabile nel contratto delle TLC, stipulato tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore.
Per quanto riguarda l'applicazione della clausola sociale rispetto ai lavoratori inseriti nella già citata tabella 1, allegato al bando di gara, si è provveduto a mantenere l'anzianità di servizio già maturata. Stabilito in codesta maniera l'imponibile contributivo, si è provveduto inoltre a determinare l'imposizione contributiva secondo le aliquote proprie del settore. Sull'importo dei contributi così determinato sono state calcolate le sanzioni civili” (cfr. pag. 9, in termini identici in entrambi i verbali).
Senonchè, all'esito del giudizio, le predette deduzioni non risultano fornite di riscontro probatorio.
Occorre anzitutto dare atto del fatto che, a fronte di un verbale di accertamento che si fonda sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, non è stata fornita in giudizio la prova di tale svolgimento. A fronte della mancata allegazione al verbale di dichiarazione rese dai lavoratori in occasione dell'accesso e di mancato deposito delle stesse nell'ambito del giudizio, nemmeno gli
Ispettori escussi come testimoni hanno riferito quanto appresso dai lavoratori, il che esclude di potere formulare un giudizio di mancata conformità dell'attività aziendale concretamente svolta rispetto a quella formalmente dichiarata, laddove, comunque, l'attività di call center pare comunque coerente con l'attività svolta dalla cooperativa ricorrente con conseguente applicabilità del CCNL
Cooperative Sociali per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Peraltro occorre evidenziare che in via generale non sussistono preclusioni all'inquadramento dell'attività di call center nell'ambito delle attività svolte da Cooperative Sociali, con conseguente applicazione nel CCNL Cooperative Sociali (sul punto vedasi anche l'ordinanza n. 29078 del 19 ottobre 2023 la Corte di Cassazione Lavoro, citata da parte ricorrente che, seppure con riferimento ad una vertenza in materia di licenziamento, ha ritenuto che, nonostante le contestazioni del lavoratore, le attività di call center svolte da Cooperative Sociali possano rientrare pienamente nel
CCNL Cooperative Sociali che, quindi, risulterà alle stesse pienamente applicabile (“la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2096 c.c., per la non corrispondenza delle mansioni indicate nel contratto di assunzione a tempo indeterminato (operatrice di contact center e di back office) ai profili professionali C1 pagina 7 di 9 della categoria C (CCNL Cooperative Sociali anche applicato da ndr), siccome tutti riguardanti mansioni di Pt_1
ambito socio – sanitario e di assistenza alla persona, proprie della cooperativa sociale datrice ma assolutamente estranee a quelle suindicate, effettivamente svolte presso er la realizzazione dell'Anagrafe Nazionale della Pt_2
Popolazione Residente […]”; “la specificità dell'indicazione, nel contratto di assunzione della lavoratrice, delle mansioni di operatrice di contact center e di back office e della chiara individuazione del suo inquadramento, per il richiamo della contrattazione collettiva applicabile (CCNL Cooperative sociali) e della categoria di appartenenza
(profilo professionale C1), con particolare riferimento a quello di “operatore tecnico dell'assistenza”, di specificazione delle competenze più generali dell'area/categoria C, analogicamente riferibile a quelle suddette svolte dalla ricorrente”).
Nel caso di specie, poi, a fronte del dato per cui l'attività di call center rientra pacificamente nell'oggetto sociale della cooperativa (vedasi art. 4 dello statuto: “art. 4 – Oggetto sociale - La
Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha il seguente oggetto sociale: attività di call center”), il Consiglio di giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, con la sentenza n. 687/2019, pronunciatosi all'esito dell'impugnativa da parte dei soggetti partecipanti alla gara di appalto per il servizio di call center svolto da previa aggiudicazione, ha affermato che “il contratto collettivo da Pt_1
applicare fosse quello delle Coop. Sociali non può essere revocato in dubbio stante la forma giuridica della
. Ed infatti non vi è prova che la cooperativa fosse vincolata al CCNL Parte_3
telecomunicazioni ove si consideri che nessuna previsione in tal senso si rinviene nel bando per l'appalto del servizio fornito da . Ed anzi, in senso contrario depone l'incontestato Pt_1
svolgimento da parte della Cooperativa di una procedura con le OOSS del comparto
Telecomunicazioni dal quale è emersa l'assunzione sul territorio messinese di diverse decine di risorse con applicazione del CCNL Cooperative Sociali, proprio con l'avallo delle stesse
Organizzazioni Sindacali operanti nel comparto telecomunicazioni.
In definitiva, quindi, parte resistente, pur essendone onerata, ha omesso di provare i fatti posti a fondamento della pretesa contributiva. Ciò comporta il rigetto della richiesta di pagamento della contribuzione correlata al diverso inquadramento e applicazione di un contratto collettivo diverso da quello applicato dall'azienda. pagina 8 di 9 4.
La particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto e la novità delle questioni giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara come non dovuti nè richiesti:
- il reinquadramento dei dipendenti della Cooperativa ricorrente nel CCNL Telecomunicazioni per come disposto nei Verbali Unici di Accertamento e Notificazione oggetto del presente giudizio;
- le somme risultanti dai Verbali Unici di Accertamento e Notificazione oggetto del presente giudizio;
- la riclassificazione operata dall' con il relativo provvedimento qui impugnato. CP_1
per l'effetto:
dichiara non dovuto il pagamento degli importi di cui alle diffide ivi contenute nonchè
l'insussistenza dei presupposti di cui al provvedimento di riclassificazione per i motivi CP_1
esposti in narrativa;
2) dichiara non dovuti gli importi richiesti nell'avviso di addebito notificato da – sede di CP_1
Messina alla Controparte_7
in data 17 dicembre 2022 n. 34520220001160291000 recante l'importo totale di €
[...]
209.384,50;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 15/01/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 542/2021
tra
Parte_1
[...]
RICORRENTE
e
CESENA Controparte_1
- SEDE DI MESSINA CP_1 Controparte_1
Controparte_2
[...]
RESISTENTE
Oggi 15 gennaio 2025 davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Giardetti per parte ricorrente e per l' l'avv. Vestini. CP_1
L'avv. Vestini insiste nell'eccezione di incompetenza territoriale.
L'avv. Giardetti contesta tale prospettazione in quanto la matricola creata da a Messina è CP_1
contestata. Per il resto, gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dispone come da separato provvedimento. Dopo
breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
pagina 1 di 9 Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 9 N. R.G. 542/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 542/2021 alla quale è stata riunita la causa sub
R.G. 6/2023, entrambe promosse da: Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. GIARDETTI MARCO, elettivamente domiciliato in PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27 00195 ROMA presso il difensore avv. GIARDETTI MARCO
RICORRENTE contro
Controparte_3
(C.F. ),
[...] C.F._1
Controparte_4
[...] P.IVA_2
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI ANNA P.IVA_3
PAOLA ( ) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS C.F._2
FORLI', elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI CP_2
ANNA PAOLA ( ) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA C.F._2
INPS FORLI iciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
pagina 3 di 9 RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
ha proposto ricorso per l'accertamento negativo della debenza dei contributi e delle CP_5
somme richieste da con il verbale di accertamento n. 2020011622/DDL del 30/04/2021, CP_1
notificato in data 5 maggio 2021 (con cui “si è determinato l'imponibile contributivo, secondo le aliquote proprie del settore delle TLC, costituendo apposita matricola aziendale sulla sede di Messina”, prevedendo CP_1
a tale riguardo un importo a carico della Cooperativa pari ad € 184.945,36), nonché con il Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020011152/DDL del 30/04/2021, notificato in data 5 maggio 2021 alla (con cui “si è provveduto, quindi, alla cancellazione delle posizioni Controparte_6
assicurative denunciate sulla presente Matricola per i dipendenti di cui alle allegate tabelle, che, si ribadisce, CP_1
essere esclusivamente quelli impegnati nell'espletamento del servizio CUP - centro unificato di prenotazioni telefonico provinciale”), nonché per l'accertamento negativo delle argomentazioni e delle statuizioni alla base degli stessi, con i quali, sulla base dell'erronea affermazione che la dovrebbe Parte_1
applicare il CCNL Telecomunicazioni anziché quello Cooperative Sociali da sempre applicato, come da provvedimento di riclassificazione Direzione di Messina notificato in data 20 CP_1
maggio 2021 alla Controparte_6
Segnatamente, con i provvedimenti notificati alla società ricorrente, l'avrebbe diffidata ad CP_1
inquadrare i lavoratori operanti presso la sede di Messina con il CCNL Telecomunicazioni e conseguentemente al versamento delle relative differenze in termini di contribuzioni per un importo pari ad € 184.945,36, con riclassificazione ai fini della propria posizione CP_1 pagina 4 di 9 contributiva.
Nelle more del giudizio, iscritto all'R.G.n. 542/2021, ha emesso avviso di pagamento per i CP_1
contributi asseritamente non versati dalla società, tempestivamente impugnato dalla cooperativa con ricorso iscritto all'rgn 6/2023.
Stante la connessione oggettiva e soggettiva, i due procedimenti sono stati riuniti.
costituita in entrambi i giudizi, ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale adito per essere competente il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Messina e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente ed all'esito della discussione orale all'udienza del
15.01.2025, è stata posta in decisione.
2.
Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da CP_1
essendo competente il Tribunale Lavoro di Forlì.
Occorre infatti considerare che, secondo quanto allegato e documentato da parte ricorrente, Ai sensi L'art. 444 comma 3 c.p.c., che regola la competenza per territorio nelle controversie previdenziali prevede che: “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
Nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di datore di lavoro con più sedi, vige il principio dell'accentramento contributivo e della unicità della posizione contributiva (cfr., in tal senso, Cass. sez. Lavoro sentenza n. 29955/2017: “Ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., competente per territorio a conoscere della controversia previdenziale è il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente presso il quale a seguito di domanda del datore di lavoro, che abbia più dipendenze, accolta dall'Istituto previdenziale, è attuato
l'accentramento e che conseguentemente diviene deputato per effetto di esso a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza. In caso di domanda del datore di lavoro di restituzione di contributi indebitamente corrisposti in eccedenza occorre, pertanto, tener conto - al fine della competenza per territorio - dell'accentramento suddetto, ancorché il diritto alla ripetizione dell'indebito contributivo pagina 5 di 9 sia in ipotesi sorto prima di detto accentramento, con effettuazione della verifica alla proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 5 c.p.c.”).
Posto che è stato documentato da parte ricorrente l'accoglimento della domanda di accentramento contributivo rivolta ad dalla , l'eccezione di incompetenza deve essere CP_1 Parte_1
rigettata.
3.
Venendo al merito, oggetto dei procedimenti riuniti è l'accertamento della legittimità o meno della pretesa di di classificare l'attività la società ricorrente alla stregua di lavoro svolta dalla CP_1
sulla base dell'attività descritta dal codice Ateco 82.20.00, ovvero “call Parte_1
center in entrata che rispondono a chiamate dell'utente tramite operatore”, con ogni conseguenza in termini di inquadramento previdenziale e di individuazione del CCNL applicabile per determinare la retribuzione da assoggettare a contribuzione (quindi con eventuali differenze contributive in caso di accertato versamento dei contributi in misura inferiore rispetto a quella in tesi dovuta sulla base del CCNL applicabile in luogo di quello indebitamente applicato) nel contratto delle
Telecomunicazioni stipulato dalle organizzazioni più rappresentative del settore. sostiene che nel caso di specie, alla luce di quanto accertato con il verbale unico di CP_1
accertamento oggetto di contestazione, sussista una discrasia tra il corretto inquadramento aziendale così come accertato e il formale inquadramento in essere.
Occorre anzitutto tenere presente che grava sull'ente previdenziale l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione contributiva.
Con i verbali unici di accertamento gli ispettori hanno dato atto che “Nel presente accertamento, emerge la mancanza di corrispondenza tra schema astratto e fattispecie concreta, tra inquadramento formale e situazione di fatto esistente che ha indotto i verbalizzanti a ritenere che la abbia volutamente omesso di Parte_1
comunicare all' le specifiche modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro oggetto di verifica, con ciò CP_1
impedendo la verifica della sussistenza di una piena corrispondenza formale e fattispecie concreta”.
Di conseguenza, con i verbali impugnati l'istituto ha “provveduto al corretto inquadramento dell'attività svolta dalla sulla base dell'attività descritta dal codice Ateco 82.20.00, ovvero “call Parte_1 pagina 6 di 9 center in entrata che rispondono a chiamate dell'utente tramite operatore”, cui corrisponde il codice Statistico
Contributivo 70708. Conseguentemente a tale inquadramento si è provveduto ad individuare il contratto collettivo applicabile nel contratto delle TLC, stipulato tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore.
Per quanto riguarda l'applicazione della clausola sociale rispetto ai lavoratori inseriti nella già citata tabella 1, allegato al bando di gara, si è provveduto a mantenere l'anzianità di servizio già maturata. Stabilito in codesta maniera l'imponibile contributivo, si è provveduto inoltre a determinare l'imposizione contributiva secondo le aliquote proprie del settore. Sull'importo dei contributi così determinato sono state calcolate le sanzioni civili” (cfr. pag. 9, in termini identici in entrambi i verbali).
Senonchè, all'esito del giudizio, le predette deduzioni non risultano fornite di riscontro probatorio.
Occorre anzitutto dare atto del fatto che, a fronte di un verbale di accertamento che si fonda sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, non è stata fornita in giudizio la prova di tale svolgimento. A fronte della mancata allegazione al verbale di dichiarazione rese dai lavoratori in occasione dell'accesso e di mancato deposito delle stesse nell'ambito del giudizio, nemmeno gli
Ispettori escussi come testimoni hanno riferito quanto appresso dai lavoratori, il che esclude di potere formulare un giudizio di mancata conformità dell'attività aziendale concretamente svolta rispetto a quella formalmente dichiarata, laddove, comunque, l'attività di call center pare comunque coerente con l'attività svolta dalla cooperativa ricorrente con conseguente applicabilità del CCNL
Cooperative Sociali per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Peraltro occorre evidenziare che in via generale non sussistono preclusioni all'inquadramento dell'attività di call center nell'ambito delle attività svolte da Cooperative Sociali, con conseguente applicazione nel CCNL Cooperative Sociali (sul punto vedasi anche l'ordinanza n. 29078 del 19 ottobre 2023 la Corte di Cassazione Lavoro, citata da parte ricorrente che, seppure con riferimento ad una vertenza in materia di licenziamento, ha ritenuto che, nonostante le contestazioni del lavoratore, le attività di call center svolte da Cooperative Sociali possano rientrare pienamente nel
CCNL Cooperative Sociali che, quindi, risulterà alle stesse pienamente applicabile (“la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2096 c.c., per la non corrispondenza delle mansioni indicate nel contratto di assunzione a tempo indeterminato (operatrice di contact center e di back office) ai profili professionali C1 pagina 7 di 9 della categoria C (CCNL Cooperative Sociali anche applicato da ndr), siccome tutti riguardanti mansioni di Pt_1
ambito socio – sanitario e di assistenza alla persona, proprie della cooperativa sociale datrice ma assolutamente estranee a quelle suindicate, effettivamente svolte presso er la realizzazione dell'Anagrafe Nazionale della Pt_2
Popolazione Residente […]”; “la specificità dell'indicazione, nel contratto di assunzione della lavoratrice, delle mansioni di operatrice di contact center e di back office e della chiara individuazione del suo inquadramento, per il richiamo della contrattazione collettiva applicabile (CCNL Cooperative sociali) e della categoria di appartenenza
(profilo professionale C1), con particolare riferimento a quello di “operatore tecnico dell'assistenza”, di specificazione delle competenze più generali dell'area/categoria C, analogicamente riferibile a quelle suddette svolte dalla ricorrente”).
Nel caso di specie, poi, a fronte del dato per cui l'attività di call center rientra pacificamente nell'oggetto sociale della cooperativa (vedasi art. 4 dello statuto: “art. 4 – Oggetto sociale - La
Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha il seguente oggetto sociale: attività di call center”), il Consiglio di giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, con la sentenza n. 687/2019, pronunciatosi all'esito dell'impugnativa da parte dei soggetti partecipanti alla gara di appalto per il servizio di call center svolto da previa aggiudicazione, ha affermato che “il contratto collettivo da Pt_1
applicare fosse quello delle Coop. Sociali non può essere revocato in dubbio stante la forma giuridica della
. Ed infatti non vi è prova che la cooperativa fosse vincolata al CCNL Parte_3
telecomunicazioni ove si consideri che nessuna previsione in tal senso si rinviene nel bando per l'appalto del servizio fornito da . Ed anzi, in senso contrario depone l'incontestato Pt_1
svolgimento da parte della Cooperativa di una procedura con le OOSS del comparto
Telecomunicazioni dal quale è emersa l'assunzione sul territorio messinese di diverse decine di risorse con applicazione del CCNL Cooperative Sociali, proprio con l'avallo delle stesse
Organizzazioni Sindacali operanti nel comparto telecomunicazioni.
In definitiva, quindi, parte resistente, pur essendone onerata, ha omesso di provare i fatti posti a fondamento della pretesa contributiva. Ciò comporta il rigetto della richiesta di pagamento della contribuzione correlata al diverso inquadramento e applicazione di un contratto collettivo diverso da quello applicato dall'azienda. pagina 8 di 9 4.
La particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto e la novità delle questioni giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara come non dovuti nè richiesti:
- il reinquadramento dei dipendenti della Cooperativa ricorrente nel CCNL Telecomunicazioni per come disposto nei Verbali Unici di Accertamento e Notificazione oggetto del presente giudizio;
- le somme risultanti dai Verbali Unici di Accertamento e Notificazione oggetto del presente giudizio;
- la riclassificazione operata dall' con il relativo provvedimento qui impugnato. CP_1
per l'effetto:
dichiara non dovuto il pagamento degli importi di cui alle diffide ivi contenute nonchè
l'insussistenza dei presupposti di cui al provvedimento di riclassificazione per i motivi CP_1
esposti in narrativa;
2) dichiara non dovuti gli importi richiesti nell'avviso di addebito notificato da – sede di CP_1
Messina alla Controparte_7
in data 17 dicembre 2022 n. 34520220001160291000 recante l'importo totale di €
[...]
209.384,50;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 15/01/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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