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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 23/11/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
Nr. 8/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
In persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
(C.F. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
AC HE;
ATTORE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con l'avv. Tetto Paolo;
CONVENUTA
OGGETTO:
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.07.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, conveniva in giudizio la Parte_1
madre, per sentirsi dichiarare proprietario Controparte_1
dell'immobile sito in Gioia Tauro in viale Italia n. 12, censito al Catasto
1 Fabbricati del medesimo comune al FG 32 part 119 sub 1 cat. A/8 cl 3 vani
16 e del connesso garage identificato al FG 32 part 119 sub 2 cat. C/6 cl. 2.
A fondamento della sua domanda, deduceva che, nel Parte_1
1989, aveva “donazione indiretta” messo nella Controparte_1
disponibilità dell'attore l'immobile oggetto di causa, affinché egli potesse risiedervi a vita con la famiglia che stava per formare. La donazione de qua, priva di atto formale, era stata realizzata mediante la consegna dell'immobile all'attore, con l'incarico di ristrutturarlo per destinarlo ad abitazione del proprio nucleo familiare. aggiungeva che, proprio al fine di Parte_1
permettergli di effettuare i lavori di ristrutturazione dell'immobile e in coerenza con la donazione della casa, la madre convenuta aveva prestato garanzia (prima personale, poi reale) come formale datrice di ipoteca, nell'ambito dei mutui che l'attore aveva richiesto e ottenuto per eseguire alcuni lavori di ristrutturazione dell'immobile.
L'attore affermava di risiedere nell'immobile dal 1989 e di aver sempre sostenuto tutte le spese relative alle utenze della casa, mentre la convenuta si era sempre disinteressata dell'immobile, della manutenzione e delle utenze.
Precisava, infatti, che la convenuta aveva trattenuto copia delle chiavi del portone e ha mantenuto un rapporto di mero godimento, limitato a finalità abitative personali e principalmente su richiesta del figlio, fino a quando si è allontanata volontariamente e definitivamente dall'abitazione, trasferendosi presso la figlia fin dal 2015.
Pertanto, l'attore chiedeva al Tribunale adito di dichiarare che egli è proprietario, per donazione indiretta della madre , Controparte_1
dell'immobile sito in Gioia Tauro (RC) in Viale Italia n. 12 Censito al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 32 particella 119 sub 1, categoria A/8,
Classe 3, vani 16 e del connesso garage (foglio 32 particella 119 sub 2, categoria C/6, classe 2).
In via gradata, chiedeva di dichiarare esso attore Parte_1
proprietario dell'immobile suddetto per possesso uti dominus
2 ultraventennale;
in via estremamente gradata e salvo gravame, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto di esso attore e del suo nucleo familiare
(coniuge e figlie ed ) a godere e utilizzare l'immobile per CP_1 Per_1
cui è causa quale comodatari a vita.
si costituiva in giudizio ed eccepiva in via Controparte_1
preliminare la nullità dell'atto di citazione per due motivi, evidenziando che:
1) in data 03/01/2023, l'atto di citazione non è stato notificato alla convenuta, bensì a un avvocato che non risulta essere suo difensore nel presente giudizio;
2) il petitum risulta nullo, poiché l'attore ha formulato domande tra loro totalmente incompatibili, posto che è contrario al nostro sistema giuridico sostenere di essere proprietario in virtù di una donazione indiretta e, al tempo stesso, rivendicare la proprietà per intervenuto possesso ultraventennale o, ancora, affermare il diritto di godere e abitare l'immobile a vita sulla base di un presunto “comodato a vita”.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1
attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, la convenuta negava di aver effettuato una donazione indiretta dell'immobile oggetto di causa e chiariva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, essa convenuta ha concesso al figlio e alla sua famiglia, per amore di madre, un mero diritto di abitazione, in attesa che trovassero una sistemazione alternativa. Tale trasferimento, tuttavia, non è mai avvenuto, nonostante la convenuta abbia sempre chiarito tali circostanze al figlio e chiesto anche di lasciare l'immobile.
La convenuta, inoltre, negava che l'attore avesse mai eseguito lavori di ristrutturazione straordinaria o di manutenzione sull'immobile e precisava che eventuali interventi da lui svolti – comunque eseguiti sotto la supervisione e con l'autorizzazione della madre, e spesso rimborsati da quest'ultima – si sono limitati a semplici migliorie volte a garantire un maggiore comfort in una casa ormai datata.
3 La convenuta, infine, rilevava la violazione, da parte di , Parte_1
del divieto di proporre un'azione petitoria nel corso di un giudizio possessorio, eccependo che, mentre era ancora pendente il procedimento possessorio instaurato con ricorso da (iscritto al Controparte_1
R.G. 1753/22 del Tribunale di Palmi), notificava a mezzo Parte_1
pec all'avv. CH CO CO RI, in data 03/01/2023, l'atto di citazione relativo al presente giudizio, in evidente violazione del suddetto divieto.
All'udienza del 22.06.2023, il giudice assegnava alle parti i termini perentori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante l'escussione di nr. 10 testi (
[...]
, , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
, , , CH Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
CO CO RI, , ). Testimone_8 Testimone_9
All'esito dell'udienza del 22.05.2025, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.07.2025.
Infine, con le note depositate in sostituzione dell'udienza del
24.07.2025, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
La domanda per come formulata è infondata e deve essere rigettata nei limiti e secondo le motivazioni che seguono.
Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
4 E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla
Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi non contestabili, direttamente nel merito in ragione della graduazione delle domande per come formulate.
E' dato rilevare che la parte istante con l'atto introduttivo ha formulato azione petitoria con domanda principali e subordinate.
Si impone la necessità di procedere all'esame di tutte le domande secondo l'ordine di formulazione.
5 In via principale l'attore ha richiesto il riconoscimento della proprietà dell'immobile per avere, a suo dire, la madre proceduto nei suoi confronti con una donazione indiretta e per avere attribuito allo stesso l'immobile per vivere con la propria famiglia.
Tutto quanto dedotto ed allegato dall'attore non configura l'ipotesi di che trattasi ed in ogni caso non ha trovato riscontro in istruttoria.
Infatti, è stato accertato in contraddittorio, come dato incontestato ed affermato sia dai testimoni di parte attrice che di quelli di parte convenuta, che la abbia sempre abitato l'immobile oggetto di causa sin dalla CP_1
sua costruzione, essendo la stessa la casa familiare nella quale ha abitato con il marito ed in figli ed , ed ivi è rimasta anche Per_2 CP_1 Pt_1
dopo la morte del marito e dopo che la figlia è andata ad abitare ad CP_1
Amato dopo le nozze. Vu è da precisare che il figlio ha Parte_1
abitato in questa casa dalla lasciata e poi ha trasferito la sua residenza per lungo tempo a Roma anche per motivi di studio per poi rientrare prima delle nozze. Ragione per cui non è neanche possibile dire che lo stesso abbia abitato in via ininterrotta l'immobile di via Italia come è stata, invece, per la madre che era altresì proprietaria del suolo sul quale la villa è stata costruita con sostanze proprie e del marito padre dell'attore. Ciò risulta, Per_2
anche da gran parte dei documenti di causa depositati da parte attrice.
Ciò posto, ai fini dell'inquadramento della posizione giuridica sino a qui esaminata è necessario precisare che la donazione indiretta, nel nostro ordinamento, è un atto giuridico riconducibile al più generale istituto della donazione, ovverosia il contratto definito dal nostro ordinamento come quello mediante il quale una parte arricchisce un'altra per spirito di liberalità, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione (cfr. art. 769 c.c.).
6 Pertanto, le donazioni indirette, o liberalità non donative, sono quelle liberalità che, pur essendo poste in essere con forme diverse rispetto a quelle tipiche del contratto di donazione (regolato dall'art. 769 c.c.), producono gli effetti di un atto di liberalità, ossia l'impoverimento del donante e l'arricchimento del donatario. Anche le donazioni indirette richiedono la presenza dello spirito di liberalità (animus donandi), dunque devono essere destinate a realizzare un interesse non patrimoniale del disponente.
Orbene, nella situazione di che trattasi parte attrice non ha dato prova dell'animus donandi e nello specifico della esistenza dello spirito di liberalità volto al suo arricchimento, che d'altra parte è stato contestato dalla controparte la quale ha sembra ribadito, anche a mezzo dei testi escussi, di non avere mai ritenuto di donare il bene al figlio e neanche in via indiretta.
Tale elemento, come detto, è risultato inesistente dagli atti di causa. E' risultato, invece, come la madre abbia manifestato una volontà differente, nella misura in cui risulta che la stessa abbia sempre sollecitato il figlio a trovare una nuova collocazione abitativa, e ciò sin subito dopo le nozze con la E' vero che gli aveva consentito di abitare in quella casa con la Per_3
moglie, ma ciò solo perché- su richiesta del figlio- lo stesso non aveva trovato un'altra collocazione da lui ritenuta adeguata considerato che l'immobile di che trattasi è una villa su più piani con ampia tenuta intorno e campo da tennis;
d'altra parte è risulto dall'istruttoria che di fatto non Pt_1
abbia mai cercato altra collocazione, dimostrando di volere profittare dell'amore materno per poi scagliarsi contro di lei costringendola addirittura ad allontanarsi dalla casa e dormire altrove per paura di sue ritorsioni.
Tale circostanza è stata confermata dai testi escussi in contraddittorio tra le parti e nello specifico da e dal di lei fratello, da Testimone_5
come anche da . Testimone_10 Testimone_9
7 A questo punto deve aggiungersi che non è stata neanche data la prova che la madre abbia voluto arricchire il figlio, disponendo di un suo diritto o assumendo in suo favore di una obbligazione.
Ad ogni buon conto è ormai conforme la giurisprudenza la quale ritiene che non è qualificabile come donazione soggetta a collazione il godimento,
a titolo gratuito di un immobile, concesso durante la propria vita dal de cuius a uno degli eredi, atteso che l'arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall'uso personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti, come avviene nella donazione. A tal fine non solo si deve escludere che venga integrata la causa della donazione in relazione a beni di notevole valore, ma rileva la insussistenza dell'animus donandi, desumibile dalla temporaneità del godimento concesso .( Corte di cassazione civile del 16/11/2017 sez. II num. 27259 -).
Pertanto, quanto all'azione posta in via principale la stessa deve ritenersi infondata e deve essere rigettata.
Quanto poi all'azione di usucapione posta in via subordinata anche questa è da ritenersi infondata per assenza di prova del possesso esclusivo e deve essere rigettata.
Nel caso che ci occupa la parte attrice non è riuscito a dare la prova del possesso ultraventennale esclusivo ed indisturbato richiesto nel caso di usucapione tra parenti.
Infatti, nel caso di usucapione tra parenti stretti ( madre-figlio) non basta dimostrare di avere il possesso dell'immobile, è necessario dimostrare che si
è detenuto l' immobile nel disinteresse del proprietario. La giurisprudenza ritiene che tra familiari prevalga la tolleranza al disinteresse, ed in tal senso
8 nel caso che ci occupa, anche qualora il figlio abbia tentato provare di avere fatto qualche lavoro in casa , è difficile avvalorare l'ipotesi che la madre si sia disinteressata dell'immobile considerato che la stessa ha sempre abitato nella medesima casa, occupandosi in prima persona e pagando tutti i lavori ordinari o straordinari come anche le utenze.
A ciò si aggiunga che la stessa ivi ha sempre avuto la sua residenza, ed al suo interno si sono sempre trovati e si trovano a tutt'oggi tutti i suoi mobili- arredi ed i suoi effetti personali anche quando i rapporti con il figlio si erano incrinati proprio a causa della sua pretesa sulla casa .
E' stato provato che era la ad occuparsi della pulizia CP_1
dell'immobile sia all'interno che all'esterno del giardino ed a pagare gli operai. (Teste e ). Le dichiarazioni del teste Tes_7 Testimone_9
circa dei lavori commissionati dal non sono da ritenersi Tes_8 Pt_1
sufficienti a ritenere la inesistenza dell'autorizzazione e collaborazione della madre anche nei pagamenti, considerato che è stato accertato che la madre consegnava su richiesta soldi in contanti al figlio , ed il teste non ha di fatto escluso che vi fosse la autorizzazione della madre nei lavori da lui effettuati, come neanche è stato in grado di riferire con certezza l'importo dei pagamenti e/o da chi provenissero i soldi, considerato che è stata prodotta solo qualche fattura che non riguarda tutti i lavori dallo stesso elencati e lui stesso ha adombrato pagamenti in contanti.
In ogni caso l'attore non è riuscito a raggiungere la prova idonea del suo possesso esclusivo con esclusione della madre e per ciò solo la domanda deve essere rigettata.
Infine, non coglie nel segno neanche la domanda posta in via ulteriormente gradata laddove l'attore ha richiesto accertarsi della esistenza di un contratto di comodato che riconoscesse il suo diritto di godere ed utilizzare l'immobile per cui è causa quale comodatario a vita in virtù di
9 comodato del cespite concesso dalla convenuta per l'intera vita del beneficiario.
Anche in questo caso la domanda non coglie nel segno nella misura in cui è stata data la prova che la madre più volte ed anche per iscritto abbia richiesto la restituzione dell'immobile.
Infatti, seppure nel caso che ci occupa la concessione dell'immobile al figlio perché vi abiti con la famiglia possa configurare un'ipotesi di contratto di comodato, l'uso gratuito di per se stesso per concessione del genitore dovrebbe presupporre anche un uso esclusivo cosa che in questo caso non si
è configurata.( la madre ha sempre abitato in quella casa prima con il marito e poi con il fratello Controparte_2
Ancora come già detto, la giurisprudenza di legittimità sull'ipotesi della concessione dell'uso gratuito dell' immobile, ha assunto negli ultimi anni una posizione ben precisa, affermando che il godimento a titolo gratuito di un immobile, essendo inquadrabile nel contratto tipico di comodato, di cui agli artt. 1803 e seguenti del codice civile, non può essere qualificato come donazione indiretta, soggetta a collazione (Cass. 23 novembre 2006, n.
24866).
Secondo la Suprema Corte, la temporaneità del godimento concesso e l'obbligo di restituzione del bene sono elementi tipici ed essenziali del contratto di comodato, e non sono compatibili con la struttura e la finalità della donazione, che implica un trasferimento patrimoniale definitivo, traferimento che nel caso che ci occupa non c'è mai stato;
inoltre, il comodato, caratterizzato dalla temporaneità del godimento e dall'obbligo di restituzione, che delimita nel tempo il beneficio, si distingue dalla donazione per l'assenza dell'animus donandi, per la mancanza dell'intenzione di arricchire l'altro soggetto in modo definitivo.
10 Da ciò si ricava che secondo giurisprudenza l'uso gratuito dell'immobile concesso al figlio può configurare un ipotesi di comodato e mai di donazione indiretta, fondando la decisione già assunta su tale aspetto per la domanda posta in via principale, ma tale dictum è di rilievo anche nella misura in cui evidenzia quali siano i caratteri propri del comodato.
Infatti, a prescindere dalla richiesta di forma scritta quale preferibile nel caso di immobili, sono elementi essenziali del comodato la temporaneità e l'obbligo i restituzione su richiesta, senza considerare che l'immobile di che trattasi non era nella piena disponibilità del in quanto vi è prova che Pt_1
la madre abbia continuato ad abitare l'immobile stesso.
Risulta, infatti, confermato dai testimoni in maniera concorde che la abbia, più volte negli anni e già all'indomani del suo matrimonio, CP_1
chiesto al figlio di restituire la parte di immobile dallo stesso occupata e lo aveva fatto sia verbiis che tramite comunicazione scritta non riuscendo ad ottenere l'effetto sperato se non le recriminazioni e pretese del figlio che aveva, addirittura, iniziato ad usare violenza nei suoi confronti sino ad intimidirla per indurla ad avere paura di rimanere in quella casa. Sintomatica
è la testimonianza di CH- udienza del 26.9.24 alla quale si rimanda- che ha riferito che il aveva minacciato la madre con una motosega Pt_1
elettrica in funzione e che la madre per evitare di incancrenire maggiormente i rapporti aveva deciso di non denunciare la detta minaccia ed aveva ritenuto di richiedere formalmente la restituzione dell'immobile, mai operata dal figlio che era arrivato al punto di inibirle l'ingresso in casa.
Orbene, dalla ricostruzione sino a qui rappresentata non vi possono essere dubbi che -anche sotto tale aspetto- la domanda posta in via gradata debba essere rigettata non potendosi configurare alcun riconoscimento di comodato a vita del beneficiario in essere a vantaggio dell'attore considerata la richiesta di restituzione operata dalla madre, e ritenuto che la richiesta di
11 restituzione fa venir meno la volontà che aveva sorretto l'atto sino a quel momento;
volontà della madre di ottenere di restituzione di parte dell'immobile occupato dal figlio che è stata chiara, d'latra parte era nel diritto della madre di richiedere il rilascio/restituzione, dell'immobile in qualsiasi momento , cosa che è stata fatta con congruo preavviso mai rispettato dal figlio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo le tabelle di cui al Dm 55/14 e successive modificazioni, secondo i valori medi in ragione dell'attività svolta, e del valore dichiarato della causa con aumento dei valori della fase istruttoria in ragione della complessità della stessa, del numero dei testi escussi in via diretta ed a prova contraria, del numero delle udienza impegnate a tal fine e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta
nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
-rigetta la domanda e quelle poste in via gradata secondo l'ordine trattato per tutte le causali di cui in parte motiva.
-Condanna alla refusione delle spese di lite a favore Parte_1
della sig.ra nella misura complessiva di euro 12.279,00 Controparte_1
oltre spese generali Iva e Cpa se dovute da distrarsi ex art 93 cpc a favore dell'avv. Paolo Tetto
Così deciso in Palmi il 23.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Ruscio
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
In persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
(C.F. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
AC HE;
ATTORE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con l'avv. Tetto Paolo;
CONVENUTA
OGGETTO:
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.07.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, conveniva in giudizio la Parte_1
madre, per sentirsi dichiarare proprietario Controparte_1
dell'immobile sito in Gioia Tauro in viale Italia n. 12, censito al Catasto
1 Fabbricati del medesimo comune al FG 32 part 119 sub 1 cat. A/8 cl 3 vani
16 e del connesso garage identificato al FG 32 part 119 sub 2 cat. C/6 cl. 2.
A fondamento della sua domanda, deduceva che, nel Parte_1
1989, aveva “donazione indiretta” messo nella Controparte_1
disponibilità dell'attore l'immobile oggetto di causa, affinché egli potesse risiedervi a vita con la famiglia che stava per formare. La donazione de qua, priva di atto formale, era stata realizzata mediante la consegna dell'immobile all'attore, con l'incarico di ristrutturarlo per destinarlo ad abitazione del proprio nucleo familiare. aggiungeva che, proprio al fine di Parte_1
permettergli di effettuare i lavori di ristrutturazione dell'immobile e in coerenza con la donazione della casa, la madre convenuta aveva prestato garanzia (prima personale, poi reale) come formale datrice di ipoteca, nell'ambito dei mutui che l'attore aveva richiesto e ottenuto per eseguire alcuni lavori di ristrutturazione dell'immobile.
L'attore affermava di risiedere nell'immobile dal 1989 e di aver sempre sostenuto tutte le spese relative alle utenze della casa, mentre la convenuta si era sempre disinteressata dell'immobile, della manutenzione e delle utenze.
Precisava, infatti, che la convenuta aveva trattenuto copia delle chiavi del portone e ha mantenuto un rapporto di mero godimento, limitato a finalità abitative personali e principalmente su richiesta del figlio, fino a quando si è allontanata volontariamente e definitivamente dall'abitazione, trasferendosi presso la figlia fin dal 2015.
Pertanto, l'attore chiedeva al Tribunale adito di dichiarare che egli è proprietario, per donazione indiretta della madre , Controparte_1
dell'immobile sito in Gioia Tauro (RC) in Viale Italia n. 12 Censito al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 32 particella 119 sub 1, categoria A/8,
Classe 3, vani 16 e del connesso garage (foglio 32 particella 119 sub 2, categoria C/6, classe 2).
In via gradata, chiedeva di dichiarare esso attore Parte_1
proprietario dell'immobile suddetto per possesso uti dominus
2 ultraventennale;
in via estremamente gradata e salvo gravame, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto di esso attore e del suo nucleo familiare
(coniuge e figlie ed ) a godere e utilizzare l'immobile per CP_1 Per_1
cui è causa quale comodatari a vita.
si costituiva in giudizio ed eccepiva in via Controparte_1
preliminare la nullità dell'atto di citazione per due motivi, evidenziando che:
1) in data 03/01/2023, l'atto di citazione non è stato notificato alla convenuta, bensì a un avvocato che non risulta essere suo difensore nel presente giudizio;
2) il petitum risulta nullo, poiché l'attore ha formulato domande tra loro totalmente incompatibili, posto che è contrario al nostro sistema giuridico sostenere di essere proprietario in virtù di una donazione indiretta e, al tempo stesso, rivendicare la proprietà per intervenuto possesso ultraventennale o, ancora, affermare il diritto di godere e abitare l'immobile a vita sulla base di un presunto “comodato a vita”.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1
attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, la convenuta negava di aver effettuato una donazione indiretta dell'immobile oggetto di causa e chiariva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, essa convenuta ha concesso al figlio e alla sua famiglia, per amore di madre, un mero diritto di abitazione, in attesa che trovassero una sistemazione alternativa. Tale trasferimento, tuttavia, non è mai avvenuto, nonostante la convenuta abbia sempre chiarito tali circostanze al figlio e chiesto anche di lasciare l'immobile.
La convenuta, inoltre, negava che l'attore avesse mai eseguito lavori di ristrutturazione straordinaria o di manutenzione sull'immobile e precisava che eventuali interventi da lui svolti – comunque eseguiti sotto la supervisione e con l'autorizzazione della madre, e spesso rimborsati da quest'ultima – si sono limitati a semplici migliorie volte a garantire un maggiore comfort in una casa ormai datata.
3 La convenuta, infine, rilevava la violazione, da parte di , Parte_1
del divieto di proporre un'azione petitoria nel corso di un giudizio possessorio, eccependo che, mentre era ancora pendente il procedimento possessorio instaurato con ricorso da (iscritto al Controparte_1
R.G. 1753/22 del Tribunale di Palmi), notificava a mezzo Parte_1
pec all'avv. CH CO CO RI, in data 03/01/2023, l'atto di citazione relativo al presente giudizio, in evidente violazione del suddetto divieto.
All'udienza del 22.06.2023, il giudice assegnava alle parti i termini perentori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante l'escussione di nr. 10 testi (
[...]
, , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
, , , CH Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
CO CO RI, , ). Testimone_8 Testimone_9
All'esito dell'udienza del 22.05.2025, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.07.2025.
Infine, con le note depositate in sostituzione dell'udienza del
24.07.2025, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
La domanda per come formulata è infondata e deve essere rigettata nei limiti e secondo le motivazioni che seguono.
Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
4 E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla
Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi non contestabili, direttamente nel merito in ragione della graduazione delle domande per come formulate.
E' dato rilevare che la parte istante con l'atto introduttivo ha formulato azione petitoria con domanda principali e subordinate.
Si impone la necessità di procedere all'esame di tutte le domande secondo l'ordine di formulazione.
5 In via principale l'attore ha richiesto il riconoscimento della proprietà dell'immobile per avere, a suo dire, la madre proceduto nei suoi confronti con una donazione indiretta e per avere attribuito allo stesso l'immobile per vivere con la propria famiglia.
Tutto quanto dedotto ed allegato dall'attore non configura l'ipotesi di che trattasi ed in ogni caso non ha trovato riscontro in istruttoria.
Infatti, è stato accertato in contraddittorio, come dato incontestato ed affermato sia dai testimoni di parte attrice che di quelli di parte convenuta, che la abbia sempre abitato l'immobile oggetto di causa sin dalla CP_1
sua costruzione, essendo la stessa la casa familiare nella quale ha abitato con il marito ed in figli ed , ed ivi è rimasta anche Per_2 CP_1 Pt_1
dopo la morte del marito e dopo che la figlia è andata ad abitare ad CP_1
Amato dopo le nozze. Vu è da precisare che il figlio ha Parte_1
abitato in questa casa dalla lasciata e poi ha trasferito la sua residenza per lungo tempo a Roma anche per motivi di studio per poi rientrare prima delle nozze. Ragione per cui non è neanche possibile dire che lo stesso abbia abitato in via ininterrotta l'immobile di via Italia come è stata, invece, per la madre che era altresì proprietaria del suolo sul quale la villa è stata costruita con sostanze proprie e del marito padre dell'attore. Ciò risulta, Per_2
anche da gran parte dei documenti di causa depositati da parte attrice.
Ciò posto, ai fini dell'inquadramento della posizione giuridica sino a qui esaminata è necessario precisare che la donazione indiretta, nel nostro ordinamento, è un atto giuridico riconducibile al più generale istituto della donazione, ovverosia il contratto definito dal nostro ordinamento come quello mediante il quale una parte arricchisce un'altra per spirito di liberalità, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione (cfr. art. 769 c.c.).
6 Pertanto, le donazioni indirette, o liberalità non donative, sono quelle liberalità che, pur essendo poste in essere con forme diverse rispetto a quelle tipiche del contratto di donazione (regolato dall'art. 769 c.c.), producono gli effetti di un atto di liberalità, ossia l'impoverimento del donante e l'arricchimento del donatario. Anche le donazioni indirette richiedono la presenza dello spirito di liberalità (animus donandi), dunque devono essere destinate a realizzare un interesse non patrimoniale del disponente.
Orbene, nella situazione di che trattasi parte attrice non ha dato prova dell'animus donandi e nello specifico della esistenza dello spirito di liberalità volto al suo arricchimento, che d'altra parte è stato contestato dalla controparte la quale ha sembra ribadito, anche a mezzo dei testi escussi, di non avere mai ritenuto di donare il bene al figlio e neanche in via indiretta.
Tale elemento, come detto, è risultato inesistente dagli atti di causa. E' risultato, invece, come la madre abbia manifestato una volontà differente, nella misura in cui risulta che la stessa abbia sempre sollecitato il figlio a trovare una nuova collocazione abitativa, e ciò sin subito dopo le nozze con la E' vero che gli aveva consentito di abitare in quella casa con la Per_3
moglie, ma ciò solo perché- su richiesta del figlio- lo stesso non aveva trovato un'altra collocazione da lui ritenuta adeguata considerato che l'immobile di che trattasi è una villa su più piani con ampia tenuta intorno e campo da tennis;
d'altra parte è risulto dall'istruttoria che di fatto non Pt_1
abbia mai cercato altra collocazione, dimostrando di volere profittare dell'amore materno per poi scagliarsi contro di lei costringendola addirittura ad allontanarsi dalla casa e dormire altrove per paura di sue ritorsioni.
Tale circostanza è stata confermata dai testi escussi in contraddittorio tra le parti e nello specifico da e dal di lei fratello, da Testimone_5
come anche da . Testimone_10 Testimone_9
7 A questo punto deve aggiungersi che non è stata neanche data la prova che la madre abbia voluto arricchire il figlio, disponendo di un suo diritto o assumendo in suo favore di una obbligazione.
Ad ogni buon conto è ormai conforme la giurisprudenza la quale ritiene che non è qualificabile come donazione soggetta a collazione il godimento,
a titolo gratuito di un immobile, concesso durante la propria vita dal de cuius a uno degli eredi, atteso che l'arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall'uso personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti, come avviene nella donazione. A tal fine non solo si deve escludere che venga integrata la causa della donazione in relazione a beni di notevole valore, ma rileva la insussistenza dell'animus donandi, desumibile dalla temporaneità del godimento concesso .( Corte di cassazione civile del 16/11/2017 sez. II num. 27259 -).
Pertanto, quanto all'azione posta in via principale la stessa deve ritenersi infondata e deve essere rigettata.
Quanto poi all'azione di usucapione posta in via subordinata anche questa è da ritenersi infondata per assenza di prova del possesso esclusivo e deve essere rigettata.
Nel caso che ci occupa la parte attrice non è riuscito a dare la prova del possesso ultraventennale esclusivo ed indisturbato richiesto nel caso di usucapione tra parenti.
Infatti, nel caso di usucapione tra parenti stretti ( madre-figlio) non basta dimostrare di avere il possesso dell'immobile, è necessario dimostrare che si
è detenuto l' immobile nel disinteresse del proprietario. La giurisprudenza ritiene che tra familiari prevalga la tolleranza al disinteresse, ed in tal senso
8 nel caso che ci occupa, anche qualora il figlio abbia tentato provare di avere fatto qualche lavoro in casa , è difficile avvalorare l'ipotesi che la madre si sia disinteressata dell'immobile considerato che la stessa ha sempre abitato nella medesima casa, occupandosi in prima persona e pagando tutti i lavori ordinari o straordinari come anche le utenze.
A ciò si aggiunga che la stessa ivi ha sempre avuto la sua residenza, ed al suo interno si sono sempre trovati e si trovano a tutt'oggi tutti i suoi mobili- arredi ed i suoi effetti personali anche quando i rapporti con il figlio si erano incrinati proprio a causa della sua pretesa sulla casa .
E' stato provato che era la ad occuparsi della pulizia CP_1
dell'immobile sia all'interno che all'esterno del giardino ed a pagare gli operai. (Teste e ). Le dichiarazioni del teste Tes_7 Testimone_9
circa dei lavori commissionati dal non sono da ritenersi Tes_8 Pt_1
sufficienti a ritenere la inesistenza dell'autorizzazione e collaborazione della madre anche nei pagamenti, considerato che è stato accertato che la madre consegnava su richiesta soldi in contanti al figlio , ed il teste non ha di fatto escluso che vi fosse la autorizzazione della madre nei lavori da lui effettuati, come neanche è stato in grado di riferire con certezza l'importo dei pagamenti e/o da chi provenissero i soldi, considerato che è stata prodotta solo qualche fattura che non riguarda tutti i lavori dallo stesso elencati e lui stesso ha adombrato pagamenti in contanti.
In ogni caso l'attore non è riuscito a raggiungere la prova idonea del suo possesso esclusivo con esclusione della madre e per ciò solo la domanda deve essere rigettata.
Infine, non coglie nel segno neanche la domanda posta in via ulteriormente gradata laddove l'attore ha richiesto accertarsi della esistenza di un contratto di comodato che riconoscesse il suo diritto di godere ed utilizzare l'immobile per cui è causa quale comodatario a vita in virtù di
9 comodato del cespite concesso dalla convenuta per l'intera vita del beneficiario.
Anche in questo caso la domanda non coglie nel segno nella misura in cui è stata data la prova che la madre più volte ed anche per iscritto abbia richiesto la restituzione dell'immobile.
Infatti, seppure nel caso che ci occupa la concessione dell'immobile al figlio perché vi abiti con la famiglia possa configurare un'ipotesi di contratto di comodato, l'uso gratuito di per se stesso per concessione del genitore dovrebbe presupporre anche un uso esclusivo cosa che in questo caso non si
è configurata.( la madre ha sempre abitato in quella casa prima con il marito e poi con il fratello Controparte_2
Ancora come già detto, la giurisprudenza di legittimità sull'ipotesi della concessione dell'uso gratuito dell' immobile, ha assunto negli ultimi anni una posizione ben precisa, affermando che il godimento a titolo gratuito di un immobile, essendo inquadrabile nel contratto tipico di comodato, di cui agli artt. 1803 e seguenti del codice civile, non può essere qualificato come donazione indiretta, soggetta a collazione (Cass. 23 novembre 2006, n.
24866).
Secondo la Suprema Corte, la temporaneità del godimento concesso e l'obbligo di restituzione del bene sono elementi tipici ed essenziali del contratto di comodato, e non sono compatibili con la struttura e la finalità della donazione, che implica un trasferimento patrimoniale definitivo, traferimento che nel caso che ci occupa non c'è mai stato;
inoltre, il comodato, caratterizzato dalla temporaneità del godimento e dall'obbligo di restituzione, che delimita nel tempo il beneficio, si distingue dalla donazione per l'assenza dell'animus donandi, per la mancanza dell'intenzione di arricchire l'altro soggetto in modo definitivo.
10 Da ciò si ricava che secondo giurisprudenza l'uso gratuito dell'immobile concesso al figlio può configurare un ipotesi di comodato e mai di donazione indiretta, fondando la decisione già assunta su tale aspetto per la domanda posta in via principale, ma tale dictum è di rilievo anche nella misura in cui evidenzia quali siano i caratteri propri del comodato.
Infatti, a prescindere dalla richiesta di forma scritta quale preferibile nel caso di immobili, sono elementi essenziali del comodato la temporaneità e l'obbligo i restituzione su richiesta, senza considerare che l'immobile di che trattasi non era nella piena disponibilità del in quanto vi è prova che Pt_1
la madre abbia continuato ad abitare l'immobile stesso.
Risulta, infatti, confermato dai testimoni in maniera concorde che la abbia, più volte negli anni e già all'indomani del suo matrimonio, CP_1
chiesto al figlio di restituire la parte di immobile dallo stesso occupata e lo aveva fatto sia verbiis che tramite comunicazione scritta non riuscendo ad ottenere l'effetto sperato se non le recriminazioni e pretese del figlio che aveva, addirittura, iniziato ad usare violenza nei suoi confronti sino ad intimidirla per indurla ad avere paura di rimanere in quella casa. Sintomatica
è la testimonianza di CH- udienza del 26.9.24 alla quale si rimanda- che ha riferito che il aveva minacciato la madre con una motosega Pt_1
elettrica in funzione e che la madre per evitare di incancrenire maggiormente i rapporti aveva deciso di non denunciare la detta minaccia ed aveva ritenuto di richiedere formalmente la restituzione dell'immobile, mai operata dal figlio che era arrivato al punto di inibirle l'ingresso in casa.
Orbene, dalla ricostruzione sino a qui rappresentata non vi possono essere dubbi che -anche sotto tale aspetto- la domanda posta in via gradata debba essere rigettata non potendosi configurare alcun riconoscimento di comodato a vita del beneficiario in essere a vantaggio dell'attore considerata la richiesta di restituzione operata dalla madre, e ritenuto che la richiesta di
11 restituzione fa venir meno la volontà che aveva sorretto l'atto sino a quel momento;
volontà della madre di ottenere di restituzione di parte dell'immobile occupato dal figlio che è stata chiara, d'latra parte era nel diritto della madre di richiedere il rilascio/restituzione, dell'immobile in qualsiasi momento , cosa che è stata fatta con congruo preavviso mai rispettato dal figlio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo le tabelle di cui al Dm 55/14 e successive modificazioni, secondo i valori medi in ragione dell'attività svolta, e del valore dichiarato della causa con aumento dei valori della fase istruttoria in ragione della complessità della stessa, del numero dei testi escussi in via diretta ed a prova contraria, del numero delle udienza impegnate a tal fine e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta
nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
-rigetta la domanda e quelle poste in via gradata secondo l'ordine trattato per tutte le causali di cui in parte motiva.
-Condanna alla refusione delle spese di lite a favore Parte_1
della sig.ra nella misura complessiva di euro 12.279,00 Controparte_1
oltre spese generali Iva e Cpa se dovute da distrarsi ex art 93 cpc a favore dell'avv. Paolo Tetto
Così deciso in Palmi il 23.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Ruscio
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